IL
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
REGIONALE
Visto l’art.
121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22
novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art.
44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Vista la
L.R. 20 giugno 2008 n. 15 che, all’art. 28, prevede l’adozione di un regolamento
attuativo della legge;
Vista la
Delibera di Giunta Regionale n. 1664 del 23.09.2009 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente
Regolamento:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto del
regolamento
1.
In attuazione dei principi contenuti nella legge
regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “PRINCIPI E LINEE GUIDA IN MATERIA DI
TRASPARENZA DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA NELLA REGIONE PUGLIA”, il presente
regolamento detta disposizioni volte a:
a. assicurare la più ampia
conoscibilità dell’azione amministrativa, dell’attività svolta, dei servizi resi
e dell’utilizzo delle risorse pubbliche da parte della Regione Puglia e degli
Enti locali, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e secondo le modalità
organizzative di ciascuno, nonché da parte di enti, aziende, società, agenzie,
istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati, controllati, vigilati e
partecipati dalla Regione o dagli Enti locali, nonché dei concessionari
(1) di servizi pubblici regionali o
locali;
b. disciplinare le
modalità e i tempi con i quali i soggetti di cui alla precedente lettera a)
garantiscono il diritto di accesso ad atti, documenti e informazioni;
c. contemperare
l’esercizio del diritto di accesso con la tutela delle posizioni giuridiche
costituzionalmente garantite, con particolare riferimento alla protezione dei
dati personali e al buon andamento della Pubblica Amministrazione;
d.
garantire la realizzazione ed il funzionamento del Portale della Regione.
(1)
Gli obblighi di cui all’articolo
1, comma 1, lettera a) del presente regolamento attribuiti ai concessionari non
sono applicabili agli affidatari dei servizi.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente
regolamento s’intende per:
a. “diritto di accesso”,
il diritto delle persone fisiche e giuridiche, associazioni ed organizzazioni di
prendere visione e di estrarre copia di atti e documenti amministrativi, nonché
di accedere alle informazioni in possesso dei soggetti di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera a) del presente regolamento;
b. “richiedenti”, le
persone fisiche e giuridiche, associazioni ed organizzazioni portatori di
interessi pubblici e diffusi che formulano richiesta di accesso ad atti,
documenti amministrativi e informazioni;
c. “controinteressati”,
tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura
degli atti e dei documenti richiesti, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero
compromesso il loro diritto alla riservatezza o leso un interesse giuridicamente
rilevante;
d. “atto” o “documento”,
ogni rappresentazione testuale, grafica, digitale, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti e documenti
detenuti dai soggetti di cui all’art. 1 lett. a) e concernenti attività di
pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica
della loro disciplina sostanziale;
e. “informazioni”, ogni
elemento conoscitivo o dato informativo contenuto in atti e documenti
amministrativi;
f. “pubblicazione
telematica”, la divulgazione di atti, documenti ed informazioni attraverso
portali o siti istituzionali.
Art. 3
Principi generali
1.
L’accesso ad atti, documenti e informazioni a rilevanza
esterna, costituisce rilevante finalità di pubblico interesse e principio
generale dell’azione amministrativa.
2.
La Regione Puglia e gli altri soggetti di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a) del presente regolamento, fatto salvo il
rispetto del diritto di accesso, privilegiano altresì la circolazione di atti,
documenti e informazioni per via telematica, utilizzando le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
TITOLO II
DIRITTO DI ACCESSO
Art. 4
Oggetto del diritto
di accesso
1.
Fatti salvi i casi di esclusione previsti dal successivo articolo 10,
tutti gli atti, i documenti e le informazioni a rilevanza esterna sono
accessibili, presso l’ente che li ha prodotti, secondo le modalità di cui al
Titolo II del presente regolamento, previa richiesta motivata, anche non
connessa ad un interesse diretto, concreto e attuale del richiedente.
Art. 5
Responsabile del
procedimento di
accesso
1.
