IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
- Visto l'art. 121 della Costituzione, così
come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in
cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei
regolamenti regionali.
- Visto l' art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n. 7 "Statuto della
Regione Puglia".
- Visto l'art.
44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione
Puglia".
- Vista
la L.R. 2001, n. 11 art.
7.
- Vista
la Delibera
di Giunta Regionale n. 1411 del 26/9/2006 di adozione del citato regolamento con
contestuale abrogazione di quello precedente n. 9 del 23.6.2006, avente lo
stesso oggetto.
EMANA
Il seguente Regolamento:
Articolo 1
Finalità ed oggetto del regolamento
Ai sensi dell'art. 7
della L.R.
n. 11/2001 la
Regione Puglia emana
il presente Regolamento che detta direttive per la valutazione ambientale
nell'ambito della procedura per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla
normativa vigente per l'istallazione di impianti eolici e delle opere accessorie
nel territorio della Regione Puglia.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente
regolamento si intende per:
a)
Impianto eolico: impianto costituito dall'insieme dei
dispositivi atti a trasformare l'energia meccanica del vento in energia
elettrica, comprensivi dell'area di occupazione dell'aerogeneratore e delle
opere connesse;
b)
Impianti di piccola taglia: impianti aventi potenza
massima complessiva di 60 kW, potenza massima unitaria di 30 kW, diametro del
rotore non superiore ai 10
metri, altezza del palo di sostegno non superiore a
24
metri.
c)
Opere accessorie o connesse: cavidotti ed elettrodotti
di collegamento, stazioni di smistamento, strade di servizio, ecc.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1.
Il presente regolamento si applica agli impianti eolici
di potenza superiore a 60 kW, se costituiti da più di un aerogeneratore, e agli
impianti eolici costituiti da un solo aerogeneratore di potenza superiore a 1
MW.
2.
Ferme restando le propedeutiche procedure di valutazione
ambientale ai sensi della L.R.
11/2001, l'installazione di impianti di produzione di energia eolica
di piccola taglia, di cui all'art. 2, sono assoggettati a un regime
autorizzativo semplificato così come definito all'art. 3 della LR
9/2005.
3.
In deroga al comma precedente, le procedure di
valutazione ambientale ai sensi della l.r.n.
11/2001, non si applicano agli impianti di energia eolica con un solo
aerogeneratore, con potenza nominale non superiore ai 20 kW, per i quali vige lo
scambio sul posto ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 387/2003, ovvero a servizio
di utenze isolate, perché la distanza dell'impianto dall'utenza elettrica
servita non sia superiore ai 200 metri.
Articolo 4
Piani regolatori per l'installazione di
impianti eolici (PRIE)
1. I Piani Regolatori per
l'installazione di Impianti Eolici (PRIE) sono finalizzati all'identificazione
delle cosiddette aree non idonee ovvero quelle aree nelle quali non è consentito
localizzare gli aerogeneratori, in aggiunta a quelle di cui all'art. 6 comma 3
del presente Regolamento.
2. Ai fini della
razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative di cui
all'art. 12 del DPR 387/2003 le amministrazioni comunali si dotano di Piani
Regolatori relativi all'installazione di Impianti Eolici (PRIE).
3. I PRIE sono
redatti dalle Amministrazioni comunali in forma singola o associata tra comuni
confinanti (PRIE intercomunali).
4. I PRIE intercomunali
perseguono obiettivi di riduzione dell'impatto cumulativo e forme di
perequazione territoriale. I benefici derivanti dalla realizzazione degli
impianti dovranno essere distribuiti fra i comuni partecipanti alla aggregazione
in maniera indipendente dalla localizzazione degli impianti stessi, secondo
forme e modalità stabilite in sede di redazione/approvazione del PRIE.
5. E' incentivata la
aggregazione dei Comuni che vogliano procedere alla redazione di PRIE
intercomunali. In tal caso le procedure di cui al successivo art. 5 devono
essere espletate da ciascuna amministrazione coinvolta esprimendosi sul PRIE
nella sua interezza.
6. Le forme di
incentivazione sono indicate al successivo art. 6 comma 3 lettera e) per quanto
attiene alle distanze dai confini e all'art. 13 comma 4 per quanto attiene al
parametro di controllo.
Articolo 5
Procedura di approvazione dei PRIE
1. Ai fini dell'adozione e
proposizione all'autorità competente ai sensi della l.r.
n. 11/2001, il Comune interessato o i Comuni associati redigono il
PRIE, con presa d'atto dello stesso in Giunta comunale.
2. Entro dieci giorni
dalla data di presa d'atto, il PRIE e i relativi elaborati sono depositati, per
quindici giorni consecutivi, presso la segreteria del Comune o dei Comuni
interessati, in libera visione al pubblico. Del deposito è dato avviso sull'albo
comunale, su almeno due quotidiani a diffusione nella provincia.
3. Entro il termine di
quindici giorni dalla data di scadenza del periodo di deposito di cui al comma
precedente, chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni, ai
sensi dell'articolo 9 della L. 241/1990.
