Art.
1
Destinazione a spese sanitarie delle compressioni sugli
impegni e altre disposizioni di finanziamento degli enti del SSR.
1. A valere sul bilancio di previsione 2010, le
somme resesi disponibili a seguito dell’applicazione della sanzione di cui al
comma 15, lettera a), dell’articolo 77-ter (Patto di stabilità delle regioni e
delle province autonome) del decreto legge 28 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono destinate a copertura delle
perdite d’esercizio degli enti del SSR al 31 dicembre 2010 per un ammontare pari
a euro 62.979.376,93. Gli stanziamenti indisponibili all’impegno derivanti
dall’applicazione della predetta normativa, sono ricompresi nell’allegato
tabulato e, in parte spesa, finanziano, per competenza e cassa, il capitolo di
nuova istituzione (C.N.I) – unità previsionale di base (upb) 05.05.03 “Spese per
il sostegno all’equilibrio economico degli enti del SSR finanziate con
diminuzioni di stanziamento di spesa corrente”.
2. A valere sul bilancio di previsione 2011, le
somme derivanti dalla dovuta diminuzione sugli stanziamenti di spesa ai sensi
del comma 3 dell’articolo 77-ter del D.L. 112/2008, convertito dalla
L. 133/2008, sono destinate a copertura delle perdite di esercizio degli
enti del SSR al 31 dicembre 2011 per un ammontare pari a euro 22.770.000,00 con
corrispondente riduzione dei capitoli di spesa, da effettuarsi in sede di
approvazione del bilancio di previsione 2011. Detto importo viene iscritto, per
competenza e cassa, su apposito C.N.I. – upb 05.05.03 - “Spese per il sostegno
all’equilibrio economico degli enti del SSR finanziate in base al comma 3
dell’articolo 77-ter del D.L. 112/2008, convertito dalla L.
133/2008”.
3. A valere sul bilancio di previsione 2011, le
somme derivanti dai risparmi relativi agli interessi dovuti su mutui, e
individuate con gli stessi criteri di cui al comma 4-octies dell’articolo 4
del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti
locali e Regioni), convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, sono
destinate a copertura delle perdite di esercizio degli enti del SSR al 31
dicembre 2011, per un ammontare pari a euro 12.593.000,00. Detto importo viene
iscritto, per competenza e cassa, su apposito capitolo di spesa C.N.I. - upb
05.05.03 - “Spese per il sostegno all’equilibrio economico degli enti del SSR
finanziate con risparmi da minori interessi per mutui”.
Art.
2
Efficacia della legge. (1)
[1. La
presente legge cessa di avere efficacia qualora non intervenga la sottoscrizione
dell’accordo previsto dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2005,
n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2005), nei termini fissati dall’articolo 2, comma
97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), e
prorogati con l’articolo 2, comma 2, del decreto legge 5 agosto 2010, n.
125 (Misure urgenti per il settore trasporti e disposizioni in materia
finanziaria). ]
(1) Articolo abrogato dall’art. 8,
L.R.
31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’art.
53, comma 1 della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.