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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2011
Numero
8
Data
27/04/2011
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Modifiche al Reg. reg. 21 novembre 2008, n. 24 “Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI”, in attuazione della L.R. 29 giugno 2004, n. 10 – Adozione ai sensi dell'art. 44, comma 3 dello Statuto. Regolamento abrogato dal Reg. reg. 2/2012, art. 10
Note
Pubblicato nel B.U.R. Puglia 2 maggio 2011, n. 66
Allegati
Nessun allegato

 



Regolamento abrogato dal Reg. reg. 2/2012art. 10

 

Il Presidente della

Giunta regionale

 

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto lo Statuto della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 3;

Vista la normativa comunitaria ed, in particolare, gli artt. 87 e 88 del trattato istitutivo CE ed il Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;

Vista la L.R. 29 giugno 2004, n. 10 ed, in particolare, gli artt. 1 e 4;

Visto il Reg. reg. 21 novembre 2008, n. 24;

Vista la Delib.G.R. 26 aprile 2011, n. 748 di adozione del Regolamento;

 

emana

 

 il seguente regolamento:

 

Articolo 1 

 Modifiche alle premesse del Reg. reg. n. 24/2008

1.  Dopo il quinto capoverso delle premesse è inserito il seguente:
“Rilevato che:
-  con notifica elettronica del 14 maggio 2010, protocollata presso la Commissione lo stesso giorno (SANI/4440), le autorità italiane hanno notificato il metodo di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie statali a favore delle PMI; -  con decisione 2010/4505/CE del 6 luglio 2010, la Commissione europea ha approvato il metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI, N 182/2010 notificato dal Ministero dello Sviluppo economico in data 14 maggio 2010; -  il metodo di calcolo di cui al precedente capoverso si applica a garanzie, controgaranzie e cogaranzie fornite a fronte di prestiti per investimenti iniziali e, in ottemperanza alle norme de minimis, anche a garanzie concesse a copertura dei prestiti per il capitale circolante; -  il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Politica Industriale e la Competitività – di seguito ha emesso le Linee guida per l'applicazione del “Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI”.

 
 

Articolo 2 

 Modifiche all'articolo 4 del Reg. reg. n. 24/2008

1.  L'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) è così modificato: “aiuti in forma di garanzia concessi a copertura dei prestiti per il capitale circolante”.

 
 

Articolo 3 

Modifiche all'articolo 5 del Reg. reg. n. 24/2008.

1.  L'articolo 5, paragrafo 6, è così modificato: “Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di garanzia su prestiti per il capitale circolante sono ammissibili se la parte del prestito sotteso non supera 1.500.000 euro per impresa”.

2.  L'articolo 5, paragrafo 7, è così modificato: “Per gli aiuti di cui al comma precedente concessi ad imprese attive nel settore del trasporto su strada, la parte garantita del prestito sotteso non deve superare 750.000 euro”.

3.  All'articolo 5 viene aggiunto il seguente paragrafo 9: “L'ESL relativo agli aiuti di cui ai paragrafi 6 e 7 è calcolato utilizzando il metodo nazionale autorizzato con decisione 2010/4505/CE del 6 luglio 2010 della Commissione Europea”.

4.  All'articolo 5 viene aggiunto il seguente paragrafo 10: “Gli adeguamenti ed aggiornamenti del metodo di calcolo potranno essere apportati con apposito atto amministrativo adottato dall'Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione”.

 
 

Articolo 4 

Rinvio al Reg. reg. 21 novembre 2008, n. 24.

1.  Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di cui al Reg. reg. 21 novembre 2008, n. 24.

     Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.