Art. 1
Modifica delle
circoscrizioni dei comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi
1.
Le circoscrizioni dei comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi sono
modificate mediante l’aggregazione dei territori del comune di Lecce ai comuni
di Squinzano e Trepuzzi e definite in conformità della planimetria allegata alla
presente legge.
Art. 2
Rapporti patrimoniali ed economico-finanziari
1.
I rapporti
patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modificazione territoriale
di cui all’articolo 1 sono regolati di comune accordo dai tre comuni
interessati. Qualora un accordo non sia raggiunto entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il regolamento di detti rapporti è
stabilito dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 3
Pianificazione urbanistica
1. I
comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi provvedono ad adeguare la pianificazione
prevista dagli strumenti urbanistici vigenti alla nuova dimensione del
territorio.
Art. 4
Abrogazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 6
1.
La legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 6 (Marina di Casalabate: modifica delle
circoscrizioni territoriali dei comuni di Lecce , Trepuzzi e Squinzano e
integrazione alla legge
regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni
comunali), è abrogata.
La presente legge è
dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai
sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 28 novembre 2011