Art. 1
(Modifica al secondo comma 
dell’articolo
29 della l.r. n.56/1980)
 
1.       Il comma 
Il secondo comma dell’articolo 29 
della legge 
regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela e uso del territorio), come 
sostituito dall’articolo 11, comma 2, della legge 
regionale 25 agosto 2003, n. 19, è sostituito dal seguente: 
 
           
“2.    Per le sole 
zone tipizzate come “E” Agricole, il rilascio della concessione edilizia è 
subordinato alla trascrizione di atto d’obbligo ricevuto dal Segretario 
comunale  competente, relativo 
all’asservimento al manufatto consentito, dell’area che ha espresso le  relative volumetrie. Per le altre zone 
territoriali omogenee il Comune istituisce un registro   nel quale sono elencate le 
particelle catastali che hanno espresso la volumetria relativa al  titolo edilizio rilasciato o comunque 
formatosi”.” 
 
 
La presente 
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, 
comma 1 della L.R. 
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore 
il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. 
 
Data a Bari, addì 16 marzo 
2009