Art. 1
Finalità.
1. La Regione Puglia, ferma restando la
centralità dei servizi pubblici per l'impiego nella gestione del governo del
mercato del lavoro, al fine di garantire ai cittadini la libertà di scelta
nell'ambito di una rete di operatori qualificati, favorisce l'integrazione fra
sistema pubblico e privato finalizzato alla promozione e allo sviluppo
dell'occupazione.
2. A tal fine, la presente legge
definisce, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 4 (Agenzie
per il lavoro), 6 (Regimi particolari di autorizzazione) e 7
(Accreditamenti) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
(Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui
alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e successive modifiche e
integrazioni, le norme in materia di:
a) autorizzazione sul territorio regionale allo svolgimento delle
attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla
ricollocazione del personale;
b) accreditamento per lo svolgimento di servizi al lavoro.
Art. 2
Funzioni e competenze
1. I servizi pubblici per l'impiego
svolgono direttamente e in via esclusiva le funzioni amministrative a essi
delegate ai sensi dell'articolo 2 (Funzioni e compiti conferiti), comma 1,
lettere a), b), c), d), f), g), h), i), del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e
compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della
legge 15 marzo 1997, n. 59) e dal decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di
lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17
maggio 1999, n. 144) e successive modifiche e integrazioni (dichiarazione
di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e
certificazione dello stato occupazionale del lavoratore).
2. I servizi pubblici per l'impiego
svolgono direttamente tutte le funzioni non contemplate al comma 1 per le quali
possono anche avvalersi, nelle ipotesi definite dalla Regione, dei soggetti
pubblici e privati accreditati ai sensi della presente legge, da selezionare
tramite procedure di evidenza pubblica.
3. I soggetti di cui al comma 2
intervengono in via integrativa e non sostitutiva allo scopo di ampliare la
diffusione sul territorio delle funzioni dei servizi e migliorarne la qualità;
possono altresì fornire servizi specializzati in favore di particolari categorie
di utenti.
Art. 3
Definizione dei servizi al lavoro
1. Ai fini della presente legge,
costituiscono servizi al lavoro tutte le attività di orientamento, di incontro
fra domanda e offerta di lavoro, di promozione dell'inserimento lavorativo dei
soggetti svantaggiati, di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, di
sostegno alla mobilità geografica, di monitoraggio dei flussi del mercato del
lavoro.
Art. 4
Procedure di autorizzazione
1. La Giunta regionale, acquisito il
parere del Comitato istituzionale istituito ai sensi dell'articolo 9
della legge
regionale 5 maggio 1999, n. 19 (Norme in materia di politica
regionale del lavoro e dei servizi all'impiego), e della Commissione regionale
per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 8 della medesima
legge, determina con proprio provvedimento, nel rispetto dei principi generali
stabiliti con il D.Lgs. n. 276/2003, le modalità per il rilascio in
favore dei soggetti pubblici o privati del provvedimento di autorizzazione alla
gestione di servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, di
supporto alla ricollocazione del personale, esclusivamente sul territorio
regionale.
2. Le università, i consorzi universitari
e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, autorizzati ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, qualora svolgano
l'attività di intermediazione, devono garantire agli utenti la coerenza tra i
percorsi formativi e l'eventuale collocazione lavorativa.
Art. 5
Procedure per l'accreditamento
1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 3 e in conformità a quanto disposto dall'articolo 7
del D.Lgs. n. 276/2003, è istituito presso il competente Servizio regionale
l'albo dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al
lavoro.
2. La Giunta regionale, acquisito il
parere del Comitato istituzionale istituito ai sensi dell'articolo 9
della L.R.
n. 19/1999 e della Commissione regionale per le politiche del
lavoro, di cui all'articolo 8 della medesima legge, determina con
proprio provvedimento, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal
D.Lgs. n. 276/2003:
a) le procedure per l'accreditamento;
b) i requisiti minimi per l'accreditamento, con specifico
riferimento alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze
professionali, alla situazione economica necessari per la concessione dello
stesso;
c) le ipotesi e le procedure di revoca
dell'accreditamento;
d) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti
accreditati;
e) i criteri di misurazione dell'efficacia e
dell'efficienza dei servizi erogati dai soggetti accreditati;
f) le tipologie di servizi al lavoro per i quali è
necessario l'accreditamento.
3. Fermo restando il potere regolamentare
attribuito alla Giunta regionale, ai fini della concessione dell'accreditamento
costituisce requisito non derogabile l'applicazione integrale, da parte dei
soggetti richiedenti l'accreditamento, degli accordi e dei contratti collettivi
nazionali.
4. Il mancato rispetto di quanto disposto
dal comma 3 costituisce presupposto per la revoca immediata
dell'accreditamento.
Art. 6
Standard minimi dei servizi al lavoro
1. La Giunta regionale, fermo restando
quanto già disciplinato con il Masterplan dei servizi per l'impiego, adotta, ove
necessario, gli opportuni provvedimenti correttivi in materia di standard minimi
di servizio cui devono attenersi i servizi pubblici e privati per
l'impiego.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell'art. 53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.