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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2012
Numero
11
Data
15/05/2012
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Misure urgenti per l’accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale
Note
Pubblicata nel B.U.Puglia del 21 maggio 2012, n. 73
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1


1. I Direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale approvano le dotazioni organiche di cui all’articolo 1 (Ridefinizione dotazioni organiche rete ospedaliera), commi 1, 2 e 3, dellalegge regionale 28 settembre 2011, n. 22 (Legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 - Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012), entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla seconda fase del piano di riordino ospedaliero, prevista dalla l.r. 2/2011. In caso di mancato rispetto del termine, la Giunta regionale procede, entro e non oltre i dieci giorni successivi,alla nomina di un commissario ad acta.

[2. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla l.r. 2/2011, in via eccezionale e in relazione alla esigenza di assicurare livelli essenziali di tutela assistenziale, le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale, fino all’espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, si avvalgono a tempo determinato, senza oneri aggiuntivi sul livello di spesa sostenuto per la medesima voce di costo nell’esercizio 2011 e nel rispetto dei limiti di spesa consentiti dalle norme nazionali vigenti in materia di contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche, del personale selezionato all’esito delle procedure di cui all’articolo 3, comma 40, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), oggetto della sentenza della Corte Costituzionale 7 febbraio 2011, n. 42, depositata l’11 febbraio 2011. ] (1)

2 bis. Per l’anno 2012 i limiti di cui all’articolo 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico), comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, vengono determinati su base aggregata regionale con riguardo alla spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2009 dagli enti ed aziende del Servizio sanitario regionale (SSR). (2)

2 ter. Gli enti e le aziende del SSR procedono senza indugio a comunicare alla Regione i dati relativi alla spesa storica del 2009 per le tipologie contrattuali di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l. 122/2010, nonché la spesa già sostenuta e quella derivante da convenzioni o contratti già perfezionati per le medesime tipologie contrattuali per l’anno 2012. (3)

2 quater. La Giunta regionale provvede:

a) sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2 ter, alla quantificazione della spesa aggregata regionale consentita nel 2012, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia di contenimento della spesa pubblica, al netto di quanto già speso ovvero previsto da convenzioni o contratti già perfezionati;

b) ad assegnare agli enti e aziende del SSR le quote della spesa residua consentita per il 2012, al fine esclusivo di consentire che detti enti e aziende siano posti nelle condizioni di attuare quanto disposto dal comma 2”. (4)

(1) La Corte Costituzionale con sentenza n. 73/2013 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

(2) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.R. 3 luglio 2012, n. 18. Vedi, anche, quanto previsto dai comma 2 e 3 del medesimo articolo 5.

(3) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.R. 3 luglio 2012, n. 18.Vedi, anche, quanto previsto dai  comma 2 e 3 del medesimo articolo 5.

(4) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.R. 3 luglio 2012, n. 18.Vedi, anche, quanto previsto dai  comma 2 e 3 del medesimo articolo 5.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.


Data a Bari, addì 15 maggio 2012