Art. 1
(Finalità)
1. Nell’ambito
delle previsioni del Programma operativo regionale (POR) Puglia per il Fondo
sociale europeo (FSE) 2007/2013, approvato dalle competenti autorità comunitarie
con decisione C(2007)5767 del 21 novembre 2007 (2007IT051PO005), a cui è seguita
presa d’atto con deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2007, n. 2282,
la competente Autorità di gestione può effettuare azioni a sostegno della
qualificazione delle laureate e dei laureati attraverso l’erogazione diretta di
borse di studio per la frequenza di master post lauream, con rimborso delle
spese ammissibili o in maniera forfettaria, alle condizioni minime prescritte
dall’articolo 2.
Art. 2
(Condizioni)
1. I master prescelti
dagli interessati devono essere erogati da università italiane e straniere,
pubbliche e private riconosciute dall’ordinamento nazionale e devono riconoscere
almeno 60 Crediti formativi universitari (CFU) ovvero 60 European credit
transfer system (ECTS) ovvero un volume di lavoro di apprendimento, espresso
anche attraverso altri sistemi di conteggio, pari a 1.500 ore, comprese le ore
di studio individuale.
2. I master,
erogati da istituti di formazione avanzata sia privati sia pubblici, scelti
dagli interessati devono essere accreditati ASFOR ovvero EQUIS ovvero AACSB
ovvero riconosciuti da Association of MBAS (AMBA) e devono avere una durata
complessiva non inferiore a 800 ore, di cui almeno 500 di formazione in aula, e
comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva
prevista per il master.
3. I master scelti dagli
interessati devono essere erogati da istituti di formazione avanzata, sia
privati sia pubblici, che abbiano svolto, continuativamente, nei dieci anni
solari precedenti all’emanazione dell’avviso pubblico relativo alla concessione
delle borse di studio, attività documentabile di formazione post lauream. Per
attività di formazione post lauream ci si riferisce ai soli corsi diretti
esclusivamente a soggetti già in possesso di diploma di laurea, la cui durata
non sia stata inferiore a 800 ore. L’attività erogata deve essere stata svolta
in qualità di soggetto attuatore e non di mero partner. Anche in questo caso, i
master scelti dagli interessati devono avere una durata complessiva non
inferiore a 800 ore, di cui almeno 500 di formazione in aula, e comunque almeno
il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per il
master.
Art. 3
(Durata
e modalità dei master)
1. Per durata
complessiva del master si intende la somma delle ore dedicate alla formazione
teorica e pratica, nonché agli stage e alle altre attività formative
(project work, studio individuale, visite). Per ore svolte in aula ci si
riferisce alle lezioni frontali e a tutte quelle attività formative, svolte in
presenza, effettuate nella sede di svolgimento del percorso formativo.
2. Nel caso in cui
i master prescelti dagli interessati siano erogati da più istituti di formazione
avanzata in Associazione temporanea d’impresa o in Associazione temporanea di
scopo, i requisiti di cui all’articolo 2 devono essere posseduti da ciascun
componente di dette associazioni.
3. I vincoli di durata di
cui all’articolo 2, comma 3, si applicano anche agli interventi di formazione
erogati in modalità on line o mista, per i quali si intendono per ore di
formazione in aula, nel primo caso le ore di formazione on line e nel secondo
caso la somma delle ore on line e in presenza.
4. Nel caso in cui le ore
di formazione in presenza siano inferiori al 50 per cento della durata
complessiva del corso, lo stesso è considerato come corso on line.
5. Gli interventi di formazione
devono prevedere il rilascio di un attestato finale al termine del percorso
formativo.
6. La competente Autorità
di gestione del POR Puglia per il FSE 2007-2013 è autorizzata a determinare
ulteriori modalità, esclusioni, limiti e condizioni per il godimento delle borse
di studio, in relazione al raggiungimento degli scopi delle azioni programmate,
come individuati nel medesimo POR Puglia per il FSE
2007-2013.
7. Il comma 4 dell’articolo 19
della legge
regionale 7 agosto 2002, n. 15
(Riforma della formazione professionale), è abrogato.
Art. 4
(Affidamento diretto alle università ed
enti pubblici di ricerca)
1. Il comma 2
dell’articolo 22
della l.r.
15/2002
è sostituito dal seguente:
“2.
E’ altresì consentito all’Autorità di gestione, per gli scopi di cui al POR
Puglia per il FSE 2007-2013, l’affidamento diretto di fondi alle università e
agli enti pubblici di ricerca nel rispetto della normativa e delle decisioni
comunitarie.”.
Art. 5
(Norma transitoria)
1. Sono fatti salvi gli effetti
degli atti posti in essere in difformità dalle previsioni della presente legge,
in relazione all’avviso 1/2008 approvato con determinazione del Dirigente del
Settore formazione professionale 9 aprile 2008, n. 376, pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia 10 aprile 2008, n. 58 straordinario.
La
presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e
per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 dellaL.R. 12 maggio 2004, n° 7
“Statuto della Regione Puglia”. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data a Bari,
addì 26 maggio 2009