(1)
Vedi anche la Delib.G.R. 19 marzo 2002, n. 291, la Delib.G.R. 20 dicembre 2012,
n. 2873 e la Delib.G.R. 29 gennaio 2013, n. 41. (allegate)
TITOLO
I
Organizzazione
turistica regionale
Art.
1
Finalità.
1.
La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della Regione Puglia
sulla base dello Statuto regionale e della legge 29 marzo 2001, n. 135,
definendo l'attività della Regione e l'esercizio delle funzioni attribuite agli
altri enti o organismi interessati allo sviluppo del turismo.
Art.
2
Funzioni della Regione
1.
La Regione esercita le seguenti funzioni:
a)
programmazione e coordinamento delle attività e delle iniziative turistiche,
anche attraverso l'emanazione di atti di indirizzo nei confronti dei soggetti
dell'organizzazione turistica regionale e locale;
b)
promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva
dell'offerta turistica regionale, nonché dell'immagine delle diverse componenti
dell'offerta turistica presenti sul territorio regionale;
c)
organizzazione della raccolta, della elaborazione e della comunicazione delle
statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni
concernenti l'offerta e la domanda turistica, nell'àmbito del sistema statistico
regionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
d)
istituzione dell'Osservatorio regionale sul turismo nell'àmbito del sistema
informativo regionale, ai fini di una puntuale conoscenza dei mercati della
domanda turistica e di una costante informazione agli enti e agli operatori
turistici;
e)
realizzazione dei progetti speciali, anche in collaborazione con l'Ente
nazionale italiano turismo (E.N.I.T.), con altre Regioni, con altri enti
pubblici, con organizzazioni e con operatori privati.
2.
Per le attività di programmazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative
regionali in materia di turismo è costituito un Comitato consultivo, del quale
fanno parte l'Assessore regionale competente, un rappresentante regionale
dell'UPI, dell'ANCI e i rappresentanti di categorie operanti nel settore
turistico. Il Comitato è convocato e presieduto dall'Assessore regionale al
turismo (2) .
(2) Comma
così modificato dall’art. 1, L.R. 3 dicembre 2010, n. 18, a decorrere dal
giorno stesso della sua pubblicazione.
Art.
3
Programmi regionali
1.
La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13, con
cadenza triennale approva le direttive generali e il piano regionale di
promozione turistica nel quale sono indicati:
a)
gli obiettivi dell'intervento regionale sui diversi mercati della domanda in
Italia e all'estero;
b)
le risorse comunitarie, statali e regionali che si prevede di destinare alla
promozione regionale e alla promozione locale.
2.
La Giunta regionale, entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di
riferimento, approva il piano regionale annuale degli interventi per la
promozione turistica locale, la cui realizzazione è affidata all'Agenzia
regionale del turismo (A.RE.T.), prevista dall'articolo 6, nonché agli enti
locali e/o operatori privati che presentino specifici progetti finalizzati allo
sviluppo del turismo locale.
3.
Ai fini della predisposizione dei piani di cui al comma 2, la Regione può
affidare specifici incarichi di studio, ricerca e progettazione a istituti
universitari, ad altri enti e organismi e agenzie specializzate nelle materie di
intervento regionali.
4.
Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio regionale dell'anno
di riferimento, la Giunta delibera l'assegnazione all'A.RE.T. delle risorse
vincolate da destinarsi specificatamente:
a)
alla realizzazione dei progetti di intervento previsti dal piano annuale di
promozione turistica locale;
b)
al funzionamento dell'A.RE.T.
TITOLO
II
Norme
regionali di recepimento della legge 29 marzo 2001, n. 135
Art.
4
Valorizzazione e sviluppo del sistema turistico
regionale.
1.
La Regione Puglia persegue la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico
regionale considerando il turismo strategico per lo sviluppo economico e
occupazionale del territorio regionale e quale strumento per la crescita
culturale e sociale della persona nelle relazioni collettive e tra popoli
diversi.
2.
La Giunta regionale, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 4, della
legge n. 135/2001, con regolamento dà attuazione ai princìpi e agli obiettivi
stabiliti dalla suddetta legge e a quelli contenuti nel citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
Art.
5
Sistemi
turistici locali.
