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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
2012
Numero
24
Data
20/08/2012
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 24 agosto 2012, n. 123
Allegati

 




CAPO I
NORME GENERALI


Art. 1

Principi e finalità

1. La Regione Puglia promuove lo sviluppo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica con l’obiettivo di garantire l’accesso universale, la salvaguardia dei diritti degli utenti, l’uso efficiente delle risorse e la protezione dell’ambiente.

2. La presente legge regolamenta e organizza, in conformità con i principi definiti dalla disciplina dell’Unione europea e in attuazione della disciplina statale, lo svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

3. Sono sottoposti alla presente legge i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e i servizi di trasporto pubblico locale.

4. I servizi sono organizzati ed erogati all’interno di Ambiti territoriali ottimali (ATO) al fine di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio.

5. I soggetti cui viene affidata la gestione dei servizi pubblici locali sono individuati attraverso procedure, conformi ai principi dell’UE e alle vigenti norme statali settoriali, aperte e trasparenti, volte a garantire un effettivo sviluppo della concorrenza nella salvaguardia del diritto di accesso universale ai servizi pubblici e dei diritti degli utenti.

6. La Regione assicura la piena e leale collaborazione con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con le autorità nazionali preposte alla regolazione e alla vigilanza nei singoli settori e con gli enti locali.

7. La programmazione e l’organizzazione dei servizi pubblici locali di cui alla presente legge è riservata all’Organo di governo d’ambito di cui all’articolo 6 (d’ora in poi Organo di governo), nel rispetto delle prerogative assegnate alla Regione dalla legislazione statale. La regolazione e il controllo sulla gestione dei servizi pubblici locali spettano all’Autorità regionale di cui all’articolo 7 (d’ora in poi Autorità), nel rispetto delle prerogative della Regione, delle comunità e degli enti locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo politico e le competenze amministrative in materia di concessioni e autorizzazioni attribuite alle Regioni e agli enti locali dalla legislazione nazionale e regionale.

8. Nel presente capo sono riportate le norme comuni a entrambe le tipologie di servizi pubblici oggetto della presente disciplina, fatte salve le specificazioni dettate, per ognuna di esse, nei capi secondo e terzo.


Art. 2

Individuazione degli Ambiti territoriali ottimali

1. Per il settore dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati gli ATO sono quelli individuati dall’articolo 31 (Ambiti territoriali ottimali), comma 1, della legge regionale 6 luglio 2011, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011).

2. Per il settore dei servizi di trasporto pubblico locale, gli ATO sono delimitati nel piano regionale adottato ai sensi della legislazione di settore, sentita l’Autorità. L’ATO ha estensione non inferiore a quella provinciale. La Regione, con il medesimo piano regionale, può individuare ambiti di estensione diversa, più ampia o più ridotta rispetto al territorio provinciale, qualora ciò si renda necessario per motivate esigenze di differenziazione territoriale e socio-economica nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio; oppure, qualora ne facciano richiesta più comuni, sulla base dei medesimi criteri e principi. In sede di prima applicazione, si rinvia a quanto disposto dall’articolo 19.


Art. 3

Definizione degli obblighi di servizio pubblico e universale

1. Ogni Organo di governo individua, per ciascun ATO, i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, ivi inclusi i criteri per la determinazione delle tariffe agevolate ove non fissati a livello nazionale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e tenuto conto di criteri di efficienza e dei costi di fornitura dei servizi.

2. Per ciascun settore sono predisposti con delibera dell’Autorità gli schemi-tipo del contratto di servizio e della carta dei servizi.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 sono svolti tenuto conto delle indicazioni che potranno essere fornite dalle Autorità e dagli organismi nazionali di regolazione settoriale, secondo le disposizioni vigenti.


