Il Presidente della
Giunta regionale
Visto l'art. 121
della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1,
nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione
dei regolamenti regionali;
Visto l'art. 42,
comma 2, lett. c) L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Visto l'art. 44,
comma 2, L.R. 12 maggio 2004, n. 7
“Statuto della Regione Puglia”;
Vista la legge
regionale 22 maggio 1985, n. 37 e ss.mm. e ii;
Visto il Decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm. e iii;
Visto il Decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
Vista la Legge 27 febbraio 2009, n. 13;
Vista la Delib.G.R. 22 marzo 2011, n. 483 di
adozione del regolamento;
emana
il seguente regolamento:
Il presente regolamento disciplina, per quanto di
competenza Regionale e conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente
in materia, le modalità di gestione dei materiali naturali derivanti da attività
di scavo, movimentazione di terre e lavorazione dei materiali
inerti.
Art.
1
Obiettivi e
finalità.
a) Perseguire un utilizzo razionale ed
efficiente delle risorse naturali, in particolare privilegiando il riutilizzo,
ai sensi della L. 27 febbraio 2009, n. 13 e s.m.i., di materiali
derivanti da interventi di scavo e lavorazione per:
• La realizzazione di Piano di Recupero
a suo tempo autorizzato;
• Il miglioramento della percezione
paesaggistica;
• Il miglioramento della qualità della
copertura arborea o della funzionalità silvo-colturale del Piano di Recupero a
suo tempo approvato;
• Il ricolmamento di cava, anche
parziale;
• Il miglioramento delle condizioni
idrologiche rispetto alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
• Il rimodellamento e la variazione del
Piano di Recupero approvato.
b) Realizzare Piani di Recupero regolarmente
approvati.
c) Limitare la produzione di rifiuti.
Art.
2
Normativa di
riferimento.
- legge
regionale 22 maggio 1985, n. 37 “Norme per la disciplina
dell'attività delle cave” e s. m. i.;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.
152, “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.
117, “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione
dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE”;
- Legge 27 febbraio 2009, n. 13,
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di
protezione dell'ambiente” e s.m.i.
Definizioni.
Ai fini del presente Regolamento si intende
per:
A. Terre e Rocce da scavo i materiali
provenienti da attività di scavo, lavorazione, taglio e lavaggio della pietra
naturale e degli inerti in cui siano assenti corpi estranei compresi frammenti o
frazioni di materiale quali detriti, macerie, frammenti di laterizi,
asfalto.
B. Sito di produzione l'area di cantiere
entro la quale si svolgono le attività, le lavorazioni che generano Terre e
Rocce da scavo secondo quanto previsto dal Progetto autorizzato anche
eventualmente contenute nell'esito delle procedure di VIA e/o di A.A.I.
(Autorizzazioni Ambientali Integrate).
Ambito di
applicazione.
1. Il
presente Regolamento disciplina la gestione dei materiali naturali da scavo che
derivano da attività relative a:
a) Lavorazioni della pietra naturale
senza utilizzo di sostanze chimiche;
b) Lavaggio degli inerti senza utilizzo
di sostanze chimiche;
c) Altre attività di scavo che non
interessano terreni contaminati.
2. Sono
sempre esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
a) I materiali di scavo provenienti da
siti nei quali sia in corso o debba essere avviato un procedimento di bonifica
ai sensi della parte IV Titolo V del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e
s.m.i.; la gestione dei suddetti materiali sarà infatti disciplinata dalle
Autorizzazioni rilasciate nell'ambito dello stesso procedimento di bonifica,
secondo quanto previsto dall'art. 242 del medesimo Decreto;
b) Materiali naturali da scavo con
concentrazioni di contaminanti superiori alla colonna B della Tabella 1
dell'allegato 5 del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152 e s.m.i.;
c) I materiali naturali da scavo
frammisti a rifiuti.