1.
La Regione, nell'àmbito delle proprie funzioni di programmazione, riconosce i
sistemi turistici locali promossi dagli enti locali o da soggetti privati,
singoli o associati, al fine di favorire l'integrazione armonica e compatibile
tra le politiche del turismo, quelle del Governo per il territorio e quelle
dello sviluppo economico.
2.
La Giunta regionale, con apposito regolamento (3), definisce le modalità
e la misura dei finanziamenti dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici
locali, nei limiti delle risorse rivenienti dal fondo di cofinanziamento
dell'offerta turistica istituito presso il Ministero dell'industria e con
riferimento alle seguenti finalità:
a)
sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese
turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
b)
attuare interventi intersettoriali e infrastrutturali necessari alla
qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e
territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico -
ricettivi;
c)
sostenere l'innovazione tecnologica degli Uffici di informazione e di
accoglienza ai turisti (IAT), con particolare riguardo alla promozione degli
standard dei servizi al turista, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a),
della legge n. 135/2001;
d)
sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche con priorità per gli
adeguamenti dovuti a normativa di sicurezza per la classificazione e la
standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo
sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di
club di prodotti, nonché alla tutela dell'immagine del prodotto turistico
locale;
e)
promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per
l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero.
(3) Vedi,
al riguardo, il Reg. reg. 9 marzo 2009, n. 4. Vedi poi il Reg. reg. 4 luglio 2011, n. 14, con cui è stato
riformulato il suddetto Reg. reg. n. 4/2009 e poi il Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19 (il cui art. 18
ha abrogato il Reg. reg. n. 14/2011).
TITOLO III
Agenzia regionale del turismo (A.RE.T.)
Art.
6
Organizzazione dell'A.RE.T
1.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita, con sede legale
in Bari, l'A.RE.T. quale organismo tecnico operativo e strumentale della
Regione.
2.
L'A.RE.T. ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera quale azienda dei
servizi per la promozione turistica locale, dotata di autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.
3.
La gestione finanziaria dell'A.RE.T. è improntata a criteri di imprenditorialità
ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.
4.
L’organizzazione, il funzionamento e la contabilità dell’ARET sono disciplinati
dal regolamento adottato dalla Giunta regionale sentita la Commissione
competente, su proposta dell’Assessore al turismo. Il regolamento definisce le
norme di contabilità dell’ARET nel rispetto dei principi contenuti nelle norme
di contabilità regionale
(3)(4) .
(4) Comma
così sostituito dall’art. 2, L.R. 3 dicembre 2010, n. 18, a decorrere dal
giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato:
«4. L'organizzazione, il funzionamento e la contabilità dell'A.RE.T. sono
disciplinati dal regolamento adottato dal Direttore generale entro novanta
giorni dalla nomina e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale su
proposta dell'Assessore al turismo. Il regolamento definisce le norme di
contabilità dell'A.RE.T. nel rispetto dei princìpi contenuti nelle norme di
contabilità regionale.».
(5) In
attuazione del presente comma vedi il Reg. reg. 13 maggio 2011, n. 9.
Art.
7
Compiti
dell’ARET (6).
1.
