Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Vigente

Anno
2009
Numero
26
Data
27/10/2009
Abrogato
 
Materia
Urbanistica - edilizia pubblica
Titolo
Tutela e valorizzazione del sistema costruttivo con copertura a volta
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 172 del 2 novembre 2009
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

Art. 1

(Finalità)

1.         La Regione Puglia, al fine di conservare e promuovere le costruzioni tipiche e a volta del territorio pugliese, tutela e valorizza le tecniche costruttive tradizionali, riconoscendole come elementi caratterizzanti della storia, della tradizione e della cultura della popolazione pugliese.

 

Art. 2

(Interventi)

1.         Al fine di incentivare l’utilizzo delle tipologie di copertura a volta e la conservazione delle stesse, la Regione Puglia promuove progetti formativi, anche in collaborazione con le Università, con gli enti territoriali preposti e con le associazioni di categoria, per la trasmissione e la conservazione delle conoscenze tecniche e applicative necessarie alla realizzazione di tali strutture.

 

Art. 3

(Calcolo dei parametri edilizi

 per nuova costruzione e per sopraelevazione)

 

1.         Nuove costruzioni

-        Anche in deroga rispetto a quanto disposto dalle norme tecniche di attuazione e dai regolamenti edilizi comunali della strumentazione urbanistica vigente, ai sensi della presente legge, per le nuove costruzioni, nel computo per la determinazione dei volumi viene considerata come “altezza” quella che scaturisce dalla somma dell’altezza dell’imposta di volta maggiorata di un terzo dell’altezza compresa tra l’imposta di volta stessa e il suo estradosso solare strutturale.

2.         Sopraelevazione

-        Nel caso di sopraelevazione, qualora questa sia consentita dalla strumentazione urbanistica vigente, si stabilisce che, per il calcolo del volume delle strutture voltate preesistenti, sia computabile un’altezza massima pari a mt. 3,50.

3.                  Demolizione e successiva costruzione

-        Nel caso di avvenuta demolizione di strutture voltate, oppure nel caso in cui la demolizione, comunque nel caso sia consentita dalla strumentazione urbanistica vigente, risulti dovuta per irrinunciabili esigenze compositivo - distributive (collegamenti in verticale da piano a piano e similari), è ammissibile la ricostruzione con strutture voltate della superficie voltata demolita, anche in deroga della cubatura insediabile. In tal caso la presente legge è applicabile solo ed esclusivamente nell’ipotesi che la superficie voltata demolita venga riprogettata e ricostruita sempre con strutture murarie a volta.

 

Art. 4

(Incentivazione)

1.         Con riferimento al costo di costruzione, determinato dalle Regioni ai sensi dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (Testo A), i Comuni applicano al costo base per l’ edilizia agevolata un coefficiente massimo di correzione pari a 0,60 per il rilascio di permesso di costruire con la previsione progettuale di realizzare con coperture a volta almeno il 60 per cento della copertura totale assentita.

 

Art. 5

(Finanziamenti)

1.         La Regione Puglia, al fine di favorire l’utilizzo di materiali e manufatti tradizionali e delle tecniche tipiche locali di costruzione, incentiva l’inclusione degli interventi di manutenzione, restauro e ripristino delle costruzioni tipiche a volta nei programmi integrati di rigenerazione urbana di cui alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 (Norme per la rigenerazione urbana), e in ogni altro strumento di pianificazione e programmazione orientato al recupero edilizio e alla riqualificazione urbana. Tale inclusione rappresenta criterio di valutazione nell’erogazione dei finanziamenti destinati alla riqualificazione urbana.

 

2.         La Regione Puglia promuove altresì progetti culturali rivolti alla formazione e all’aggiornamento di operatori tecnici e professionali, in maniera da garantire la trasmissione delle conoscenze e delle esperienze necessarie alla realizzazione delle strutture a volta. L’inclusione di detti progetti, previsti all’articolo 2, nelle graduatorie previste per l’erogazione dei finanziamenti destinati alla formazione professionale, può usufruire di criteri di valutazione di priorità.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1.         Dall’applicazione delle presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 ottobre 2009