Art. 1
(Finalità e ambiti di
applicazione)
1. La Regione Puglia con la presente legge
promuove la rigenerazione di parti di città e sistemi urbani in coerenza con
strategie comunali e intercomunali finalizzate al miglioramento delle condizioni
urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali e culturali degli
insediamenti umani e mediante strumenti di intervento elaborati con il
coinvolgimento degli abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati.
2. I principali ambiti d’intervento sono i
contesti urbani periferici e marginali interessati da carenza di attrezzature e
servizi, degrado degli edifici e degli spazi aperti e processi di esclusione
sociale, ivi compresi i contesti urbani storici interessati da degrado del
patrimonio edilizio e degli spazi pubblici e da disagio sociale; i contesti
urbani storici interessati da processi di sostituzione sociale e fenomeni di
terziarizzazione; le aree dismesse, parzialmente utilizzate e degradate.
Art. 2
(Programmi integrati di rigenerazione
urbana)
1. I programmi integrati di rigenerazione
urbana sono strumenti volti a promuovere la riqualificazione di parti
significative di città e sistemi urbani mediante interventi organici di
interesse pubblico. I programmi si fondano su un’idea-guida di rigenerazione
legata ai caratteri ambientali e storico-culturali dell’ambito territoriale
interessato, alla sua identità e ai bisogni e alle istanze degli abitanti. Essi
comportano un insieme coordinato d’interventi in grado di affrontare in modo
integrato problemi di degrado fisico e disagio socio-economico che, in relazione
alle specificità del contesto interessato, includono:
a)
la
riqualificazione dell’ambiente costruito, attraverso il risanamento del
patrimonio edilizio e degli spazi pubblici, garantendo la tutela, valorizzazione
e fruizione del patrimonio storico-culturale, paesaggistico, ambientale;
b)
la
riorganizzazione dell’assetto urbanistico attraverso il recupero o la
realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi e la previsione delle
relative modalità di gestione;
c)
il
contrasto dell'esclusione sociale degli abitanti attraverso la previsione di una
molteplicità di funzioni e tipi di utenti e interventi materiali e immateriali
nel campo abitativo, socio-sanitario, dell’educazione, della formazione, del
lavoro e dello sviluppo;
d)
il
risanamento dell’ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture
ecologiche quali reti verdi e blu finalizzate all’incremento della biodiversità
nell’ambiente urbano, sentieri didattici e mussali, percorsi per la mobilità
ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato grado di permeabilità, l’uso
di fonti energetiche rinnovabili e l’adozione di criteri di sostenibilità
ambientale e risparmio energetico nella realizzazione delle opere edilizie.
2. I programmi sono predisposti dai comuni
singoli o associati o sono proposti ai comuni da altri soggetti pubblici o
privati, anche fra loro associati. I programmi assumono gli effetti di strumenti
urbanistici esecutivi. A quelli di iniziativa privata si applica la previsione
di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 16
della legge
regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del
territorio).
3. I programmi devono interessare ambiti
territoriali totalmente o prevalentemente edificati. I programmi non possono
comportare varianti urbanistiche per trasformare in aree edificabili aree a
destinazione agricola, comunque definite negli strumenti urbanistici comunali,
fatta eccezione per quelle contigue necessarie alla realizzazione di verde e
servizi pubblici nella misura massima del 5 per cento della superficie
complessiva dell’area d’intervento. Tale variante deve comunque essere
compensata prevedendo una superficie doppia rispetto a quella interessata dal
mutamento della destinazione agricola, destinata a ripermeabilizzare e
attrezzare a verde aree edificate esistenti.
Art. 3
(Documento programmatico per la rigenerazione
urbana)
1. I comuni definiscono gli ambiti
territoriali che, per le loro caratteristiche di contesti urbani periferici e
marginali interessati, rendono necessari interventi di rigenerazione urbana. A
tal fine predispongono un documento programmatico per la rigenerazione urbana,
da mettere a punto con la partecipazione degli abitanti, tenendo conto anche
delle proposte di intervento avanzate da altri soggetti pubblici e da soggetti
privati, e da approvarsi con apposito atto deliberativo del consiglio comunale
applicando le procedure previste dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 11
della l.r.
20/2001. In sede di prima applicazione, tale approvazione deve essere
effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti
norme. La mancata approvazione entro tali termini non impedisce la presentazione
di proposte di programmi integrati di rigenerazione urbana da parte di soggetti
pubblici o privati, sulle quali il consiglio comunale deve pronunciarsi entro
novanta giorni.
2. La definizione degli ambiti territoriali
da assoggettare ai programmi integrati di rigenerazione urbana può avvenire
anche nell’ambito del documento programmatico preliminare del piano urbanistico
generale previsto dalla l.r.
20/2001.