3. Tutti
gli atti amministrativi previsti dal seguente regolamento (comunicazioni,
autorizzazioni, permessi, etc…) riguardanti il Servizio Attività Estrattive
vanno inviati al S.U.R.A.E. che provvederà ad inoltrarli alla propria struttura
provinciale nel cui territorio ricade la cava, per l'espletamento dell'iter
amministrativo, mentre i pareri propedeutici vanno richiesti direttamente agli
Enti competenti (ARPA, Comune, Provincia, etc…) e solo se positivi vanno
allegati alla relativa richiesta,in caso contrario la domanda non va inviata
perché sarebbe valutata negativamente da questo Servizio.
Norme
generali.
Al fine di garantire la tracciabilità delle
Terre e Rocce da scavo da depositare in cava occorre rispettare le seguenti
regole:
1) Il materiale potrà essere depositato
unicamente su superfici sulle quali la coltivazione è stata ultimata nonché su
superfici sulle quali non si intende più effettuare alcun tipo di coltivazione;
2) Il Titolare della cava deve avere a
disposizione una planimetria con relativa sezione suddivise in riquadri nelle
quali dovrà indicare approssimativamente il punto in cui è stato collocato il
materiale preso in carico;
3) Terre e Rocce da scavo devono
provenire da Progetti di opere regolarmente autorizzati dagli Enti competenti
con DIA, Permesso di Costruire, VIA ecc.;
4) Deve essere garantita la certezza
della tracciabilità delle Terre e Rocce da scavo da depositare;
5) Non deve essere depositato in cava
materiale proveniente da siti contaminati o parzialmente contaminati;
6) Le operazioni di deposito del
materiale devono essere svolte, in ogni loro fase nel pieno rispetto delle norme
vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art.
6
Accertamento qualitativo dei
materiali.
L'accertamento delle caratteristiche qualitative
dei materiali naturali da scavo deve avvenire presso il sito di produzione,
salvo eventuali deroghe che potranno essere concesse dall'autorità titolare del
procedimento. Il dettaglio dello screening analitico e delle modalità di analisi
da utilizzare per le verifiche qualitative sui materiali naturali da scavo è
riportato nell'Allegato al presente regolamento. La descrizione delle indagini
effettuate e dei metodi utilizzati nonché i risultati delle verifiche analitiche
sui materiali devono essere riportati nella relazione tecnica di cui all'art. 7
del presente regolamento.
Autorizzazione.
I Titolari di cava che intendono depositare,
all'interno della stessa, Terre e Rocce da scavo devono richiedere al Servizio
Attività Estrattive apposita Autorizzazione.
Unitamente all'Istanza dovrà essere presentata
la Documentazione in appresso indicata al fine di dimostrare il rispetto dei
requisiti necessari per la corretta gestione dei materiali naturali da scavo, ai
sensi degli artt. 185 e 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:
1. Relazione Tecnica nella quale vanno
indicate:
• Le caratteristiche del materiale da
depositare in cava;
• In che modo si intende garantire la
tracciabilità del materiale;
• Le eventuali variazioni del Piano di
Recupero;
• La verifica della Stabilità dei Fronti
già esistenti nonché dei nuovi fronti chev saranno realizzati con il materiale
introdotto in cava;
• Entità volumetrica complessiva dei
materiali da depositare in cava;
• La disponibilità a presentare un nuovo
DSS in relazione ai lavori di deposito del materiale ed eventuale DSS Coordinato
nel caso in cui il trasporto venga effettuato da ditte diverse;
• Lo schema di Dichiarazione sostitutiva
di Atto Notorio con la quale il Direttore dei Lavori delle operazioni di scavo
deve certificare che trattasi di Terre e Rocce da scavo non provenienti da siti
inquinati o sottoposti ad intervento di bonifica.
2. Planimetria e Sezioni, suddivise in
riquadri, con l'indicazione della parte dell'area di cava nella quale sarà
depositato il materiale.
3. Registro di Scarico, regolarmente
vidimato dal Servizio Attività Estrattive, per assicurare la tracciabilità del
materiale.
Art.
8
Trasporto.