L’ARET, che assume la denominazione di “Pugliapromozione”, è lo strumento
operativo delle politiche della Regione in materia di promozione dell’immagine
unitaria della Puglia, fa riferimento alla programmazione regionale e opera in
raccordo con gli enti locali nell’ottica dello sviluppo sostenibile e dei valori
dell’accoglienza e dell’ospitalità. Ferme restando le funzioni della Regione in
materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali,
regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in
materia turistica, Pugliapromozione, in qualità di strumento operativo delle
politiche regionali:
a)
promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle sue componenti
naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le
eccellenze;
b)
sulla base di specifici obiettivi definiti dalla Regione favorisce lo sviluppo
di occupazione stabile nell’ambito del turismo, alimenta iniziative di
sensibilizzazione al fine di contrastare il lavoro sommerso e irregolare,
promuove raccordi con il sistema della formazione professionale e con le
università in funzione di un complessivo processo di qualificazione del mondo
degli operatori e degli addetti del settore;
c)
promuove e qualifica l’offerta turistica dei sistemi territoriali della Puglia,
favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e sostenendo
la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore;
promuove inoltre l’incontro fra il sistema di offerta regionale e i mediatori
dei flussi internazionali di turismo;
d)
promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, giovanile, nonché di quello
sociale e la valorizzazione degli indotti connessi;
e)
sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la
promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree
naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni
produttive dell’intero territorio regionale;
f)
attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati,
iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si
configurino quali attrattori per il turismo culturale e per la promozione delle
eccellenze enogastronomiche e naturalistiche del territorio;
g)
favorisce la diffusione di un’ampia cultura dell’ospitalità tra gli operatori
pubblici e privati e la popolazione locale anche attraverso la rimozione, nei
sistemi di ospitalità, di ogni orientamento e condotta direttamente o
indirettamente discriminatori sotto il profilo dei diritti soggettivi, della
privacy e delle condizioni personali;
h)
promuove la cultura della tutela dei diritti del turista consumatore;
i)
assicura alle strutture regionali strumenti operativi a supporto del
coordinamento delle attività e delle iniziative dei sistemi turistici locali,
fornendo altresì supporti di consulenza tecnico-amministrativa;
j)
esercita le funzioni e i compiti amministrativi già assegnati alle Aziende di
promozione turistica (APT) assicurandone l’articolazione organizzativa e
l’efficacia operativa nelle sei province; coordina il sistema a rete degli IAT,
anche nel loro raccordo con le pro loco;
k)
collabora con il sistema delle camere di commercio e, ai fini della
predisposizione di specifici studi, piani e progetti, può avvalersi della
collaborazione di istituzioni universitarie e di ricerca, amministrazioni, enti
pubblici, organismi e agenzie specializzate;
l)
svolge ogni altra attività a essa affidata dalla normativa, dagli indirizzi
strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche in
riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari.
(6) Articolo
così sostituito dall’art.3, L.R. 3 dicembre 2010, n. 18, a decorrere dal
giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato:
«Art. 7. Compiti dell'A.RE.T. 1. L'A.RE.T. svolge attività di promozione locale,
di qualificazione e di sviluppo turistico del territorio regionale. 2. In
particolare l'A.RE.T.: a) realizza progetti promozionali su incarico della
Regione o su proposta degli enti locali e di operatori privati, nonché progetti
integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di beni
culturali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa
nazionale e regionale; b) mediante accordi di programma, adottati ai sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, provvede
all'istituzione e al coordinamento a livello regionale di un sistema a rete di
IAT. A tal fine restano validamente operanti gli IAT già istituiti ai sensi
dell'articolo 9
della legge regionale 23 ottobre 1996, n. 23;
c) svolge attività di consulenza tecnico - amministrativa per la predisposizione
e la realizzazione di programmi di promozione proposti da altri soggetti
pubblici e privati; d) svolge attività di assistenza a favore degli operatori
turistici locali; e) raccoglie ed elabora, secondo le direttive impartite dalla
Regione Puglia, i dati statistici concernenti la domanda e l'offerta turistica
regionale, nonché provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici
relativi al flusso del movimento turistico regionale; f) svolge attività di
tutela e di assistenza ai turisti operando in conformità a quanto stabilito
dall'articolo 6; g) collabora con l'Assessorato regionale al turismo al fine
della realizzazione e del funzionamento dei sistemi turistici locali secondo
quanto stabilito dall'articolo 4; h) provvede alla raccolta e alla istruttoria
delle denunce e dei prezzi delle strutture di cui alla precedente lettera g)
sulla base delle previsioni della legge regionale 5 settembre 1994, n.
29;
i) provvede all'istituzione e tenuta dell'Albo regionale delle associazioni
turistiche pro loco e quant'altro stabilito dalla legge regionale 11 maggio 1990, n. 27;
j) esercita le funzioni di vigilanza e di controllo su tutte le attività
turistiche; k) provvede all'accertamento dei requisiti di idoneità per
l'abilitazione all'attività di agenzia di viaggi e turismo nonché alla tenuta e
aggiornamento del Registro regionale dei direttori tecnici; l) provvede alla
gestione della banca dati del Centro servizi turismo culturale collegato in rete
telematica con i Centri di altre Regioni; m) provvede ad attuare ogni altro
compito assegnato dalla Regione.».
