(1) Vedi, anche, l'art. 19,
comma 4, L.R.
7 gennaio 2004, n. 1.
TITOLO I
Norme di assestamento e variazione al bilancio 2003
Art. 1
Finalità.
1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia
per l'esercizio finanziario 2003, approvato con legge regionale 7 marzo 2003,
n. 5, sono introdotte le variazioni necessarie ad assestare gli elementi
relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa e all'avanzo di
amministrazione secondo i valori risultanti dal rendiconto generale
dell'esercizio 2002, nonché le variazioni ritenute necessarie in relazione alle
esigenze gestionali di entrata e di spesa.
2. Il saldo finanziario attivo già iscritto per euro 260
milioni al competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di previsione per
l'esercizio 2003 è rideterminato in euro 857.956.093,35 e destinato per la quota
incrementale al finanziamento di passività pregresse e a spese indilazionabili e
obbligatorie.
3. Gli allegati A e B alla presente legge contengono
l'analitica esposizione, per unità previsionale di base e per capitolo di
riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle
variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa
per effetto dell'utilizzazione dell'avanzo e delle operazioni di assestamento e
variazione di cui ai commi 1 e 2.
Art. 2
Adeguamento dello stato di
previsione dell'entrata e della spesa.
1. Per effetto delle variazioni di cui all'articolo 1,
l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del
bilancio per l'esercizio finanziario 2003, risulta modificato in euro
15.841.987.152,04 in termini di competenza e in euro 24.909.911.972,12 in
termini di cassa per l'entrata e in euro 15.841.987.152,04 in termini di
competenza e in euro 24.909.911.972,12 in termini di cassa per la spesa.
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Art. 3
Rifinanziamento e ristrutturazione
debiti regionali verso istituti di credito (2).
1. La Giunta regionale è autorizzata a rifinanziare o
ristrutturare, anche ricorrendo all'estinzione anticipata, le passività che
comportino oneri eccessivi a carico del bilancio regionale per le mutate
condizioni del mercato finanziario.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 è autorizzato il
pagamento delle penali contrattualmente previste nonché degli altri eventuali
oneri connessi al rifinanziamento o alla ristrutturazione.
3. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a contrarre
nuovi mutui o a emettere prestiti obbligazionari per un importo pari al debito
residuo maggiorato degli eventuali oneri derivanti dal rifinanziamento o dalla
ristrutturazione, aventi una scadenza finale massima di trent'anni, e a un tasso
fisso o variabile annuo iniziale non superiore a quello dei mutui da
rifinanziare. La ristrutturazione può avvenire anche tramite strutture
finanziarie derivate che consentano un miglioramento delle condizioni economiche
e di rischio in essere.
4. Il servizio del debito relativo ai mutui, ai prestiti
obbligazionari e di ogni altra passività relativa alle operazioni di cui al
presente articolo è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio
bilancio, in appositi capitoli di spesa e per tutta la durata del debito
sottostante, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste
scadenze comprensive, ove necessario, degli oneri a copertura del rischio di
cambio.
5. Sulle somme di cui al comma 4 è istituito speciale vincolo a
favore dei beneficiari del pagamento ovvero dell'ente o degli enti creditizi
incaricati del servizio del debito.
6. In relazione al vincolo previsto al comma 5, la Giunta
regionale dà mandato al Tesoriere di provvedere, alle scadenze e con priorità
assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, al versamento in
favore dei beneficiari ovvero dell'ente o degli enti creditizi incaricati del
servizio di pagamento delle somme occorrenti per il servizio stesso.
7. A tal fine la Giunta regionale autorizza, altresì, il
Tesoriere ad accantonare, su alcune delle entrate acquisite dalla Regione, le
somme necessarie al servizio del debito, con specifico vincolo irrevocabile a
favore dei beneficiari ovvero dell'ente o degli enti creditizi incaricati del
servizio del debito. Nei casi in cui il gettito delle entrate assoggettate a
tale vincolo dovesse, per qualsiasi causa, venire meno o risultare insufficiente
al pagamento delle somme necessarie al servizio del debito, il Tesoriere
provvede ad accantonare tali somme sul totale complessivo delle entrate
regionali.