4. Ai fini della adozione
del PRIE il Comune proponente (o il Comune capofila per PRIE intercomunali)
entro i successivi trenta giorni si pronuncia sulle osservazioni presentate e
convoca una Conferenza dei Servizi ai sensi della L. 241/1990 cui partecipano
gli Enti locali territorialmente competenti, anche ai fini della verifica di
compatibilità con la pianificazione di area vasta e di settore, e gli Enti
preposti alla tutela dei vincoli eventualmente presenti sul/i territorio/i
comunale/i, ai sensi della legislazione vigente.
5. Entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di conclusione della Conferenza dei
Servizi, il Consiglio Comunale adotta il PRIE.
6. Entro il termine
di trenta giorni l'autorità competente, preso atto dell'esito della Conferenza
dei Servizi e della delibera di adozione del Consiglio Comunale, approva in via
definitiva il PRIE.
7. La variante al PRIE
segue lo stesso procedimento di formazione di cui ai commi precedenti.
8. Nel caso di PRIE
intercomunali le procedure di cui ai commi precedenti devono essere espletate da
ciascuna amministrazione coinvolta con riferimento al piano nella sua
interezza.
9. Il PRIE, formalmente
approvato ai sensi del precedente comma 6, sostituisce la documentazione di cui
all'art. 4.1 commi f) e g) delle Disposizioni di cui alla Delibera 31.05.2005 n.
716 "Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Procedimento per il rilascio
delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili". I pareri espressi dagli enti
competenti in sede di Conferenza di servizi di cui al precedente comma 4, sono
validi anche ai fini della Conferenza dei Servizi di cui alla DGR n. 716/2005.
Articolo 6
Criteri di redazione del PRIE
Criteri territoriali
Al fine della "tutela
dei valori ambientali, storici e culturali espressi dal territorio, nonché della
sua riqualificazione, finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità
regionale" (L.R.
20/2001), occorre effettuare una sintetica analisi dello stato delle
risorse territoriali interessate dalla redazione del PRIE per valutarne un
corretto inserimento nel territorio e per rendere coerenti i progetti con il
quadro complessivo della pianificazione e programmazione sul territorio.
Conseguentemente la definizione delle aree non idonee dovrà discendere da:
1. una ricognizione del
sistema territoriale di area vasta e comunale e del relativo quadro
pianificatorio, programmatico e progettuale vigente e in itinere (regionale,
provinciale, comunale, di comunità montane, ecc.) (PUTT/P, PTCP in itinere,
Parchi regionali e nazionali, Siti Rete Natura 2000, PIT, PIS, PRG, PUG, ecc.);
2. una ricognizione del
sistema territoriale del comune e/o dei comuni interessati dall'intervento,
delle loro risorse ambientali, paesaggistiche, insediative, infrastrutturali,
del loro stato e dei rischi relativi (avvalendosi, per es. di elaborazioni già
effettuate in altre sedi e da altri enti e/o dagli uffici comunali)
approfondendo in particolare:
a.
le
risorse ambientali, relative
ad aria, acqua, suolo, ecosistemi di flora e fauna, costitutive dell'integrità
fisica del territorio e che assicurano il rispetto della biodiversità, di cui
evidenziare i rischi connessi;
b.
le risorse paesaggistiche, costitutive dell'identità ambientale, storica e culturale del territorio, anche in
relazione al PUTT/Paesaggio
approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1748 del 15/12/2000, considerando in particolare:
- gli elementi
strutturanti il territorio riferibili, secondo quanto indicato dal PUTT/P
definiti Ambiti Territoriali Distinti e articolati nei tre seguenti sistemi:
·
dell'assetto geologico, geomorfologico e
idrogeologico, con particolare attenzione all'acclività e ai rischi di frana;
·
della copertura botanico/vegetazionale e
colturale e relativo contesto faunistico;
·
dei caratteri della stratificazione storica
dell'organizzazione insediativa;
- gli Ambiti
Territoriali Estesi, secondo l'articolazione fornita dal PUTT/P e relativa
disciplina di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica e ambientale;
- gli
elementi identitari del territorio che costituiscono potenziali risorse per il
futuro sviluppo;
- i
diversi ambiti territoriali omogenei per qualità paesaggistica, da quelli di
pregio elevato, a quelli compromessi o degradati e quindi da riqualificare;
c.
le risorse insediative, il complesso del sistema
dell'insediamento urbano e di quello diffuso o aggregato in nuclei nel
territorio;
d.
le
risorse
infrastrutturali per la mobilità di merci e
persone e quelle tecnologiche (reti di distribuzione, trasmissione
dell'energia elettrica, acquedotti, metanodotti, ecc.) con l'indicazione dello
stato, della portata e dei flussi, nonché delle problematiche connesse.
3. una ricognizione degli
aspetti socioeconomici da cui emergano le tendenze in atto sia in termini di
problematicità sia di potenzialità e prospettive di sviluppo locale.
Particolare
attenzione merita il territorio rurale, per le sue potenzialità
economico/produttive, paesaggistiche, ambientali e di presidio umano. Nella
individuazione delle aree non idonee è necessario tenere in considerazione
l'obiettivo primario della sua salvaguardia e valorizzazione, preservando, le
zone di maggior pregio ambientale e paesaggistico, il patrimonio edilizio
esistente con particolare riguardo a quello a valore storico/architettonico
/ambientale, le funzioni economiche, ecologiche e sociali della silvicoltura,
non includendo quali aree non idonee quelle che mirano al recupero di aree
sottoposte a degrado.
