IL
PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla Legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto lo Statuto della Regione Puglia (L.R.12
maggio 2004, n.7) ed, in particolare, gli artt.
42, comma 2, lett. c) e 44,
comma 3;
Vista la L.R.
11 febbraio 2002, n. 1;
Visto il Regolamento
Regionale 9 marzo 2009, n.4;
Visto il Regolamento
Regionale 4 luglio 2011, n.14
Vista la Delibera di Giunta Regionale
n. 1718 del 29 luglio 2011 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
Principi generali.
1. Con il presente Regolamento, ai sensi
dell'art. 23 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 “Codice
della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché
attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di
multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine,
contratti di rivendita e di scambio” in applicazione del disposto di cui all'
articolo 5
della legge
regionale 11 febbraio 2002, n. 1 e della successiva legge
regionale 3 dicembre 2010, n. 18, la Regione Puglia definisce le
modalità di costituzione e di riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali e le
norme generali per il loro funzionamento. Gli stessi possono essere indicati con
l'acronimo STL, utilizzabile anche negli atti amministrativi relativi.
2. I Sistemi Turistici Locali, nell'ambito
delle strategie complessive di sviluppo del settore e delle attività di
programmazione e pianificazione di competenza della Regione, concorrono a
diversificare l'offerta regionale valorizzando gli aspetti di attrattività delle
destinazioni turistiche e dei territori, migliorando l'integrazione, la
fruibilità e la qualità dei servizi erogati.
3. Attraverso i Sistemi Turistici Locali,
la Regione definisce e realizza programmi di interventi per il perseguimento di
specifici obiettivi di rafforzamento dell'offerta turistica regionale,
integrando le politiche settoriali con le più complessive politiche di sviluppo
finalizzate alla crescita e all'innovazione del sistema produttivo, alla
valorizzazione e alla tutela del patrimonio culturale e naturale, al governo del
territorio, allo sviluppo rurale e alla promozione dei prodotti tipici, nonché
favorendo la formazione e la qualificazione delle risorse umane e la piena
fruizione delle risorse materiali ed immateriali disponibili.
Funzioni della Regione e definizione di Sistema Turistico
Locale.
1. La Regione Puglia, ai sensi
dell'art. 5
della L.R.
n. 1/2002, riconosce i Sistemi Turistici Locali e svolge le funzioni di
controllo e di monitoraggio sulla attuazione dei Quadri Triennali di Sviluppo
Turistico dagli stessi elaborati.
2. I Sistemi Turistici Locali sono
definiti come contesti turistici omogenei caratterizzati dall'offerta di motivi
di attrazione turistica, con la generazione di flussi interessati a beni
culturali e ambientali, a prodotti tipici dell'agricoltura, alla gastronomia,
all'artigianato locale, alle attività sportive e ricreative, al segmento
devozionale, o comunque qualificati dalla presenza diffusa di imprese
turistiche, singole o associate.
Art. 3
Definizione di STL
1. Assumono la definizione di Sistema
Turistico Locale (STL) le forme associative volontarie tra soggetti pubblici,
come indicati al successivo art. 5 comma 1), e soggetti privati, ai
sensi del successivo art. 5 comma 2).
2. I STL sono costituiti in ambiti
territoriali omogenei e di dimensioni significative, definiti dalla Regione al
fine di valorizzare pienamente le risorse locali, materiali e immateriali,
attraverso il volano economico delle economie turistiche.
Art. 4
Finalità dei STL
1. La natura mista dei STL li rende sede
privilegiata di dialogo e di confronto permanente tra tutti i soggetti operanti
a livello locale nel settore turistico, promuovendo un reale processo
partecipativo alla analisi dei fabbisogni finalizzata a elaborare ed attuare
meccanismi programmatori e decisionali in materia, garantendo il raccordo con la
Regione.
