Art. 1
Modifica dell’articolo 4 della 20 agosto 2012, n. 24
1. L’articolo 4
della legge
regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni
nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali), è sostituito dal
seguente:
“Art. 4
Verifica delle condizioni di concorrenza e adozione del
provvedimento
sul regime di mercato.
1. L’Autorità svolge, settore per settore, in ciascun ATO, una
specifica analisi di mercato volta ad accertare la dimensione ottimale di
svolgimento unitario del servizio che consenta di perseguire il migliore livello
omogeneo nella qualità del servizio, il maggior grado di accesso universale e i
benefici derivanti da economie di scala e di scopo. L’analisi di mercato valuta
anche la eventuale vantaggiosità di procedere all’affidamento congiunto di più
servizi. L’analisi deve altresì accertare l’esistenza in ciascun ATO di società
considerate in house secondo la disciplina dell’Unione europea e deve
specificatamente valutare la loro idoneità a svolgere il servizio in modo da
assicurare il principio di accesso universale e il diritto del cittadino, nel
rispetto degli obiettivi di contenimento dei costi e dei vincoli di finanza
pubblica.
2. L’Organo di governo, entro trenta giorni dalla data di
ricezione dell’analisi di mercato svolta dall’Autorità, definisce le modalità di
affidamento di ciascun servizio pubblico, in ciascun ATO, conformemente ai
principi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Art. 2
Modifiche e integrazioni all’articolo 8 della l.r. 24/2012
1. Al comma 1 dell’articolo 8
della l.r.
24/2012, le parole: “che sarà approvato dalla Giunta regionale” sono
sostituite dalle seguenti: “che sarà adottato dalla Giunta regionale”, e, in
fine, sono aggiunte le seguenti: “e sarà approvato dal Consiglio Regionale nei
successivi novanta giorni.”.
Art. 3
Modifiche all’articolo 9 della l.r. 24/2012
1. All’articolo 9
della l.r.
24/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “o loro
delegati” sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal
seguente:
“2. La prima seduta dell’Organo di governo è convocata dal
sindaco del comune con il maggior numero di abitanti entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente comma. In difetto di tempestiva
comunicazione, vi provvede il Presidente della Regione o suo delegato.”.
Art. 4
Modifiche all’articolo 10 della l.r. 24/2012
1. L’articolo 10
della l.r.
24/2012 è sostituito dal seguente:
“Art. 10
Regolamento degli Organi di governo
1. La Giunta regionale definisce, con regolamento, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
articolo, le regole di funzionamento degli Organi di governo.
2. Le funzioni relative all’erogazione dei servizi di
spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel
perimetro degli ARO, a condizione che detti enti siano costituiti in Unione di
comuni ovvero abbiano specificatamente disciplinato l’attività di settore
mediante convenzione di cui all’articolo 30 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, secondo un modello di funzionamento da definire con deliberazione
di Giunta regionale.
3. Tutte le attività di cui al presente articolo non devono
produrre aggravi diretti o indiretti della tariffa.”.
Art. 5
Modifiche all’articolo 12 della l.r. 24/2012
1. All’articolo 12
della l.r.
24/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è abrogato;
b) il comma 2 è sostituito dal
seguente:
“2. L’Autorità svolge le analisi di mercato, relativamente
ai sevizi di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento di
tutti i rifiuti urbani e assimilati, prioritariamente all’interno degli ATO, al
fine di favorire il più possibile il recupero, privilegiando il principio di
prossimità, fermo restando la necessità di consentire economie di scala e
differenziazione per le diverse frazioni merceologiche intercettate dalla
raccolta differenziata idonee a massimizzare l’efficienza del servizio.”;
c) il comma 3 è sostituito dal
seguente:
“3. L’Organo di Governo, entro trenta giorni dalla data di
ricezione dell’analisi di mercato svolta dall’Autorità, adotta, ai sensi
dell’articolo 6, comma 3, lettera c), i conseguenti provvedimenti deliberativi
sulle modalità di affidamento dei servizi in ciascun ATO e ARO, conformemente ai
principi del Trattato di funzionamento dell’Unione europea.”.
Art. 6
Modifiche all’articolo 20 della l.r. 24/2012
1. All’articolo 20
della l.r.
24/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è abrogato;
b) il comma 2 è sostituito dal
seguente:
“2. L’organo di Governo, entro trenta giorni dalla data di
ricezione dell’analisi di mercato svolta dall’Autorità, adotta, ai sensi
dell’articolo 6, comma 3, lettera c), i conseguenti provvedimenti deliberativi
sulle modalità di affidamento dei servizi, conformemente ai principi del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 13
dicembre 2012