Nella scelta
di cui all'art. 4 comma 1, nelle more della definizione delle linee guida
statali di cui al comma 10 dell'art. 12 del D.lgs.n. 387/2003, sono ritenute non idonee le seguenti
aree:
a) Aree Protette regionali istituite ex L.R.
n. 19/97 e aree protette nazionali ex L. 394/91; Oasi di protezione
ex L.R.
27/98; Aree pSIC e ZPS ex Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 79/409/CEE
e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005, zone umide tutelate a livello
internazionale dalla convenzione di Ramsar. Tali aree devono essere considerate
con un'area buffer di 200
m.
b) Crinali con pendenze
superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo
all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica)
e relative aree buffer di 150m.
c) Grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche, con relativa area
buffer di almeno 100
m, desunte dal PUTT/P o da altri eventuali
censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di ricerca.
d) Area edificabile urbana,
così come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della
presentazione del PRIE con relativa area buffer di 1000 m.
e) Aree buffer di
500 metri dal confine
amministrativo del comune che avvia la procedura di approvazione del PRIE. In
caso di PRIE intercomunali l'area buffer deve essere considerata soltanto a
partire dal limite amministrativo esterno della macroarea di aggregazione dei
Comuni.
f) Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P. In sede di
redazione del PRIE, a seguito degli approfondimenti
richiesti al punto 2 del presente articolo è possibile procedere ad una
rivisitazione di quanto indicato dallo stesso PUTT/P.
g) Zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e Zone con vincolo architettonico/archeologico
e relativo buffer di 200
m così come censiti dalla disciplina del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137.
La scelta e la disposizione delle aree non idonee dovrà tener conto della frapposizione di
impianti eventualmente già presenti, o di prevedibile installazione, tra i
principali punti di vista o di belvedere e il paesaggio circostante, al fine di
evitare barriere paesaggistiche.
I PRIE
provvedono alla ricognizione degli impianti eventualmente già realizzati nel
territorio comunale suggerendo le modalità per un eventuale riutilizzo dei siti
eolici esistenti nell'ambito di piani di ammodernamento e potenziamento degli
impianti stessi.
Relativamente a
questi impianti potrà essere proposta la delocalizzazione verso aree che non
sono state ritenute non idonee e/o la rilocalizzazione nelle stesse aree, anche
in deroga ai criteri di cui al presente Regolamento, che prevedono comunque una
riduzione del settanta per cento del numero degli aerogeneratori già installati.
Il PRIE, relativamente a detti impianti, dovrà indicare le forme di recupero
delle eventuali aree dismesse o in fase di dismissione.
I criteri tecnici, di seguito elencati
per la individuazione di aree non idonee possono assumere rilevanza diversa a
seconda dei diversi contesti territoriali in cui si articola la definizione dei
PRIE e suggeriscono elementi di attenzione alla progettazione dei singoli
impianti eolici.
A) Aree con indice di ventosità tale da non garantire almeno 1600
ore/equivalenti all'anno. Tale dato deve
essere desunto
da banche dati ufficiali o dall'implementazione di modelli matematici
accreditati da enti pubblici e/o di ricerca o da adeguate campagne anemometriche
della durata di almeno un anno.
B) Aree che non consentano di massimizzare le
economie di scala per l'individuazione del punto di connessione alla rete
elettrica, tendenti sia al possibile sfruttamento in unico sito di potenziali
energetici rinnovabili di fonte diversa sia all'utilizzo di corridoi energetici
preesistenti.
C) Aree che non consentano di
massimizzare le economie di scala per le opere di accesso ai diversi siti
durante la fase di cantiere e di esercizio.
Articolo 7
Documentazione del PRIE
La documentazione del PRIE va presentata sia su supporto
cartaceo (in duplice copia) che su supporto informatico non modificabile (.pdf).
Ogni elaborato cartaceo deve essere datato e vidimato dall'amministrazione
proponente (o dalle amministrazioni in caso di PRIE intercomunali).
La documentazione
minima da presentare per il PRIE è la seguente:
1. Relazione
tecnica di accompagnamento con i contenuti di cui all'art. 6
2.
Cartografia in scala opportuna riportante:
- Inquadramento territoriale:
I.
Aree Parco, ZPS
e pSIC, Zone Umide, zone
umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar, IBA,
boschi, macchie, biotopi,;
II.
Aree
soggette a Rischio Idrogeologico (ex PAI); Zone a
rischio di Frana (ex PAI);
Zone soggette a rischio di inondazione (ex PAI);
III.
Ambiti Territoriali Estesi (ex PUTT/P); Ambiti
Territoriali Distinti (ex PUTT/P) Vincoli faunistici;
IV.
Elementi emergenti dalle ricognizioni di cui all'art.
6.
-
Analisi alla scala comunale, previsioni dello strumento urbanistico vigente, vincoli architettonici e paesaggistici, vincoli
idrografici, carta d'uso del suolo, emergenze geomorfologiche;
- Reti
infrastrutturali di trasporto (strade e ferrovie)
- Reti
tecnologiche (elettriche, idriche, ...)
- Altri
aspetti specifici che si ritiene utile evidenziare
-
Localizzazione e caratteristiche degli aerogeneratori esistenti sul territorio
comunale
- Aree non
idonee.