(2) Ai sensi dell'art. 8,
L.R.
7 gennaio 2004, n. 1, le disposizioni di
cui al presente articolo concernenti il rifinanziamento e la ristrutturazione
dei debiti regionali verso gli istituiti di credito, restano confermate e
prorogate a tutto l'esercizio 2004.
Art. 4
Misure straordinarie di intervento
finanziario al sistema dei parchi scientifici e tecnologici della Regione
Puglia.
1. È autorizzata la spesa di euro 3 milioni 355 mila per la
copertura della quota di ricostituzione del capitale sociale della partecipata
Tecnopolis CSATA - SCARL.
2. È inoltre autorizzata la spesa di euro 769.461,50 per la
sottoscrizione, per il tramite della Società finanziaria regionale controllata
Finpuglia S.p.A., del capitale sociale della Società consortile per azioni
PASTIS C.N.R.S.M.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzato il
trasferimento alle Società Tecnopolis-CSATA Scarl e Finpuglia rispettivamente
della somma di euro 3 milioni 355 mila ed euro 769.461,50.
4. Alla relativa spesa si fa fronte mediante apposito
stanziamento dell'importo complessivo di euro 4.124.461,50 sul capitolo di nuova
istituzione del bilancio regionale per l'esercizio 2003, avente ad oggetto
"Trasferimento per ricostituzione e sottoscrizione capitale sociale della
partecipata Tecnopolis CSATA e della società PASTIS C.N.R.S.M. (legge di
variazione al bilancio di previsione 2003)".
Art. 5
Norme integrative alla legge regionale 31 gennaio 2003,
n. 2.
[1. La Giunta regionale, in sede di approvazione del
Programma operativo di cui all'articolo 8
della legge
regionale 31 gennaio 2003, n. 2, al fine di consentire la concreta
realizzazione dello stesso nel rispetto dei termini previsti dalla citata legge,
può, ove formalmente richiesto dal Commissario regionale, autorizzare il
finanziamento occorrente per tale operazione a titolo di anticipazione.
2. Ad avvenuta nomina del Commissario regionale ai sensi
dell'articolo 7,
comma 2, della L.R.
n. 2/2003, nonché a intervenuta approvazione del Programma operativo,
le anticipazioni saranno corrisposte entro il limite massimo complessivo di euro
2 milioni, da iscriversi in apposito capitolo di spesa di nuova istituzione.
3. Il Commissario regionale, successivamente all'attuazione
del Programma operativo, provvederà, mediante adozione di specifico atto, alla
restituzione delle somme anticipate dalla Regione Puglia.] *
* Articolo implicitamente abrogato dalla l.r. 2/2007
Art. 6
Agenzia regionale del
lavoro.
1. ... (3).
2. Le retribuzioni del personale esperto in servizio presso
l'Agenzia regionale del lavoro sono incrementate, in applicazione di specifico
istituto contrattuale e secondo gli indici ISTAT di rivalutazione relativi agli
anni 2000/2002, del 7,7 per cento.
(3) Aggiunge un periodo al comma 5 dell'art. 5,
L.R.
5 maggio 1999, n. 19.
Art. 7
Misure di ripianamento passività
pregresse dell'Ente Fiera di Foggia.
1. Ai fini del completamento delle operazioni di ripianamento
delle passività pregresse al 31 dicembre 1995 dell'ente Fiera di Foggia, già
avviate con l'articolo 41
della legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 20, secondo il programma di
risanamento approvato con Delib.G.R. n. 5215 del 1996, è autorizzata
l'iscrizione nel bilancio di previsione per l'esercizio 2003 della somma di euro
592 mila occorrente per la copertura degli oneri finanziari connessi alle
operazioni di mutuo contratti dal predetto ente con gli istituti di credito.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 sarà attribuito per
ciascuno degli anni ricompresi nel periodo di ammortamento dei mutui stessi,
entro i limiti complessivi di euro 2 milioni.
