Art. 1
Autorità idrica
pugliese
1. È
istituita l'Autorità idrica pugliese, soggetto rappresentativo dei comuni
pugliesi per il governo pubblico dell'acqua, con sede legale in Bari, di seguito
denominata Autorità.
2.
L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia
organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.
Art.
2
Funzioni
1.
All'Autorità sono attribuiti tutte le funzioni e i compiti già assegnati
all'Autorità d'ambito per la gestione del servizio idrico integrato della
Regione Puglia (ATO Puglia), costituita in applicazione del comma 1 dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale) e della legge regionale 26 marzo 2007, n. 8
(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28-
Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei
modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36).
2. In
particolare, all'Autorità sono attribuite le seguenti funzioni:
a) l'organizzazione unitaria, nel
territorio regionale, del servizio idrico integrato sulla base di criteri di
efficienza ed economicità;
b) la determinazione dei livelli e degli
standard di qualità e di consumo omogenei e adeguati nell'organizzazione ed
erogazione del servizio idrico integrato;
c) la protezione e l'utilizzazione
ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;
d) l'unitarietà nel territorio regionale
della regolamentazione tariffaria, della qualità delle risorse e del servizio
erogato;
e) l'aggiornamento e l'attuazione del
programma di investimenti per l'estensione, l'ottimizzazione e la qualificazione
dei servizi, favorendo le azioni rivolte al risparmio idrico e al riutilizzo
delle acque reflue;
f) l'affidamento della gestione del
servizio idrico integrato;
g) l'approvazione del regolamento e
della carta del servizio idrico integrato;
h) la ricognizione delle opere
riguardanti il servizio idrico integrato, l'approvazione e l'aggiornamento del
programma degli interventi del piano finanziario e del modello gestionale e
organizzativo;
i) la determinazione della tariffa del
servizio idrico integrato in esecuzione e con le modalità di cui agli articoli 154 e 155 del
D.Lgs. 152/2006;
j) l'attività di controllo e la
vigilanza sui servizi di gestione, con particolare riferimento alla verifica dei
livelli e degli standard dalla stessa stabiliti sulla base delle indicazioni
fornite dal soggetto gestore, nonché del puntuale adempimento agli obblighi da
quest'ultimo assunti con la convenzione di affidamento.
Art. 3
Organi
dell'Autorità
1. Sono
organi dell'Autorità:
a) il Consiglio direttivo;
b) il Direttore generale;
c) il Collegio dei revisori dei
conti.
2. Il
funzionamento degli organi è disciplinato con regolamento approvato dal
Consiglio direttivo. Tale regolamento definisce altresì la dotazione organica
dell'Autorità.
Art. 4
Consiglio
direttivo
1. Il
Consiglio direttivo è organo di indirizzo e programmazione, è composto da cinque
sindaci dei comuni della Regione eletti dall'Assemblea dei sindaci, convocata
dal sindaco del comune capoluogo di regione. Nell'ambito del Consiglio è
assicurata la presenza di non più di un sindaco per ciascuna provincia, di
almeno un sindaco di comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti e di
almeno un sindaco di comuni con popolazione compresa tra 15 mila e 30 mila
abitanti. Ogni sindaco esprime un numero di voti pari al numero degli abitanti
del comune risultanti dall'ultimo censimento. La Giunta regionale emana apposito
regolamento che disciplina le modalità di elezione dei componenti del Consiglio
direttivo, nel rispetto dei vincoli demografici e territoriali di cui al
presente articolo. Il Consiglio dura in carica tre anni.
2. La
decadenza, la rimozione e l'impedimento permanente, da qualunque causa
determinati, o il decesso del sindaco determinano la decadenza dalla carica di
consigliere. Per il periodo residuo di durata del mandato subentra, sino a nuove
elezioni, a seconda delle diverse cause di cui sopra, il vicesindaco o il
commissario prefettizio. La sospensione dalla carica di sindaco, ai sensi
dell'articolo 59 (Sospensione e decadenza di diritto)
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), determina la sospensione dalla carica di
consigliere per il periodo di durata di tale stato. In tal caso, per il periodo
residuo di durata del mandato subentra il vicesindaco.
3. Il
Consiglio elegge tra i propri componenti il Presidente, cui spetta la
rappresentanza legale dell'Autorità, e il Vicepresidente.
4.
Partecipano alle riunioni del Consiglio con funzione consultiva:
a) l'Assessore regionale competente in
materia di risorse naturali e di tutela delle acque;
b) l'Assessore regionale competente in
materia di bilancio e programmazione;
c) il Direttore generale dell'Autorità;
d) il Direttore amministrativo
dell'Autorità, con funzioni di segretario;
e) il Direttore tecnico
dell'Autorità.