Tutta la cartografia,
oltre che su supporto cartaceo e su supporto informatico, deve essere presentata
in formato utilizzabile in ambiente GIS secondo uno dei più comuni formati
digitali (shp o dwg o formati comunque con questi compatibili) georeferenziata
nel sistema cartografico italiano Gauss-Boaga fuso Est.
Inoltre, allegati al
PRIE, potranno essere presentati i seguenti documenti aggiuntivi:
1. protocollo
di intesa tra i comuni interessati da eventuali accordi associativi nella
definizione del PRIE;
2. altra documentazione autorizzativi (anche in termini di pareri
preliminari) che consente una
semplificazione del successivo iter di autorizzazione dei singoli impianti.
Articolo 8
Valutazione integrata
1. La
valutazione integrata rappresenta la modalità con cui si espletano le procedure
previste dalla L.R.
n. 11/2001, da parte dell'autorità competente ai sensi della stessa
legge, ai fini del prescritto parere ambientale, richiesto ai sensi della
Deliberazione di G.R. n° 716/2005 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ex
art. 12 D. Lgs. n. 387/2003.
2. Essa
è operata in forma contestuale su distinte proposte progettuali di impianti
eolici insistenti in un PRIE, in modo da individuare elementi di incongruità o
di sovrapposizione, diversamente non valutabili, ovvero operare processi di
razionalizzazione delle diverse proposte.
3.
In presenza di PRIE formalmente approvati, la valutazione integrata terrà
conto delle compatibilità territoriali, urbanistiche, paesaggistiche ed
ambientali in essi riferite.
4. Ai
fini della valutazione integrata, i soggetti che intendono proporre
l'installazione di impianti eolici, a scadenze prefissate, presentano la
documentazione, di cui agli artt. 9, 10 e 11 del presente Regolamento,
all'autorità competente. Per il primo periodo di attuazione del presente
Regolamento si individuano tre scadenze temporali per l'avvio della valutazione
integrata:
- I scadenza:
31 luglio
- II
scadenza: 30 novembre
- III
scadenza: 31 marzo
5. Per i
progetti presentati oltre una delle date di scadenza indicate i termini e le
procedure di cui alla LR
n. 11/2001 e alla D.G.R. n. 716/2005 decorrono dalla data della
scadenza successiva e seguono l'iter procedurale rispettivamente previsto.
6. Le
eventuali prescrizioni indicate in esito alla procedura di valutazione dovranno
essere recepite dai proponenti in fase di autorizzazione unica e, quindi, nei
progetti definitivi secondo quanto previsto dalle procedure di cui alla D.G.R.
n. 716/2005.
Articolo 9
Documentazione per la valutazione
integrata.
1.
La documentazione per la valutazione integrata va presentata sia su
supporto cartaceo (in duplice copia) che su supporto informatico (in versione
non modificabile). Ogni elaborato cartaceo deve avere una copertina o
frontespizio con la firma del rappresentante legale del soggetto proponente e
deve essere datato.
2.
La documentazione minima da presentare per la valutazione integrata è la
seguente:
a) progetto
preliminare e relativa cartografia
b) relazione
di impatto ambientale di cui alla L.R.
n. 11/2001 e con i contenuti minimi di cui al successivo art. 10 del
presente Regolamento.
Articolo 10
Criteri per la redazione della relazione
d'impatto ambientale per la valutazione integrata
1.
La progettazione degli impianti eolici e la valutazione degli impatti
ambientali ex L.R.
11/2001 dovrà essere eseguita sulla base dei contenuti di seguito
elencati.
a)
Inquadramento nel PRIE di riferimento, così come formalmente approvato nella
Conferenza dei Servizi, riportando,
se disponibile, ogni utile e particolare informazione in ordine alla
-
preesistenza,
-
contestuale ed ulteriore presentazione
-
possibile sostituzione (repowering) e delocalizzazione di impianti eolici
d'interesse per la stessa area.
b) Impatto
visivo e paesaggistico
In particolare si dovrà:
-
prevedere l'utilizzo di aerogeneratori con torri tubolari e non a traliccio, per
la cui colorazione saranno inoltre previsti colori neutri e vernici non
riflettenti;
-
evitare il fenomeno del cosiddetto "effetto selva", cioè l'addensamento di
numerosi aerogeneratori in aree relativamente ridotte. A tal fine si indica di
assumere la distanza minima tra le macchine di 3-5 diametri sulla stessa fila e
5-7 diametri su file parallele;
-
fornire da parte del proponente una carta delle interferenze
visive, elaborata in funzione dell'orografia dei luoghi, che consenta di
valutare le aree su cui si manifesta l'impatto visivo ed una visualizzazione in
3D fatta da tutti i punti che sono scenicamente in stretta relazione con il sito
e l'ambiente limitrofo, in modo da ottenere una o più distribuzioni spaziali
dell'impianto in esame;
-
fornire l'analisi degli impatti cumulativi sulla componente paesaggistica
derivante dalla presenza di altri impianti eolici nella medesima area.
c) Impatto su
flora, fauna ed ecosistemi
I. Gli impatti su
vegetazione e flora dovranno essere valutati attraverso:
- analisi
vegetazionale e floristica dell'area vasta, attraverso l'individuazione e la
descrizione delle tipologie vegetazionali presenti, la loro caratterizzazione
flogistica e attraverso l'analisi della vegetazione significativa potenziale
(specie e popolamenti vegetali di pregio sulla base delle formazioni esistenti e
del clima);
-
analisi vegetazionale e flogistica del sito di intervento attraverso,
rilevamenti fitosociologici dell'area e check-list delle specie botaniche
presenti, con l'indicazione dell'eventuale appartenenza alle "Liste Rosse
Regionali" della Società Botanica Italiana;
- carta della vegetazione presente, intesa come
essenze dominanti sulla base di analisi ortofotografiche e di rilevazioni
dirette su campo, in scala 1:10.000;
- analisi
degli impatti cumulativi sulla vegetazione, causati dalla presenza di altri
impianti eolici nella medesima
area.