3. Il documento programmatico per la
rigenerazione urbana individua parti significative di città o sistemi urbani
aventi le caratteristiche elencate al comma 1 dell’articolo 1, che richiedono
interventi prioritari di riqualificazione urbana. Basandosi sull’analisi dei
problemi di degrado fisico e disagio abitativo e socio-economico e in coerenza
con gli indirizzi dettati dal documento regionale di assetto generale (DRAG), il
documento definisce:
a)
gli
obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità
ambientale da perseguire a livello comunale o intercomunale;
b)
gli
ambiti territoriali da sottoporre a programmi integrati di rigenerazione urbana;
c)
le
politiche pubbliche, in particolare abitative, urbanistiche,
paesaggistico-ambientali, culturali, socio-sanitarie, occupazionali, formative e
di sviluppo, che concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera
a);
d)
le
iniziative per assicurare la partecipazione civica e il coinvolgimento di altri
enti e delle forze sociali, economiche e culturali alla elaborazione e
attuazione dei programmi;
e)
i
criteri per valutare la fattibilità dei programmi;
f)
i
soggetti pubblici che si ritiene utile coinvolgere nella elaborazione,
attuazione e gestione dei programmi e le modalità di selezione dei soggetti
privati.
4. La mancata approvazione del documento
programmatico per la rigenerazione urbana nei comuni con popolazione inferiore a
20 mila abitanti non impedisce la presentazione di proposte di programmi
integrati di rigenerazione urbana da parte di soggetti pubblici o privati, sulle
quali il consiglio comunale deve pronunciarsi entro novanta giorni.
Art. 4
(Contenuti dei programmi integrati di
rigenerazione urbana)
1. Il programma integrato di rigenerazione
urbana deve fondarsi su un’idea-guida capace di orientare il processo di
rigenerazione urbana e di legare fra loro interventi diversi afferenti alle
politiche abitative, urbanistiche, ambientali, culturali, socio-sanitarie,
occupazionali, formative e di sviluppo. Il programma riguarda
prioritariamente:
a)
il
recupero, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica di
immobili destinati o da destinare alla residenza, con particolare riguardo
all’edilizia residenziale sociale, garantendo la tutela del patrimonio
storico-culturale, paesaggistico, ambientale e l’uso di materiali e tecniche
della tradizione;
b)
la
realizzazione, manutenzione o adeguamento delle urbanizzazioni primarie e
secondarie;
c)
l’eliminazione delle barriere architettoniche
e altri interventi atti a garantire la fruibilità di edifici e spazi pubblici da
parte di tutti gli abitanti, con particolare riguardo ai diversamente abili, ai
bambini e agli anziani;
d)
il
miglioramento della dotazione, accessibilità e funzionalità dei servizi
socio-assistenziali in coerenza con la programmazione dei piani sociali di zona;
e)
il
sostegno dell’istruzione, della formazione professionale e dell’occupazione;
f)
la
rigenerazione ecologica degli insediamenti finalizzata al risparmio delle
risorse, con particolare riferimento a suolo, acqua ed energia, alla riduzione
delle diverse forme di inquinamento urbano, al miglioramento della dotazione di
infrastrutture ecologiche e alla diffusione della mobilità sostenibile;
g)
la
conservazione, restauro, recupero e valorizzazione di beni culturali e
paesaggistici per migliorare la qualità insediativa e la fruibilità degli spazi
pubblici;
h)
il
recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente per favorire l'insediamento
di attività turistico - ricettive, culturali, commerciali e artigianali nei
contesti urbani interessati da degrado edilizio e disagio sociale.
2. Il programma integrato di rigenerazione
urbana è costituito da elaborati scrittografici atti a descrivere e
rappresentare in scala adeguata al carattere operativo degli interventi
previsti:
a)
l’area
d’intervento e le relative caratteristiche economico-sociali,
paesaggistico-ambientali, urbanistiche, dimensionali, proprietarie;
b)
le
soluzioni progettuali proposte con particolare riferimento ai caratteri
morfologici degli insediamenti e all’integrazione nel tessuto urbano, alle
destinazioni d’uso e ai tipi edilizi e insediativi, ai requisiti di qualità e di
sostenibilità edilizia e urbana, al risparmio dell'uso delle risorse, con
particolare riferimento al suolo, all’acqua e all’energia, alla dotazione di
spazi pubblici o riservati ad attività collettive, verde pubblico o parcheggi
nel rispetto degli standard urbanistici, specificando gli impatti attesi dalle
soluzioni stesse;
c)
le
misure adottate per rispondere ai bisogni abitativi espressi dai soggetti
svantaggiati e per contrastare l'esclusione sociale degli abitanti, con
particolare riguardo a interventi e servizi socio-assistenziali e sanitari e a
sostegno dell’istruzione, della formazione professionale e dell’occupazione, in
coerenza con rispettivi programmi e politiche di settore;
d)
l’esistenza di eventuali vincoli normativi
gravanti sull’area d’intervento, con particolare riferimento a quelli
storico-culturali, paesaggistici, ambientali, urbanistici, idrogeologici e
sismici, e le misure di salvaguardia e prevenzione adottate;
e)
gli
alloggi eventualmente necessari per l’allocazione temporanea degli abitanti
degli edifici da risanare;
f)
gli
alloggi destinati a edilizia residenziale sociale da realizzare, recuperare o
ristrutturare, eventualmente previa acquisizione degli stessi al patrimonio
pubblico;
g)
le
iniziative assunte per assicurare la partecipazione civica all’elaborazione e
attuazione del programma, con particolare riferimento agli abitanti che
risiedono o operano nel contesto da riqualificare o negli ambiti ad esso
contigui e il grado di condivisione da parte degli stessi, opportunamente
documentati;
h)
le
iniziative assunte per coinvolgere le forze sociali, economiche, culturali
all’elaborazione e attuazione del programma e il grado di condivisione da parte
delle stesse, opportunamente documentate;
i)
l’eventuale articolazione in fasi
dell’attuazione del programma, cui possono corrispondere anche diversi strumenti
esecutivi;
j)
i
soggetti pubblici e privati partecipanti alla realizzazione e gestione degli
interventi previsti dal programma o i criteri di selezione degli stessi, secondo
principi di concorrenzialità e trasparenza;
k)
i costi
dei singoli interventi e le relative fonti di finanziamento e modalità
gestionali, specificando la ripartizione degli stessi tra i soggetti coinvolti
nel programma;
l)
lo
schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il comune e gli altri
soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione del programma e nella
gestione delle iniziative da questo previste.