3. L'ente Fiera di Foggia, beneficiario dei finanziamenti, deve
presentare all'Assessorato al bilancio della Regione Puglia apposita istanza del
legale rappresentante, corredata di certificazione sottoscritta dal collegio dei
revisori dei conti, attestante la corrispondenza delle passività al 31 dicembre
1995 con gli stanziamenti previsti ai commi 1 e 2, a completamento del programma
di risanamento così come approvato dalla Giunta regionale.
Art. 8
Disposizioni in materia di personale
del servizio sanitario regionale.
1. Fermo restando il numero complessivo dei posti vigenti alla
data del 29 settembre 2002 in ambito regionale e l'invarianza della spesa
relativa al personale dipendente per ciascuna azienda sanitaria, le aziende del
Servizio sanitario regionale (S.S.R.) adottano le dotazioni organiche a norma
dell'articolo 34, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2002, n. 289 e delle
disposizioni regionali in materia.
2. Ai fini di cui al comma 1, le aziende
ospedaliero-universitarie di Bari e Foggia possono integrare le dotazioni
organiche complessive vigenti alla data del 29 settembre 2002 di un numero di
unità fino a un massimo rispettivamente del 3 per cento e del 2 per cento. Detta
integrazione deve essere finalizzata all'attuazione dei protocolli d'intesa
Università-Regione, delle unità di radioterapia, nonché all'attivazione del
complesso chirurgico e dell'emergenza e al potenziamento del settore trapianti
dell'azienda Policlinico consorziale. Le altre aziende sanitarie devono
rispettare il limite numerico dei posti costituenti la dotazione organica
vigente al 29 settembre 2002 così come definita ai sensi dell'articolo 23
della legge
regionale 22 dicembre 2000, n. 28 e successive modificazioni (4).
3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, la Giunta
regionale, ai fini dell'attuazione del riordino della rete ospedaliera di cui
alla Delib.G.R. 2 agosto 2002, n. 1087 e alla Delib.G.R. 30 settembre 2002, n.
1429, può autorizzare le Aziende sanitarie locali (A.S.L.), nelle quali
insistono presidi ospedalieri che devono attivare discipline di nuova
istituzione, a integrare la dotazione organica delle unità di personale del
ruolo sanitario indispensabili ai fini delle suddette attivazione.
L'autorizzazione è concessa previa richiesta dell'A.S.L., nell'ambito del
provvedimento di cui al comma 1, che deve contenere ed essere corredato di
esplicita dichiarazione del Direttore generale, del Direttore amministrativo,
del Direttore sanitario, del Dirigente dell'Area economico-finanziaria,
certificata dal Collegio sindacale, di rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario di bilancio in relazione alle risorse assegnate con il
provvedimento annuale di riparto del fondo sanitario regionale. Le
autorizzazioni non possono superare il 3 per cento della dotazione organica
dell'A.S.L. richiedente (5).
4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono efficaci dopo
l'approvazione degli stessi da parte della Giunta regionale, da effettuarsi
entro novanta giorni dal ricevimento degli stessi.
5. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono consentite le seguenti assunzioni di personale a tempo indeterminato
da parte delle aziende ed enti del S.S.R.:
a) ai sensi dell'articolo 34, comma 6, della L. n.
289/2002 e del regolamento per la ricollocazione e la mobilità del personale
dipendente delle aziende sanitarie appartenente al comparto a seguito di
processi di ristrutturazione, approvato con Delib.G.R. 22 luglio 2003, n. 1117,
i vincitori di concorso espletati con l'approvazione della relativa graduatoria
di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002 limitatamente alle figure
professionali e discipline per le quali con disposizioni di legge regionale sono
state previste deroghe al divieto di assunzioni a tempo indeterminato di cui
alla L.R.
n. 28/2000 e successive modificazioni;
b) personale infermieristico nel numero corrispondente al 100
per cento delle cessazioni dal servizio intervenute negli anni 2001 e 2002 fino
alla concorrenza massima del personale del ruolo sanitario a tempo determinato
in servizio al 31 dicembre 2002;
c) altro personale del ruolo sanitario o di altri ruoli con
funzioni di assistenza diretta o addetto ai servizi di emergenza o operanti nel
servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti del 50 per
cento di tutte le cessazioni dal servizio intervenute negli anni 2001 e 2002
escluso il personale infermieristico di cui alla lettera b) (6);
d) ulteriore personale infermieristico e altro personale del
ruolo sanitario delle aziende ospedaliero-universitarie entro il limite del 3
per cento per Bari e del 2 per cento per Foggia di cui al comma 2 e per le
finalità ivi indicate;
e) personale infermieristico e altro personale del ruolo
sanitario di cui al comma 3.