Art. 4

Verifica delle condizioni di concorrenza e adozione del provvedimento sul regime di mercato

1. L’Autorità verifica, settore per settore, in ciascun ATO, la sussistenza delle condizioni per un idoneo sviluppo della concorrenza nel mercato, incluse le eventuali modalità di regolamentazione della stessa, tale da non pregiudicare il raggiungimento degli obblighi di servizio pubblico e universale, definiti ai sensi dell’articolo 3 e gli obiettivi di contenimento dell’uso delle risorse pubbliche e delle tariffe. A tal fine, l’Autorità svolge una specifica analisi di mercato, anche in relazione alla vantaggiosità di procedere all’affidamento congiunto di più servizi. L’analisi di mercato deve specificamente accertare la dimensione ottimale di svolgimento unitario del servizio che consenta di perseguire il migliore livello omogeneo nella qualità del servizio, il maggior grado di accesso universale e i benefici derivanti da economie di scala e di scopo. L’analisi deve altresì accertare l’esistenza in ciascun ATO di società considerate in house secondo la disciplina dell’UE e deve specificamente valutare la loro idoneità a svolgere il servizio in modo da assicurare il principio di accesso universale e il diritto del cittadini, nel rispetto degli obiettivi di contenimento dei costi e dei vincoli di finanza pubblica.

2. L’Organo di governo, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’analisi di mercato svolta dall’Autorità, definisce con apposito provvedimento il regime di mercato di ciascun servizio pubblico locale in ciascun ATO.


Art. 5

Affidamento del servizio

1. L’Organo di governo, per ciascun ATO, affida il servizio nel rispetto del principi dell’UE, mediante:
a) l’affidamento diretto a società considerate in house secondo la disciplina dell’UE;
b) l’indizione di una procedura a evidenza pubblica ai fini dell’aggiudicazione del servizio;
c) ovvero, l’indizione di una procedura di evidenza pubblica per la selezione del socio operativo della società a partecipazione pubblico-privata alla quale affidare il servizio.

2. Nel caso di ricorso a procedura di evidenza pubblica, l’adozione di strumenti di tutela dell’occupazione costituisce elemento di valutazione dell’offerta. I bandi di gara sono adottati dall’Organo di governo, acquisito il parere dell’Autorità, da esprimersi entro e non oltre trenta giorni.

3. Ove all’interno di un ATO siano ancora in essere affidamenti a norma di scala inferiore, le procedure di cui al comma 1 sono realizzate per la gestione immediata delle porzioni restanti dell’ATO, salvo diverse disposizioni per specifici sevizi locali. L’Organo di governo, sentita l’Autorità, verifica, in relazione alle circostanze del caso concreto, la possibilità di realizzare procedure che abbiano a oggetto anche la gestione futura delle porzioni ancora coperte dai contratti in essere, che verranno avviate alla scadenza di questi ultimi. Nella fase transitoria di coesistenza tra più soggetti affidatari, l’Organo di governo, sentita l’Autorità, promuove meccanismi unitari di gestione.

4. In ogni caso, l’Organo di governo procede all’affidamento del servizio e alla stipula del relativo contratto di servizio, in conformità allo schema tipo predisposto dall’Autorità, salvo diverse disposizioni per specifici servizi locali.

 

Art. 6

Organi di governo d’ambito

1. Per ciascun settore e per ciascun ATO è individuato un Organo di governo, esponenziale degli interessi dei cittadini residenti in ciascun Ambito.

2. La composizione o l’identificazione degli Organi di governo, per ciascun settore, è disciplinata dagli articoli 9 e 17.

3. Ferme restando le competenze che le norme statali riservano ad Autorità e organismi nazionali, ciascun Organo di governo, in quanto esponenziale dell’ATO:
a) definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale;
b) stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe agevolate in favore degli utenti in condizioni di disagio economico, sociale e personale;
c) adotta apposito provvedimento sul regime di mercato, nell’attuazione del servizio;
d) procede all’affidamento del servizio e stipula il relativo contratto di servizio, salvo diverse disposizioni per specifici servizi locali;
e) approva i piani d’Ambito e gli altri atti di pianificazione.

4. Ciascun Organo di governo è altresì titolare di poteri consultivi che esercita autonomamente e su espressa richiesta della Regione, degli enti locali e dell’Autorità.