5. Sulla
base dei risultati dell'elezione di cui al comma 1, il Presidente della Giunta
regionale costituisce con decreto il Consiglio direttivo e fissa la data della
prima riunione, che è presieduta dal componente più giovane.
6.
Nell'ambito delle sue funzioni il Consiglio, in particolare:
a) definisce con frequenza triennale gli
indirizzi dell'azione dell'Autorità sul territorio regionale;
b) approva il programma annuale e il
programma triennale delle attività e degli interventi, predisposti dal Direttore
generale sulla base degli indirizzi di cui alla lettera a);
c) approva il bilancio di previsione
annuale e triennale;
d) approva il rendiconto riferito
all'esercizio di cui alla lettera c);
e) approva il regolamento di cui
all'articolo 3;
f) approva il piano d'ambito e la
relativa tariffa per la gestione del servizio idrico integrato;
g) stabilisce, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, le procedure per l'individuazione del soggetto gestore,
nonché la durata dell'affidamento della gestione;
h) affida la gestione del servizio
idrico integrato;
i) approva lo schema di convenzione per
la regolazione dei rapporti tra l'Autorità e il gestore del servizio,
predisposto dal Direttore generale;
j) approva il regolamento e la carta del
servizio idrico integrato;
k) modifica la tariffa per la gestione
del servizio;
l) determina le spese per il
funzionamento dell'Autorità;
m) nomina il Direttore generale.
7. Le
deliberazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 6 devono essere adottate
entro il 31 dicembre di ogni anno, pena lo scioglimento automatico del Consiglio
direttivo.
8. La
delibera di cui alla lettera d) del comma 6 deve essere adottata entro il 30
giugno dell'esercizio successivo, pena lo scioglimento automatico del Consiglio
direttivo.
9. Ai
componenti del Consiglio non compete alcun compenso o rimborso spese a carico
dell'Autorità per la partecipazione alle riunioni del Consiglio
medesimo.
10. Il
Consiglio assume le decisioni con il voto favorevole della maggioranza dei
componenti; in seconda convocazione il voto si considera valido a maggioranza
dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, ovvero quello
del Vicepresidente.
Art.
5
Direttore
generale
1. Il
Direttore generale è nominato con provvedimento motivato del Consiglio direttivo
dell'Autorità e il relativo contratto di lavoro è sottoscritto dal
Presidente.
2. Il
Direttore generale è individuato tra i soggetti in possesso di diploma di laurea
e documentata qualificazione professionale inerente le funzioni da svolgere e
comprovante l'esercizio quinquennale di qualificata attività di direzione
amministrativa o tecnica in enti, strutture pubbliche o private di livello
complesso. Dell'avvio del procedimento di selezione deve essere data adeguata
pubblicità; dallo spirare del termine per la presentazione delle candidature
alla nomina devono trascorrere almeno trenta giorni, durante i quali i curricula
degli aspiranti devono risultare accessibili sul sito dell'Autorità idrica
pugliese.
3. Il
rapporto di lavoro del Direttore generale, regolato da contratto di diritto
privato di durata quinquennale rinnovabile una sola volta, è a tempo pieno ed è
incompatibile con quello di membro del Parlamento europeo o nazionale, di
Presidente regionale e provinciale, di Assessore e Consigliere regionale e
provinciale, di Sindaco, Assessore e consigliere di comune e con qualsiasi
incarico di vertice o dirigenziale in enti, uffici, organi, società o aziende
variamente denominati.
4. Non
possono ricoprire la carica di Direttore generale, inoltre, coloro che abbiano
riportato condanne penali definitive, anche con il rito del patteggiamento, per
delitti non colposi in materia tributaria, fallimentare, contro la Pubblica
Amministrazione e la fede pubblica, nonché per delitti non colposi, puniti anche
con pena congiunta, se la pena detentiva non è inferiore nel massimo ad anni tre
di reclusione.
5. Il
Direttore generale è responsabile della gestione, organizza le risorse umane,
finanziarie e materiali in relazione agli obiettivi fissati e svolge tutti i
compiti connessi alla scelta e all'impiego dei mezzi più idonei ad assicurare
l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dell'attività.
