Art. 1
Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 14 dicembre 2007,
n. 37
1. All’articolo 4
(Gestione) della legge
regionale 14 dicembre 2007, n. 37 (Istituzione del Parco naturale regionale
fiume Ofanto) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole “Province di Bari e Foggia” sono
sostituite dalle seguenti: “Province di Barletta-Andria-Trani e di Foggia”;
b) il comma 2 è abrogato.
Art. 2
(Modifiche e integrazioni all’articolo 14 della l.r. 37/2007)
1. All’articolo 14
(Sorveglianza del territorio) della l.r.
37/2007 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 2 le parole: “Province di Bari e Foggia” sono
sostituite dalle seguenti: “Province di Barletta-Andria-Trani e di Foggia” e le
parole “alle guardie ecologiche volontarie” sono sostituite dalle seguenti:
“alle guardie giurate ittiche”;
b) al comma 4 dopo le parole: “è
subordinato” sono inserite le seguenti: “di norma”.
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a
Bari, addì 12 dicembre 2011