Art. 1
(Modifica al secondo comma
dell’articolo
29 della l.r. n.56/1980)
1. Il comma
Il secondo comma dell’articolo 29
della legge
regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela e uso del territorio), come
sostituito dall’articolo 11, comma 2, della legge
regionale 25 agosto 2003, n. 19, è sostituito dal seguente:
“2. Per le sole
zone tipizzate come “E” Agricole, il rilascio della concessione edilizia è
subordinato alla trascrizione di atto d’obbligo ricevuto dal Segretario
comunale competente, relativo
all’asservimento al manufatto consentito, dell’area che ha espresso le relative volumetrie. Per le altre zone
territoriali omogenee il Comune istituisce un registro nel quale sono elencate le
particelle catastali che hanno espresso la volumetria relativa al titolo edilizio rilasciato o comunque
formatosi”.”
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 16 marzo
2009