IL
PRESIDENTE DELLA
GIUNTA
REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della
Regione Puglia”;
Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della
Regione Puglia”;
Vista
la
Delibera
di Giunta Regionale n. 325 del 9 febbraio 2010 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il
seguente Regolamento:
Articolo 1
(Modifiche all’art. 6 del Regolamento Regionale n. 21 del 6
aprile 2005)
1. Il 4° comma
dell’art. 6
del Regolamento
Regionale n. 21 del 6 aprile 2005 è integrato come di seguito:
«La banca concedente il
mutuo provvederà ad accreditare al beneficiario il suddetto contributo
attualizzato, rivalutato al tasso applicato per l’attualizzazione del contributo
solo dopo il regolare pagamento della rispettiva rata in scadenza sulla base del
piano di ammortamento previsto dal contratto di mutuo stipulato.
Il soggetto beneficiario
può richiedere ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 31.3.1998, n. 123, la
conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto
capitale».
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli
effetti dell’art. 44
comma 3 e dell’ art.
53 dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 10 febbraio 2010