5. La partecipazione all’Organo di governo è a titolo gratuito.

6. Per l’esercizio delle proprie funzioni, ciascun Organo di governo si avvale degli uffici e del personale degli enti locali partecipanti e dell’Autorità.

 

Art. 7

Autorità regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

1. È istituita l’Autorità regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, avente sede a Bari.

2. L’Autorità è organo collegiale composto da un Presidente e due membri commissari, nominati dal Presidente della Giunta regionale, previa designazione da parte del Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei partecipanti al voto.

3. I componenti dell’Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza in possesso di titolo di laurea che per la loro attività pregressa assicurino indipendenza nello svolgimento della funzione; durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza in favore delle imprese operanti nella gestione dei servizi pubblici locali nel territorio regionale, né ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici. Per almeno due anni dalla cessazione dell’incarico i componenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese nella gestione dei servizi pubblici locali nel territorio regionale. Le indennità spettanti ai componenti sono determinate con decreto del Presidente della Giunta regionale pari al 50 per cento delle somme dovute al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti della Regione Puglia.

4. L’Autorità, operando con piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto delle funzioni delle Autorità nazionali di settore, esercita le seguenti funzioni:
a) verifica la corretta attuazione della pianificazione d’Ambito territoriale;
b) svolge l’analisi di mercato di cui all’articolo 4;
c) determina le tariffe per l’erogazione dei servizi, in conformità alla disciplina statale, conformandole a principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione settoriale e ai criteri per la determinazione delle tariffe agevolate stabiliti dagli Organi di governo;
d) determina e controlla i livelli generali del servizio e gli standard di qualità;
e) predispone lo schema-tipo dei bandi di selezione pubblica e i contratti di servizio;
f) definisce specifici criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici e fissa regole uniformi per la determinazione dei compensi dei componenti delle stesse nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti pubblici;
g) predispone i meccanismi di soluzione alternativa delle controversie tra imprese e utenti nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti pubblici;
h) collabora con le Autorità o organismi statali di settore.

5. La Giunta regionale, approva con regolamento, ai sensi dell’articolo 44, comma 2, dello Statuto regionale, l’atto di funzionamento dell’Autorità.

6. In fase di prima applicazione, all’onere derivante dall’istituzione e dal funzionamento dell’Autorità si provvede mediante quota parte dei fondi dell’ecotassa.

7. L’Autorità assicura la piena e leale collaborazione con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con le autorità nazionali preposte alla regolazione e alla vigilanza nei singoli settori, con la Regione, con gli enti locali e con gli Organi di governo.

8. Prima di assumere le sue decisioni, l’Autorità assicura la piena partecipazione degli enti locali e consulta le imprese regolate, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori.

9. Le funzioni di cui al comma 4 sono di esclusiva competenza dell’Autorità.


CAPO II

NORME IN MATERIA DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI


Art. 8

Principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati

1. Il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è disciplinato in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), all’articolo 2 (Disposizioni diverse), comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni e integrazioni e del Piano regionale che sarà approvato dalla Giunta regionale entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è articolato funzionalmente nelle operazioni di spazzamento, raccolta, trasporto, commercializzazione, gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento.

3. La pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l’efficienza, all’interno di ciascun ATO, può definire perimetri territoriali di ambito sub-provinciale per l’erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di raccolta ottimale (ARO). I perimetri degli ARO sono individuati nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati.

4. Il servizio di commercializzazione degli imballaggi da raccolta differenziata e la gestione degli impianti di recupero e riciclaggio è organizzato ed erogato prioritariamente all’interno degli ATO al fine di favorire il più possibile il loro recupero, privilegiando il principio di prossimità, fermo restando la necessità di conseguire economie di scala e differenziazione per le diverse frazioni merceologiche intercettate dalla raccolta differenziata idonea a massimizzare l’efficienza del servizio.

5. I corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio derivanti dalle raccolte differenziate sono erogati esclusivamente agli enti locali facenti parte dell’ARO, cui è fatto divieto di delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto.

