IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti
regionali;
Visto lo Statuto della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7) ed, in particolare,
gli artt. 42, comma 2, lett. c e 44, comma 2;
Vista la Legge 23 dicembre
1978, n. 833 ed, in particolare, l’art. 26;
Visto il Regolamento Regionale 04 novembre 2010, n. 16
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1752 del 02 agosto 2011;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art.
1
Modifiche all'art. 2:
“Soggetti che possono accedere alla riabilitazione domiciliare”
1. All'art. 2,
lettera a) dopo la parola “raggiungere” si aggiungono le parole “o
mantenere”.
Art.
2
Modifiche all'art. 3:
“Tipologie delle disabilità”
1. Si sostituisce l'intero
articolo 3
con il seguente:
«Le disabilità trattate nei soggetti con le caratteristiche
citate nell'articolo precedente sono le seguenti:
a) Pazienti con patologie
di anca, femore e ginocchio trattati chirurgicamente che, per condizioni
cliniche, non possono accedere al trattamento ambulatoriale;
b) Pazienti con
esiti di ictus cerebrale e residuale emiparesi nelle fasi di immediata post
acuzie e nei casi con gravi esiti invalidanti;
c) Pazienti affetti da gravi
patologie di apparato e politraumatizzati che, per condizioni cliniche, non
possono accedere al trattamento ambulatoriale;
d) Pazienti affetti da
malattie degenerative progressive del sistema nervoso centrale e periferico,
neuromuscolari in fase di avanzata evoluzione che non possono essere trattati in
ambulatorio;
e) Pazienti affetti da mielolesioni e cerebrolesioni genetiche
e acquisite;
f) Pazienti in coma vegetativo e stato di minima
coscienza.».
Art.
3
Modifiche all'art. 6:
“Attivazione della presa in carico”
1. All'art. 6,
primo capoverso, terzo punto, dopo le parole “dal MMG” si aggiungono le parole
“o dal PLS”.
2. All'art. 6,
ultimo capoverso, dopo le parole “il MMG” si aggiungono le parole “o il PLS”.
3. All'art. 6,
ultimo capoverso, dopo le parole “il MMG deve inviare una richiesta di
intervento riabilitativo al distretto socio-sanitario di residenza del paziente
con l'indicazione della diagnosi per l'attivazione” si sostituiscono le parole
“dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M)” con le seguenti parole
“della valutazione sanitaria multidisciplinare”.
Art.
4
Modifiche all'art. 7:
“Compiti dell'UVM del distretto di residenza”
1. All'art. 7
si sostituisce il titolo dello stesso con Art. 7 – Compiti del distretto di
residenza.
2. All'art. 7, dopo
il nuovo titolo, si aggiungono come primo capoverso le parole:
• Per l'erogazione delle
prestazioni di cui al presente regolamento, il DSS attiva la valutazione
sanitaria multidisciplinare.
3. All'art. 7, al
primo capoverso, che ora diventa il secondo, si sostituiscono le parole “l'UVM”
con le parole “la valutazione sanitaria multidisciplinare”.
4. All'art. 7, si
sostituisce tutto il secondo capoverso, che ora diventa il terzo, con il
seguente:
• Nel caso di attivazione del MMG o
del PLS:
> il DSS attiva la valutazione sanitaria multidisciplinare per
valutare il caso e redigere il programma riabilitativo, anche attraverso la
riabilitazione domiciliare, entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Il
responsabile della valutazione sanitaria multidisciplinare invia il piano
riabilitativo al DSS che organizza la presa in carico del paziente.
Art.
