IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Visto
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42, comma
2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della
Regione Puglia”;
Visto il Regolamento Regionale 30 dicembre 2012, n.24;
Vista la
Delibera di Giunta Regionale n.2512 del 27/11/2012 di adozione
del Regolamento;
EMANA
Il
seguente Regolamento:
Articolo 1
Modifiche all’art. 5 comma 1
del R.R. n. 24 del 30 dicembre 2010
di cui al BURP n. 195
del 31.12.2010 pag. 35599
1. Il comma 1 dell’art.
5
del Regolamento
Regionale n. 24 del 30 dicembre 2010 è sostituito come di seguito:
“Il presente
Regolamento non si applica ai procedimenti in corso alla data della sua
pubblicazione, qualora riferiti a progetti completi della soluzione di
connessione di cui al punto 13,1 lett. f) della parte III delle Linee guida
emanate con D.M. 10 settembre 2010 e per i quali a tale data siano intervenuti i
prescritti pareri ambientali, né ai procedimenti relativi ad impianti eolici già
ricadenti nel campo di applicazione del R.R.
4 ottobre 2006, n. 16 (“Regolamento per la realizzazione di impianti eolici
nella Regione Puglia”).
L’esonero dall’applicazione
del presente Regolamento inerisce le procedure autorizzatorie ricadenti nel
campo di applicazione del citato Regolamento
n. 16/2006, ovvero tutti i procedimenti per i quali detto Regolamento
Regionale sia risultato applicabile ratione temporis durante l’arco della sua
vigenza, ovvero fino al 01.12.2010, data di pubblicazione della Sentenza della
Corte Costituzionale n. 344/2010, data oltre la quale trova invece applicazione
la disciplina introdotta con il presente Regolamento.
Nell’istruttoria delle
istanze ricadenti nei casi sopra contemplati, non trovano applicazione l’espunto
R.R.
n. 16/2006 né il presente Regolamento.
Sono fatti salvi i
provvedimenti di VIA/screening emanati in vigenza del regolamento 16/2006 che
siano rimasti inoppugnati e si siano consolidati, secondo i principi generali in
materia di retroazione degli effetti delle sentenze di annullamento pronunciate
dalla Corte Costituzionale”.
Articolo 2
Modifiche all’art. 5 comma 5 del R.R. n. 24 del 30 dicembre 2010
di cui al BURP n. 195 del 31.12.2010 pag. 35599
1. Il comma 5 dell’art.
5
del Regolamento
Regionale n. 24 del 30 dicembre 2010 è modificato come di seguito:
“Nelle zone
territoriali omogenee a destinazione industriale o mista industriale e
commerciale, che abbiano mantenuto la destinazione urbanistica, comprese
all’interno delle aree non idonee di cui all’Allegato 3, sono consentite tutte
le tipologie di impianti individuati nell’Allegato 2, purché dette aree siano
ubicate all’esterno del perimetro delle zone territoriali omogenee a
destinazione prevalentemente residenziale, con esclusione delle seguenti
tipologie di impianti: “E.4 a), b), c), d)”, per le quali è imposta l’ulteriore
condizione della distanza ad oltre 1 km dalle aree edificabili. Nelle strutture
commerciali, all’interno delle aree non idonee di cui all’Allegato 3, sono
consentite le seguenti tipologie di impianti individuate nell’Allegato 3: F.1a,
F.1b, F.2a, F.2b, F.3a, F.3b”.
Articolo 3
Modifiche della definizione di tipologia di impianto relativa al
codice di impianto F.1a e F.1b
riportata nell’Allegato 2 del R.R.
n. 24 del 30 dicembre 2010 di cui al BURP n. 195 del 31.12.2010 pag. 35642
1. La definizione di
tipologia di impianto relativa al codice di impianto F.1a e F.1b è cosi
modificata:
“Impianti fotovoltaici
realizzati su edificio e aventi le seguenti caratteristiche:
i. impianti aderenti o
integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso
orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli
edifici stessi e la cui superficie non e’ superiore alla superficie del tetto su
cui viene realizzato;
ii. impianti realizzati su tetti piani con l’altezza
massima dei moduli rispetto al piano che non supera i 30 cm e la cui superficie
non e’ superiore alla superficie del tetto su cui viene realizzato;
iii.
impianti realizzati sui tetti piani dotati di balaustra con l’altezza massima
dei moduli che non deve superare l’altezza della balaustra esistente e la cui
superficie non e’ superiore alla superficie del tetto su cui viene realizzato;
Sono esclusi dalla
possibilità di realizzazione di questi impianti tutti gli edifici rientranti
nella Zona territoriale omogenea di tipo “A” degli strumenti urbanistici
vigenti”.
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi
e per gli effetti dell’art. 44
comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari,
addì 29 novembre 2012