6. In sede di prima attuazione, fino all’approvazione del Piano regionale dei rifiuti, la perimetrazione degli ARO, quale articolazione interna degli ATO, è disposta dalla Giunta regionale con deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viste le proposte di perimetrazione dei Comuni da sottoporsi alla Regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 9

Organo di governo in materia di rifiuti urbani e assimilati Composizione e funzionamento

1. Nel settore disciplinato dal presente capo, l’Organo di governo è composto dai Sindaci dei comuni dell’ATO o loro delegati e delibera con la maggioranza semplice dei partecipanti alla riunione. Ogni comune esprime un numero di voti pari al numero di abitanti risultante dall’ultimo censimento.

2. La prima seduta dell’Organo di governo è convocata dal Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti entro venti giorni dalla data di pubblicazione del Piano regionale. In difetto di tempestiva convocazione, vi provvede il Presidente della Regione o suo delegato.

3. Nella prima riunione l’Organo di governo elegge, con votazioni separate, il Presidente e due componenti l’Ufficio di Presidenza. Risulta eletto il Sindaco che nella votazione riporta il maggior numero di voti. L’Ufficio di Presidenza svolge esclusivamente funzioni istruttorie e di coordinamento in funzione della predisposizione degli atti da sottoporre all’esame dell’Organo di governo.


Art. 10

Regolamento degli Organi di governo

1. La Giunta regionale definisce, con regolamento, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regole di funzionamento degli Organi di governo con riferimento ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto. Il regolamento deve conformarsi ai seguenti principi:
a) gli Organi di governo, nell’espletamento dei compiti in materia di servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, devono tenere conto di quanto deciso dalle assemblee separate degli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO, fermi restando i vincoli derivanti dalla programmazione;
b) con riferimento ai servizi di cui al punto a), specifiche funzioni degli Organi di governo possono essere delegate agli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO solo a condizione che tutti detti enti siano costituiti in Unione di comuni ovvero abbiano specificamente disciplinato la loro attività di settore mediante convenzione di cui all’articolo 30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) tutte le attività di cui al presente articolo non devono produrre aggravi diretti o indiretti della tariffa.

2. Fino all’approvazione del regolamento di cui al comma 1, tutte le funzioni relative al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto competono agli Organi di governo.


Art. 11

Obblighi di servizio pubblico e universale in materia di gestione dei rifiuti

1. Ciascun Organo di governo, sentita l’Autorità, individua per ciascun ARO, relativamente ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, e per.ciascun ATO, relativamente ai servizi di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati, i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, sulla base degli standard tecnici definiti nello schema tipo di Carta dei servizi predisposto dall’Autorità e adottato con delibera di Giunta regionale.

2. In sede di prima attuazione, lo schema di Carta dei servizi è adottato con delibera di Giunta regionale.

3. Lo schema di Carta dei servizi deve essere redatto tenendo conto almeno dei seguenti contenuti minimi:
a) lo spazzamento meccanizzato e manuale deve essere svolto in maniera tale da garantire che l’Organo di governo riceva il miglior servizio in accordo con le proprie esigenze territoriali, organizzato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
b) a tutti i cittadini deve essere garantito il servizio di raccolta differenziata di qualità e flussi separati almeno per l’organico, la carta/cartone e il vetro; i flussi di plastica e metalli possono essere raccolti congiuntamente;
c) il trasporto dei rifiuti deve essere organizzato in modo da contenere le emissioni di CO2, anche mediante la realizzazione di idonee stazioni di trasferenza e/o trasbordo, ovvero utilizzando mezzi di trasporto alternativi al trasporto su gomma;
d) il servizio di raccolta dell’organico deve essere organizzato in modo tale da massimizzare la capacità di intercettazione e la qualità merceologica, minimizzando le impurità;
e) la tariffazione del servizio di trattamento della frazione organica da rifiuto urbano può essere definita anche considerando il livello di impurità;
f) il compostaggio domestico deve essere sempre favorito ove tecnicamente possibile; il servizio di raccolta differenziata dell’organico può essere sostituito, anche parzialmente, dal compostaggio domestico soprattutto nelle aree con bassa densità abitativa;
g) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano devono garantire la continuità dell’erogazione del servizio. Allo scopo, detti impianti devono essere caratterizzati da un’adeguata ridondanza tecnologica costituita da strutture, impianti e tecniche gestionali che minimizzino la probabilità dei “fermo impianto”;
h) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano tramite compostaggio e/o digestione anaerobica devono garantire la produzione e l’immissione sul mercato di un prodotto conforme al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88), garantendo l’efficacia e l’efficienza del trattamento;
i) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano tramite compostaggio e/o digestione anaerobica devono implementare un sistema di gestione e assicurazione della qualità (qualità delle matrici, controllo del processo, qualità del prodotto);
j) gli impianti di trattamento dell’indifferenziato residuo devono garantire:
1) la massimizzazione della separazione di frazioni merceologiche riciclabili;
2) la minimizzazione del quantitativo di rifiuti da avviare in discarica;
3) che per le frazioni secche indifferenziate sia massimizzato il recupero di materia e la sua commercializzazione.


