IL
PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla Legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto lo Statuto della Regione Puglia (L.R.
12 maggio 2004, n.7) ed, in particolare, gli artt.
42, comma 2, lett. c) e 44,
comma 3;
Visto il Regolamento Regionale 6 aprile 2005, n.22;
Visto il Regolamento Regionale 29 dicembre 2010, n. 21
Vista la
Deliberazione della Giunta regionale n. 1626 del 19 luglio 2011;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
1. L'art. 16
(Cumulo e revoche) del Reg.
reg. 6 aprile 2005, n. 22 e s.m.i. è così integrato:
dopo le parole “Danno luogo a revoca totale le
infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere c), e), f), g), h), i); danno
luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle lettere a), b) e d).” sono
inserite le seguenti parole: “Per le imprese beneficiarie che, per cause
oggettive ed ad esse non imputabili, non hanno attivato entro l'esercizio a
regime gli indicatori previsti dall'art. 11 (Criteri di valutazione e
selezione), lett. C) Effetti Occupazionali è consentito il differimento del
termine per l'attivazione degli stessi entro e non oltre 24 mesi dalla chiusura
dell'esercizio a regime. Di conseguenza il periodo di riferimento per la
rilevazione degli indicatori di cui alla richiamata lettera C) è quello del
terzo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a
regime”.
Il presente
regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44,
comma 3, e dell'art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.