IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti
regionali;
Visto l’art. 42,
comma 2, lett.c) L.R.
2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art. 44,
comma 3, L.
R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la
Delibera di Giunta Regionale n.2870 del 20/12/20121 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. Il presente Regolamento definisce i criteri e disciplina
le modalità per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 2
della legge
regionale 22 marzo 2012 n. 5, recante “Norme per la promozione e la tutela
delle lingue minoritarie in Puglia”, di seguito denominata legge.
2.
Sono oggetto del presente Regolamento i progetti di cui all’art. 2
della legge,
finalizzati alla tutela e promozione delle lingue minoritarie riconosciute,
presentati da enti locali territoriali in forma associata, comuni singoli,
fondazioni senza scopo di lucro, istituti scolastici di ogni ordine e grado,
associazioni culturali regolarmente costituite e senza fini di lucro, testate
giornalistiche o di informazione radio-televisiva o che operano sul web, enti e
associazioni religiose.
3. Gli ambiti territoriali sedi di minoranze
linguistiche sono quelli indicati dall’art. 1,
comma 1. della legge.
Art. 2
(Soggetti destinatari)
1. Sono ammessi ai contributi finanziari per la realizzazione
dei progetti i soggetti espressamente individuati dall’articolo 4
della legge.
Art. 3
(Interventi finanziabili. Criteri)
1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti previsti dalle
leggi di bilancio annuali e pluriennali, definisce, annualmente, i contributi
finanziari regionali per le iniziative che riguardano tutte o parte delle
tipologie di intervento previste dall’ articolo 2,
comma 1 lett. a), b), c) della legge.
I contributi possono coprire in tutto o in parte le spese relative ai progetti
ammessi a finanziamento.
2. La Regione, mediante linee guida, individua,
annualmente, specifiche tipologie di intervento e priorità su cui indirizzare le
risorse disponibili.
3. I progetti devono essere coerenti con le linee
guida regionali, informati a criteri di efficacia ed economicità ed avere
cadenza annuale.
4. Non sono ammessi al contributo gli interventi già
finanziati con altre fonti di finanziamento o con fondi di esercizi precedenti,
anche rivenienti dalle risorse finanziarie statali.
5. I contributi
assegnati per gli interventi previsti dal presente regolamento sono a
destinazione vincolata; eventuali somme non impegnate o inutilizzate, pertanto,
sono considerate economie da recuperare.
Art. 4
(Termini e modalità di presentazione dei Progetti)
1. I Progetti devono essere presentati da un soggetto
legittimato, tra quelli individuati dall’art. 4
comma 1. della legge,
a pena di nullità, entro e non oltre il termine del 1° febbraio di ogni anno.
2. Per accedere al contributo i soggetti legittimati dalla L.R.
5/2012, presentano un solo progetto per ogni tipologia di iniziative
individuate annualmente dal Comitato come prioritarie, tra quelle previste
dall’art. 2
commi a), b) e c) della legge.
3. I progetti devono essere trasmessi, tramite raccomandata con avviso
di ricevimento oppure consegnati a mano, alla Regione Puglia - Area Politiche
per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti Servizio Scuola
Università e Ricerca - via Gobetti, n. 26, 70125 Bari, sia in cartaceo che in
formato elettronico, utilizzando per quest’ultima modalità l’indirizzo di posta
elettronica:
servizio.scuolauniversita@regione.puglia.it
4. In caso
di invio con raccomandata fa fede la data del timbro postale. Qualora il termine
suindicato coincida con una giornata festiva, lo stesso si intende prorogato al
giorno successivo non festivo. I progetti pervenuti oltre il termine di cui al
comma 1 non sono oggetto di valutazione.
5. I progetti, a pena di
esclusione, devono essere presentati a firma del legale rappresentante o da
altro soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento e debbono essere
approvati con atto formale dall’organo competente in base al rispettivo
ordinamento.
6. Ogni proposta progettuale deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
a) relazione illustrativa analitica del progetto
che specifichi la durata e la data di ultimazione del progetto, gli ambiti di
intervento, gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi, nonché la
descrizione delle professionalità, delle risorse strumentali impegnate ed il
ricorso ad eventuali forme di accordo con altri enti;
b) preventivo di spesa
dettagliato, con l’indicazione analitica di ogni singola voce di spesa tra
quelle ritenute ammissibili;
c) dichiarazione, a firma del legale
rappresentante dell’ente, che attesti il cofinanziamento con fondi del proprio
bilancio in misura non inferiore al 20 per cento;
d) dichiarazione che
attesti l’assenza, per gli interventi proposti, di altre fonti di finanziamento
pubblico;
e) copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello
statuto dell’ente o associazione o fondazioni (escluso enti locali ed
istituzioni scolastiche autonome);
f) dichiarazione attestante
l’acquisizione del riconoscimento giuridico (escluso enti locali ed istituzioni
scolastiche autonome);
g) documento unico per la presentazione del progetto
da parte di enti territoriali in forma associata con l’indicazione dell’ente
capo fila dell’aggregazione (secondo modello predisposto dal Servizio
competente).
