Articolo
1
Finalità ed
oggetto.
1. Il
presente provvedimento ha la finalità di accelerare e semplificare i
procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili e delle opere connesse.
2. Il
regolamento ha per oggetto l'individuazione di aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti
rinnovabili, come previsto dal D.M. 10 settembre
2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, “Linee Guida per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” (G.U. 18
settembre 2010 n. 219), Parte IV, paragrafo 17 “Aree non idonee”.
3. La
individuazione delle aree e dei siti non idonei è compiuta nei modi e forme
previsti dalle Linee Guida nazionali, paragrafo 17 e sulla base dei criteri di
cui all'allegato 3 delle Linee Guida stesse.
Articolo
2
Istruttoria volta
all'individuazione delle tipologie di aree non idonee.
1.
L'individuazione della non idoneità dell'area è il risultato della ricognizione
delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del
patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della
biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non
compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o
dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata
probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di
autorizzazione.
2.
Nell'Allegato 1 al presente
provvedimento sono indicati i principali riferimenti normativi, istitutivi e
regolamentari che determinano l'inidoneità di specifiche aree all'installazione
di determinate dimensioni e tipologie di impianti da fonti rinnovabili e le
ragioni che evidenziano una elevata probabilità di esito negativo delle
autorizzazioni.
Articolo
3
Individuazione delle
tipologie di impianti.
1.
L'Allegato 2 contiene una
classificazione delle diverse tipologie di impianti per fonte energetica
rinnovabile, potenza e tipologia di connessione, elaborata sulla base della
Tabella 1 delle Linee Guida nazionali, funzionale alla definizione
dell'inidoneità delle aree a specifiche tipologie di impianti.
Articolo
4
Individuazione delle aree e siti
non idonee alla localizzazione di determinate tipologie di
impianti.
1. Nelle
aree e nei siti elencati nell'Allegato 3 non è consentita la localizzazione
delle specifiche tipologie di impianti da fonti energetiche rinnovabili indicate
per ciascuna area e sito. La realizzazione delle sole opere di connessione
relative ad impianti esterni alle aree e siti non idonei è consentita previa
acquisizione degli eventuali pareri previsti per legge.
2.
L'inidoneità delle singole aree o tipologie di aree è definita tenendo conto
degli specifici valori dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e
artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del
paesaggio rurale, che sono ritenuti meritevoli di tutela e quindi evidenziandone
l'incompatibilità con determinate tipologie di impianti da fonti energetiche
rinnovabili.
Articolo
5
Norma finale.
1. Il
presente regolamento non si applica ai procedimenti in corso alla data della sua
pubblicazione, qualora riferiti a progetti completi della soluzione di
connessione di cui al punto 13,1 lett. f) della parte III delle linee guida
emanate con D.M. 10 settembre 2010 e
per i quali a tale data siano intervenuti i prescritti pareri ambientali, né ai
procedimenti relativi ad impianti eolici ricadenti nel campo di applicazione del
Reg. reg. 4 ottobre 2006, n. 16
(“Regolamento per la realizzazione di impianti
eolici nella Regione Puglia”).
2. Per
quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si applicano le
Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre
2010 del Ministero dello Sviluppo Economico (Linee guida per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 18 settembre 2010, n. 219.
3. Sono
fatti salvi eventuali altri pareri obbligatori previsti dalle normative vigenti
e altre norme più restrittive.
4. Se
un'area è interessata da più regimi di tutela di cui all'Allegato 3 ai fini
della definizione delle tipologie di impianti realizzabili prevale il regime più
restrittivo.
5. Nelle
aree industriali in esercizio o dimesse che abbiano mantenuto la destinazione
urbanistica, comprese all'interno delle aree non idonee di cui all'Allegato 3,
sono consentite tutte le tipologie di impianti individuati nell'Allegato 2, purché dette aree siano ubicate
all'esterno del perimetro delle zone territoriali omogenee a destinazione
prevalentemente residenziale, con esclusione delle seguenti tipologie di
impianti “E.4 a), b), c), d)”, per le quali è imposta l'ulteriore condizione
della distanza a oltre 1km dalle aree edificabili.
6. Il
presente regolamento non si applica agli impianti alimentati da gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas prodotti da
discariche e impianti di depurazione.
7. La
perimetrazione delle aree non idonee, quando non specificatamente indicato, è
visionabile sul sito http://www.sit.puglia.it/.
Articolo
6
Entrata in vigore.
1. Il
presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai
sensi e per gli effetti dell'art. 44,
comma 3 e dell'art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.
Allegato 1
Istruttoria volta alla ricognizione
delle disposizioni regionali di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del
patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della
biodiversità e del paesaggio rurale. Allegato 3 lett. f) del decreto.
vedasi allegato
Allegato 2
Classificazione delle tipologie di
impianti ai fini dell'individuazione dell'inidoneità
vedasi
allegato