2. I STL si costituiscono per concorrere
alla programmazione turistica locale, al miglioramento dell'attrattività
territoriale e del livello qualitativo dei servizi offerti, operando nel
rispetto degli indirizzi assunti dalla Regione, prevalentemente per:
a. Proporre un “Quadro Triennale di Sviluppo Turistico
Territoriale”, integrando le competenze, le capacità previsionali e le proposte
degli Enti Locali e Territoriali nella formulazione di indirizzi alla Regione;
b. Gestire un “marchio d'area” distintivo e coordinato
con il brand “Puglia”, definendo annualmente, entro e non oltre il 30 settembre
di ciascun anno solare, le priorità da comunicare e veicolare attraverso
l'Agenzia Pugliapromozione ai mercati nazionali e internazionali;
c. Concorrere alla conoscenza, alla razionalizzazione,
all'integrazione, all'innovazione e all'adeguamento degli standard qualitativi
dell'offerta turistica locale;
d. Favorire il coordinamento degli attori pubblici e
privati che operano sul territorio con la finalità di aumentare la competitività
territoriale attraverso l'individuazione delle strategie e delle modalità
operative atte ad incrementare la notorietà, l'accessibilità e la fruibilità dei
singoli attrattori;
e. Favorire la cooperazione intersettoriale e la
compartecipazione dei privati alle politiche pubbliche, sia aumentando la
condivisione delle scelte strategiche e di indirizzo (ad esempio attraverso
azioni di animazione territoriale, di sensibilizzazione delle popolazioni
locali, di diffusione della cultura dell'ospitalità, ecc.), sia attirando
capitali privati nel finanziamento dei progetti eccellenti;
f. Sostenere l'integrazione degli attori locali con le
strategie del Distretto Turistico Regionale di cui alla legge regionale n.
23/2007 “Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi” pubblicata
dalla Regione Puglia il 3 agosto 2007;
g. Coordinare la promozione a livello locale e
l'informazione sul territorio, affiancando l'attività degli IAT e cooperando con
le Pro Loco, ma anche supportando le attività di animazione locale svolte dagli
EE.LL., procedendo alla calendarizzazione unitaria delle iniziative previste a
livello di Sistema Turistico;
h. Svolgere attività di analisi, ricognizione, raccolta
dati e statistiche a livello locale - in collaborazione con le Province e con
l'ANCI - e di supporto informativo all'Osservatorio Regionale ed all'Agenzia
regionale per l'aggiornamento del portale viaggiareinpuglia.it, nonché per gli
altri strumenti di comunicazione attivati dalla Regione;
i. Se previsto nel proprio statuto, l'STL potrà attivare
un ufficio progetti che costituisca l'ambito privilegiato di progettazione,
partecipazione e gestione dei bandi comunitari, nazionali e regionali e delle
opportunità di adeguamento dell'offerta turistica locale e fornisca, su
richiesta, assistenza specializzata agli Enti Locali nella progettazione in
materia turistica.
Art. 5
Soggetti costituenti i STL e soggetti aderenti
1. Concorrono alla costituzione dei STL:
a. Comuni o Unioni di Comuni ricompresi nell'ambito
territoriale interessato;
b. Province competenti per territorio;
c. Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura competenti per territorio;
d. Enti di gestione di Parchi e Aree Protette, istituiti
ai sensi della L.R.
n. 19/1997 e s.m.i. e della L. 394/1991, operanti
nell'ambito territoriale interessato;
e. Altri enti e soggetti pubblici, rilevanti per la
filiera di riferimento e operanti nell'ambito territoriale interessato.
2. Ai STL possono aderire soggetti che
abbiano sede ovvero esercitino le proprie attività nel territorio interessato,
come di seguito indicati:
a. Associazioni e altre organizzazioni senza scopo di
lucro che operano per lo sviluppo turistico, nonché per la valorizzazione delle
specificità e delle identità locali, delle iniziative culturali e delle
produzioni tipiche;
b. Organizzazioni sindacali e datoriali di filiera;
c. Gruppi di Azione Locale (GAL);
d. Altri soggetti di natura pubblica o privata che
operano con finalità di valorizzazione e sviluppo turistico nell'ambito
territoriale interessato.
3. I Comuni possono aderire ad un solo
Sistema Turistico Locale.
Art. 6
Modalità di avvio del percorso costitutivo dei STL
1. La Regione suddivide l'intero
territorio attraverso l'adozione di un sistema regionale di STL, prevedendo per
ciascuno una dimensione minima efficiente così come emersa dalla fase
preliminare di studio e ricerca.
2. La Regione istituisce un tavolo di
concertazione su base provinciale o interprovinciale per ciascun ambito
territoriale candidato all'istituzione di un STL, sulla base delle istanze
pervenute alla data di emanazione del presente Regolamento, che dalle stesse ha
assunto orientamento.