II. Gli
impatti sulla fauna dovranno essere valutati attraverso:
- analisi
faunistica riguardo: mammiferi (in particolare Chirotteri), rettili, anfibi,
uccelli nidificanti, presenti nell'area di intervento e nell'area circostante, o
presumibili dall'analisi degli areali, degli habitat e della documentazione
disponibile o da rilevamenti su campo. L'analisi deve comprendere descrizione
dei popolamenti, check-list, status conservazionistico e indicazione
dell'eventuale appartenenza alle "Liste Rosse dei vertebrati";
- indicazione
e mappatura, sulla base di rilevamenti specifici, della presenza di aree di
importanza faunistica quali: siti di riproduzione, rifugio, svernamento e
alimentazione;
- con
particolare riguardo all'individuazione di siti di nidificazione e di caccia dei
rapaci; corridoi di transito utilizzati dall'avifauna migratoria; grotte
utilizzate da popolazioni di chirotteri;
- analisi
dell'impatto cumulativo, in particolare sull'avifauna e sui chirotteri,
derivante dalla presenza di altri impianti eolici nella medesima area.
III. Gli impatti sugli ecosistemi
dovranno essere valutati attraverso:
-
l'individuazione cartografica in scala 1:10.000 delle unità ecosistemiche
presenti nel territorio interessato dall'intervento;
- previsione
degli impatti sulle unità ecosistemiche di particolare rilievo (Boschi in fase
di climax, corsi d'acqua, zone umide, praterie primarie, ecc.);
-
analisi degli impatti cumulativi sugli ecosistemi derivanti dalla presenza di altri impianti eolici nella
medesima area.
d) Rumori e
vibrazioni
In particolare
sono richieste analisi e valutazioni in grado di accertare l'osservanza dei
limiti indicati nel D.P.C.M. del 14.11.1997 e, quindi, il livello di rumore di
fondo e l'eventuale alterazione del campo sonoro prodotta dall'impianto.
A tal proposito dovranno essere prodotti i seguenti elaborati
tecnici:
- planimetria
in scala adeguata (1:10.000) di tutta l'area, per una fascia di
1000
metri, attorno al perimetro della zona in cui si vuole
installare l'impianto eolico. Per tutta l'area indicata sarà individuato il
luogo più vicino all'impianto eolico adibito, o che in base al PRG vigente può
essere adibito, ad una permanenza della popolazione superiore a 4 ore al
giorno;
-
indicazione, per ciascuno di
tali luoghi e mediante l'ausilio di modelli di calcolo, del Leq diurno e
notturno,
prima e dopo
l'entrata in funzione dell'impianto eolico, facendo riferimento alla velocità
del vento corrispondente al funzionamento nelle condizioni nominali
dell'aerogeneratore. Nel caso in cui la differenza fra i precedenti Leq sia
maggiore di 5 dB(A) per il periodo diurno o maggiore di 3 dB(A) per il periodo
notturno, si dovranno indicare i provvedimenti che si intendono adottare per far
rientrare il rumore entro i limiti differenziali.
Il proponente
dovrà inoltre evidenziare il livello di vibrazioni prodotte dall'impianto,
presso i recettori residenziali più prossimi, e confrontare tali valori con i
livelli di disturbo per la popolazione riportati dalla normativa tecnica
nazionale e internazionale.
e) Campi
elettromagnetici ed interferenze
In particolare
sono richieste analisi e valutazioni in ordine a linee elettriche appositamente
progettate e costruite, per le quali dovrà essere allegata una tavola
riassuntiva del tracciato e delle caratteristiche fisiche dell'elettrodotto in
modo da delineare i relativi valori del campo elettrico e del campo di induzione
magnetica rispetto ai limiti della Legge n. 36/2001 e dei relativi Decreti
attuativi.
f) Norme di
progettazione, caratteristiche
tecniche degli impianti e capacità della rete a sostenere la produzione
di energia elettrica.