Art. 12

Verifica delle condizioni di concorrenza nel settore della gestione

dei rifiuti e adozione della delibera sul regime di mercato

1. L’Autorità verifica per ciascun ATO, e all’interno di questi per ciascun ARO, la sussistenza delle condizioni per un idoneo sviluppo della concorrenza del mercato, tale da non pregiudicare il raggiungimento degli obblighi di servizio universale e nel rispetto degli standard tecnici definiti ai sensi dell’articolo 11.

2. L’Autorità svolge le analisi di mercato prioritariamente all’interno degli ATO al fine di favorire il più possibile il recupero privilegiando il principio di prossimità, fermo restando la necessità di consentire economie di scala e differenziazione per le diverse frazioni merceologiche intercettate dalla raccolta differenziata idonea a massimizzare l’efficienza del servizio.

3. L’Organo di governo, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’analisi di mercato svolta dalla Autorità, adotta, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera c), i conseguenti provvedimenti deliberativi sul regime di mercato in ciascun ATO e ARO.


Art. 13

Affidamento del servizio di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento

1. Ove non sia realizzabile una gestione concorrenziale, l’Organo di governo promuove le procedure di cui all’articolo 5, ai fini dell’affidamento del servizio per ciascun Ambito, nel rispetto degli standard tecnici di cui all’articolo 11.
2. Restano ferme le concessioni in essere con i gestori degli impianti di titolarità pubblica realizzati sulla base della previgente pianificazione regionale.

3. Le concessioni di cui al comma 2 possono essere estese, con provvedimento adottato dall’Organo di governo, anche alla frazione organica da raccolta differenziata, in caso di parziale o totale riconversione degli impianti di trattamento indifferenziato in impianti di trattamento dell’organico, qualora ciò comporti un’ottimale utilizzazione di detti impianti e un complessivo contenimento delle tariffe di trattamento del rifiuto indifferenziato e dell’organico.

4. Al fine di adottare un uniforme iter procedurale su tutto il territorio regionale in materia di adeguamento degli impianti di trattamento di rifiuti indifferenziati alle previsioni della pianificazione, le procedure VIA ed AIA di tali impianti sono di competenza della Regione Puglia. Con successiva delibera di Giunta, da. adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le Linee guida riportanti i contenuti tecnici minimi della documentazione da allegare alle istanze di verifica di compatibilità ambientale e autorizzazione integrata ambientale. Le disposizioni contenute nel presente comma prevalgono su previgenti disposizioni normative regionali con esse incompatibili.


Art. 14

Affidamento dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto

1. Gli enti locali facenti parte dell’ARO affidano l’intero servizio di spazzamento, raccolta e trasporto.

2. La procedura di cui al comma 1 è espletata sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all’articolo 11 ed è avviata entro e non oltre novanta giorni dalla data di costituzione dell’ARO. La Regione esercita il controllo sugli enti locali facenti parte dell’ARO anche in via sostitutiva, attraverso commissari ad acta, ai sensi del comma 4 dell’articolo 200 (Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) del d.lgs. 152/2006.

