Art. 1
Modifiche e integrazioni all’articolo3
della legge
regionale 28 febbraio 2000, n. 3
1. All’articolo 3 (Composizione e durata in carica) della
legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3 (Istituzione, organizzazione e
funzionamento del Comitato regionale per comunicazioni - CO.RE.COM), sono
apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 1 le
parole: “da cinque membri” sono sostituite dalle seguenti: “da tre
membri”;
b) al comma 2 le parole: “a tre nomi” sono sostituite dalle
seguenti: “a due nomi”;
c) il comma 5 è sostituito dal
seguente:
“5. I componenti del Comitato restano in carica cinque
anni per un solo mandato, unico e non rinnovabile, ed esercitano le proprie
funzioni fino all’insediamento del Comitato subentrante.”;
d) al
comma 7 le parole: “due componenti” sono sostituite dalle seguenti: “un
componente”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire
dalla X legislatura e comunque dopo la scadenza del Comitato in carica alla data
di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 1 giugno 2012