In particolare
è richiesta l'analisi e la valutazione degli elementi di attenzione alla
progettazione che possono assumere rilevanza diversa a seconda dei diversi
contesti territoriali così come richiamati nei Criteri Tecnici di definizione
dei PRIE.
g) Dati di
progetto e sicurezza
In particolare
è richiesta l'analisi e la valutazione di dati relativi a:
- la dimostrazione della gittata
massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale;
- documentazione attestante la certificazione degli aerogeneratori ad opera di soggetti abilitati, tenendo
conto delle condizioni meteorologiche estreme del sito (si consiglia di
considerare una velocità massima del vento avente periodo di ritorno pari a 100
anni e durata pari a 1 secondo);
- gli
sbancamenti e i riporti di terreno dovranno essere i più contenuti possibile;
per le opere di contenimento e ripristino saranno utilizzate le tecniche
dell'ingegneria naturalistica;
- data la
pericolosità degli olii derivanti dal funzionamento a regime del parco eolico
(per esempio olii per lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, per
freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale, olii
presenti nei trasformatori elevatori delle cabine degli aerogeneratori), va
assicurato l'adeguato trattamento degli stessi e lo smaltimento presso il
"Consorzio Obbligatorio degli olii esausti (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992,
Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione
degli olii usati).
h) Norme
tecniche relative alle strade
In particolare si richiede
quanto segue:
- la strada di
collegamento dell'impianto con la rete viabile pubblica deve avere la lunghezza
minima possibile. Si possono realizzare nuovi tratti stradali soltanto ove si
dimostri l'assenza di viabilità esistente. Salve documentate esigenze di
carattere tecnico, per le strade di accesso all'impianto e per le strade di
servizio dovrà essere utilizzata una pavimentazione permeabile (macadam o
simili);
- si deve
predisporre un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sul piano
viabile. Le scarpate stradali al termine dei lavori di costruzione devono essere
inerite;
- la larghezza
della carreggiata, eventualmente utilizzata per i trasporti eccezionali, deve
essere ridotta al minimo indispensabile per il transito dei mezzi ordinari;
- il progetto delle strade di
accesso all'impianto deve essere corredato dai profili altimetrici e
dalle sezioni tipo; ove l'acclività è elevata, dovranno essere elaborate sezioni
specifiche da cui risulti possibile evidenziare le modificazioni che saranno
apportate in quella sede. Tali sezioni dovranno essere accompagnate da una
simulazione fotografica.
i) Norme sulle
linee elettriche
In particolare si richiede
quanto segue:
- i cavidotti di
collegamento fra gli
aerogeneratori e gli elettrodotti di MT e AT necessari alla connessione
dell'impianto alla Rete di Trasmissione Nazionale dovranno essere interrati ad
una profondità minima di 1
m, protetti, accessibili nei punti di giunzione ed
opportunamente segnalati;
- il tracciato
del cavo interrato, sia MT che AT, deve seguire, ove possibile, il percorso
stradale esistente o la viabilità di servizio all'impianto eolico;
- le turbine
di potenza superiore a 1 MW devono essere dotate di trasformatore all'interno
della torre;
- il valore
del campo elettromagnetico dovuto alle linee elettriche da realizzare e/o
potenziare, non deve superare il valore previsto dalla Legge n. 36/2001;
- ove non fosse tecnicamente possibile la
realizzazione di elettrodotti (MT e AT) interrati, la linea in MT aerea
deve essere dotata di conduttori riuniti all'interno di un unico rivestimento
isolante, in ogni caso sarà necessario prendere in esame in particolare gli
impatti sull'avifauna e sul paesaggio, nonché ogni possibile misura di
mitigazione.
j) Pertinenze
In particolare si richiede quanto
segue:
- i
piazzali di pertinenza dell'impianto eolico devono determinare
la minima occupazione possibile di suolo e, ove possibile, devono interessare
aree degradate da recuperare o comunque suoli già disturbati e alterati. Salvo
documentate esigenze di carattere tecnico, si deve evitare la pavimentazione
impermeabile delle superfici;
- le scarpate,
al termine dei lavori di costruzione, devono essere
inerbite e si deve predisporre un sistema di regimazione delle acque meteoriche
cadute sui piazzali;
- la struttura di fondazione in
calcestruzzo deve essere annegata sotto il profilo del suolo per almeno
1 m;
k) Le fasi di cantiere
In particolare si richiede
quanto segue:
- il
cantiere deve occupare la minima
superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto e deve
interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli già
disturbati e alterati;
- dovrà essere predisposto un
sistema di regimazione delle
acque meteoriche cadute sull'area di cantiere, e previsti idonei accorgimenti
che evitino il dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque
superficiali provenienti da monte;
- al termine dei lavori il proponente deve procedere al
ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le
aree soggette a movimento di terra e al ripristino della viabilità pubblica e
privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle
lavorazioni;
- nel caso sia
indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto essi andranno
accuratamente indicati, dovranno essere adottate quelle soluzioni che consentano
il ripristino dei luoghi una volta realizzato l'impianto, in particolare la
realizzazione di piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione
aderenti all'andamento del terreno.
l) Dismissioni e ripristino dei luoghi
Al fine di fornire le adeguate
garanzie della reale fase di dismissione degli impianti eolici, il progetto
dovrà documentare il soddisfacimento dei seguenti criteri:
-
fideiussione bancaria necessaria per coprire gli oneri di ripristino del
suolo nelle condizioni naturali da specificare nella documentazione per la
valutazione integrata. La polizza fideiussoria dovrà essere stipulata in base
all'art. 7 dello schema di convenzione di cui alla DGR 30 novembre 2005, n.
1747;
-
rimozione completa delle linee
elettriche e conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo la
normativa vigente;
- obbligo di
comunicazione, a tutti gli Assessorati
regionali interessati,
della dismissione di ciascun
aerogeneratore. In caso di superamento del terzo anno di non funzionamento
dell'impianto eolico realizzato non a servizio di uno specifico insediamento
produttivo, ma per l'immissione di energia elettrica sulla rete di distribuzione
della stessa, l'impianto deve essere obbligatoriamente dismesso.
m) Misure di compensazione
E' opportuno
che il proponente l'impianto preveda idonei interventi compensativi quali
sostituzione di linee elettriche aeree, miglioramento dell'inserimento
ambientale di infrastrutture esistenti, azioni di ripristino ambientale, ecc.