3. Nel caso in cui siano vigenti, all’interno di un ARO, affidamenti di servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani attraverso gestioni in proroga o eseguite in forza di ordinanze emanate dall’ente competente, la procedura di cui al comma 1 è indetta per la gestione immediata delle porzioni di ARO coperte da dette gestioni, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell’erogazione del servizio.

4. I contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani sottoscritti da enti ricadenti nel territorio dell’ARO che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell’ente sovraordinato, l’ente titolare del predetto contratto avvia le procedure di risoluzione dello stesso dopo la stipula del contratto di servizio con il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata vantaggiosa per l’Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità di cui alla presente legge, nonché con riferimento ai costi dei servizi. Di detto evento, l’ARO è tenuto a dare comunicazione formale a tutti i comuni aderenti e ai soggetti interessati in quanto titolari di competenze specifiche. E’ assicurato il trasferimento di beni e impianti dalle imprese titolari del contratto risolto anticipatamente al nuovo gestore individuato dall’ARO nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento e in ogni caso nel rispetto del Codice civile.

5. La gara deve prevedere il cronoprogramma di estensione dalla nuova gestione anche ai territori inizialmente esclusi, data la vigenza di contratti in corso di validità che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, ai sensi del comma 4. In questi casi, il capitolato speciale d’appalto delle gestioni di detti territori deve essere aggiornato e deve essere stipulato un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione dell’ARO, nonché il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’articolo 204 (Gestioni esistenti) del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e di quelli indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani, anche valorizzando il patrimonio derivante dalle gestioni cessate.


Art. 15

Compiti specifici degli Organi di governo nel settore del ciclo integrato
di gestione dei rifiuti

1. Ciascun Organo di governo, oltre ai compiti generali di cui all’articolo 6, per quanto applicabili, esercita, nel settore del ciclo integrato dei rifiuti, le seguenti funzioni:
a) organizzazione dei servizi di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati;
b) disciplina dei flussi di rifiuti da avviare a recupero e riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza sulla base di ambiti territoriali di dimensione prioritariamente provinciale e nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale;
c) disciplina dei flussi di rifiuti da avviare a smaltimento, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di’ trasparenza sulla base di ambiti territoriali di dimensione provinciale e nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale.


Art. 16

Compiti specifici dell’Autorità regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici nel
settore del ciclo integrato di gestione dei rifiuti

1. L’Autorità, oltre ai compiti generali di cui all’articolo 7:
a) propone l’aggiornamento dei Piani d’Ambito degli ATO, adottati dagli Organi di governo e approvati dalla Regione Puglia con delibera di Giunta regionale. In caso di inadempimento, la Giunta regionale esercita il controllo sostitutivo con la nomina di un commissario ad acta, ai sensi del comma 4 dell’articolo 200 del d.lgs. 152/2006. E’ di competenza della Giunta regionale la verifica di conformità del Piano d’Ambito al Piano regionale di gestione dei rifiuti. In caso di esito negativo è attivata la Conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni tra Regione e Organi di governo per apportare le necessarie modifiche;
b) verifica la coerenza dei disciplinari di gara e dei capitolati speciali d’appalto con lo schema della Carta dei servizi.

2. In sede di prima attuazione, fino alla piena operatività dell’Autorità, le funzioni di cui al presente articolo sono espletate dalla Giunta regionale.


CAPO III

NORME IN MATERIA DI TRASPORTI
PUBBLICI REGIONALI E LOCALI


Art. 17

Programmazione e determinazione degli ATO
dei trasporti regionali e locali

1. La Regione svolge i compiti di programmazione secondo le modalità previste nel Titolo III (Programmazione) della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale), tenuto conto della normativa nazionale di settore e delle competenze dell’Autorità di regolazione dei trasporti di cui agli articoli 36 (Regolazione indipendente in materia di trasporti) e 38 (Liberalizzazioni delle pertinenze delle strade) del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.