Art. 5
(Procedimento di approvazione dei programmi
integrati di rigenerazione
urbana conformi agli strumenti
urbanistici generali comunali)
1. I programmi integrati di rigenerazione
urbana conformi ai piani regolatori generali, ai programmi di fabbricazione o ai
piani urbanistici generali comunali vigenti sono adottati con atto deliberativo
del consiglio comunale tenendo conto delle proposte avanzate dalle forze
sociali, economiche, culturali e dagli abitanti che risiedono o operano nel
contesto da riqualificare e negli ambiti ad esso contigui.
2. Entro trenta giorni dalla data di
adozione, il programma e i relativi elaborati sono depositati, per quindici
giorni consecutivi, presso la segreteria del comune, in libera visione al
pubblico. Del deposito è dato avviso sull'albo comunale e su almeno due
quotidiani a diffusione provinciale.
3. Entro il termine di quindici giorni dalla
data di scadenza del periodo di deposito di cui al comma 2, chiunque abbia
interesse può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell'articolo 9
della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
4. Qualora il programma riguardi aree sulle
quali insistono vincoli specifici, decorso il termine per le osservazioni, il
sindaco indice una conferenza di servizi alla quale partecipano rappresentanti
delle amministrazioni competenti per l'emanazione dei necessari atti di
consenso, comunque denominati.
5. Entro trenta giorni dalla data di
acquisizione degli atti di consenso di cui al comma 4, il consiglio comunale
approva in via definitiva il programma, pronunciandosi altresì sulle
osservazioni presentate.
6. La deliberazione di approvazione è
pubblicata, anche per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia
(BURP).
7. Il programma acquista efficacia dal giorno
successivo a quello di pubblicazione di cui al comma 6.
Art. 6
(Procedimento di approvazione dei programmi
integrati di rigenerazione urbana in
variante agli strumenti urbanistici
generali comunali)
1. I programmi integrati di rigenerazione
urbana non conformi ai piani regolatori generali, ai programmi di fabbricazione
o alle previsioni strutturali dei piani urbanistici generali comunali vigenti
sono adottati con atto deliberativo del consiglio comunale sulla base di quanto
stabilito dal documento programmatico per la rigenerazione urbana e tenendo
conto delle proposte avanzate dalle forze sociali, economiche e culturali e
dagli abitanti che risiedono o operano nel contesto da riqualificare e negli
ambiti ad esso contigui.
2. Il sindaco, dopo l’adozione del programma
integrato di rigenerazione urbana, convoca una conferenza di servizi, ai sensi
del comma 3 dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), tra i
rappresentanti di tutte le amministrazioni competenti per l'acquisizione dei
necessari atti di consenso, comunque denominati, per verificare la possibilità
di concordare il successivo accordo di programma.
3. In sede di conferenza di servizi le
amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione,
devono indicare le ragioni ostative o, ove possibile, le modifiche necessarie ai
fini della conclusione positiva dell’iter del programma mediante l’approvazione
dell’accordo di programma.
4. In caso di approvazione da parte della
conferenza, lo schema di accordo di programma, sottoscritto dai soggetti
intervenuti alla conferenza di servizi e corredato della documentazione tecnica
e grafica prescritta, ivi compresa quella prevista dalle vigenti norme
urbanistiche, è depositato per trenta giorni consecutivi presso la segreteria
del comune interessato, durante i quali chiunque può prenderne visione.
5. L’effettuato deposito è tempestivamente
reso noto al pubblico mediante la pubblicazione sul BURP e su almeno due
quotidiani a diffusione provinciale, nonché mediante l’affissione di un avviso
all'albo pretorio con l’annotazione degli estremi di pubblicazione nel BURP.
6. Entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nel BURP gli interessati possono presentare al comune le proprie
osservazioni.
7. Entro i quindici giorni successivi alla
scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il soggetto
proponente presenta le proprie deduzioni sulle osservazioni pervenute.