Articolo 11
Requisiti della cartografia da allegare ai
progetti
1. La
cartografia di cui ai precedenti articoli 9 e 10 deve avere i requisiti di cui
ai commi seguenti.
2. Le
basi cartografiche, da adoperare come supporto alla progettazione ed alle
verifiche normate, saranno le più aggiornate disponibili.
3.
I requisiti minimi dovranno seguire le indicazioni indicate di seguito:
- Cartografia
di inquadramento (1:50.000 / 25.000);
- Cartografia
a scala media: Carte tecniche numeriche (vettoriali) a livello regionale,
provinciale e comunale (C.T.N.R., C.T.N.P., C.T.N.C.) oppure, se non esistenti,
cartografia raster, ortofoto digitali alla scala nominale 1:10.000 (AIMA, AGEA,
CGR, etc.), immagini da satellite;
- Cartografia
di dettaglio: (1:2.000/1.000): Carte tecniche numeriche esistenti.
4. Di
seguito sono riepilogate le informazioni che dovranno essere necessariamente
fornite anche in formato digitale (in uno dei formati informatici commerciali
più diffusi *.shp, *.dwg, *.dxf) georiferiti nel sistema di riferimento
cartografico ufficiale italiano Gauss-Boaga fuso Est
1.
localizzazione (puntuale) delle pale
2. viabilità
esistente (linee)
3. tratti di
strade esistenti da adeguare (linee)
4. strade da
realizzare (linee)
5. tracciato
del collegamento alla RTN (punti e linee)
6. rete
elettrica esistente (linee)
7. cabine da
realizzare
Articolo 12
Indicazioni per la realizzazione di
impianti off-shore
Fermo restando la
disciplina prevista da normativa e regolamenti di altri enti competenti, nelle
more della definizione delle linee guida statali di cui al comma 10 dell'art. 12
del D.lgs.n. 387/2003, per la realizzazione di impianti eolici off-shore sono
ritenute non idonee le aree dei pSIC marini individuati ai sensi della direttiva
92/43/CE (cosiddetta direttiva Habitat).
In considerazione
dell'elevata presenza di habitat di pregio naturalistico (praterie di Posidonia
oceanica) lungo gran parte della costa pugliese e la forte vocazione turistica
di queste ultime, le relazioni ambientali relative alla realizzazione di
impianti eolici off-shore devono contenere una specifica analisi dei fondali
interessati.
Le autorizzazioni per
la realizzazione delle opere accessorie ad impianti eolici off-shore (quali per
esempio i collegamenti con la rete di terra) devono essere attivate presso i
comuni interessati contestualmente all'avvio delle procedure di autorizzazione
dell'impianto.
Articolo 13
Parametro di controllo
1. Con
il presente Regolamento si introduce un parametro di controllo (P) che risponde
all'esigenza di regolare il numero di interventi in determinate aree
territoriali (comunali e intercomunali).
2. Il
parametro P è il rapporto tra la somma delle lunghezze dei diametri di tutti gli
aerogeneratori (installati e autorizzati in un Comune) ed il lato del quadrato
di area uguale alla superficie comunale come da dato ISTAT.
3.
Il presente Regolamento stabilisce che, per ciascun ambito comunale, il
valore assunto dal parametro di controllo non può superare il valore di
0,75.
4. Nel
caso di PRIE intercomunali il parametro di controllo è riferito alla superficie
dell'area territoriale dei comuni limitrofi associati e non può superare il
valore di 1,0.
5.
La Regione può aggiornare il valore
limite del parametro di controllo e/o differenziarlo.
6.
L'autorità competente preliminarmente al rilascio della autorizzazione
unica, ex DGR n. 716 del 31 maggio 2005, verifica il rispetto del parametro di
controllo. Tale verifica sarà reiterata per un periodo massimo di tre anni.
Articolo 14
Disposizioni transitorie
1. Le
disposizioni transitorie, di cui al presente articolo, si applicano fino
all'approvazione dei PRIE ex articoli 4, 5, 6 e 7 e per un tempo massimo di 180
giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Decorso tale
termine, si potranno realizzare impianti eolici solo se le Amministrazioni
Comunali saranno dotate dei suddetti PRIE.
2.
Nella scelta delle aree destinate alla realizzazione di impianti eolici,
in assenza di PRIE, devono considerarsi non idonee:
A. aree protette regionali istituite ex
L.R.
n. 19/97 e aree protette
nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R.
27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai
sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello
internazionale dalla convenzione di Ramsar. Tali aree devono essere considerate
con un'area buffer di almeno 300 m;
B. aree di
importanza avifaunistica (Important Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird
Life International);
C. l'area a
pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto
Idrogeologico; per le aree PG1 e PG2 si applicano le norme tecniche del PAI.