6. In
particolare, il Direttore generale:
a) predispone, entro centoventi giorni
dalla sua nomina, il regolamento previsto dall'articolo 3, da sottoporre all'approvazione del
Consiglio direttivo;
b) adotta l'atto di organizzazione di
cui all'articolo 9;
c) nomina il Direttore amministrativo e
il Direttore tecnico di cui agli articoli 6 e
7;
d) predispone il bilancio di previsione
annuale triennale e il rendiconto;
e) procede alla definizione dei
programmi annuali e pluriennali di intervento;
f) presenta annualmente al Consiglio
direttivo una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi conseguiti;
g) predispone lo schema di convenzione
diretto a regolare i rapporti tra l'Autorità e il gestore del servizio idrico
integrato, da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo;
h) sottoscrive la convenzione diretta a
regolare i rapporti tra l'Autorità e il gestore del servizio idrico integrato;
i) esercita l'attività di vigilanza
sull'osservanza della convenzione da parte del gestore;
j) promuove l'adozione, da parte del
gestore del servizio, di modelli gestionali e sistemi informativi compatibili;
k) effettua, con l'ausilio del Direttore
amministrativo e del Direttore tecnico, controlli economici e gestionali
sull'attività del soggetto gestore verificando l'attuazione dei programmi di
intervento e le modalità di applicazione della tariffa.
7. Il
Consiglio direttivo, con il provvedimento di nomina, determina il trattamento
annuo omnicomprensivo spettante al Direttore generale, nei limiti del 50 per
cento dell'indennità lorda spettante ai consiglieri della Regione Puglia, lo
schema di contratto di lavoro, nonché le condizioni in ragione delle quali il
Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo, può revocare
l'incarico. La decadenza, per qualsiasi causa, del Direttore generale determina
la cessazione dell'incarico del Direttore amministrativo e del Direttore
tecnico.
8. Il
dipendente pubblico incaricato e assunto quale Direttore generale è collocato in
aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico, con riconoscimento
dell'anzianità di servizio.
Art. 6
Direttore
amministrativo
1. Il
Direttore amministrativo è nominato, a seguito di procedura a evidenza pubblica,
con provvedimento motivato del Direttore generale dell'Autorità, che ne
sottoscrive altresì il relativo contratto. Si applica il comma 2 dell'articolo 5.
2. Il
Direttore amministrativo coadiuva il Direttore generale nella gestione delle
attività amministrative, finanziarie e contabili.
3. Al
Direttore amministrativo si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 5.
4. Il
Consiglio direttivo determina lo schema di contratto di lavoro e il relativo
trattamento economico del Direttore amministrativo nel limiti del 40 per cento
dell'indennità lorda spettante ai consiglieri della Regione Puglia.
5. Il
dipendente pubblico incaricato e assunto quale Direttore amministrativo è
collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico, con
riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Art. 7
Direttore
tecnico
1. Il
Direttore tecnico è nominato, a seguito di procedura a evidenza pubblica, con
provvedimento motivato del Direttore generale dell'Autorità, che ne sottoscrive
altresì il relativo contratto. Si applica il comma 2 dell'articolo 5.
2. Il
Direttore tecnico coadiuva il Direttore generale nella gestione delle attività
tecniche di cui all'articolo 2.
3. Al
Direttore tecnico si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 5.
4. Il
Consiglio direttivo determina lo schema di contratto di lavoro e il relativo
trattamento economico del Direttore tecnico nei limiti del 40 per cento
dell'indennità lorda spettante ai consiglieri della Regione Puglia.
5. Il
dipendente pubblico incaricato e assunto quale Direttore tecnico è collocato in
aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico, con riconoscimento
dell'anzianità di servizio.
Art. 8
Collegio dei revisori dei
conti
1. Il
Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati con
provvedimento della Giunta regionale, che ne definisce il relativo trattamento
economico, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. Nella
seduta di insediamento il Collegio elegge, al proprio interno, il Presidente.
Dell'avvio del procedimento di nomina dei revisori dei conti deve essere data
adeguata pubblicità. Dallo spirare del termine per la presentazione delle
candidature alla nomina devono trascorrere almeno trenta giorni, durante i quali
i curricula degli aspiranti devono risultare accessibili sul sito
dell'Autorità.
2. Il
Collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sulla gestione economica e
finanziaria dell'Autorità e trasmette al Consiglio direttivo una relazione
trimestrale sull'attività svolta.
3. Il
Collegio dei revisori dei conti delibera validamente anche con la presenza di
due componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I
revisori dei conti, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione
dell'Autorità, ne riferiscono immediatamente al Presidente dell'Autorità, che
nel termine perentorio di dieci giorni convoca l'Assemblea dei sindaci per
l'assunzione delle determinazioni conseguenti. La mancata convocazione
dell'Assemblea nel termine perentorio previsto determina l'immediata decadenza
del Presidente dell'Autorità dal Consiglio direttivo e la sua surroga con il
primo dei non eletti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4.