Art. 18

Integrazione tariffaria - Compiti della Giunta regionale

1. Nel settore di cui al presente capo, al fine di raggiungere il maggior grado di integrazione tariffaria, le funzioni di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c), sono svolte dalla Giunta regionale, la quale provvede con deliberazione, sentita l’Autorità.


Art. 19

Organo di governo - Composizione e funzionamento

1. Nel settore disciplinato dal presente Capo, gli Organi di governo coincidono con:
a) la Regione, nel caso di estensione regionale dell’Ambito;
b) la Provincia interessata, nel caso di estensione provinciale dell’Ambito;
c) la Comunità delle Province interessate, nel caso di estensione interprovinciale dell’Ambito. In tal caso, ogni Provincia esprime un numero di voti pari al numero di abitanti risultante dall’ultimo censimento. La prima seduta dell’Organo di governo è convocata dal Presidente della Provincia con il maggior numero di abitanti entro venti giorni dalla data di pubblicazione del Piano regionale. In difetto di tempestiva convocazione, vi provvede il Presidente della Regione o suo delegato. Nella prima riunione l’Organo di governo elegge il Presidente. Risulta eletto il Presidente che, nella votazione, riporta il maggior numero di voti.


Art. 20

Verifica delle condizioni di concorrenza nel settore dei trasporti e adozione della delibera
sul regime di mercato

1. In ciascun ATO, l’Autorità verifica la sussistenza delle condizioni per un idoneo sviluppo della concorrenza nel mercato, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 4, tenendo conto della specificità dei diversi servizi di trasporto e del grado di sostituzione intermodale.

2. L’Organo di governo, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’analisi di mercato svolta dall’Autorità, adotta, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera c), i conseguenti provvedimenti deliberativi sul regime di mercato.


Art. 21

Attribuzione funzioni all’Autorità regionale di regolamentazione

1. La Giunta regionale adotta, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento per conferire all’ Autorità regionale di regolamentazione di cui all’articolo 7 le funzioni di regolamentazione e controllo attualmente svolte dall’Agenzia regionale per la mobilità, in particolare quelle di cui all’articolo 25 (Osservatorio e agenzia per la mobilità), comma 5, lettera a), punti 3, 5 e 6, della l.r. 18/2002.


Art. 22

Affidamento del servizio in materia di trasporti

1. In ciascun ATO, l’Organo di governo, tenuto conto dei provvedimenti deliberativi sul regime di mercato di cui all’articolo 20, procede ai nuovi affidamenti dei servizi di trasporto ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2.


CAPO IV

DISCIPLINA TRANSITORIA


Art. 23

Organi di governo nel Settore del trasporto
pubblico locale in fase di prima applicazione

1. Fino all’approvazione del Piano di cui all’articolo 2, comma 2, in sede di prima applicazione nel settore del trasporto pubblico locale:
a) per i servizi automobilistici che non richiedono l’esercizio unitario regionale, sono istituiti ATO il cui perimetro coincide con quello amministrativo delle Province;
b) è istituito un ATO di estensione regionale che, oltre ai servizi marittimi, aerei e ferroviari, comprende, ai sensi del comma 8 dell’articolo 16 (Procedure per l’affidamento dei servizi) della l.r. 18/2002, anche gli eventuali servizi automobilistici, come definiti dal Piano triennale dei servizi, che collegano tra loro i bacini di cui alla lettera a) e che, per la loro caratteristica, richiedono un esercizio unitario a livello regionale.

2. Gli Organi di governo degli Ambiti definiti nel comma 1 sono individuati ai sensi della presente legge.


Art. 24

Gestione della fase transitoria nel settore dei rifiuti

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l’affidamento dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto.

2. Dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di perimetrazione degli ARO di cui all’articolo 8, comma 6, è fatto divieto ai Comuni di aggiudicare in via provvisoria gare a evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto.