8. Entro i trenta giorni successivi alla
scadenza del termine di cui al comma 7, il sindaco del comune interessato chiede
al Presidente della Giunta regionale la convocazione dei soggetti invitati alla
conferenza di cui al comma 2 per la valutazione delle osservazioni pervenute e
la conclusione dell’accordo.
9. L’accordo, approvato con decreto del
Presidente della Giunta regionale entro i trenta giorni successivi, produce
effetto di variante allo strumento urbanistico comunale con l’adozione della
deliberazione consiliare di ratifica dell'adesione del sindaco all'accordo. Tale
ratifica deve intervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
stipula dell’accordo.
Art. 7
(Incentivi)
1. L’inclusione degli interventi in programmi
integrati di rigenerazione urbana e la previsione di programmi intercomunali
sono criteri di valutazione assunti dalla Regione nell’erogazione di
finanziamenti destinati alla riqualificazione urbana.
2. Non costituisce variante ai piani
regolatori generali, ai programmi di fabbricazione o alle previsioni strutturali
dei piani urbanistici generali comunali vigenti l’approvazione di programmi
integrati di rigenerazione urbana che comportino:
a)
adeguamento e/o rettifica di limitata entità
del perimetro delle aree assoggettate a piani urbanistici esecutivi dovuti alla
maggiore scala di rappresentazione grafica;
b)
modifiche del perimetro di comparti o unità
di minimo intervento stabiliti dagli strumenti urbanistici generali.
3. I comuni, in base ai criteri stabiliti
dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
delle presenti norme, possono prevedere in favore di coloro che effettuano gli
interventi di cui alla presente legge riduzioni dell’ICI o di altre imposte
comunali e degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione
di cui agli articoli 16, come modificato dagli articoli 40, comma 9, della legge
1° agosto 2002, n. 166 e 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, e
17 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia),
graduando gli stessi allo scopo di favorire la realizzazione di edilizia
residenziale sociale e insediamenti sostenibili sotto il profilo
energetico-ambientale.
4. In aggiunta agli incentivi di cui al comma
3, per favorire la realizzazione di edilizia residenziale sociale nell’ambito
dei programmi integrati di rigenerazione urbana, compatibilmente con i caratteri
culturali e ambientali degli edifici e dei luoghi e nel rispetto dei limiti di
densità edilizia fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 (Limiti
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi
e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a
parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici
o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6
agosto 1967, n. 765), e delle quantità complessive minime fissate dall’articolo
41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive
modifiche e integrazioni, i comuni possono prevedere senza che ciò configuri
variante urbanistica:
a)
mutamenti di destinazione d’uso di immobili
dismessi o da dismettere riservati all’edilizia residenziale sociale;
b)
incrementi fino al 10 per cento della
capacità insediativa residenziale prevista dagli strumenti urbanistici generali
vigenti riservati a interventi di edilizia residenziale sociale.
5. Gli incentivi previsti dal presente
articolo sono cumulabili con altri contributi compatibilmente con i criteri di
cumulabilità previsti dagli incentivi nazionali.
Art.7
bis
(Interventi di
riqualificazione
edilizia attraverso la delocalizzazione
delle volumetrie) (1)
1
I comuni possono
individuare edifici, anche con destinazione non residenziale, legittimamente
realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, da rimuovere
in quanto contrastanti, per dimensione, tipologia o localizzazione, con il
contesto paesaggistico, urbanistico e architettonico circostante. A tal fine,
approvano piani urbanistici esecutivi che prevedono la delocalizzazione delle
relative volumetrie mediante interventi di demolizione e ricostruzione in area o
aree diverse, individuate anche attraverso meccanismi perequativi.
2
Per
incentivare gli interventi di cui al comma 1, il piano urbanistico esecutivo può
prevedere, come misura premiale, il riconoscimento di una volumetria
supplementare nel limite massimo del 35 percento di quella
preesistente purché sussistano le seguenti condizioni:
a) l’edificio da demolire deve
essere collocato all’interno delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel
comma 5 e non deve interessare gli immobili elencati al comma
6;
b) l’interessato si deve
impegnare, previa stipulazione di apposita convenzione con il comune, alla
demolizione dell’edificio e al ripristino ambientale delle aree di sedime e di
pertinenza dell’edificio demolito, con cessione ove il comune lo ritenga
opportuno;
c) con la convenzione deve essere
costituito sulle medesime aree un vincolo di inedificabilità assoluta che, a
cura e spese dell’interessato, deve essere registrato e trascritto nei registri
immobiliari;
d) la ricostruzione deve
avvenire, successivamente alla demolizione e al ripristino ambientale di cui
alla lettera b), in area o aree, ubicate al di fuori delle zone o degli ambiti
territoriali elencati nel comma 5, che devono essere puntualmente indicate nella
convenzione stipulata tra il comune e l’interessato;
e) la ricostruzione deve
avvenire in aree nelle quali lo strumento urbanistico generale preveda
destinazioni d’uso omogenee, secondo la classificazione di cui all’articolo 2
del d.m. lavori pubblici 1444/1968, a quelle dell’edificio
demolito;
f) la destinazione d’uso dell’immobile
ricostruito deve essere omogenea a quella dell’edificio demolito;
g) la ricostruzione deve
essere realizzata secondo i criteri di edilizia sostenibile indicati dalla
legge
regionale 10 giugno 2008, n. 13 (Norme per l’abitare
sostenibile). A tal fine, l’edificio ricostruito deve acquisire almeno il
punteggio 2 nello strumento di valutazione previsto dalla l.r.
