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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2010
Numero
24
Data
30/12/2010
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia.
Note
Pubblicato nel B.U.P. Puglia 31 dicembre 2010, n. 195.
Allegati

 



IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto lo Statuto della Regione Puglia (L. R. 12 maggio 2004, n. 7) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 3;

Vista la normativa comunitaria, ed in particolare, la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;

Visto il Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ed in particolare l’art. 12 così come modificato dall’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il Decreto del Ministero del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.3028 del 30.12.2010,


EMANA


Il seguente Regolamento:

 

 

Articolo 1 

 Finalità ed oggetto.

1.  Il presente provvedimento ha la finalità di accelerare e semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere connesse.

2.  Il regolamento ha per oggetto l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili, come previsto dal D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” (G.U. 18 settembre 2010 n. 219), Parte IV, paragrafo 17 “Aree non idonee”.

3.  La individuazione delle aree e dei siti non idonei è compiuta nei modi e forme previsti dalle Linee Guida nazionali, paragrafo 17 e sulla base dei criteri di cui all'allegato 3 delle Linee Guida stesse.

   

Articolo 2 

Istruttoria volta all'individuazione delle tipologie di aree non idonee.

1.  L'individuazione della non idoneità dell'area è il risultato della ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.

2.  Nell'  Allegato 1 al presente provvedimento sono indicati i principali riferimenti normativi, istitutivi e regolamentari che determinano l'inidoneità di specifiche aree all'installazione di determinate dimensioni e tipologie di impianti da fonti rinnovabili e le ragioni che evidenziano una elevata probabilità di esito negativo delle autorizzazioni.

   

Articolo 3 

 Individuazione delle tipologie di impianti.

1.  L'Allegato 2 contiene una classificazione delle diverse tipologie di impianti per fonte energetica rinnovabile, potenza e tipologia di connessione, elaborata sulla base della Tabella 1 delle Linee Guida nazionali, funzionale alla definizione dell'inidoneità delle aree a specifiche tipologie di impianti.

   

Articolo 4 

Individuazione delle aree e siti non idonee alla localizzazione di determinate tipologie di impianti.

1.  Nelle aree e nei siti elencati nell'Allegato 3 non è consentita la localizzazione delle specifiche tipologie di impianti da fonti energetiche rinnovabili indicate per ciascuna area e sito. La realizzazione delle sole opere di connessione relative ad impianti esterni alle aree e siti non idonei è consentita previa acquisizione degli eventuali pareri previsti per legge.

2.  L'inidoneità delle singole aree o tipologie di aree è definita tenendo conto degli specifici valori dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, che sono ritenuti meritevoli di tutela e quindi evidenziandone l'incompatibilità con determinate tipologie di impianti da fonti energetiche rinnovabili.

     

Articolo 5 

Norma finale.

1. Il presente Regolamento non si applica ai procedimenti in corso alla data della sua pubblicazione, qualora riferiti a progetti completi della soluzione di connessione di cui al punto 13,1 lett. f) della parte III delle Linee guida emanate con D.M. 10 settembre 2010 e per i quali a tale data siano intervenuti i prescritti pareri ambientali, né ai procedimenti relativi ad impianti eolici già ricadenti nel campo di applicazione del R.R. 4 ottobre 2006, n. 16 (“Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia”).
L’esonero dall’applicazione del presente Regolamento inerisce le procedure autorizzatorie ricadenti nel campo di applicazione del citato Regolamento n. 16/2006, ovvero tutti i procedimenti per i quali detto Regolamento Regionale sia risultato applicabile ratione temporis durante l’arco della sua vigenza, ovvero fino al 01.12.2010, data di pubblicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 344/2010, data oltre la quale trova invece applicazione la disciplina introdotta con il presente Regolamento.
Nell’istruttoria delle istanze ricadenti nei casi sopra contemplati, non trovano applicazione l’espunto R.R. n. 16/2006 né il presente Regolamento.
Sono fatti salvi i provvedimenti di VIA/screening emanati in vigenza del regolamento 16/2006 che siano rimasti inoppugnati e si siano consolidati, secondo i principi generali in materia di retroazione degli effetti delle sentenze di annullamento pronunciate dalla Corte Costituzionale. (1)

2.  Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si applicano le Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 18 settembre 2010, n. 219.

3.  Sono fatti salvi eventuali altri pareri obbligatori previsti dalle normative vigenti e altre norme più restrittive.

4.  Se un'area è interessata da più regimi di tutela di cui all'Allegato 3 ai fini della definizione delle tipologie di impianti realizzabili prevale il regime più restrittivo.

5. Nelle zone territoriali omogenee a destinazione industriale o mista industriale e commerciale, che abbiano mantenuto la destinazione urbanistica, comprese all’interno delle aree non idonee di cui all’Allegato 3, sono consentite tutte le tipologie di impianti individuati nell’Allegato 2, purché dette aree siano ubicate all’esterno del perimetro delle zone territoriali omogenee a destinazione prevalentemente residenziale, con esclusione delle seguenti tipologie di impianti: “E.4 a), b), c), d)”, per le quali è imposta l’ulteriore condizione della distanza ad oltre 1 km dalle aree edificabili. Nelle strutture commerciali, all’interno delle aree non idonee di cui all’Allegato 3, sono consentite le seguenti tipologie di impianti individuate nell’Allegato 3: F.1a, F.1b, F.2a, F.2b, F.3a, F.3b. (2)

6.  Il presente regolamento non si applica agli impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas prodotti da discariche e impianti di depurazione.

7.  La perimetrazione delle aree non idonee, quando non specificatamente indicato, è visionabile sul sito http://www.sit.puglia.it/.

 

(1)  Comma così sostituito dall'art. 1 del Regolamento regionale del 30 novembre 2012, n. 29. Il testo originario del comma era così formulato:" 1.  Il presente regolamento non si applica ai procedimenti in corso alla data della sua pubblicazione, qualora riferiti a progetti completi della soluzione di connessione di cui al punto 13,1 lett. f) della parte III delle linee guida emanate con D.M. 10 settembre 2010 e per i quali a tale data siano intervenuti i prescritti pareri ambientali, né ai procedimenti relativi ad impianti eolici ricadenti nel campo di applicazione del Reg. reg. 4 ottobre 2006, n. 16 (“Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia”)."  

(2)  Comma così modificato dall'art. 2 del Regolamento regionale del 30 novembre 2012, n. 29. Il testo originario del comma era così formulato:"  5.  Nelle aree industriali in esercizio o dimesse che abbiano mantenuto la destinazione urbanistica, comprese all'interno delle aree non idonee di cui all'Allegato 3, sono consentite tutte le tipologie di impianti individuati nell'Allegato 2, purché dette aree siano ubicate all'esterno del perimetro delle zone territoriali omogenee a destinazione prevalentemente residenziale, con esclusione delle seguenti tipologie di impianti “E.4 a), b), c), d)”, per le quali è imposta l'ulteriore condizione della distanza a oltre 1km dalle aree edificabili."

 

Articolo 6 

Entrata in vigore.

1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.


 

Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

   

Allegato 1

 

 

Istruttoria volta alla ricognizione delle disposizioni regionali di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale. Allegato 3 lett. f) del decreto.

vedasi allegato

 

Allegato 2


Classificazione delle tipologie di impianti ai fini dell'individuazione dell'inidoneità

vedasi allegato