Le Terre e Rocce da scavo possono essere
depositate in cava solo se accompagnate durante il trasporto da un Formulario di
Identificazione nel quale dovrà essere indicato il luogo di provenienza, con
indicazione dei dati di approvazione del Progetto, e quello di destinazione
(data, ora di partenza e arrivo del mezzo in cava) nonché la qualità e quantità
del materiale espressa in metri cubi di volume sul luogo di provenienza ed in
peso una volta entrato in cava.
Il Formulario di Identificazione dovrà essere in
triplice copia, di cui una dovrà essere custodita in cava, una per la Ditta che
effettua il trasporto ed una per la Ditta titolare del Progetto di scavo
approvato.
Registro di
Scarico.
Tutte le cave autorizzate a depositare le Terre
e Rocce da scavo dovranno dotarsi di apposito Registro di Scarico, regolarmente
vidimato dal Servizio Attività Estrattive e conservare copia del Formulario di
Identificazione di cui al precedente articolo.
Art.
10
Divieti.
È vietato accettare in cava qualsiasi tipo di
rifiuto, anche non pericoloso.
È vietato, inoltre, depositare Terre e Rocce da
scavo:
• Provenienti da siti inquinati o
potenzialmente inquinati per cui si individui una contaminazione intesa come
superamento delle CSC come definito nell'allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs.
n. 152/06;
• Provenienti da lavori non regolarmente
autorizzati dai competenti enti;
• Di cui non sia dimostrabile, in ogni
fase, la tracciabilità;
• Di cui non via sia certezza
dell'integrale utilizzo del materiale salvo preventiva comunicazione di un
parziale utilizzo da inviare al Servizio Attività Estrattive.
Art.
11
Disposizioni per
l'accettazione di Terre e Rocce da scavo.
A. Le Ditte titolari di cave attive, una volta
autorizzate ad introdurre in cava Terre e Rocce da scavo, prima dell'inizio dei
lavori di deposito devono presentare un DSS nel quale sono stati valutati tutti
i rischi relativi ai lavori di deposito del materiale ed eventuale DSS
Coordinato nel caso che il trasporto venga effettuato da altre Ditte.
B. La Ditta autorizzata, prima di accettare in
cava le Terre e Rocce da scavo, deve inviare una comunicazione al Comune di
provenienza del materiale e al Servizio Attività Estrattive nella quale devono
essere indicati:
• La qualità del materiale;
• I volumi di materiale interessati;
• Il sito di provenienza con i dati di
approvazione del relativo progetto. Vanno allegate copia dell'avvenuta
presentazione al Comune interessato, copia dell'Autorizzazione (DIA, Permesso di
Costruire, VIA ecc.) e Dichiarazione di Atto Notorio, con timbro e firma del
Direttore dei Lavori, attestante che il materiale non proviene da siti inquinati
o potenzialmente inquinati.
Art.
12
Piani di recupero.
Le Ditte autorizzate rimangono comunque
vincolate a:
• Mantenere in vigore la fidejussione a
garanzia dei lavori di recupero della cava;
• Realizzare il Piano di Recupero
regolarmente approvato salvo eventuali variazioni dello stesso che dovranno
essere preventivamente approvate dal CTRAE.
Art.
13
Piani
Particolareggiati.
Le cave ubicate all'interno di Piani
Particolareggiati che producono materiale di risulta derivante dalla lavorazione
della pietra (da taglio) possono depositare lo stesso all'interno di altre cave
ubicate nello stesso Piano Particolareggiato purché autorizzate con apposito
provvedimento da parte del Servizio Attività Estrattive sentito il Comune
interessato.
Sospensione, Decadenza,
Revoca.
La Ditta che non si attiene alle disposizioni
del presente regolamento può incorrere nei Provvedimenti di Sospensione,
Decadenza o Revoca dell'Autorizzazione, da parte del Servizio Attività
Estrattive.
Il presente regolamento è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti
dell'art. 53
comma 1 della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Allegato