13/2008
e dotarsi della certificazione di cui all’articolo 9 della stessa legge prima della presentazione della segnalazione certificata di
agibilità di cui all’articolo 24 del t.u. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia (TUE), emanato con d.p.r. 380/2001.
(2)
3
Ferme restando le
condizioni di cui al comma 2, il limite massimo della misura premiale è elevato
al 45 per cento della volumetria preesistente qualora l’intervento di
demolizione o di ricostruzione sia contemplato in un programma integrato di
rigenerazione urbana o, nell’ipotesi di interventi che interessino immobili con
destinazione residenziale, qualora gli edifici ricostruiti siano destinati, per
una quota minima pari al 20 per cento della loro volumetria, a edilizia
residenziale sociale.
4
Qualora gli interventi di
demolizione e ricostruzione siano promossi da comuni o istituti autonomi case
popolari (IACP) e comprendano immobili destinati a edilizia residenziale
pubblica di proprietà di detti enti, per usufruire della misura premiale
prevista dal comma 3 è sufficiente che siano soddisfatte le condizioni di cui al
comma 2, lettere e), f), g).
5
Le misure premiali di cui
ai commi 2 e 3 possono essere cumulate agli incentivi riconosciuti in
applicazione della l.r.
13/2008
e possono essere previste unicamente nelle ipotesi in cui l’edificio da demolire
sia collocato:
a) in area sottoposta a
vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004;
b) negli ambiti
territoriali estesi classificati “A” e “B” dal piano urbanistico territoriale
tematico per il paesaggio (PUTT/P), approvato con deliberazione della Giunta
regionale del 15 dicembre 2000, n. 1748;
c) nelle zone A delle
aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394
(Legge quadro sulle aree protette) e delle aree protette regionali istituite ai
sensi della legge
regionale 24 luglio 1997 n. 19 (Norme per l’istituzione
e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia);
d) nelle oasi istituite
ai sensi della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria);
e) nelle zone umide tutelate a livello
internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide d’importanza
internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a
Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
f) negli ambiti
dichiarati ad alta pericolosità idraulica e ad elevata o molto elevata
pericolosità geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai piani stralcio di
bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica.
6. La demolizione non può
riguardare comunque immobili:
a) ubicati all’interno
delle zone territoriali omogenee A) di cui all’articolo 2 del d.m. 1444/1968 o
ad esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o
dagli atti di governo del territorio comunali;
b) definiti di valore
storico, culturale e architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli
strumenti urbanistici generali;
c) inclusi nell’elenco di
cui all’articolo 12
della legge
regionale 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno della
qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio);
d) di interesse storico,
vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137).
7. Il
riconoscimento delle misure premiali di cui ai commi 2 e 3 non comporta
l’approvazione di variante agli strumenti urbanistici generali vigenti. Per
l’approvazione dei corrispondenti piani urbanistici esecutivi (PUE) si applica
il procedimento disciplinato dall’articolo 16
della l.r.
20/2001.
8.
Nei casi previsti dal comma 4, la realizzazione di interventi demolizione
e ricostruzione di edifici in area o aree diverse da quella originaria è
subordinata all’applicazione del procedimento di cui al comma 10 dell’articolo
16
della l.r.
20/2001;
la ricostruzione di edifici nella stessa area oggetto di demolizione è
subordinata al rilascio del permesso di costruire.
9.
Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al comma 2, gli
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici in area o aree diverse da
quella originaria, fatta eccezione per gli interventi di cui al comma 4, possono
essere autorizzati dal comune, eventualmente con la previsione di misure
premiali, solo previa approvazione di variante agli strumenti urbanistici
generali per la quale si applica il procedimento disciplinato dall’articolo 6.”
(1)
articolo aggiunto dall’art.9
della L.R.
30 luglio 2009, n. 14
(2) Lettera modificata dall'art 3,
della L.R.
48/2017
Art.
