Art. 1
Disciplina
adempimenti referendum consultivo territoriale
1. Nello svolgimento del referendum consultivo per la
modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Lecce, Trepuzzi e
Squinzano, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 22 febbraio 2011,
n. 21, indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 aprile 2011,
n. 425, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Puglia 21 aprile 2011,
n. 60, fissato in concomitanza con i referendum statali abrogativi previsti
dall’articolo 75 della Costituzione della Repubblica italiana da tenersi
nell’anno 2011, per tutti gli adempimenti comuni, ivi compresi la composizione e
il funzionamento degli Uffici elettorali di sezione e gli orari della votazione,
si applicano le disposizioni in vigore per i referendum previsti dall’articolo
75 della Costituzione.
2. Conseguentemente, non si applicano le disposizioni
di cui ai commi 2, 3 e 5 dell’articolo 22
della legge
regionale 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e
consultivo), nonché ogni altra disposizione incompatibile con il comma 1 della
presente legge.
3. Le operazioni di scrutinio del referendum consultivo
di cui alla presente legge si svolgeranno successivamente, senza interruzione, a
quelle relative ai referendum nazionali.
4. La Regione stipula apposita
convenzione con la Prefettura di Lecce per determinare e ripartire le spese
derivanti dall’attuazione di adempimenti comuni, nonché per stabilire le
modalità di pagamento delle spese poste a suo carico.
5. Sono fatti
salvi gli atti adottati e gli adempimenti effettuati in esecuzione della
deliberazione del Consiglio regionale 21/2011.
Art. 2
Spese per
lo svolgimento di referendum ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1973, n.
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1. Agli oneri per l’attuazione della presente legge si
fa fronte mediante stanziamento, in termini di competenza e cassa, di euro 400
mila sul capitolo 1740 della UPB 8.2.1 “Spese per lo svolgimento di referendum
di cui alla l.r.
26/1973 e successive modifiche” del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2011 e corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del
capitolo 1750 “Spese per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi al
sistema delle Autonomie locali (l.r.
36/2008 - art. 14)”
della medesima U.P.B. 8.2.1.
Art. 3
Modifiche alla
l.r. 27/1973
1. L’art. 30
della l.r.
27/1973 è sostituito dal seguente:
“Art. 30
1. Per lo
svolgimento dei referendum di cui alla presente legge sono a carico della
Regione esclusivamente le seguenti spese:
a) forniture degli stampati e
delle schede;
b) spese per i compensi al presidente e ai componenti dei
seggi;
c) spese per i componenti l’Ufficio centrale per il referendum
consultivo della competente Corte di appello.
2. Tutte le altre spese sono a
carico dei Comuni interessati alle modifiche territoriali.
3. Le spese
di spettanza della Regione sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla
Regione, previa verifica della loro congruità”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a
Bari, addì 10 maggio 2011