3. Al fine di consentire la successione nelle posizioni giuridiche attive e passive già esistenti, ciascuno dei Commissari nominati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2012, n. 849 (Individuazione delle modalità di gestione transitoria per la corretta gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani nella Regione Puglia), nella funzione di commissario liquidatore procede alla formale cessazione del Consorzio. Il commissario liquidatore esercita con propri decreti ogni potere di governo dell’Autorità d’Ambito soppressa, subentrando nei rapporti giuridici attivi e passivi e restituendo le quote di capitale consortile ai Comuni originari conferitori. Il Commissario completa l’attività di liquidazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e trasmette la relazione sullo stato di liquidazione all’Autorità regionale, agli Organi di governo, agli enti locali facenti parte dell’ARO territorialmente interessati e alla Regione Puglia.


Art. 25

Disposizioni finali

1. Sono abrogati gli articoli 1 (Ambito di applicazione e finalità), 2 (Principi e obiettivi), 3 (Competenze della Regione), 4 (Competenze delle province), 5 (Competenze dei comuni e delle Autorità d’ambito - Struttura delle autorità d’ambito), 6 (Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti), limitatamente ai commi 1,4,5 e 6, 7 (Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Ambiti territoriali ottimali), 8 (Disciplina ed effetti del Piano d’ambito) e 9 (Gestioni esistenti) della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 36 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) e articolo 31 (Ambiti territoriali ottimali), comma 2, della l.r. 14/2011.

2. Al comma 2 dell’articolo 11 (Comitato tecnico scientifico) dellal.r. 36/2009 le parole “Ufficio gestione e rifiuti” sono sostituite dalle seguenti: “Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica”.

3. La lettera b) del terzo capoverso dell’Allegato 1 (Definizione degli indicatori di efficienza del ciclo dei rifiuti solidi urbani) di cui al comma 7 dell’articolo 7 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), è sostituita dalla seguente: “b) imballaggi da raccolta congiunta plastica/metalli: impurezze <8%.”.

4. L’allegato 2 (Comunicazione annuale produzione rifiuti e raccolte differenziate) di cui al comma 15 dell’articolo 7 della l.r. 38/2011 è sostituito dall’Allegato 2 di cui alla presente legge.


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 20 agosto 2012

 

Vedasi -Allegato 2 (rif. Art. 25,  comma 4)

 

INDICE


Capo I - Norme generali
Art. 1 Principi e finalità
Art. 2 Individuazione degli Ambiti territoriali ottimali
Art. 3 Definizione degli obblighi di servizio pubblico e universale
Art. 4 Verifica delle condizioni di concorrenza e adozione del provvedimento sul regime di mercato
Art. 5 Affidamento del servizio
Art. 6 Organi di governo d’ambito
Art. 7 Autorità regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Capo II - Norme in materia di rifiuti urbani e assimilati
Art. 8 Principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
Art. 9 Organo di governo in materia di rifiuti urbani e assimilati - Composizione e funzionamento
Art. 10 Regolamento degli Organi di governo
Art. 11 Obblighi di servizio pubblico e universale in materia di gestione dei rifiuti
Art. 12 Verifica delle condizioni di concorrenza nel settore della gestione dei rifiuti e adozione della delibera sul regime di mercato
Art. 13 Affidamento del servizio di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento
Art. 14 Affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto
Art. 15 Compiti specifici degli Organi di governo nel settore del ciclo integrato di gestione dei rifiuti
Art. 16 Compiti specifici dell’Autorità regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici nel settore del ciclo integrato di gestione dei rifiuti

Capo III - Norme in materia di trasporti pubblici regionali e locali
Art. 17 Programmazione e determinazione degli Ambiti territoriali ottimali dei trasporti regionali e locali
Art. 18 Integrazione tariffaria - Compiti della Giunta regionale
Art. 19 Organo di governo - Composizione e funzionamento
Art. 20 Verifica delle condizioni di concorrenza nel settore dei trasporti e adozione della delibera sul regime di mercato
Art. 21 Attribuzione funzioni all’Autorità regionale di regolamentazione
Art. 22 Affidamento del servizio in materia di trasporti

Capo IV - Disciplina transitoria
Art. 23 Organi di governo nel settore del trasporto pubblico locale in fase di prima applicazione
Art. 24 Gestione della fase transitoria nel settore dei rifiuti
Art. 25 Disposizioni finali