7-ter
Riqualificazione urbana attraverso
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali .(3)
1. Per favorire interventi di riqualificazione di aree urbane
degradate, i comuni possono individuare ambiti del territorio comunale ove è
consentita la sostituzione, attraverso interventi di demolizione e ricostruzione
nella medesima area o la rimozione con delocalizzazione delle relative
volumetrie in area o aree diverse, di singoli edifici destinati alla residenza o
a usi strettamente connessi, legittimamente realizzati o per i quali sia stata
rilasciata sanatoria edilizia, secondo criteri rispondenti all’esigenza di
migliorare la qualità ambientale e architettonica degli insediamenti, di
assicurare il risparmio delle risorse energetiche e idriche, di ridurre il
consumo del suolo agricolo e della mobilità individuale su gomma.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni possono
riconoscere, come misura premiale, una volumetria supplementare nella misura
massima del 10 per cento della volumetria edificata preesistente, purché
sussistano le seguenti condizioni:
a) gli edifici da sostituire o rimuovere devono
essere ubicati all’interno dei centri abitati;
b) la demolizione non può interessare comunque
gli immobili elencati nel comma 6 dell’articolo 7-bis della presente legge;
c) la ricostruzione, fermo restando il rispetto
delle altezze massime e le distanze minime previste dagli strumenti urbanistici
generali vigenti, deve essere coerente dal punto di vista funzionale,
morfologico e architettonico con il tessuto insediativo in cui si inserisce,
curando particolarmente le relazioni con la natura, forma, dimensione e funzione
di tutti gli spazi costruiti e spazi aperti che hanno rilevanza ai fini della
migliore fruizione dello spazio pubblico e di uso pubblico;
d) la ricostruzione non può avvenire nella
stessa area oggetto di demolizione qualora l’edificio sia ubicato in una delle
zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5 dell’articolo 7-bis;
e) ove si proceda alla delocalizzazione delle
volumetrie, le aree di sedime e di pertinenza dell’edificio demolito devono
rimanere libere da edificazione; a tal fine, l’interessato si deve impegnare,
previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune, alla demolizione
dell’edificio e al ripristino ambientale di dette aree;
f) ove si proceda alla delocalizzazione, la
ricostruzione deve avvenire, successivamente alla demolizione e al ripristino
ambientale di cui alla lettera e), in area o aree ubicate al di fuori delle zone
o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5 dell’articolo 7-bis, che devono
essere puntualmente indicate nella convenzione stipulata tra il Comune e
l’interessato;
g) la destinazione d’uso dell’immobile
ricostruito deve essere omogenea o strettamente connessa a quella dell’edificio
demolito;
h) la ricostruzione deve essere realizzata
secondo i criteri di edilizia sostenibile indicati dalla L.R. n. 13/2008. A tal fine, l’edificio
ricostruito deve acquisire almeno il punteggio 3 nello strumento di valutazione
previsto dalla L.R. n. 13/2008.
e dotarsi della certificazione di cui all’articolo 9 della stessa
legge prima del rilascio del certificato di agibilità.
3. Ferme restando le condizioni di cui al comma
2, il valore massimo della misura premiale è elevato, comunque nei limiti del 35
per cento della volumetria dell’edificio esistente:
a) di un ulteriore 10 per cento della volumetria
preesistente qualora l’intervento di demolizione o di ricostruzione sia
contemplato in un programma integrato di rigenerazione urbana;
b) di un ulteriore 5 per cento qualora
l’edificio ricostruito sia destinato a edilizia residenziale sociale per una
quota minima pari al 20 per cento della sua volumetria, previa stipulazione di
apposita convenzione con il Comune;
c) di un ulteriore 5 per cento qualora
l’edificio ricostruito acquisisca almeno il punteggio 4 nello strumento di
valutazione previsto dalla L.R. n. 13/2008. e si doti della certificazione di cui
all’articolo 9 della stessa legge prima della presentazione della segnalazione
certificata di agibilità di cui all’articolo 24 del t.u. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia (TUE), emanato con d.p.r.
380/2001, prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità
di cui all’articolo 24 del t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia (TUE), emanato con d.p.r. 380/2001; (4)
d) di un ulteriore 5 per cento della volumetria
preesistente qualora l’edificio ricostruito sia realizzato ad esito di concorsi
di idee o di progettazione ai sensi della legge regionale 10 giugno 2008, n. 14
(Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di
trasformazione del territorio).
(3) Articolo aggiunto
dall’art. 9,
L.R.
1° agosto 2011, n. 21, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
(4) Lettera modificata
dall'art 3,
della L.R.
48/2017 .
Art.