Responsabile del procedimento di accesso è il responsabile della
struttura organizzativa che ha prodotto l’atto, il documento o l’informazione, o
suo delegato.
2.
Il responsabile del procedimento di accesso:
a. verifica l’identità del
richiedente, prende atto della motivazione della richiesta di accesso;
b.
provvede all’istruttoria del
procedimento di accesso;
c. soddisfa la richiesta di
accesso o, in alternativa, la differisce, la limita o la respinge in base ai
principi del buon andamento della Pubblica Amministrazione e di tutela della
riservatezza, informandone il richiedente.
Art. 6
Richiesta di accesso
1.
Il diritto di accesso di cui al presente regolamento si esercita, di
norma, mediante richiesta scritta con l’indicazione precisa degli estremi
dell’atto, documento o informazione, o comunque di elementi tali da consentirne
la celere individuazione. L’istanza deve altresì contenere l’illustrazione
sintetica dei motivi alla base della richiesta di accesso.
2. La
richiesta deve essere indirizzata:
a. al responsabile della
struttura organizzativa che ha prodotto l’atto, il documento o l’informazione.
b. all’Ufficio per le
Relazioni con il Pubblico o altra struttura competente per la comunicazione
istituzionale;
c. alla Segreteria della
Giunta Regionale per gli atti e i documenti adottati dalla Giunta medesima da
ottenere in copia autentica.
3.
La richiesta presentata a struttura diversa da quella
competente viene inviata da questa all’Ufficio Relazioni con il Pubblico che
provvederà al corretto inoltro della richiesta dandone comunicazione
all’interessato.
4.
La richiesta può essere altresì inviata a mezzo posta, via fax o per
posta elettronica.
5.
La richiesta, che può essere compilata utilizzando il modello allegato,
deve contenere:
a. le generalità del
richiedente;
b.
laddove essa provenga da persona giuridica, la denominazione del soggetto
richiedente e in allegato il documento attestante la qualifica della persona
fisica che presenta l’istanza;
c. il recapito presso il
quale si intende ricevere la documentazione richiesta;
d. gli estremi del
documento richiesto, ovvero ogni indicazione utile all’individuazione dello
stesso;
e. la motivazione
sintetica della richiesta;
f. la data e la
sottoscrizione del richiedente o del presentatore dell’istanza.
6.
Alla richiesta va allegata la fotocopia di un documento
di riconoscimento in corso di validità.
7.
Qualora non sia possibile procedere all’accoglimento
immediato della richiesta, in quanto sussistono dubbi sull’identità, sulla
titolarità del richiedente, ovvero sulla sussistenza di limiti all’accesso, il
responsabile del procedimento di accesso trattiene la richiesta.
8.
Entro trenta giorni dal deposito o dalla ricezione della
richiesta il responsabile del procedimento di accesso, effettuati gli opportuni
accertamenti e valutazioni, conclude il procedimento di accesso formale
adottando uno dei provvedimenti di cui agli artt. 7, 8 e 9 del presente
regolamento. Il provvedimento adottato è comunicato senza ritardo al
richiedente.
9.
Ove la richiesta di accesso sia irregolare o incompleta,
il responsabile del procedimento di accesso dà comunicazione verbale immediata
al richiedente, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
altro mezzo idoneo ad accertarne l’avvenuta ricezione, non oltre venti giorni
dal ricevimento della richiesta stessa, indicando le irregolarità o i dati
mancanti.
Art. 7
Accoglimento
della domanda
1.
Nell’accogliere la richiesta di accesso, il responsabile del procedimento
di accesso pone a disposizione del richiedente uno spazio nel quale esaminare i
documenti e gli atti richiesti. Laddove si tratti di atti e documenti in formato
digitale, al richiedente è data l’assistenza e la disponibilità degli strumenti
necessari alla visione, nonché fornita la riproduzione dei medesimi. In caso di
riproduzione su supporto digitale, il richiedente è tenuto a corrispondere il
solo rimborso del supporto.
