Con la l.r. 26/2013 sono state introdotte le variazioni necessarie ad assestare gli
elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa e
all’avanzo di amministrazione, secondo i valori risultanti dal rendiconto
generale dell’esercizio 2012, nonché le variazioni ritenute necessarie in
relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa di cui alla presente
legge.
TITOLO I
NORME DI BILANCIO
Art. 1
Stato di previsione delle entrate
1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione
Puglia per l’anno finanziario 2013, annesso alla presente legge, predisposto
secondo i criteri di cui all’articolo 45
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in
materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), è
approvato in euro 13.295.096.052,49 in termini di competenza e in euro
26.535.135.004,86 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore,
l’accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle
imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio
finanziario 2013.
Art. 2
Stato di previsione della spesa
1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia
per l’anno finanziario 2013, annesso alla presente legge, predisposto secondo i
criteri di cui all’articolo 46
della l.r.
28/2001, è approvato in euro 13.295.096.052,49 in termini di competenza e in
euro 26.535.135.004,86 in termini di cassa.
Art. 3
Impegni e pagamenti delle spese
1. E’ autorizzato l’impegno della spesa della Regione
Puglia per l’anno finanziario 2013 entro il limite degli stanziamenti di
competenza definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 2, fatto salvo
l’impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 76
e 77
della l.r.
28/2001.
2. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per
l’esercizio finanziario 2013 entro il limite degli stanziamenti di cassa
definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 2.
3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica posti a carico della Regione da norme statali, la Giunta regionale,
anche in relazione al disposto di cui al comma 20 dell’articolo 32 della legge
12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), può stabilire ulteriori
vincoli e limitazioni all’impegno e al pagamento delle somme iscritte nello
stato di previsione di cui all’articolo 2.
Art. 4
Quadro generale riassuntivo
1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio
della Regione per l’anno finanziario 2013, di cui all’allegato 1, predisposto
secondo il quadro di classificazione in titoli per l’entrata e per la spesa
previsti, rispettivamente, dagli articoli 45
e 46
della l.r.
28/2001.
Art. 5
Elenco delle spese obbligatorie
1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui
all’elenco, allegato 4, contenente le unità previsionali di base che possono
essere integrate a norma del comma 2 dell’articolo 49
della l.r.
28/2001.
Art. 6
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine
1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine –
capitolo 1110010 – UPB 06.02.01 – è determinato per l’esercizio 2013 in euro
1.899.767,08 ed è gestito a termini dell’articolo 49 della l.r. 28/2001.
Art. 7
Fondo di riserva per le spese impreviste
1. Il fondo di riserva per le spese impreviste – capitolo
1110030 – UPB 06.02.01 - è determinato per l’esercizio 2013 in euro 2.945.190,00
ed è gestito a termini dell’articolo 50
della l.r.
28/2001.
Art. 8
Fondo di riserva per la definizione delle passività pregresse
1. Il fondo di riserva per la definizione delle partite
pregresse – capitolo 1110090 - UPB 06.02.01 - è determinato per l’esercizio 2013
in euro 5 milioni 900 mila ed è gestito a termini dell’articolo 54
della l.r.
28/2001.
Art. 9
Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa
corrente
in corso di adozione
1. Il fondo globale per il finanziamento di leggi regionali
di spesa corrente in corso di adozione – capitolo 1110070 – UPB 06.02.01 - è
determinato per l’esercizio 2013 in euro 700 mila ed è gestito a termini
dell’articolo 52
della l.r.
28/2001.
Art. 10
Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di
cassa
1. Il fondo di riserva per le integrazioni delle
autorizzazioni di cassa – capitolo 1110020 - UPB 06.02.01 - è determinato per
l’esercizio 2013 in euro 312.872.571 ed è gestito a termini dell’articolo51
della l.r.
28/2001.
Art. 11
Utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura
dell’esercizio 2012
1. Al bilancio di previsione 2013 il saldo finanziario
presunto, pari a euro 1.252.335.740,00, è applicato nei limiti dell’ammontare
complessivo di euro 1.236.327.716,40 derivante da somme finanziate da fondi
vincolati e regolarmente stanziati nell’esercizio finanziario 2012. Ai sensi
dell’articolo 48
della l.r.
28/2001, è utilizzato come segue:
a) per euro 65 milioni sul
capitolo 1110045 – U.P.B. 06.02.01 - “Fondo di riserva per la reiscrizione dei
residui passivi perenti del bilancio autonomo”, gestito a termini dell’articolo
95
della l.r.
28/2001;
b) per euro 185 milioni sul
capitolo 1110046 – U.P.B. 06.02.01 – “Fondo di riserva per la reiscrizione dei
residui passivi perenti derivanti da risorse con vincolo di destinazione”,
gestito a termini dell’articolo 95 della l.r. 28/2001;
c) per euro 899.927.716,40 sul
capitolo 1110060 - U.P.B. 06.02.01 – “Fondo delle economie vincolate”, gestito a
termini dell’articolo 93
della l.r.
28/2001;
d) per euro 51 milioni 900 mila
sul capitolo 1110065 – U.P.B. 06.02.01 – “Fondo svalutazione crediti”, gestito a
termini dell’articolo 51
bis della l.r.
28/2001;
e) per euro 34 milioni 500 mila
sul capitolo 1181010 - U.P.B. 06.02.08 – “Fondo per copertura rischi su garanzia
prestata a favore di Acquedotto Pugliese s.p.a. su contratto di mutuo di euro
150 milioni.
Art. 12
Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale
1. La Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà
e poteri previsti dall’articolo 42
della l.r.
28/2001, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2013, a disporre con
proprio atto le variazioni occorrenti per l’istituzione di nuove unità
previsionali di entrata, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni
vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell’Unione Europea (UE),
nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente
regolate dalla legislazione in vigore.
2. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare, con delibera
da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni compensative
tra le unità previsionali di base strettamente collegate nell’ambito di una
stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto, nonché a
effettuare variazioni compensative tra unità previsionali di base diverse
qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di interventi
previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di
programmazione negoziata.
3. Le variazioni di cui al comma 2, relative ad assegnazioni a
destinazione vincolata, possono essere apportate nell’ambito dei vincoli di
destinazione specifica stabiliti dall’UE, dallo Stato o da altri soggetti.
4. Al fine di assicurare la tempestiva erogazione dei fondi in
favore degli enti del comparto sanitario, la Giunta regionale è autorizzata,
altresì, a iscrivere, con proprio atto, le ulteriori eventuali somme derivanti
dalla differenza tra le risorse finanziarie di parte corrente destinate al
Servizio sanitario regionale, per l’anno 2013, sancite con intesa espressa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano e quelle stanziate con la presente legge
di approvazione del presente bilancio.
Art. 13
Erogazione al Consiglio regionale
1. I fondi stanziati sul capitolo 1050, nella UPB 00.01.01
dello stato di previsione della spesa, ai sensi del comma 3 dell’articolo 102
della l.r.
28/2001, sono messi a disposizione del Consiglio regionale, su richiesta del
suo Presidente.
Art. 14
Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità
1. In relazione al disposto dell’articolo 74
della l.r.
28/2001, l’importo dei crediti di natura non tributaria o la cancellazione
dal conto dei residui è confermato in euro 25,00.
Art. 15
Bilancio pluriennale
1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione
Puglia per il triennio 2013-2015, nelle risultanze di cui allo stato di
previsione dell’entrata e allo stato di previsione della spesa, annesso alla
presente legge e predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 26
della l.r.
28/2001.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari,
addì 28 dicembre 2012
Allegati (1)
(1) Si omettono gli allegati