7-quater
Riqualificazione urbana
attraverso interventi di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali
.(5)
1. Per incentivare la riqualificazione ecologica degli edifici
in aree urbane degradate, la riqualificazione fisica e funzionale di aree
interessate dalla presenza di edifici produttivi dismessi privi di qualità
architettonica, la delocalizzazione di edifici produttivi da aree destinate ad
usi non compatibili, i Comuni individuano ambiti del territorio comunale ove è
consentita:
a) la ristrutturazione o sostituzione di singoli
edifici con destinazione industriale o artigianale, ubicati in aree destinate ad
attività produttive dagli strumenti urbanistici generali vigenti, legittimamente
realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, attraverso
interventi di demolizione e ricostruzione nella medesima area;
b) la rimozione di singoli edifici con
destinazione non residenziale, legittimamente realizzati o per i quali sia stata
rilasciata sanatoria edilizia, con delocalizzazione delle relative volumetrie
verso area o aree destinate ad attività produttive dagli strumenti urbanistici
generali vigenti, quale che sia la destinazione d’uso dell’area ove l’edificio
da delocalizzare è ubicato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni
possono riconoscere, come misura premiale, una volumetria supplementare nella
misura massima del 5 per cento della volumetria edificata preesistente, purché
sussistano le seguenti condizioni:
a) la demolizione non può interessare comunque
gli immobili elencati nel comma 6 dell’articolo 7-bis;
b) la ricostruzione, fermo restando il rispetto
delle altezze massime e le distanze minime previste dagli strumenti urbanistici
generali vigenti, deve essere coerente dal punto di vista funzionale,
morfologico e architettonico con il tessuto insediativo in cui si inserisce,
curando particolarmente le relazioni con la natura, forma, dimensione e funzione
di tutti gli spazi costruiti e spazi aperti che hanno rilevanza ai fini della
migliore fruizione dello spazio pubblico e di uso pubblico;
c) la ricostruzione non può avvenire nella
stessa area oggetto di demolizione qualora l’edificio sia ubicato in aree non
destinate ad attività produttive oppure in una delle zone o degli ambiti
territoriali elencati nel comma 5 dell’articolo 7-bis;
d) ove si proceda alla delocalizzazione delle
volumetrie, le aree di sedime e di pertinenza dell’edificio demolito devono
rimanere libere da edificazione; a tal fine l’interessato si deve impegnare,
previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune, alla demolizione
dell’edificio e al ripristino ambientale di dette aree;
e) ove si proceda alla delocalizzazione, la
ricostruzione deve avvenire, successivamente alla demolizione e al ripristino
ambientale di cui alla lettera d), in area o aree a destinazione produttiva,
comunque ubicate al di fuori delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel
comma 5 dell’articolo 7-bis, che devono essere puntualmente indicate nella
convenzione stipulata tra il Comune e l’interessato;
f) la destinazione d’uso dell’immobile
ricostruito deve essere omogenea o assimilabile a quella dell’edificio demolito;
g) l’edificio ricostruito deve essere in grado
di ridurre il fabbisogno annuo di energia primaria per metro quadrato di
superficie utile almeno del 25 per cento rispetto ai limiti stabiliti dalla
vigente normativa, applicando criteri progettuali e tecniche di tipo passivo e
bioclimatico.
3. Ferme restando le condizioni di cui al comma
2, il valore massimo della misura premiale è elevato, comunque nei limiti del 25
per cento della volumetria dell’edificio esistente:
a) di un ulteriore 10 per cento della volumetria
preesistente qualora l’intervento di demolizione o di ricostruzione sia
contemplato in un programma integrato di rigenerazione urbana;
b) di un ulteriore 5 per cento della volumetria
preesistente qualora l’edificio ricostruito sia in grado di ridurre il
fabbisogno annuo di energia primaria per metro quadrato di superficie utile
almeno del 50 per cento rispetto ai limiti stabiliti dalla vigente normativa,
applicando criteri progettuali e tecniche di tipo passivo e bioclimatico e il
rapporto tra l’area soggetta a recupero idrico e la superficie impermeabile
totale del lotto sia almeno del 30 per cento;
c) di un ulteriore 5 per cento della volumetria
preesistente qualora l’edificio ricostruito sia realizzato a esito di concorsi
di idee o di progettazione, ai sensi della L.R. n. 14/2008.
4. Ferme restando le condizioni di cui al comma
2, qualora l’intervento preveda la delocalizzazione di impianti industriali e
commerciali o ad essi assimilati da zone a destinazione agricola, a verde o a
servizi pubblici o privati, comunque denominate nello strumento urbanistico
generale vigente, verso area o aree destinate dagli stessi strumenti ad attività
produttive, il valore massimo della misura premiale è elevato di un ulteriore 10
per cento della volumetria preesistente con conseguente innalzamento al 35 per
cento della premialità massima complessivamente ottenibile.
(5) Articolo aggiunto dall’art. 9,
L.R.
1° agosto 2011, n. 21, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art.
7-quinquies
Disposizioni comuni agli
interventi di riqualificazione urbana realizzati attraverso la demolizione e la
ricostruzione di edifici .(6)
1. Ai fini della presente legge:
a) per centro abitato si intendono le parti del
territorio corrispondenti alle zone B di cui al D.M. n.
1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici come perimetrate dallo
strumento urbanistico generale vigente, quale che sia la loro nomenclatura;
b) per edificio si intende l’insieme di
strutture portanti ed elementi costruttivi e architettonici reciprocamente
connessi in modo da formare con continuità dalle fondamenta alla copertura un
organismo edilizio funzionalmente autonomo, isolato o collegato ad altri edifici
adiacenti e con almeno un accesso sulla strada pubblica o privata, composto da
una o più unità immobiliari funzionalmente e fisicamente connesse tra loro
mediante parti comuni, indipendentemente dal regime delle proprietà;
c) per edifici residenziali si intendono gli
immobili comprendenti una o più unità immobiliari destinate alla residenza e a
usi strettamente connessi con le residenze, ai sensi del comma 2
dell’articolo 3 del D.M. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici;
d) per volumetria complessiva si intende quella
calcolata secondo i criteri e parametri previsti dallo strumento urbanistico
generale vigente nel Comune.
2. La ricostruzione di edifici, nella stessa
area oggetto di demolizione o in altre aree a seguito di delocalizzazione delle
volumetrie, si può realizzare solo in aree nelle quali lo strumento urbanistico
generale preveda destinazioni d’uso omogenee, secondo la classificazione di cui
all’articolo 2 del D.M. n. 1444/1968 del
Ministro dei lavori pubblici, a quelle dell’edificio demolito.