2.
Al richiedente è concesso, altresì, il tempo necessario alla visione
degli atti e dei documenti e la possibilità di esaminarli in più fasi.
3.
Il rilascio di copie di atti e documenti su supporto cartaceo è
subordinato al rimborso dei costi e delle spese nei termini e nelle modalità
stabilite dalla Giunta regionale con apposito provvedimento. Tale rimborso deve
essere versato e attestato prima del ritiro e/o invio delle copie e di esso
viene rilasciata idonea ricevuta.
Art. 8
Differimento dell’accesso
1.
Il responsabile del procedimento di accesso può
disporre, con provvedimento motivato, il differimento dell’accesso quando questo
sia necessario a salvaguardare specifiche esigenze dell’amministrazione,
riferite al principio di buon andamento dell’azione amministrativa. In
particolare il differimento è disposto quando:
a. la conoscenza dei
documenti e degli atti richiesti possa impedire od ostacolare il corretto
svolgimento dell’azione amministrativa;
b. si verifichino
difficoltà particolari nell’acquisizione di atti, documenti e informazioni
richiesti ovvero quando l’alto numero delle richieste, in rapporto alla
dotazione degli uffici che le devono soddisfare, non consenta il loro
accoglimento nel termine ordinario prescritto.
2.
Il provvedimento di cui al comma precedente deve indicare il termine di
differimento che comunque non può superare i sessanta giorni.
3.
Il provvedimento di differimento deve essere comunicato per iscritto al
richiedente non oltre dieci giorni dalla richiesta.
4.
Nel caso di istanze rivolte ad uffici della Regione, enti ed organismi da
essa dipendenti o ad essa comunque riconducibili, la comunicazione deve
specificare che il richiedente ha la possibilità di ricorrere avverso il
provvedimento, oltre che dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
competente, anche all’ufficio della difesa civica regionale o, in caso di
mancata istituzione, all’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 9
Diniego e limitazione dell’accesso
1.
Il diniego di accesso è disposto esclusivamente in caso di mancata
identificazione o carenza di legittimazione del richiedente e nelle ipotesi di
esclusione previste dall’art. 10 del presente regolamento.
2.
Il diniego dell’accesso deve essere motivato e comunicato per iscritto al
richiedente non oltre trenta giorni dalla richiesta.
3.
Nel caso di istanze rivolte ad uffici della Regione, enti ed organismi ad
essa comunque riconducibili, la comunicazione deve specificare che il
richiedente ha la possibilità di ricorrere avverso il provvedimento, oltre che
davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente, all’ufficio della
difesa civica regionale o, in caso di mancata istituzione, all’ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale.
4.
L’ufficio della difesa civica o, in caso di mancata istituzione,
l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, decide non oltre venti giorni
dalla richiesta, assunte le necessarie informazioni.
5.
In caso di accoglimento della domanda l’ufficio della difesa civica o, in
caso di mancata istituzione, l’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale,
invita l’ufficio od organismo nei cui confronti è stato richiesto l’accesso a
consentire l’accesso ad atti, documenti ed informazioni.
6.
In caso di persistenza del diniego di accesso da parte dell’ufficio od
organismo cui è stata rivolta, l’ufficio delle difesa civica o, in caso di
mancata istituzione, l’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ne dà
immediata comunicazione al titolare del potere disciplinare per l’applicazione
delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.
Art. 10
Casi di esclusione
1.
Al fine di tutelare il diritto alla riservatezza dei terzi, il diritto di
accesso, di cui al presente regolamento, è escluso qualora gli atti, i documenti
e le informazioni contengano:
a. dati sensibili, ai sensi
della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, sulla
situazione sanitaria, familiare o finanziaria delle persone fisiche, o comunque
sulla loro vita privata;
b. informazioni riservate
sull’attività di gruppi, associazioni e altri soggetti collettivi la cui
conoscenza potrebbe comportare una illegittima o ingiustificata lesione degli
interessi sociali;
c. informazioni riservate di
carattere industriale, commerciale o finanziario relative a imprese determinate
la cui conoscenza potrebbe ostacolare, in modo illegittimo o ingiustificato, la
loro attività produttiva o la loro posizione di mercato.
