Art. 1
(Finalità)
1. La
Regione Puglia, al fine di conservare e promuovere le costruzioni tipiche e a
volta del territorio pugliese, tutela e valorizza le tecniche costruttive
tradizionali, riconoscendole come elementi caratterizzanti della storia, della
tradizione e della cultura della popolazione pugliese.
Art. 2
(Interventi)
1. Al
fine di incentivare l’utilizzo delle tipologie di copertura a volta e la
conservazione delle stesse, la Regione Puglia promuove progetti formativi, anche
in collaborazione con le Università, con gli enti territoriali preposti e con le
associazioni di categoria, per la trasmissione e la conservazione delle
conoscenze tecniche e applicative necessarie alla realizzazione di tali
strutture.
Art. 3
(Calcolo dei parametri
edilizi
per nuova costruzione e per
sopraelevazione)
1.
Nuove costruzioni
- Anche
in deroga rispetto a quanto disposto dalle norme tecniche di attuazione e dai
regolamenti edilizi comunali della strumentazione urbanistica vigente, ai sensi
della presente legge, per le nuove costruzioni, nel computo per la
determinazione dei volumi viene considerata come “altezza” quella che scaturisce
dalla somma dell’altezza dell’imposta di volta maggiorata di un terzo
dell’altezza compresa tra l’imposta di volta stessa e il suo estradosso solare
strutturale.
2.
Sopraelevazione
- Nel
caso di sopraelevazione, qualora questa sia consentita dalla strumentazione
urbanistica vigente, si stabilisce che, per il calcolo del volume delle
strutture voltate preesistenti, sia computabile un’altezza massima pari a mt.
3,50.
3.
Demolizione e successiva
costruzione
- Nel
caso di avvenuta demolizione di strutture voltate, oppure nel caso in cui la
demolizione, comunque nel caso sia consentita dalla strumentazione urbanistica
vigente, risulti dovuta per irrinunciabili esigenze compositivo - distributive
(collegamenti in verticale da piano a piano e similari), è ammissibile la
ricostruzione con strutture voltate della superficie voltata demolita, anche in
deroga della cubatura insediabile. In tal caso la presente legge è applicabile
solo ed esclusivamente nell’ipotesi che la superficie voltata demolita venga
riprogettata e ricostruita sempre con strutture murarie a volta.
Art. 4
(Incentivazione)
1.
Con riferimento al costo di costruzione, determinato dalle Regioni ai
sensi dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia) (Testo A), i Comuni applicano al costo base per l’ edilizia
agevolata un coefficiente massimo di correzione pari a 0,60 per il rilascio di
permesso di costruire con la previsione progettuale di realizzare con coperture
a volta almeno il 60 per cento della copertura totale assentita.
Art. 5
(Finanziamenti)
1.
La Regione Puglia, al fine di favorire l’utilizzo di materiali e
manufatti tradizionali e delle tecniche tipiche locali di costruzione, incentiva
l’inclusione degli interventi di manutenzione, restauro e ripristino delle
costruzioni tipiche a volta nei programmi integrati di rigenerazione urbana di
cui alla legge regionale
29 luglio 2008, n. 21 (Norme per la
rigenerazione urbana), e in ogni altro strumento di pianificazione e
programmazione orientato al recupero edilizio e alla riqualificazione urbana.
Tale inclusione rappresenta criterio di valutazione nell’erogazione dei
finanziamenti destinati alla riqualificazione urbana.
2.
La Regione Puglia promuove altresì progetti culturali rivolti alla
formazione e all’aggiornamento di operatori tecnici e professionali, in maniera
da garantire la trasmissione delle conoscenze e delle esperienze necessarie alla
realizzazione delle strutture a volta. L’inclusione di detti progetti, previsti
all’articolo 2, nelle graduatorie previste per l’erogazione dei finanziamenti
destinati alla formazione professionale, può usufruire di criteri di valutazione
di priorità.
Art. 6
(Norma
finanziaria)
1.
Dall’applicazione delle presente legge non derivano oneri a carico del
bilancio regionale.
La
presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e
per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione
Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 27
ottobre 2009