3. L'Ente Provinciale o gli Enti
Provinciali convocati al tavolo provvedono al coordinamento necessario a
garantire la piena partecipazione dei Comuni e degli altri soggetti interessati
alla fase costitutiva.
Art. 7
Ambito operativo e dimensione territoriale dei STL
1. Ambito operativo dei STL è il
territorio amministrato dai Comuni aderenti.
2. Ai sensi del precedente art.
3, comma 2), per dimensione significativa si intende l'aggregazione di un
numero congruo di Comuni aventi una matrice comune in grado di rappresentare
l'insieme della storia, della stratificazione della cultura materiale e
immateriale, finanche caratteristiche uniformi della morfologia e del paesaggio,
tale da consentirne la riconoscibilità, il posizionamento e il raggiungimento
degli obiettivi di cui ai successivi artt. 10 e 11.
Art. 8
Forma associativa dei STL e prescrizioni in materia
1. La scelta della forma associativa del
STL è demandata all'autonomia dei soggetti che lo costituiscono, nel rispetto
delle forme previste dalla normativa vigente.
2. Lo Statuto dell'STL è stipulato tra i
soggetti che lo costituiscono, in forma di atto pubblico, e contiene le seguenti
previsioni:
a. La forma associativa individuata; b. Il periodo
di validità, compreso tra un minimo di cinque e un massimo di nove anni;
c. Ruoli, funzioni e responsabilità attribuiti ai soggetti costituenti e
aderenti, nonché le eventuali limitazioni poste alla partecipazione dei soggetti
privati.
3. Gli Statuti devono assicurare la
possibilità di adesione al sistema, anche successivamente alla stipula, da parte
di altri soggetti aventi titolo.
Art. 9
Adempimenti di competenza della Regione per l'istituzione
del Sistema regionale dei STL
1. La Giunta regionale delibera il sistema
regionale dei STL e dispone la pubblicazione degli atti relativi sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
Art. 10
Attività di monitoraggio ed obblighi relativi a carico dei
STL
1. L'Assessorato al Turismo dispone, a
cadenza annuale, specifiche attività di monitoraggio sui STL, volte in
particolare a verificare lo stato di avanzamento del programma, gli aspetti
finanziari, la tempistica degli interventi e la rispondenza delle attività
svolte alle previsioni degli atti di pianificazione adottati in materia.
2. Ai fini del monitoraggio e della
verifica, ogni STL è tenuto a presentare annualmente alla Regione Puglia, entro
il mese di maggio, una relazione dettagliata sulle attività svolte e sui
risultati conseguiti nell'anno precedente, corredato da elementi di ordine
finanziario e contabile.
3. Ciascun STL è altresì tenuto a
presentare all'Agenzia Pugliapromozione, entro il mese di settembre di ciascun
anno solare, una sintesi delle esigenze locali di comunicazione e di promozione
nazionale e internazionale per l'anno successivo.
Art. 11
Quadro Triennale di Sviluppo Turistico Territoriale
1. Il Quadro Triennale di Sviluppo
Turistico Territoriale è elemento costitutivo del STL. Deve essere coerente con
gli indirizzi della programmazione turistica regionale e contenere i seguenti
elementi:
a. analisi dell'ambito territoriale di riferimento,
contenente indicazioni in termini di criticità, fabbisogni e input utili alla
programmazione regionale; b. indicazioni in merito agli strumenti di
finanziamento e cofinanziamento attivati e/o attivabili nell'area territoriale
interessata; c. obiettivi perseguiti e risultati attesi; d. coerenza
e connessioni con le proposte e gli interventi del Distretto Turistico
Regionale.
2. Le funzioni di controllo e confronto
degli indirizzi strategici e delle priorità di intervento, di monitoraggio
sull'efficacia dei Piani Triennali, nonché di verifica periodica dei risultati
ottenuti per l'eventuale attivazione delle procedure di revoca sono demandate al
Comitato previsto dall'art. 2
comma 2 della L.R.
n. 1/2002 così come modificato dall'art. 1
della L.R.
n. 18/2010.