2.
Sono altresì esclusi dal diritto di accesso, di cui al presente
regolamento, gli atti, i documenti e le informazioni per i quali la legislazione
statale e regionale vigente prevede il segreto o comunque il divieto di
comunicazione.
3.
Nei casi di interesse diretto, concreto e attuale, l’accesso può comunque
essere esercitato ai sensi della vigente normativa in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Art. 11
Ricorsi
1.
Avverso il diniego espresso o tacito dell’accesso ovvero avverso il
provvedimento di differimento dell’accesso l’interessato può proporre ricorso
dinanzi all’ufficio della difesa civica o, in caso di mancata istituzione,
l’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2.
Medesimo ricorso può proporre il controinteressato avverso il
provvedimento che ha concesso l’accesso.
3.
Il ricorso può essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica,
nel rispetto della normativa vigente.
4.
Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati, è presentato nel
termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o
dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d’accesso. Nel termine di
quindici giorni dall’avvenuta comunicazione i controinteressati possono
presentare alla Commissione le loro controdeduzioni.
5.
Il ricorso contiene:
a. le generalità del
ricorrente;
b. la sommaria esposizione
dell’interesse al ricorso;
c. la sommaria esposizione
dei fatti;
d. l’indicazione
dell’indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via
telematica, le decisioni dell’ufficio della difesa civica o, in caso di mancata
istituzione, dell’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
6. Al ricorso sono allegati:
a. il provvedimento
impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto;
b. le ricevute dell’avvenuta
spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai
controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta
di accesso.
7.
Ove l’ufficio della difesa civica o, in caso di mancata istituzione,
l’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ravvisi l’esistenza di
controinteressati, non già individuati nel corso del procedimento, notifica ad
essi il ricorso.
8.
L’ufficio della Difesa Civica o, in caso di mancata istituzione,
l’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, si pronuncia entro trenta
giorni dalla presentazione del ricorso o dal decorso del termine di cui al comma
2. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso in cui venga
richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali il termine
è prorogato di venti giorni. Decorsi inutilmente tali termini, il ricorso si
intende respinto.
9.
L’ufficio della difesa civica o, in caso di mancata istituzione,
l’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:
a. dichiara irricevibile
il ricorso proposto tardivamente;
b. dichiara inammissibile
il ricorso proposto da soggetto non legittimato;
c. dichiara inammissibile
il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati
indicati al comma 4;
d. esamina e decide il ricorso
in ogni altro caso.
10. La
decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la
facoltà di riproporre la richiesta d’accesso e quella di proporre il ricorso
all’ufficio della difesa civica o, in caso di mancata istituzione, all’ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale, avverso le nuove determinazioni o il
nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.
11. La
decisione dell’ufficio della difesa civica o, in caso di mancata istituzione,
dell’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, è comunicata alle parti e al
soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso termine di
cui al comma 6.
12. Contro le
determinazioni amministrative dell’ufficio della difesa civica o, in caso di
mancata istituzione, dell’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, è
previsto il ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, nelle forme
e nelle modalità previste dalla normativa vigente.
TITOLO III
PUBBLICAZIONE TELEMATICA
SU
PORTALI E SITI ISTITUZIONALI
Art. 12
Pubblicazione telematica
1.
Oltre alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, la Regione garantisce
la pubblicazione telematica di leggi e atti normativi.
2.
La Regione e gli altri soggetti di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera
a) del presente regolamento garantiscono la pubblicazione telematica di atti,
documenti ed informazioni a rilevanza esterna tramite i portali o siti
istituzionali.
3.
Nel portale o sito istituzionale della Regione e degli altri soggetti di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del presente regolamento è riservata, in
modo immediatamente percepibile, una sezione dedicata alla TRASPARENZA.