Art.
9
Atto di
organizzazione
1.
L'organizzazione, il funzionamento e la contabilità dell'Autorità sono
disciplinati dall'atto di organizzazione adottato dal Direttore generale,
secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 3.
2. Le
norme di contabilità dell'Autorità sono definite in analogia a quanto stabilito
per il bilancio regionale dalla legge regionale 16
novembre 2001, n. 28(Riforma dell'ordinamento regionale in materia di
programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli).
3. Per
l'eventuale personale con funzioni dirigenziali individuato dal regolamento di
cui all'articolo 3 e/o dall'atto di
organizzazione, si applicano le incompatibilità e i divieti previsti per il
Direttore generale, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 5.
Art. 10
Controllo dei
comuni
1.
Nell'ambito dei poteri di vigilanza e controllo, è facoltà di almeno quindici
comuni rappresentativi di almeno tre province richiedere all'Autorità, con
istanza opportunamente motivata, il riesame degli atti che comportano impegni di
spesa. Sugli atti oggetto di richiesta di riesame il Direttore generale
dell'Autorità si pronuncia nel termine perentorio di venti giorni, trascorso il
quale l'atto osservato si intende nullo.
Art. 11
Personale
1. Il
personale assunto a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 presso ATO
Puglia è trasferito all'Autorità idrica pugliese, che provvede all'inquadramento
nello stesso profilo professionale e relative attribuzioni economiche.
2.
L'Autorità può avvalersi del personale distaccato dagli Uffici regionali o da
enti pubblici finanziati con risorse regionali o da altri enti pubblici, in
possesso di adeguata esperienza professionale attinente al posto da ricoprire in
relazione alla qualifica dagli stessi rivestita.
3.
L'Autorità può avvalersi di società e di singoli professionisti mediante
contratti di consulenza, con costi a carico della stessa, nei limiti del Piano
consulenze allegato al bilancio annuale dell'Autorità.
Art.
12
Liquidazione dell'Autorità
d'ambito della Puglia
1. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale, con proprio atto, nomina il liquidatore della Autorità d'ambito della
Puglia (ATO Puglia), che trasferisce entro i successivi quindici giorni la
dotazione finanziaria di ATO Puglia all'Autorità, al netto delle prevedibili
spese di procedura. Il liquidatore provvede, entro sessanta giorni dalla nomina,
alla redazione di un conto patrimoniale straordinario al fine di determinare,
attraverso la rappresentazione contabile del complesso dei beni e dei rapporti
giuridici attivi e passivi di pertinenza dell'ATO Puglia e il relativo risultato
finale differenziale, la consistenza netta della dotazione patrimoniale. Il
liquidatore propone la dismissione dei rapporti contrattuali e di ogni altro
rapporto che non risulti funzionale alla prosecuzione da parte dell'Autorità
delle attività di cui alla presente legge.
2. Entro
trenta giorni dalla data di presentazione, la Giunta regionale approva il conto
patrimoniale straordinario e dispone il trasferimento all'Autorità del
patrimonio residuo di ATO Puglia. Al trasferimento si provvede con decreto del
Presidente della Regione entro i successivi trenta giorni.
3.
L'Autorità subentra in tutti i residuali rapporti attivi e passivi dell'Autorità
d'Ambito.
Art.
13
Norma
finanziaria
1. Le
spese per il funzionamento dell'Autorità sono a carico dei Comuni della regione
Puglia in proporzione al numero degli abitanti.
2. Il
contributo a carico di ciascun Comune è determinato in rapporto alla popolazione
residente secondo l'ultimo censimento demografico dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT).
3. Una
quota massima del 20 per cento delle spese per il funzionamento dell'Autorità
può essere a carico della tariffa del servizio idrico integrato, a condizione
che tale quota sia compatibile con le previsioni del piano d'ambito.
4. La
presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Art.
14
Abrogazione e sostituzione
di norme
1. Gli
articoli 3, 5, commi 3 e 4, e gli articoli 6, 7,
8, 9, 10, 14, 15 e 16, commi 1-bis e
1-ter, della L.R. n. 28/1999 sono abrogati.
2.
All'articolo 2 della L.R. n. 28/1999 è abrogato il seguente
periodo: “In sede di prima attuazione della presente legge”.
3. Sono
abrogate tutte le disposizioni normative incompatibili o in contrasto con la
presente legge. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge si
fa riferimento alle disposizioni vigenti.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell'art. 53,
comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della
Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.