D. le aree
classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto
Idrogeologico;
E. zone
classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
F.
crinali con pendenze superiori al
20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del
territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree
buffer di 150
m;
G. grotte,
doline ed altre emergenze geomorfologiche, con relativa area buffer di almeno
100 m,
desunte dal PUTT/P e da altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti
pubblici e/o enti di ricerca;
H. aree buffer di almeno 1 Km dal limite dell'area edificabile urbana così come definita dallo strumento
urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza;
I. Ambiti
Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P;
J. Ambiti
Territoriali Distinti (ATD) del PUTT/P con relativa area di pertinenza e area
annessa;
K. Zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo
architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina
del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137.
3.
Individuazione dell'area per l'installazione di parchi eolici.
Fatte salve le
condizioni di cui al comma precedente, l'individuazione di un'area per
l'installazione di un impianto eolico deve articolarsi in una serie di studi
preliminari volti ad assicurare il soddisfacimento dei criteri tecnici di
seguito elencati.
A.
L'indice di ventosità delle aree
deve essere tale da garantire almeno 1600 ore/equivalenti all'anno alla potenza
nominale dell'aerogeneratore. Tale dato deve essere desunto da banche dati o
dall'implementazione di modelli matematici accreditati da enti pubblici e/o di
ricerca o da campagne anemometriche della durata di almeno un anno. Il numero di
anemometri da utilizzare per l'attività di rilievo in sito deve essere adeguato
alle dimensioni del parco che si intende insediare.
B. Opere di
allacciamento alla rete di trasmissione/distribuzione; al fine di
ridurre/azzerare gli impatti causati dalla realizzazione di nuovi elettrodotti
la distanza dell'elettrodotto di connessione con la Rete di Trasmissione Nazionale deve
essere la minima possibile (preferibilmente non superiore a 3 Km).
C. La distanza
degli aerogeneratori da strade provinciali o nazionali, non può essere inferiore
a 300 m;
tale distanza dovrà essere in ogni caso superiore alla gittata massima degli
elementi rotanti in caso di rottura accidentale.
D.
Minimizzazione delle opere di accesso all'impianto durante la fase di cantiere e
di esercizio - ubicazione lungo corridoi infrastrutturali (atteso che buona
parte degli impatti di un impianto eolico sono legati alle opere accessorie
risulta evidente che sono altamente preferibili quelle aree in cui esiste già
una rete viaria sviluppata; analogamente la scelta del sito di impianto dovrà
tenere conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di
pesanti interventi di adeguamento per le strade già esistenti).
E. In
generale vanno privilegiate aree da
porre a servizio di distretti industriali e di
attività di piccola e media industria ed eventuali aree sede di impianti eolici
preesistenti con possibili interventi di sostituzione e di rilocalizzazione nel
rispetto delle norme transitorie di cui al presente articolo.
F. La
scelta dell'area dovrà essere tale da
evitare che l'impianto
installato si frapponga tra i principali punti di vista o di belvedere e il
paesaggio circostante, creando una barriera paesaggistica.
4.
La progettazione degli impianti eolici e la relazione/studio del relativo
impatto ambientale, ex L.R
11/2001, deve essere conforme ai contenuti di cui all'art. 10 dalle
lettere b) alla lettera n) e all'art. 11 del presente Regolamento.
5.
E' necessario che il soggetto proponente stipuli una convenzione con il
comune (o i comuni) in cui ricade l'area di intervento. La convenzione dovrà
coinvolgere anche il comune limitrofo nel caso in cui l'aerogeneratore più
vicino disti meno di 500
metri dal suo confine amministrativo. Tale verifica va
effettuata rispetto all'area di ingombro dell'aerogeneratore, considerata come
un quadrato avente lato pari a 3 volte il diametro del rotore.
6.
Al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione
degli impianti eolici, il progetto dovrà documentare il soddisfacimento dei
seguenti criteri:
-
fideiussione bancaria necessaria per coprire gli oneri di
ripristino del suolo nelle condizioni naturali da specificare
nella documentazione per la valutazione integrata. La polizza fideiussoria dovrà
essere stipulata in base all'art. 7 dello schema di convenzione di cui alla DGR
30 novembre 2005, n. 1747."
-
rimozione completa delle linee elettriche e
conferimento agli impianti
di recupero e trattamento secondo la
normativa vigente;
- obbligo di
comunicazione, a tutti gli Assessorati regionali interessati, della dismissione di ciascun aerogeneratore.
In caso di superamento
del terzo anno di non funzionamento dell'impianto eolico realizzato non a
servizio di uno specifico insediamento produttivo, ma per l'immissione di
energia elettrica sulla rete di distribuzione della stessa, l'impianto deve
essere obbligatoriamente dismesso.
7.
Per l'intera durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro
di controllo comunale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, non potrà
superare il valore di 0,25, ivi compreso il territorio già interessato da
impianti realizzati e/o autorizzati. I progetti presentati prima dell'entrata in
vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del predetto
parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque esclusi
dalla relativa applicazione.
8.
Quanto disposto dall'art. 6 comma 3 relativamente all'ammodernamento e al
potenziamento degli impianti esistenti potrà essere proposto anche nel periodo
di validità del presente articolo.
Articolo 15
Il "Regolamento
per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia" n. 9
pubblicato sul BURP n. 79 del 27/06/2006 è abrogato.
Il presente Regolamento sarà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art.
53
comma 1 della L.R.12/05/2004,
n. 7 " Statuto della Regione Puglia".
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 4 ottobre
2006