4.
La struttura competente per la Comunicazione Istituzionale:
a. istituisce la
sezione “TRASPARENZA” all’interno del sito o portale istituzionale;
b. sovrintende alla
relativa gestione in raccordo con tutte le altre strutture;
c. garantisce con
modalità idonee l’agevole reperimento di atti, documenti e informazioni, anche
attraverso l’indicizzazione e la classificazione per materia.
5.
Le strutture competenti curano l’inserimento dei dati sui portali o siti
istituzionali in base a quanto stabilito dalle vigenti norme in materia di
documenti amministrativi.
6.
La pubblicazione telematica è in ogni caso esclusa per atti, documenti e
informazioni rientranti nei casi di cui all’art. 10 del presente regolamento.
Art. 13
Pubblicazione telematica di
atti,
documenti e informazioni
della Regione Puglia
1.
Ogni struttura responsabile cura la pubblicazione telematica dell’elenco
tipologico dei procedimenti di propria competenza e i tempi previsti per la loro
conclusione.
2.
Il Servizio Legislativo della Giunta regionale definisce l’uniforme
classificazione per materia, a cui si uniformano le strutture competenti per la
pubblicazione telematica, di atti, documenti e informazioni.
3.
La Struttura competente per la Comunicazione Istituzionale cura la
tempestiva pubblicazione telematica di leggi, atti normativi e decreti del
Presidente della Regione.
4.
La Segreteria della Giunta cura la pubblicazione telematica dell’elenco
degli atti adottati dalla Giunta regionale non oltre due giorni dalla relativa
seduta.
5.
La Struttura competente per la Comunicazione Istituzionale cura la
pubblicazione telematica delle delibere di Giunta regionale non oltre 10 giorni
dalla relativa adozione, previa messa a disposizione, dei relativi documenti in
formato digitale, da parte della Segreteria della Giunta regionale. A tal fine,
la Segreteria della Giunta utilizzerà i files immessi, dai Servizi/Aree
proponenti, nel sistema telematico di gestione dei flussi documentali delle
delibere.
6.
In caso di modifiche e/o di integrazioni apportate ai testi delle
delibere in sede di adozione da parte della Giunta, la Segreteria provvederà a
notificare alle strutture proponenti il nuovo testo modificato e/o integrato su
supporto cartaceo, ai fini dell’adeguamento immediato dei files e del loro
successivo inoltro alla struttura competente per la Comunicazione Istituzionale.
7.
Contestualmente alla pubblicazione al rispettivo albo, le determinazioni
dirigenziali esecutive sono pubblicate telematicamente a cura delle strutture
responsabili della relativa adozione.
8.
La struttura competente per la Gestione del Personale cura la
pubblicazione telematica del trattamento economico dei dirigenti della Regione.
9.
Le strutture che nominano soggetti in rappresentanza della Regione,
ovvero componenti di commissioni e collegi comunque denominati, curano la
pubblicazione telematica dei rispettivi trattamenti economici e ne danno
comunicazione alla struttura competente per il personale.
10. Le
dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale del Presidente della
Regione, dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale sono trasmesse
dai soggetti obbligati, non oltre il 31 marzo di ogni anno, alla struttura
competente per la Comunicazione Istituzionale, che provvede alla pubblicazione
telematica.
11. La
struttura competente per l’erogazione del trattamento economico degli organi di
indirizzo politico-amministrativo della Regione Puglia, ne cura annualmente la
pubblicazione telematica.
12. La
struttura competente per gli appalti cura la pubblicazione telematica di tutti
gli avvisi e bandi di gara, nonché di ogni singolo atto della sequenza
procedimentale finalizzata all’affidamento di un appalto pubblico, ivi compresa
la griglia di valutazione.