7. Il Servizio, in caso di documentazione incompleta, può
richiedere una sola volta la documentazione integrativa o sostitutiva fissando
un termine per la presentazione della stessa. Qualora la documentazione
richiesta non pervenga entro il termine stabilito, il procedimento si conclude
con il rigetto dell’istanza.
Art. 5
(Modalità e Criteri di valutazione)
1. Sono ammessi all’analisi e valutazione del Comitato di cui
all’art. 8
della legge,
soltanto i progetti pervenuti entro il termine indicato dalla legge e corredato
dalla documentazione di cui all’articolo 4, comma 5 del presente regolamento.
2. Il finanziamento delle proposte progettuali è determinato sulla base
di punteggi che permettono di stilare una graduatoria di merito.
3. Il
Comitato attribuisce a ciascun progetto i punteggi per un totale massimo di 25
punti per ogni ambito e relativi criteri, di seguito riportati:
Ambiti sottoposti a
valutazione |
Criteri |
Punteggio |
Descrizione della situazione da cui
trae origine l’intervento |
Completezza ed
esaustività dell’analisi;
livello di
approfondimento. |
|
Strategia
generale |
Coerenza tra
l’iniziativa proposta e gli obiettivi da raggiungere e l’esperienza del
soggetto proponente in relazione al tema e al settore specifico in cui si
colloca la singola iniziativa progettuale. |
|
Descrizione dei campi
d’azione |
Coerenza con
la strategia formulata, carattere innovativo rispetto agli interventi già
finanziati, varietà degli approcci ipotizzati, utilizzo di metodologie e
strumenti positivamente testati, identificazione dei fattori di successo
delle ricadute sul territorio, coinvolgimento e partecipazione della
cittadinanza, previsione uso della lingua di minoranza.
|
|
Capacità gestionale e
finanziaria |
Condivisione
dell’iniziativa con altri soggetti, previsione e pertinenza dei ruoli
individuali rispetto all’obiettivo progettuale, disponibilità al
cofinanziamento in misura superiore al 20%, congruità rispetto alla durata
e alle attività pianificate.
|
|
Art. 6
(Approvazione Progetti)
1. Compatibilmente con le risorse finanziarie annualmente
disponibili, il Comitato definisce le quote di finanziamento e relative modalità
di riparto.
2. L’istruttoria delle domande regolarmente pervenute si
articola nelle seguenti fasi:
a) accertamento dei requisiti formali di
ammissibilità;
b) accertamento della corrispondenza dei progetti presentati
con le tipologie indicate all’articolo 2 della legge e con le priorità
individuate dalla Regione;
c) verifica di eventuale
sovrapposizione/duplicazione con altri progetti già finanziati con altre fonti
di finanziamento pubblico.
3. Il Comitato predispone la graduatoria dei
progetti ritenuti ammissibili con l’indicazione per ognuno del contributo
assegnato.
4. La Giunta Regionale approva la graduatoria definitiva dei
progetti ammissibili ed assegna i contributi ai progetti collocati utilmente
nella stessa, fino a concorrenza delle risorse disponibili nell’esercizio di
riferimento.
5. La Giunta Regionale demanda al Servizio competente
l’assunzione dei conseguenti provvedimenti di competenza.
Art. 7
(Ammissibilità delle spese)
1. Sono ammissibili a contributo le spese strettamente
connesse all’azione approvata e realizzata, conformi alle leggi contabili e
fiscali nazionali, effettivamente sostenute dai beneficiari ed opportunamente
documentate, corrispondenti a pagamenti a mezzo di fatture quietanzate o da
documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.
2. La
determinazione della spesa ammissibile a contributo è effettuata sulla base
della verifica di coerenza e congruità tra le previsioni recate dalla relazione
illustrativa del progetto e il preventivo di spesa.
3. I costi riportati
nel preventivo di spesa non devono essere sovradimensionati e debbono essere
finanziariamente compatibili con le quote di finanziamento definite dal comitato
per ogni singola tipologia di intervento.
4. Per tutte le attività per
le quali non esistono parametri rivenienti da normative applicabili, il
riconoscimento della spesa è subordinato alla sua congruenza rispetto ai costi
di mercato delle prestazioni e dei prodotti ai quali si riferisce la spesa, a
dimostrazione di una scelta economica corretta, attestata formalmente da parte
del legale rappresentante dell’ente.
5. Sono considerate ammissibili le
spese sostenute dal beneficiario dopo la data di comunicazione di ammissione del
progetto al contributo e fino al termine di realizzazione del progetto stesso.
6. Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
a) spese generali
e di segreteria;
b) per acquisto immobili o comunque spese in conto
capitale;
c) per arredi e per materiali di facile consumo;
d) per
coordinamento progetto e/o didattico;
e) per viaggi, seminari e conferenze o
incontri vari;
Art. 8
(Assegnazione ed erogazione del contributo)
1. A seguito della ripartizione effettuata dal competente
organo, l’ufficio preposto comunica a ciascun soggetto interessato gli esiti
della domanda presentata, indicando per i progetti approvati l’ammontare del
finanziamento assegnato.
2. Il dirigente del Servizio acquisita
dall’ente beneficiario la dichiarazione di accettazione del contributo assegnato
e di avvio delle attività, con proprio atto provvede alla concessione del
contributo assegnato.
3. L’erogazione del contributo assegnato avviene a
mezzo di determinazione del Dirigente del Servizio secondo le modalità previste
dall’art. 9
della legge.
4. Il rispetto delle condizioni e dei vincoli posti dalle norme nella
fase attuativa degli interventi finanziati è rilevante, soprattutto
nell’eventualità che venga richiesta la rimodulazione delle voci di spesa
qualora gli interventi vengano finanziati per un importo inferiore a quello
originariamente richiesto.
Art. 9
(Variazioni progettuali)
1. Le variazioni progettuali che attengono ai contenuti
specifici delle azioni da porre in essere per il conseguimento degli obiettivi
previsti, possono essere autorizzate dal Servizio competente, su richiesta
motivata e per specifiche esigenze sempre che la natura e l’impegno finanziario
restino invariati, e le stesse siano coerenti con le finalità del progetto
originario.
2. La richiesta di modifiche al progetto originario, di
variazioni inerenti le date e di eventuali altre richieste, a seguito di
criticità emerse, devono essere comunicate preventivamente e in modo tempestivo,
al fine di consentirne la puntuale valutazione da parte del Comitato ed essere
autorizzate dal Servizio. In caso contrario, la rimodulazione non sarà ritenuta
ammissibile in sede di rendicontazione e le somme erogate saranno revocate. Le
caratteristiche del progetto esaminato e approvato, inoltre, devono essere
mantenute inalterate sia riguardo agli obiettivi che alle voci di spesa ammessa.
Art. 10
(Modalità di rendicontazione)
1. Ai fini della erogazione del contributo, entro il termine di
90 giorni dalla data di conclusione del progetto e comunque entro il 31 ottobre
dell’esercizio finanziario successivo a quello dell’anno di erogazione, i
beneficiari devono produrre una appropriata rendicontazione con idonea
documentazione giustificativa della spesa (fatture quietanzate o documentazione
contabile equivalente), unitamente ad una relazione descrittiva finale in merito
all’effettiva attuazione del progetto finanziato, al raggiungimento degli
obiettivi prefissati ed alle ricadute positive sulla realtà territoriale
interessata, alla congruità della spesa ed ai risultati conseguiti.
2.
La correttezza della rendicontazione e la capacità di spesa dimostrata dal
beneficiario anche con riferimento a precedenti finanziamenti sarà oggetto di
valutazione.
3. In sede di rendicontazione possono essere accettate
eventuali compensazioni tra voci di spesa diverse nel limite del 10 per cento
del contributo concesso.
4. Su richiesta motivata possono essere
autorizzate dal Servizio proroghe al termine di rendicontazione.
5. In
caso di rendicontazione parziale delle spese sostenute, il contributo è
rideterminato in misura pari alla somma effettivamente e regolarmente
rendicontata.
6. La mancata e irregolare rendicontazione del contributo
ricevuto, accertata nell’ambito del procedimento di verifica comporta la revoca
dell’intero contributo e il recupero delle somme già erogate.
Art. 11
(Monitoraggio)
1. Il Servizio Scuola, Università e Ricerca, attraverso le
strutture centrali e provinciali, cura l’istruttoria, il monitoraggio ed il
controllo chiedendo anche chiarimenti e presentazione di documenti sulla
finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi
previsti dal presente Regolamento.
2. Il Servizio può disporre in
qualsiasi momento controlli, anche a campione, in relazione ai contributi
concessi ed erogati, per verificare lo stato di attuazione degli interventi, il
rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la
veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari.
Art. 12
(Disposizioni di rinvio)
1. Per quanto non previsto espressamente nel presente
regolamento si applicano le disposizioni della legge
regionale 22 marzo 2012 n. 5.
Art. 13
(Entrata in vigore)
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha durata
triennale.
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni del
presente regolamento, il termine per la presentazione dei progetti di cui
all’articolo 2 è fissato al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento.
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.12/05/2004,
n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato
a Bari, addì 27 dicembre 2012