Art.
8
Organi dell'A.RE.T.
1.
Sono organi dell'A.RE.T.:
a)
il Direttore generale;
b)
il Collegio sindacale.
1-bis.
Il Direttore generale è affiancato da un Comitato tecnico-consultivo composto da
sei esperti di accertata competenza nei settori della promozione turistica e del
marketing territoriale e nominato dalla Giunta regionale, sentite le
Amministrazioni provinciali, con il compito di valorizzare e integrare le
competenze necessarie a promuovere l’immagine dei diversi territori della
Puglia. Le funzioni specifiche e l’organizzazione di tale organo, fermo restando
quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 6 della legge 30 luglio 2010, n. 122
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica), sono indicati nel regolamento di cui all’articolo 6,
comma 4. Ai componenti del Comitato spetta il rimborso delle spese sostenute
(7) .
(7) Comma
aggiunto dall’art. 5, L.R. 3 dicembre 2010, n. 18, a decorrere dal
giorno stesso della sua pubblicazione.
Art.
9
Il Direttore
generale
1.
Il Direttore generale di Pugliapromozione è nominato dal Presidente della
Regione Puglia su conforme deliberazione della Giunta regionale. Il Direttore è
scelto a seguito di procedura di evidenza pubblica tra esperti di comprovata
competenza che abbiano maturato una esperienza almeno triennale, in enti
pubblici e/o in aziende private, in materia di programmazione, coordinamento,
organizzazione, gestione di attività complesse per la promozione e la
valorizzazione territoriale e nella realizzazione di progetti e grandi eventi
volti a promuovere l’attrattività territoriale, anche in una proiezione di
carattere internazionale. È richiesta la laurea magistrale o la laurea vecchio
ordinamento e una esperienza almeno triennale in materia di progettazione e di
gestione di attività finanziate dall’Unione europea, la conoscenza del
territorio pugliese e la padronanza della lingua inglese(8).
2.
Valgono per il Direttore generale dell'Agenzia le norme sulla incompatibilità
previste per gli amministratori e i dipendenti regionali.
3.
L'incarico del Direttore generale dura quattro anni, è rinnovabile ed è
disciplinato da contratto di diritto privato che prevederà modalità per
l'espletamento di tale servizio, ivi compresi gli aspetti della risoluzione
anticipata dello stesso contratto.
4.
Il Direttore generale ha la responsabilità organizzativa e gestionale
dell'A.RE.T., assume la rappresentanza legale della stessa e risponde alla
Giunta regionale della sua attività.
5.
Al Direttore generale compete un trattamento economico fissato dalla Giunta
regionale.
(8) Comma
così sostituito dall’art.6, L.R. 3 dicembre 2010, n. 18, a decorrere dal
giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato:
«1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su
conforme deliberazione della medesima adottata su proposta dell'Assessore al
turismo. Il Direttore generale è scelto tra esperti di riconosciuta competenza
in materia di direzione, programmazione, organizzazione e gestione di servizi e
in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea; b) attività di
direzione in enti o aziende di medie o di grandi dimensioni svolta per almeno
cinque anni nel corso degli ultimi dieci anni.».
Art.
10
Il Collegio
sindacale.
1.
Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di
Presidente nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al
turismo, tra coloro che sono iscritti nel registro dei revisori contabili di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2.
Il Collegio sindacale è insediato con provvedimento del Direttore generale
dell'Agenzia entro e non oltre dieci giorni dalla nomina di cui al comma 1.
3.
I sindaci durano in carica quattro anni e non possono essere nominati per due
mandati consecutivi. Ai sindaci spetta un compenso fissato dalla Giunta
regionale.
4.
Il Collegio sindacale verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla
la gestione economica e finanziaria dell'A.RE.T. provvedendo, inoltre, a
trasmettere alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore al turismo,
apposite relazioni annuali sull'attività svolta.
5.
Il Collegio si riunisce, ordinariamente, a cadenza periodiche. I componenti del
Collegio possono effettuare, anche singolarmente, attività di verifica in
preparazione e in relazione a quelle delle sedute ordinarie.
6.