13. La
struttura competente per la Gestione del Personale cura la pubblicazione
telematica dei seguenti atti, documenti e informazioni:
a. bandi di concorso
o avvisi di selezione di personale,
b. nominativi dei
componenti le commissioni esaminatrici e i loro curricula,
c. date di sorteggio
dei commissari,
d. diari delle
prove,
e. esiti delle
prove,
f. verbali
delle commissioni esaminatrici contenenti i criteri e le modalità di valutazione
delle prove concorsuali,
g. generalità dei
lavoratori avviati al lavoro dalle società o enti di lavoro interinale.
14. La
struttura competente per la Gestione del Personale istituisce, aggiorna e cura
la pubblicazione telematica dell’elenco degli incarichi professionali e di
consulenza esterni contenente:
- oggetto
dell’incarico,
- soggetto
incaricato,
- estremi dell’atto
di incarico,
- corrispettivo
previsto.
15. Le
strutture, che aggiudicano bandi e appalti per opere, forniture e servizi,
curano la pubblicazione telematica degli elenchi delle consulenze e degli
incarichi professionali eventualmente affidati dagli aggiudicatari in esecuzione
degli stessi. L’elenco deve contenere:
- oggetto dell’incarico;
- soggetto incaricato;
- estremi dell’atto di
incarico;
- corrispettivo previsto.
16. I collaudi,
le consulenze e gli altri incarichi esterni, compresi quelli attribuiti a
personale dipendente, se non di competenza della Giunta regionale, sono
conferiti e/o autorizzati con atto dirigenziale. La struttura procedente cura,
oltre alla pubblicazione telematica dell’atto dirigenziale, la comunicazione
dello stesso alla struttura competente per la gestione del personale.
17.
Contestualmente all’adozione del provvedimento di liquidazione, le
strutture procedenti curano la pubblicazione telematica dell’elenco dei
soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, a cui sono erogati
contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica e
finanziaria. L’elenco deve contenere la denominazione del beneficiario e i
riferimenti del provvedimento di liquidazione.
18. La
pubblicazione telematica di altri atti, documenti e informazioni è in ogni caso
realizzata dalla struttura competente in raccordo con la struttura responsabile
della Comunicazione Istituzionale.
Art. 14
Pubblicazione telematica per enti
e
soggetti diversi dalla Regione
1.
Gli altri enti e soggetti di cui all’articolo 1, comma 1 , lettera a) del
presente regolamento, nel rispetto della propria autonomia organizzativa,
uniformano i tempi e i contenuti della pubblicazione telematica a quanto
stabilito dall’articolo 13 del presente regolamento.
TITOLO IV
(2)
CONCORSI
Art. 15
Procedure concorsuali
1.
Nei concorsi per l’accesso ai rapporti di lavoro della Regione Puglia e
dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del presente
regolamento, fatta salva la verbalizzazione prescritta dalle vigenti
disposizione di legge e di regolamento, le operazioni di sorteggio delle
eventuali prove preselettive e delle prove scritte nonché l’intero svolgimento
delle prove orali sono registrate con apparecchiature audio-video da personale
qualificato, anche esterno, appositamente incaricato.
2.
Il sorteggio dei quesiti delle eventuali prove preselettive deve
svolgersi con modalità e tecniche tali da consentire l’immediata proposizione
dei quesiti ai concorrenti.
3.
Le registrazioni di cui al comma precedente sono custodite dal segretario
della Commissione esaminatrice o, in caso prove preselettive svolte prima della
costituzione della Commissione esaminatrice, dal dirigente responsabile della
procedura concorsuale.
4.
Al fine di assicurare il rispetto del diritto alla riservatezza, la
registrazione della prova orale di ciascun candidato è visionabile
esclusivamente a seguito di accoglimento di apposita istanza del richiedente che
dimostri un interesse diretto, concreto e attuale alla visione. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo II del presente
regolamento.
5.
Della istanza di visione è data immediata comunicazione al candidato
controinteressato.
6.