3. Ai fini dell’applicazione degli articoli
7-ter e 7-quater, i Comuni, in fase di redazione o di aggiornamento del
documento programmatico per la rigenerazione urbana di cui all’articolo 3 e
previa pubblicazione di avviso pubblico destinato a raccogliere segnalazioni e
proposte da parte di soggetti pubblici e privati, devono puntualmente
individuare sulla cartografia tecnica regionale in scala 1:5.000 e sullo
strumento urbanistico generale vigente, precisandone i relativi perimetri, gli
ambiti del territorio comunale in cui è possibile la realizzazione degli
interventi contemplati dagli articoli 7-ter e 7-quater. Nella medesima fase di
redazione o di aggiornamento del documento programmatico per la rigenerazione
urbana, i Comuni procedono a individuare gli ambiti del territorio comunale in
cui la possibilità di realizzare detti interventi è esclusa in relazione a
caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla
funzionalità urbanistica o è subordinata a specifiche limitazioni o
prescrizioni, quali, a titolo meramente esemplificativo, particolari limiti di
altezza, distanze tra costruzioni, arretramenti dal filo stradale, ampliamenti
dei marciapiedi, previsione di aree destinate a verde o a parcheggi.
4. Gli interventi di cui agli articoli 7 ter e 7
quater sono realizzabili mediante permesso di costruire o
mediante segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso
di costruire. (7)
o
mediante segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso
di costruire5. La ricostruzione, nella medesima area o previa
delocalizzazione delle volumetrie, deve avvenire comunque nel rispetto degli
standard urbanistici di cui agli articoli da 3 a 9 del D.M. n. 1444/1968 del Ministro dei lavori
pubblici, delle norme relative al reperimento di spazi per parcheggi
pertinenziali nella misura minima di 1 metro quadrato per ogni 10 metri cubi
della volumetria complessiva realizzata con la ricostruzione, nonché delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e
in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di quelle
relative alla difesa del suolo, alla tutela del paesaggio, dell’ambiente e
dell’ecosistema.
6. Le misure premiali previste dagli articoli
7-ter e 7-quater non possono essere cumulate agli incentivi riconosciuti in
applicazione della L.R. n. 13/2008.
7. Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni
di cui al presente articolo, nonché quelle contemplate dagli articoli 7-ter e
7-quater, gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici in area o
aree diverse da quella originaria non richiedono variante agli strumenti
urbanistici generali. Qualora invece le suddette condizioni non siano
soddisfatte, gli interventi di cui sopra possono essere autorizzati dal Comune,
con l’eventuale previsione di misure premiali, solo previa approvazione di
variante agli strumenti urbanistici generali per la quale, ove l’intervento sia
inserito in un programma integrato di rigenerazione urbana, si applica il
procedimento disciplinato dall’articolo 6.
8. Gli immobili interessati dagli interventi
contemplati dagli articoli 7-ter e 7-quater devono risultare esistenti alla data
di entrata in vigore della presente legge e regolarmente accatastati presso le
agenzie del territorio, ai sensi del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
approvato con R.D. n. 1572/1931. Per gli edifici
che devono essere accatastati al nuovo catasto edilizio urbano, ai sensi del
R.D.L. 652/1939, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1249/1939, devono essere presentate idonee dichiarazioni
alle agenzie del territorio per l’accatastamento o per la variazione catastale
prima della presentazione della DIA o dell’istanza per il rilascio del permesso
di costruire.
9. Agli interventi di ricostruzione si applicano
le norme previste dal D.M. 14 giugno 1989, n.
236 del Ministro per i lavori pubblici (Prescrizioni tecniche
necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata,
ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
(6) Articolo aggiunto dall’art. 9,
L.R.
1° agosto 2011, n. 21, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
(7) Comma sostituito
dall'art 3,
della L.R.
48/2017 .
La presente legge sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.
Data a Bari, addì 29 luglio 2008
INDICE
Art. 1
(Finalità e ambiti di
applicazione)
Art. 2
(Programmi integrati di rigenerazione urbana)
Art. 3
(Documento programmatico per la rigenerazione
urbana)
Art. 4
(Contenuti dei programmi integrati di
rigenerazione urbana
Art. 5
(Procedimento di approvazione dei programmi
integrati di rigenerazione urbana conformi agli strumenti urbanistici generali
comunali)
Art. 6
(Procedimento di approvazione dei programmi
integrati di rigenerazione in variante agli strumenti generali comunali
Art. 7
(Incentivi)
Art. 7 bis
( interventi di riqualificazione attraverso
la delocalizzazione delle volumetrie )
Art. 7 Ter
(Riqualificazione urbana attraverso
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali)
art. 7 quarter
(Riqualificazione urbana attraverso interventi di
demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali )
art. 7
quinques
(Disposizioni comuni agli interventi di riqualificazione
urbana realizzati attraverso la demolizione e la ricostruzione di edificiDisposizioni comuni agli interventi di riqualificazione
urbana realizzati attraverso la demolizione e la ricostruzione di
edifici)