I componenti del Collegio dei revisori decadono allorché perdono i requisiti
base ai quali sono stati nominati e non intervengono a tre sedute consecutive
del Collegio senza giustificato motivo.
Art.
11
Controllo sugli atti
dell'A.RE.T.
1.
Il controllo sugli atti dell'A.RE.T. è esercitato in conformità alle vigenti
disposizioni della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22
in
materia di controllo sugli atti degli enti strumentali della Regione. La Giunta
regionale, per il tramite dell'Assessore regionale al turismo, esercita le
funzioni di vigilanza e controllo sul funzionamento dell'A.RE.T.
Art.
12
Finanziamenti
1.
La dotazione finanziaria dell'A.RE.T. è determinata da:
a)
apposito stanziamento per il suo funzionamento previsto in specifico capitolo
dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, stabilito in
relazione al piano di attività assegnato;
b)
proventi derivanti dall'attività svolta in favore di soggetti pubblici e
privati;
c)
donazioni e lasciti, accettati con deliberazione della Giunta regionale e
destinati all'Agenzia;
d)
finanziamenti ottenuti per l'esecuzione di programmi di ricerca proposti da enti
nazionali e internazionali, nell'àmbito delle materie di competenza dell'A.RE.T.
TITOLO IV
Soppressione delle aziende di promozione
turistica di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto
Art.
13
Soppressione delle Aziende di promozione
turistica di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto
1.
Le Aziende di promozione turistica (A.P.T.), già istituite ai sensi
dell'articolo 7 della L.R. n. 23/1996, sono soppresse e poste in
liquidazione con l'applicazione delle norme del codice civile.
2.
Il Direttore generale dell’Azienda regionale turismo (ARET) è commissario
liquidatore delle Aziende soppresse ed entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 2012
presenta alla Giunta regionale il rapporto sullo stato della liquidazione. Il
rapporto contiene almeno:
a)
la ricognizione analitica della situazione finanziaria delle aziende di
promozione turistica (A.P.T.);
b)
i rendiconti finanziari sulla base dell’accertamento rispetto all’ultimo
bilancio approvato;
c)
la ricognizione della situazione patrimoniale delle APT e dei rapporti attivi e
passivi non esauriti;
d)
l’elenco dei beni immobili con i riferimenti catastali;
e)
l’elenco dei contenziosi in atto;
f)
l’elenco dei programmi comunitari di competenza delle APT e ancora in atto (9) .
2-bis.
Successivamente all’approvazione del rapporto sullo stato della liquidazione e
alla sottoscrizione dei verbali di cui all’articolo 14, comma 1, con decreto del
Presidente della Giunta regionale è dichiarata l’estinzione delle Aziende di
promozione turistica di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto e la cessazione
delle funzioni del Commissario liquidatore (10)
.
2-ter.
La Regione Puglia succede alle APT nei rapporti giuridici attivi e passivi non
esauriti alla data di approvazione del rapporto di cui al comma 2 e alla
gestione ed estinzione degli stessi procedono gli uffici regionali secondo la
ripartizione di competenze definita dalla Giunta regionale con la menzionata
delibera di approvazione. Fanno eccezione i programmi di cui alla lettera f) del
comma 2 che sono trasferiti all’ARET. Nell’espletamento degli adempimenti
previsti dal presente comma, gli uffici regionali incaricati si coordinano con
il Direttore generale dell’ARET (11) .
2-quater.
La Regione Puglia succede alle APT ai sensi dell’articolo 110 del Codice di
procedura civile nei contenziosi di cui alla lettera e) del comma 2, esclusi
quelli concernenti i programmi di cui alla lettera f) dello stesso comma, nei
quali succede l’ARET, con i limiti previsti dall’articolo 111 del Codice di
procedura civile (12) .
3. Alla data di entrata in vigore della presente legge, gli IAT
validamente costituiti e operanti ai sensi dell'articolo 9 della L.R.
n. 23/1996 passano alle dipendenze funzionali dell'A.RE.T. e i loro compiti
vengono ridefiniti con atto del Direttore generale dell'Agenzia, d'intesa con
gli enti partecipanti agli accordi di programma istitutivi.