Art. 12
Trasmissione dei fabbisogni di comunicazione e promozione
nazionale e internazionale all'Agenzia Pugliapromozione
1. Entro il trenta settembre di ciascun
anno solare, ogni STL è tenuto ad inoltrare all'Agenzia Pugliapromozione un
documento di sintesi dei fabbisogni informativi turistici territoriali e di
posizionamento del “marchio d'area” per l'anno successivo. Esso deve contenere i
seguenti elementi:
a. analisi degli obiettivi della comunicazione e dei
risultati attesi, segmentazione dei target, previsione degli strumenti e dei
canali, individuazione dei messaggi principali; b. coerenza e connessioni
tra le proposte di comunicazione e promozione del Sistema Turistico Locale con
gli interventi sul brand “Puglia” da parte di Pugliapromozione; c.
indicazione delle eventuali forme e delle fonti di finanziamento e
cofinanziamento attivate e/o previste, da parte degli E.E.L.L. e, in
particolare, rinvenibili dal coinvolgimento dei soggetti di diritto privato.
2. Le funzioni di controllo e di
monitoraggio sull'efficacia dei Piani di comunicazione e promozione, nonché di
verifica periodica dei risultati ottenuti, sono demandate all'Agenzia
Pugliapromozione, la quale provvede anche al necessario raccordo funzionale con
gli uffici IAT e le Pro Loco.
Art. 13
Revoca del riconoscimento dei STL
1. Su proposta dell'Assessorato al
Turismo, la Giunta regionale può procedere a revisione, ridimensionamento e
revoca del riconoscimento dei STL, nei seguenti casi:
a. mancato svolgimento di attività per un periodo di
tempo superiore ai sei mesi;
b. accertata inadempienza rispetto alle finalità
istitutive di cui all'art. 4, ovvero comportamenti ed attività che
contravvengono alle stesse;
c. difformità sostanziale delle attività realizzate
rispetto al programma di attività approvato;
d. irregolarità nel funzionamento o nella gestione;
e. recesso di oltre la metà dei soggetti costituenti di
cui all'art. 5 comma 1);
f. sopravvenuta carenza dei requisiti costitutivi.
2. Nelle predette ipotesi
l'Amministrazione regionale, prima di provvedere alla revoca, invita il Sistema
Turistico Locale a sanare le cause ostative alla corretta prosecuzione delle
attività ed al perseguimento delle finalità del programma.
Art. 14
Disposizioni generali in materia di finanziamento dei
Sistemi Turistici Locali
1. Gli STL riconosciuti dalla Regione
Puglia possono accedere a forme di finanziamento secondo le modalità che
regolano le singole fonti, anche in funzione della forma costitutiva liberamente
adottata.
2. La Regione definisce le procedure di
attuazione e le eventuali misure di finanziamento delle attività dei Sistemi
Turistici Locali e dei singoli progetti che ne formano parte.
Art. 15
Altre norme di carattere finanziario e gestionale
1. Il provvedimento di revoca adottato ai
sensi dell'art. 13 stabilisce anche, per quanto di competenza della
Regione, le modalità di disimpegno o di diverso utilizzo delle risorse
finanziarie eventualmente assegnate al STL per il quale è disposta detta revoca.
I relativi atti amministrativi sono assunti tenendo conto degli effetti prodotti
dai rapporti giuridicamente vincolanti insorti.
2. I componenti degli organi di gestione e
amministrativi dei STL non sono retribuiti.
3. Le attività dei STL sono svolte da
personale temporaneamente assegnato dai soggetti costituenti e/o aderenti, in
base alle modalità stabilite in materia dalle vigenti normative. In nessun caso
i STL possono stipulare contratti di lavoro subordinato.
Art. 16
Norme transitorie
1. Le istanze prodotte in forza del Reg.
reg. 9 marzo 2009, n. 4 e tese al riconoscimento STL (“Sistemi
Turistici Locali”) s'intendono oggetto di istruttoria finale e nuova
concertazione tra i Comuni ed i soggetti proponenti e la Regione Puglia.
2. Le istanze prodotte sulla base del
medesimo Regolamento e tese al riconoscimento di STP (“Sistemi Turistici di
Prodotto”) devono considerarsi decadute.
Art. 17
Disposizioni finali.
1. Per tutto quanto non espressamente
previsto dal presente Regolamento, s'intendono richiamate le norme di cui alla
L.R.
n. 1/2002, alla L.R.
n. 18/2010 e successive modifiche e integrazioni ed al D.P.G.R. 22
febbraio 2011, n. 176 istitutivo dell'Agenzia Pugliapromozione, nonché le
disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia.
Art. 18
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento è abrogato il Reg.
reg. 4 luglio 2011, n. 14.
Il presente
Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44,
comma 3 e dell'art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.