Il segretario della Commissione ovvero il responsabile del procedimento
di accesso adotta ogni cautela affinché durante la proiezione e/o l’ascolto
delle prove sia scongiurato il rischio di registrazioni e riprese audio-video.
(2) Nel Bollettino Ufficiale il
presente titolo è indicato erroneamente come titolo III (già
presente).
Art. 16
Componenti commissioni giudicatrici
1.
La Regione Puglia, a mezzo del proprio servizio personale, adotta una
procedura telematica per l’acquisizione di candidature a componenti di
commissioni esaminatrici per l’accesso ai rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e determinato.
2.
Tale procedura prescrive appositi prerequisiti per assicurare la
competenza, l’imparzialità e l’affidabilità dei candidati ed è articolata in
maniera da consentire la formazione di elenchi delle candidature:
- per amministrazione di
appartenenza o per albi professionali, distinti per provincia;
- per aree e/o per
profili di competenza professionale.
3. La
Regione Puglia e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del
presente regolamento, curano la pubblicazione telematica degli elenchi di cui al
comma precedente sui rispettivi siti istituzionali.
4.
Ai fini della nomina dei due terzi della commissione esaminatrice,
l’amministrazione o il soggetto procedente, a mezzo degli organi competenti
secondo i rispettivi ordinamenti, sorteggia per ogni concorso non meno di 5
candidati per ciascun membro di commissione da nominare, assicurando che
appartengano ad amministrazioni pubbliche o siano iscritti ad albi diversi da
quelli della provincia in cui opera l’amministrazione o l’ente che indice il
concorso e che siano iscritti all’area e/o al profilo professionale adeguati
alla selezione delle figure professionali oggetto della procedura concorsuale
secondo quanto prescritto dall’articolo 17,
comma 2, lettera d, della legge
regionale 20 giugno 2008 n. 15.
5.
Il dirigente competente fissa, mediante apposito provvedimento pubblicato
sul sito istituzionale, il giorno, l’ora e il luogo ove si terrà il sorteggio di
cui al comma precedente nonché una delle modalità di pubblicità prescritte dal
comma 3 dell’articolo 17
della legge
regionale 20, giugno 2008, n. 15.
6.
I candidati sorteggiati dimostrano il possesso dei requisiti dichiarati
nella domanda di candidatura e la loro persistenza. In caso di mancanza dei
requisiti dichiarati, ovvero di rinuncia, il candidato viene escluso anche dagli
elenchi di cui al precedente comma 2.
7.
Composta la rosa dei candidati alla nomina, secondo le modalità innanzi
indicate e nel numero risultante dalle eventuali esclusioni e rinunce, l’organo
competente dell’amministrazione o del soggetto che ha indetto il concorso
procede alla nomina dei componenti della commissione concorsuale nonché alla
nomina, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 17,
comma 2, lettera d, della legge
regionale 20 giugno 2008 n. 15, degli ulteriori commissari nel numero
occorrente per la copertura del residuo 1/3 dei componenti della commissione
esaminatrice.
8.
La Regione Puglia e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a)
del presente regolamento, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e secondo le
modalità organizzative di ciascuno, possono valersi, per la nomina delle
commissioni esaminatrici per l’accesso ai rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e determinato, della disciplina oggetto del presente regolamento.
Art. 17
Norma transitoria
1.
La Regione Puglia e gli altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera a) del presente regolamento apprestano gli strumenti per la completa
attuazione dei principi di trasparenza e accesso non oltre centottanta giorni
dalla pubblicazione del presente regolamento sul bollettino ufficiale.
Art. 18
Norma finale
1. L’attuazione della Legge
regionale n. 15 del 20 giugno 2008 e del presente regolamento non
comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
NOTE
Nota all’articolo 10, comma 1,
lettera a):
•
Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca : “Codice in materia
di protezione dei dati personali”.
Nota all’articolo 10, comma 3:
•
La Legge 7 agosto 1990, n. 241, reca : “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, e successive modificazioni.
Il presente
Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi
e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della
Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 29 settembre 2009