5
Modifiche all'art. 8:
“Modalità di attuazione del servizio”
1. All'art. 8
si sostituisce il primo capoverso con il seguente:
“La riabilitazione
domiciliare prevede le seguenti attività:
a) valutazione sanitaria
multidisciplinare;
b) stesura del piano riabilitativo
domiciliare da parte del responsabile della valutazione sanitaria
multidisciplinare o presa d'atto del programma riabilitativo redatto dall'équipe
medica ospedaliera o di struttura residenziale riabilitativa territoriale;
c) esecuzione del programma
riabilitativo: di norma il numero di accessi per le prestazioni di
riabilitazione domiciliare non può superare i 24 accessi (1 ciclo), fatto salvo
quanto specificato nel successivo punto d) del presente articolo;
d) per i pazienti di cui ai punti
d), e), f) del precedente art. 3 che necessitino di vari cicli di riabilitazione
domiciliare, il responsabile della valutazione sanitaria multidisciplinare, in
fase di valutazione o di presa d'atto del programma riabilitativo redatto
dall'équipe medica ospedaliera o di struttura residenziale riabilitativa
territoriale, autorizza il numero di cicli di prestazioni previsti dallo stesso;
e) programmazione, ove necessario,
di un ulteriore ciclo riabilitativo, in particolare nei casi di cui ai punti a),
b) e c) del precedente articolo 3;
f) alla fine del ciclo o dei cicli
autorizzati, laddove non è possibile il trasferimento dal setting assistenziale
domiciliare a quello ambulatoriale, la struttura che esegue il programma
riabilitativo, al fine di evitare l'interruzione della cura, chiede al DSS la
proroga entro i 7 giorni precedenti;
g) valutazione di fine cura da
parte del responsabile della valutazione sanitaria multidisciplinare ovvero da
parte del responsabile sanitario della struttura erogante;
h) programmazione, ove necessario,
di altra tipologia di setting assistenziale nell'ambito del
PAI.”.
2. All'art. 8,
ultimo capoverso, si sostituiscono le parole “La cartella clinica domiciliare
viene consegnata, quindi, al DSS per l'archiviazione.” con le parole “La
struttura erogante consegna, a fine cura, la cartella clinica domiciliare al DSS
e ne conserva una copia per l'archiviazione.”.
Art.
6
Modifiche all'art. 9:
“Requisiti organizzativi per l'erogazione di prestazioni di assistenza
riabilitativa domiciliare”
1. All'art. 9,
si sostituisce il secondo capoverso con il seguente:
“Per n. 25 prestazioni
riabilitative domiciliari giornaliere si richiede la presenza di:
• N. 1 Medico specialista in
Medicina fisica e riabilitazione o Medico con specializzazione affine per 13 ore
settimanali (Profilo professionale Aiuto Dirigente del Contratto Nazionale AIOP
– ARIS);
• N. 7 Fisioterapisti per 36 ore
settimanali o in alternativa un numero di fisioterapisti tale da assicurare un
equivalente monte orario settimanale con un minimo di 12 ore ciascuno, assunti a
tempo indeterminato.”.
2. All'art. 9, si
aggiungono dopo il secondo capoverso le seguenti parole:
“Per ogni 3 moduli di prestazioni
di riabilitazione domiciliare (n. 75 prestazioni) deve essere garantita la
presenza di n. 1 Logopedista per 36 ore settimanali assunto a tempo
indeterminato. Pertanto, per n. 75 prestazioni riabilitative domiciliari
giornaliere si richiede la presenza di:
• Medico specialista in Medicina
fisica e riabilitazione o Medico con specializzazione affine per 39 ore
settimanali (Profilo professionale Aiuto Dirigente del Contratto Nazionale AIOP
– ARIS);
• N. 20 Fisioterapisti per 36 ore
settimanali assunti a tempo indeterminato;
• N. 1 Logopedista per 36 ore
settimanali assunti a tempo indeterminato.
Se presso ogni struttura
ambulatoriale o residenziale sono previsti meno di tre moduli di riabilitazione
domiciliare deve comunque essere garantita la presenza di un logopedista per
ciascun modulo per non meno di 12 ore settimanali.”.
3. All'art. 9,
si sostituisce l'ultimo capoverso, con il seguente:
“Al fine di garantire alla persona
con disabilità un percorso riabilitativo attraverso diversi setting
assistenziali, così come previsto dalle linee guida ministeriali del 1998 prima
e dal 2011 dal piano d'indirizzo per la riabilitazione, per le prestazioni
domiciliari, essendo queste ultime una estensione di quelle residenziali,
semiresidenziali e ambulatoriali, le strutture di cui al primo capoverso del
presente articolo presentano istanza al Direttore generale della ASL
territorialmente competente autocertificando il possesso degli ulteriori
requisiti organizzativi, come previsto dallo standard minimo del presente
regolamento. Il Direttore generale, prima dell'eventuale sottoscrizione
dell'accordo contrattuale, provvederà all'accertamento di tali ulteriori
requisiti organizzativi per il tramite del Dipartimento di Prevenzione,
trasmettendo gli esiti della verifica al competente Servizio Accreditamento
Programmazione Sanitaria dell'Assessorato alle Politiche della Salute per la
ratifica dell'accreditamento delle attività di cui trattasi.”.
Il
presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi e per gli effetti dell'art. 53
comma 1 della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.