IL
PRESIDENTE
DELLA
GIUNTA REGIONALE
Visto
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto
l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Visto l’art.
44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Vista
la L. R. 31/05/2001 n. 14 che, all’art. 29, prevede l’adozione di un regolamento
attuativo della legge;
Vista
la Delibera di Giunta Regionale n.2165 del 17/11/2009 di adozione del
Regolamento;
EMANA
Il
seguente Regolamento:
1. all’art.3
del regolamento
regionale n.10 del 30 giugno 2009 “Tagli boschivi”, è aggiunto il seguente
comma “Nel caso di piante di interesse forestale isolate, in gruppi o in filare,
e non soggette a vincolo paesistico o di interesse artistico o storico, oggetto
di taglio con evidenti sintomi di instabilità o di deperimento o di attacchi
parassitari e che pertanto presentano pericolo per la pubblica incolumità, è
prevista la preventiva comunicazione e relativa documentazione fotografica al
Servizio Foreste della Regione Puglia, e agli altri Enti competenti per
territorio”.
2. all’art.14
lettera F, del regolamento
regionale n.10 del 30 giugno 2009 “Tagli boschivi”, è sostituita la dicitura
“ di cui all’art.8, comma 1, con la nuova dicitura “di cui all’art.10, comma
1;
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli
effetti dell’art. 44
comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 27 novembre 2009