4. Sono istituiti altresì, nei comuni di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e
Taranto, IAT con gli stessi compiti definiti dal provvedimento del Direttore
generale di cui al comma 3.
4-bis. In riferimento a quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera
d) e dall’articolo 5, comma 2, lettera c), la Giunta regionale adotta apposite
linee-guida riguardanti compiti, funzioni, criteri, procedure, ambiti operativi
e territoriali degli uffici IAT (13)
.
5. [Gli IAT dei comuni di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto
svolgono funzioni di coordinamento tra gli IAT delle rispettive province]
(14) .
(9) Comma così sostituito dall’art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 30 dicembre 2011, n.
38 . Il testo originario era così
formulato: «2. Il Direttore generale dell'A.RE.T. è commissario liquidatore
delle Aziende soppresse ed entro nove mesi dal suo insediamento presenta alla
Giunta regionale distinti piani di liquidazione. Successivamente
all'approvazione dei piani di liquidazione e della estinzione dei rapporti
giuridici curati dal Commissario liquidatore, con decreto del Presidente della
Giunta regionale è dichiarata l'estinzione delle Aziende di promozione turistica
di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.».
(10) Comma aggiunto dall’art. 23, comma 1, lettera b),L.R. 30 dicembre 2011, n.
38.
(11) Comma aggiunto dall’art. 23, comma 1, lettera b), L.R. 30 dicembre 2011, n.
38
(12) Comma aggiunto dall’art. 23, comma 1, lettera b), L.R. 30 dicembre 2011, n.
38
(13) Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 3 dicembre 2010, n.
18, a decorrere dal giorno stesso della
sua pubblicazione.
(14) Comma soppresso dall’art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 3 dicembre 2010, n.
18, a decorrere dal giorno stesso della
sua pubblicazione
Art. 14
Destinazione dei beni delle Aziende di promozione turistica (15)
1. I beni immobili di proprietà delle Aziende di promozione turistica
(A.A.P.T) elencati nei rapporti sullo stato di liquidazione approvati dalla
Giunta regionale sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia con la
sottoscrizione dei processi verbali di consegna di cui all’articolo 13, che
costituiscono titolo per le trascrizioni, volture e ogni altro adempimento
necessario derivante dalla successione.
2. Ai fini della valorizzazione dei beni immobili, la Regione Puglia può
avvalersi della collaborazione di istituzioni universitarie e di ricerca,
amministrazioni ed enti pubblici, organismi e agenzie specializzate.
3. I beni mobili di proprietà delle A.A.P.T. elencati nei rapporti sullo
stato di liquidazione approvati dalla Giunta regionale sono acquisiti al
patrimonio della Regione Puglia con la sottoscrizione dei relativi processi
verbali di consegna che costituiscono titolo per il carico e il discarico dei
beni dalle scritture contabili.
4. Fino alla sottoscrizione dei processi verbali di consegna, il
Commissario liquidatore cura la gestione ordinaria e straordinaria dei beni
delle A.A.P.T.
5. La Giunta regionale può concedere in comodato all’Agenzia Puglia
promozione, per le finalità della presente legge, i beni delle A.A.P.T.
6. I beni mobili delle AA.P.T. non aventi valore artistico e considerati
come universalità indistinta, così come classificati negli inventari allegati ai
rapporti sullo stato di liquidazione delle AA.P.T, sono trasferiti a titolo
gratuito all’Agenzia Regionale dei Turismo “Puglia promozione”, in quanto
strumentali allo svolgimento delle funzioni di cui all’ articolo 7, comma 1,
lettera j).
7. I beni mobili delle AA.P.T. aventi valore artistico, così come
classificati negli inventari allegati ai rapporti sullo stato di liquidazione
delle AA.P.T, possono essere trasferiti previa deliberazione della Giunta
regionale e a titolo gratuito, ai musei e alle pinacoteche pugliesi pubbliche,
dando preferenza a quelli territorialmente competenti, per lo svolgimento di
attività finalizzate al conseguimento di preminenti interessi pubblici
collettivi.
[8. In deroga al
comma
1 dell’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995 n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale) sono
trasferiti a titolo gratuito ai comuni territorialmente competenti per
l’espletamento dei loro compiti e servizi istituzionali, i beni immobili di
seguito elencati: