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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2012
Numero
15
Data
06/07/2012
Abrogato
 
Materia
Cultura
Titolo
Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di “ecomuseo di interesse regionale” di cui alla legge regionale 6 luglio 2011, n. 15 (Istituzione degli ecomusei della Puglia).
Note
Pubblicato nel B-U.R.Puglia del 13 luglio 2012 , n. 103
Allegati

 



IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L.R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 3, L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la L.R. 6 luglio 2011, n. 15;

Vista la Delib.G.R. 3 luglio 2012, n. 1329 di adozione del Regolamento;

 

emana

 

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione


Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 2 comma 4 della legge regionale n.15/2011 (Istituzione degli ecomusei della Puglia), di seguito chiamata legge, definisce i criteri ed i requisiti per il riconoscimento della qualifica di “ecomuseo di interesse regionale”.
 


Art. 2

Requisiti organizzativi


Ai fini del riconoscimento della qualifica di “ecomuseo di interesse regionale” è necessario il possesso, da parte delle iniziative ecomuseali ricadenti nella regione, come definite dall’articolo 1 della legge, dei requisiti di seguito elencati:

a) essere dotato di un atto istitutivo che ne identifichi il nome, la sede, la missione, la natura, il marchio nonché un proprio regolamento recante indicazioni sulle modalità organizzative e gestionali;

b) essere riferite ad un ambito territoriale caratterizzato da omogeneità culturale, geografica e paesaggistica tali da renderlo configurabile come un’unità spaziale con una propria peculiare identità, differenziata dagli altri contesti territoriali, limitrofi e lontani, espressione anche di più comunità organizzate per antenne culturali locali;

c) essere promosse e gestite:

1) da associazioni o fondazioni culturali e ambientaliste, senza scopo di lucro, appositamente costituite o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all’articolo 1, comma 3, della legge;

2) da enti locali, in forma singola o associata;

3) da enti di ricerca pubblici o privati.

d) essere operative da almeno tre anni sul territorio di riferimento, avendo sviluppato un organico progetto culturale, opportunamente documentato, che abbia coinvolto in modo significativo diverse espressioni istituzionali, socioeconomiche e aggregative della comunità locale nello stabile svolgimento di una pluralità integrata di azioni coerenti con le finalità di cui all’articolo 1, comma 3 della legge;

e) disporre di locali di proprietà o disponibilità (garantita da specifici atti formali) da adibire a sede del laboratorio ecomuseale per lo svolgimento delle attività previste dalla legge;

f) nel caso di iniziativa promossa e gestita da un’associazione, l’assetto organizzativo interno disciplinato dallo statuto dovrà essere ispirato al principio di democraticità, nel quale:

1) le decisioni fondamentali della vita associativa sono riservate all’assemblea degli aderenti;
 
2) tutti gli aderenti hanno parità di diritti, in primo luogo il diritto di voto;

3) sono escluse decisioni non motivate sull’ammissione e l’esclusione degli aderenti;

 

Art. 3

Requisiti relativi all’attività


Le iniziative ecomuseali che risultano in possesso dei requisiti organizzativi prescritti dall’articolo 2 sono valutate, sempre ai fini del loro riconoscimento, dalla Consulta regionale degli ecomusei, di cui all’art. 4 della legge, in base ai seguenti requisiti:

a) del carattere particolare del territorio di riferimento, in considerazione delle peculiarità ambientali e culturali nonché delle problematiche strutturali e di riconversione economico-produttiva dell’ambito medesimo;

b) delle attività svolte con particolare riferimento alle iniziative finalizzate alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio locale, nonché alla pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio;

c) delle forme di cooperazione e scambio tra ecomusei per creare reti finalizzate a organizzare, accompagnare e animare nuove proposte provenienti dallo stesso territorio, nonché processi di apprendimento reciproco con iniziative e/o istituzioni ecomuseali presenti in altri territori della Puglia o in altre regioni italiane ed europee;

d) dell’attivazione di forme concrete di partecipazione della comunità locale alla programmazione e attuazione delle attività dell’Ecomuseo;

e) delle attività educative e formative promosse e realizzate dall’Ecomuseo;

f) delle relazioni stabilite con gli enti locali, gli istituti culturali, educativi, scolastici e le realtà socio-culturali ed economiche del territorio di riferimento.


Art. 4

Domanda di riconoscimento


Gli enti gestori di un’iniziativa ecomuseale, per ottenere la qualifica di “ecomuseo di interesse regionale”, presentano domanda di riconoscimento alla Regione Puglia - Assessorato competente in materia di beni culturali, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno.
La domanda, redatta secondo lo schema allegato, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente gestore, deve essere corredata da:

a) documentazione comprovante i requisiti organizzativi di cui all’art. 2;

b) relazione illustrativa dettagliata dimostrante il possesso dei requisiti relativi all’attività di cui all’art. 3.

Alla domanda dovranno altresì essere allegati:

1) piano di sviluppo pluriennale delle attività, con estensione minima ai tre anni successivi a quello di presentazione della domanda, nel quale siano evidenziati gli obiettivi di tutela e valorizzazione da perseguire e le relative strategie organizzative e di azione, le attività e le specifiche iniziative da realizzare, nonché le risorse a tal fine previste;

2) descrizione e rappresentazione grafica del marchio già utilizzato ovvero del marchio proposto ai fini della sua assegnazione ufficiale in sede di riconoscimento.

 

Art. 5

Gruppo di lavoro tecnico-scientifico


La Consulta, per agevolare lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge, nomina al proprio interno un Gruppo di lavoro tecnico-scientifico formato da un massimo di cinque componenti dotati di specifica competenza ed esperienza nelle tematiche ecomuseali, oltre che dal dirigente della struttura competente in materia di paesaggio e dal dirigente della struttura competente in materia di beni culturali che lo coordina.
Il Gruppo di lavoro opera con mandato annuale rinnovabile tacitamente in assenza di revoca espressa.
Il Gruppo di lavoro provvede a sviluppare la fase istruttoria di cui all’art. 6 e l’attività di raccolta ed elaborazione di informazioni volte a garantire il coordinamento fra le attività promosse e attuate dagli Ecomusei riconosciuti e quelle promosse e attuate dall’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e dei beni culturali al fine di dare impulso e sostegno alla attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale come indicato all’art. 1, comma 3 lettere c), d), m) ed n) della legge.
Il gruppo di lavoro elabora, altresì, una relazione annuale illustrativa della situazione aggiornata del settore, con l’evidenza degli ecomusei già riconosciuti o in corso di riconoscimento, con indicazione sia delle iniziative ecomuseali risultate in possesso di tutti i requisiti di cui agli articoli 2 e 3, con le denominazioni e i marchi di cui è proposta l’assegnazione in via esclusiva, sia di quelle emergenti e ancora in fase di avvio, che si prevede possano conseguire detti requisiti in un successivo momento della loro evoluzione.
Onde garantire la operatività della Consulta, nella fase di primo impianto e nelle more della approvazione dell’apposito regolamento sulle modalità di funzionamento, di cui al comma 6 dell’art 4 della legge, e comunque non oltre l’approvazione del primo programma annuale di cui al successivo art. 8, al fine di consentire, da un lato, la piena rappresentatività di tutte le componenti della Consulta stessa, previste all’art. 4 comma 3 della legge e, dall’altro, per evitare situazioni di conflitto di interessi nella fase di prima applicazione del presente regolamento, gli enti di cui alla lett. h) del summenzionato art 4 comma 3, coincideranno con quelli titolari di ecomusei riconosciuti nell’ambito del PPTR.

 

Art. 6

Valutazione - fase istruttoria


La valutazione delle domande di riconoscimento è effettuata sulla base della istruttoria affidata al Gruppo di cui all’art. 5.
Il Gruppo di lavoro accerta:
a) la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3;
b) la presenza, nella realtà ecomuseale di cui trattasi, dei connotati relativi al requisito indicato all’articolo 2, lettera d); a tal fine si considera la durata dell’effettiva operatività, prescindendo dalla data di formale costituzione dell’ente gestore; l’operatività viene valutata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

1) rilevanza, numero, durata e continuità delle iniziative realizzate e in corso e natura, ampiezza e caratteristiche di quelle programmate;

2) grado di approfondimento dell’indagine per l’individuazione dei beni di comunità, nel cui ambito è prioritariamente considerato lo stato di avanzamento di attività di catalogazione, censimento e ricognizione dei beni stessi;

3) livello di intensità del coinvolgimento della comunità locale nel progetto ecomuseale, attestato da attività di progettazione, pianificazione, programmazione e gestione partecipata; da convenzioni o intese stipulate o previste con altri enti, pubblici o privati, operanti sul territorio di riferimento; dallo sviluppo, tra l’iniziativa (l’Istituzione) ecomuseale e la collettività, di forme di collaborazione o di concertazione finalizzate alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale;

4) esistenza di rapporti di collaborazione e di scambio culturale già consolidati o in fase di avvio con altri Ecomusei già attivi, anche in altre regioni italiane ed europee;

5) adeguatezza delle strutture e stabilità dell’assetto organizzativo attuale e relative potenzialità di sviluppo.

 

Art. 7

Valutazione - Parere della Consulta per gli Ecomusei (1)

La Consulta, a seguito dell'istruttoria effettuata dal Gruppo di Lavoro di cui all'art. 5, esprime parere su:

a)  una relazione conclusiva recante, per ciascuna delle domande pervenute, gli esiti degli accertamenti e le risultanze dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'articolo 6 del regolamento e, qualora nella fase istruttoria il Gruppo di Lavoro abbia rilevato vizi formali o carenze documentali, la Consulta per gli Ecomusei può fissare un termine all'istante per integrare la documentazione viziata o carente, rinviandone l'esame ad altra seduta;

b)  la relazione illustrativa della situazione aggiornata del settore di cui all'art. 5.

(1) Articolo sostituito dal Reg. reg. 10 giugno 2014, n. 11 l'art. 1, comma 1. Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Valutazione - Parere della Consulta per gli Ecomusei.La Consulta, a seguito dell'istruttoria effettuata dal Gruppo di lavoro di cui all'art. 5, esprime parere su:a) una relazione conclusiva recante, per ciascuna delle domande pervenute, gli esiti degli accertamenti e le risultanze dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'articolo 6 del regolamento; b) la relazione illustrativa della situazione aggiornata del settore di cui all'art. 5.».

 


Art. 8

Riconoscimento degli ecomusei e programma annuale


La Consulta, sulla base di uno schema elaborato dal Gruppo di lavoro, nonché delle risultanze dell’attività di cui all’’art. 7, definisce il programma annuale recante le linee di indirizzo per l’attuazione degli interventi di coordinamento, promozionali e di sostegno previsti dalle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 4 della Legge, individuando in tale ambito le specifiche iniziative rivolte alla formazione e all’aggiornamento culturale degli operatori del settore.
La Giunta regionale approva il Programma annuale di cui al comma precedente, con allegato l’elenco degli ecomusei riconosciuti sulla base degli esiti delle valutazioni effettuate dalla Consulta.
 


Art. 9

Aggiornamento

Il Gruppo di lavoro a regime provvede annualmente alla verifica della permanenza dei requisiti prescritti, nonché la continuità e il grado di sviluppo delle attività di promozione socio-culturale e di tutela e valorizzazione del territorio svolte dagli Ecomusei riconosciuti.
Il Gruppo di lavoro, provvede, peraltro, decorsi tre anni dal riconoscimento, a richiedere a ciascun ecomuseo riconosciuto la documentazione attestante la permanenza dei requisiti di cui agli art. 2 e 3.
In caso di mancata trasmissione della documentazione o qualora venga rilevata la perdita dei requisiti prescritti, viene proposta, previo parere della Consulta, l’esclusione dall’elenco degli ecomusei riconosciuti annesso al Programma di cui all’articolo 8 .


Art. 10

Rete regionale degli ecomusei


Gli ecomusei riconosciuti di “interesse regionale” potranno costituire una rete regionale al fine di ottimizzare le risorse, favorire lo scambio di esperienze e il trasferimento di buone pratiche, disporre di occasioni di confronto e di dibattito su temi e problematiche riguardanti l’Istituzione ecomuseale quale strumento atto a promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio, concertare le iniziative e le azioni comuni da intraprendere a livello regionale e nazionale e, se richiesto, svolgere il ruolo di interlocutori qualificati per una migliore definizione delle politiche regionali di settore.
La rete regionale ha i seguenti obiettivi:

1) coordinare le iniziative dei singoli ecomusei “riconosciuti” mediante incontri periodici dei rappresentanti per definire al meglio le strategie da adottare a favore di progetti ed azioni comuni;

2) organizzare eventi di rilevanza almeno regionale, utili al rafforzamento della presenza degli ecomusei sul territorio e alla diffusione delle pratiche sperimentate;

3) promuovere annualmente una conferenza di servizi per discutere di programmi, attività e prospettive del settore ecomuseale;

4) definire linee guida condivise per promuovere o consolidare rapporti con le altre reti regionali e/o nazionali;

5) promuovere attraverso i mezzi stampa, mass mediali ed on-line, la conoscenza a livello regionale della tematica ecomuseale, tramite una costante ed efficace campagna informativa, concernente non solo le attività ed i progetti della rete, ma anche più in generale i temi e le questioni ecomuseali, in continua evoluzione a livello nazionale ed internazionale.

La rete regionale garantisce:

a) la partecipazione alla stessa di almeno un rappresentante per ecomuseo riconosciuto, ove di interesse dello stesso ecomuseo;
b) la rotazione delle sedi ospitanti la rete tra gli Ecomusei aderenti, con convocazione dell’incontro successivo e indicazione della sede a conclusione delle singole sedute;

c) la rappresentanza della rete mediante la nomina di un portavoce che rappresenti la rete pugliese ai fini del coordinamento con le altre reti regionali e/o nazionali. Il portavoce verrà di volta in volta individuato in occasione di specifiche iniziative e avrà il compito di portare le istanze condivise degli ecomusei, riferendo successivamente sugli esiti dei lavori. Analoga procedura è prevista per eventuali richieste di interventi formali della rete in ambito regionale.

d) tutta la documentazione prodotta dal tavolo di coordinamento (verbali, comunicati stampa, materiale promozionale, contenuti degli interventi del portavoce) verrà archiviata in copia presso gli ecomusei aderenti e dovrà riportare oltre all’eventuale logo della rete, i marchi delle reti locali ed i loghi e recapiti di tutti gli ecomusei.

 

Art. 11

Formazione dei facilitatori ecomuseali


La Regione promuove o sostiene iniziative di formazione degli operatori del settore di cui all’art. 2 comma 7 della legge, nonché di enti di formazione accreditati, mediante il coinvolgimento di Università, Istituti specializzati e altri enti di studio e ricerca senza fine di lucro, da realizzarsi anche mediante la partecipazione e lo scambio culturale nei circuiti degli Ecomusei già attivi in Italia e in Europa, rivolte in primo luogo al personale operante negli Ecomusei compresi nel Programma annuale di cui all’articolo 8.


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.


Dato a Bari, addì 6 luglio 2012

 

Allegato A  -  Domanda di riconoscimento (2)

Allegato B  -  Scheda anagrafica (3)

(2) Allegato  sostituito dall'allegato A, Reg. reg. 10 giugno 2014, n. 11

(3) Allegato  sostituito dall'allegato B, Reg. reg. 10 giugno 2014, n. 11