6. Le assunzioni di cui al comma 5, lettere b) e c), sono
disposte al fine di garantire l'attuazione della programmazione regionale con
priorità per il riordino della rete ospedaliera, l'assistenza domiciliare e gli
altri servizi distrettuali. Le stesse sono effettuate previa autorizzazione
della Giunta regionale a seguito di richiesta motivata corredata di
certificazione del collegio sindacale circa il rispetto del limite invalicabile
della spesa di cui al comma 1, fatte salve le deroghe nei limiti, nei vincoli e
secondo le procedure previste dal presente articolo (7).
7. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della legge 16
novembre 2001, n. 405, le assunzioni di cui al presente articolo, con
esclusione del personale di cui alle lettere a) e b), ivi comprese quelle
disposte in deroga, sono effettuate in via subordinata rispetto alle procedure
di mobilità del personale risultato in esubero in sede di attuazione del
riordino della rete ospedaliera, fatti salvi i posti per la copertura dei quali
risultano completate le procedure concorsuali entro la data di entrata in vigore
della stessa L. n. 405/2001.
(4) Vedi, anche, l'art. 33,
comma 5, L.R.
12 gennaio 2005, n. 1.
(5) L'ultimo periodo del presente comma è stato così
modificato dall'art. 9,
comma 1, L.R.
4 agosto 2004, n. 14. In deroga a quanto
disposto nel presente comma vedi il comma 3 del medesimo articolo.
(6) Vedi, anche, l'art. 33,
comma 3, L.R.
12 gennaio 2005, n. 1.
(7) Vedi, anche, l'art. 19,
comma 3, L.R.
7 gennaio 2004, n. 1.
Art. 9
Norme in materia di autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie (8).
1. Nell'esercizio della competenza regionale prevista
dall'articolo 1 del D.P.R. 14 gennaio 1997 in tema di autorizzazione sono
fissati i seguenti princìpi:
a) nell'ambito del procedimento di autorizzazione e
accreditamento, avviato con la Delib.G.R. 23 dicembre 2002, n. 2238 e
Delib.G.R. 23 dicembre 2002, n. 2239 la Giunta regionale, entro il 31
ottobre 2003, adotta il documento contenente i requisiti per le autorizzazioni
nonché gli ulteriori requisiti per l'accreditamento (9);
b) entro la stessa data la Giunta regionale approva il disegno
di legge per la regolamentazione del procedimento di autorizzazione e
accreditamento;
c) per le strutture pubbliche, nelle quali l'accreditamento
istituzionale è obbligatorio, il procedimento di autorizzazione e accreditamento
è unificato;
d) ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, l'accreditamento in
eccesso è previsto solo per le strutture private di ricovero per acuti ed è
fissato nel limite massimo del 15 per cento del fabbisogno di posti letto
privati accreditabili, di cui alla Delib.G.R. n. 1087/2002 e alla Delib.G.R.
n.1429/2002, fermo restando che il volume di attività da porre a carico del
Servizio sanitario nazionale non deve, in ogni caso, essere superiore rispetto a
quello programmato per il settore privato, con riferimento ai posti letto
individuati con le predette deliberazioni di Giunta regionale;
e) le aziende sanitarie pubbliche, gli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) pubblici e privati e gli enti
ecclesiastici, ivi compreso l'ex ospedale psichiatrico di Bisceglie e Foggia,
sono tenuti ad adeguare ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi,
come individuati nella deliberazione di cui alla lettera a), le strutture
sanitarie, ivi compresi i presìdi ospedalieri di cui alla Delib.G.R. n.
1087/2002 e alla Delib.G.R. n. 1429/2002, entro i termini indicati ai commi 2 e
3.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), le aziende, gli istituti ed
enti di cui al comma 1 predispongono un piano di adeguamento ai requisiti di cui
al presente articolo.
3. L'attuazione del piano di adeguamento di cui al comma 2 deve
essere comunque garantita entro il termine massimo di cinque anni dalla data in
cui il piano stesso è stato approvato dalla Giunta regionale.
4. Nelle more del procedimento di cui al comma 3, le aziende
sanitarie pubbliche, gli istituti ed enti di cui alla lettera e) garantiscono
l'attuazione del piano di riordino di cui alla Delib.G.R. n. 1087/2002 e alla
Delib.G.R. n. 1429/2002 in regime di transitorio accreditamento nel rispetto dei
limiti di remunerazione delle prestazioni stabilite nei documenti annuali di
indirizzo economico funzionale. Per l'esercizio delle attività sanitarie, le
strutture di nuova realizzazione devono, comunque, essere in possesso dei
requisiti di cui alla lettera a) del comma 1.
(8) Vedi anche, per la rimodulazione e riorganizzazione
dei posti letto della U.O. di medicina interna (unità oncologica) dell'ospedale
di Casarano, il Reg.
19 giugno 2006, n. 8.
(9) Ai sensi dell'art. 24,
comma 11, lettera a), L.R.
28 maggio 2004, n. 8, per l'esercizio
delle attività sanitarie, le strutture di nuova realizzazione devono essere in
possesso dei requisiti autorizzativi, di cui alla presente lettera.
Art. 10
Disposizioni in
ordine alle tariffe per le prestazioni di ricovero.
1. A decorrere dal 1° luglio 2003 il comma 2 dell'articolo
20
della L.R.
n. 28/2000 è abrogato.
Art. 11
Misure in materia
urbanistica.
1. Il divieto previsto dall'articolo5,
comma 1, della legge
regionale 11 settembre 1986,
n.19, non si applica per gli interventi in zone sottoposte
a vincolo paesaggistico, ex decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
per i quali venga rilasciata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,
l'autorizzazione paesaggistica.
2. ... (10).
3. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5
dell'articolo3
della L.R.
n. 2/2003 non si applicano ai procedimenti di variante
urbanistica relativi ai piani regolatori A.S.L. e agglomerati industriali già
adottati alla data di entrata in vigore della citata L.R. n. 2/2003, i
quali restano disciplinati dalla normativa precedente.
(10) Sostituisce il secondo comma dell'art. 29,
L.R.
31 maggio 1980, n. 56.
Art. 12
Tutela alberi di piazze, viali e
dimore storiche.
1. All'albo dei monumenti vegetazionali istituito con
l'articolo 30,
comma 1, della legge
regionale 31 maggio 2001, n. 14, sono iscritti anche gruppi di
alberature quando questi rappresentano nella loro complessità e interezza
elemento caratterizzante di piazze, viali o dimore pubbliche e private di
elevato interesse storico, artistico o culturale per il territorio di
pertinenza.
Art. 13
Modifica articolo 45 legge regionale
21 maggio 2002, n. 7.
1. ... (11).
(11) Sostituisce il comma 3 dell'art. 45,
L.R.
21 maggio 2002, n. 7, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 14
Disposizioni in
materia di Consorzi di bonifica.
[1. Fino all'approvazione della nuova legge regionale di
riordino delle norme in materia di Consorzi di bonifica e comunque fino al 31
dicembre 2003, i termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati, di cui
all'articolo 28 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54, sono sospesi.
2. Per effetto del disposto di cui al comma 1, è prorogato
il Consiglio dei delegati dei Consorzi di bonifica di Stornara e Tara,
Capitanata, Arneo, Gargano e Ugento Li Foggi.] *
* Articolo abrogato dalla l.r. 4/2012, art. 1, c. 1, lett.
j)
Art. 15
Contributo a titolo di anticipazione
ai Consorzi di bonifica. *
1. In considerazione dei mancati introiti dei Consorzi di
bonifica a seguito dell'attuazione dell'articolo 16
della legge
regionale 7 marzo 2003, n. 4, lo stanziamento previsto al
capitolo 112095, quale concorso regionale nelle spese consortili, di cui
all'articolo 16
della L.R.
n. 54/1980, viene incrementato di euro 7 milioni 500 mila.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 viene erogato, in
proporzione ai minori introiti subìti in relazione alla contribuenza, a titolo
di anticipazione, a condizione che siano stati presentati dai Consorzi di
bonifica i conti consuntivi relativi agli esercizi finanziari 2002 e precedenti.
3. I Consorzi sono obbligati a presentare, entro e non oltre il
31 ottobre 2003, i nuovi piani di contribuenza ai sensi dell'articolo 16,
comma 3, della L.R.
n. 4/2003 e in applicazione della successiva delibera esplicativa
adottata dalla Giunta regionale.
4. Qualora i Consorzi di bonifica non ottemperino a quanto
previsto ai commi 2 e 3, il Presidente della Giunta regionale dispone, con
proprio provvedimento e su proposta dell'Assessore all'agricoltura, lo
scioglimento degli organi amministrativi e la nomina di un commissario presso
l'ente inadempiente.
5. I Consorzi di bonifica, ad avvenuta riscossione dei nuovi
ruoli da emettere sulla base dei piani di contribuenza previsti dall'articolo
16
della L.R.
n. 4/2003, provvederanno alla restituzione delle somme anticipate
dalla Regione Puglia.
*Ai sensi del comma 4, lett. b) dell’art.
8 della l.r. 12/2011 le anticipazioni di cui al presente articolo sono da
considerarsi erogate ai Consorzi di bonifica, ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 16 della l.r. 54/1980. Il comma 5 del medesimo
articolo 8 dispone che in attuazione e nei limiti previsti dal comma 4 la
Regione non procederà al recupero delle somme erogate ai Consorzi di
bonifica
Art. 16
Modifica dell'articolo 16 della
legge regionale 29 giugno 1992, n.15.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 16
della legge
regionale 29 giugno 1992,
n.15 e successive modificazioni e integrazioni sono
applicate anche per l'ex CEDUC di Gallipoli, trasferito per effetto della
legge
regionale 12 luglio 2002,
n.13.
Art. 17
Proroga termini degli organi delle
A.P.T.
1. Ove alla scadenza degli organi delle Aziende di promozione
turistica (APT) delle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto non
sia stato insediato il Direttore generale dell'Agenzia regionale del turismo
(ARET), le stesse Aziende sono commissariate dalla Giunta regionale per una
durata massima di un anno e i Presidenti e i Consigli di amministrazione sono
dichiarati decaduti (12).
(12) Comma così sostituito dall'art. 10,
comma 1, L.R.
12 agosto 2005, n. 12. Il testo
originario era così formulato: «1. Ove alla scadenza degli incarichi degli
organi delle Aziende di promozione turistica (A.P.T.) delle province di Bari,
Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto non sia stato insediato il Direttore generale
dell'Agenzia regionale del turismo (A.R.E.T.), gli stessi sono prorogati fino
all'insediamento dello stesso al fine di assicurare l'ordinaria
amministrazione.».
Art. 18
Contributo per la costituzione del
fondo di gestione della Fondazione "Ente lirico sinfonica".
1. In considerazione dell'avvenuta costituzione della
Fondazione "Ente lirico sinfonica", ai sensi degli articoli1
e 4
della legge
regionale 30 aprile 1980, n. 34, la Giunta regionale è
autorizzata a erogare, in adesione a quanto previsto dall'articolo 8, comma 5,
dello Statuto della Fondazione, un contributo ordinario annuo di gestione di
euro 30 mila.
2. Ai fini di cui al comma 1, viene stanziata la somma di euro
30 mila su apposito capitolo di nuova istituzione del bilancio di previsione
dell'esercizio 2003 della Regione Puglia.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Allegati (13)
(13) Gli allegati, che si omettono, contengono variazioni
al bilancio di previsione per l'anno 2003, approvato con L.R.
7 marzo 2003, n. 5.