Art. 1
Finalità
1. La Regione Puglia promuove e sostiene la mobilità
ciclistica al fine di elevare la qualità della vita, garantire l’accessibilità
dei territori e valorizzare le risorse ambientali pugliesi. Il sistema della
mobilità ciclistica è strategico per lo sviluppo ecocompatibile della Puglia.
Attraverso l’uso della bicicletta, si contribuisce, tra l’altro,
all’abbattimento delle emissioni di anidride carbonica, all’aumento della
competitività ed efficienza nei trasporti con l’intermodalità bici-treno e/o
bici-bus, alla riduzione della congestione stradale e del rischio di incidenti,
alla promozione della salute pubblica e all’affermazione della Puglia nel
settore del turismo in bicicletta nazionale e internazionale.
2. La
Regione Puglia individua, tra le strategie per contenere e controllare il
problema della congestione stradale, l’attivazione di politiche che agiscono
sulla domanda di mobilità, ossia sulla modifica del comportamento dei cittadini
nelle loro scelte di trasporto urbano, sostenendo gli spostamenti in bicicletta
attraverso la realizzazione di interventi infrastrutturali e azioni di
comunicazione, educazione e formazione.
3. La Regione sostiene e promuove l’utilizzo generalizzato
della bicicletta in ambito urbano ed extraurbano tramite:
a) la formazione di una rete ciclabile regionale integrata con
la rete delle infrastrutture per la mobilità mediante:
1) la realizzazione e il completamento di percorsi ciclabili e
ciclopedonali;
2) la realizzazione degli interventi finalizzati alla
coesistenza dell’utenza motorizzata e non motorizzata, anche attraverso
politiche di moderazione del traffico;
b) la promozione all’utilizzo della bici per gli spostamenti e
l’affermazione di una nuova cultura della mobilità sostenibile attraverso
l’attivazione di azioni di educazione, formazione e comunicazione per la
conoscenza e la diffusione della mobilità ciclistica e dei vantaggi che essa
comporta.
Art. 2
Piano regionale della mobilità ciclistica
1. La Regione Puglia elabora il Piano regionale della
mobilità ciclistica (PRMC) in coerenza con le indicazioni del Piano regionale
dei trasporti (PRT), del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), del
Documento regionale di assetto generale (DRAG), della legge 28 giugno 1991, n.
208 (Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle
aree urbane) e della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento
della mobilità ciclistica), allo scopo di perseguire la migliore fruizione del
territorio mediante la diffusione in sicurezza dell’uso della bicicletta come
mezzo di trasporto urbano ed extraurbano anche in combinazione con i mezzi
pubblici e collettivi. Il PRMC individua:
a) il sistema ciclabile di scala regionale - quale elemento di
connessione e integrazione dei sistemi ciclabili provinciali e comunali di cui
all’articolo 5 - in relazione al tessuto e alla morfologia territoriale, allo
sviluppo urbanistico, al sistema naturale con particolare riferimento alle
coste, ai fiumi, ai laghi, ai parchi nazionali e regionali e ai grandi poli
attrattori. Il suddetto sistema ciclabile regionale assume e valorizza le
dorsali della rete ciclabile regionale, ossia gli itinerari di media-lunga
percorrenza delle reti di percorribilità ciclistica nazionale e internazionale
BicItalia ed EuroVelo individuati nel PRT e nel PPTR, che assicurano sia i
collegamenti tra Comuni e località di interesse turistico, sia gli
attraversamenti dei centri urbani inseriti in sistemi sovraregionali fino al
livello europeo;
b) le priorità strategiche e gli obiettivi specifici in materia
di educazione, formazione e comunicazione per la diffusione della mobilità
ciclistica.
2. Obiettivi strategici per la mobilità ciclistica urbana
sono:
a) la formazione di una rete ciclabile e ciclopedonale continua
e interconnessa, anche tramite la realizzazione di aree pedonali, zone a
traffico limitato (ZTL) e provvedimenti dì moderazione del traffico previsti
dalle buone pratiche in materia;
b) il completamento e la messa in sicurezza di reti e percorsi
ciclabili esistenti, anche con la riconversione di strade a bassa densità di
traffico motorizzato;
c) la connessione con il sistema della mobilità collettiva
quali stazioni, porti e aeroporti e con le reti ciclabili intercomunali;
d) la realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e
formazione per la promozione degli spostamenti quotidiani in bicicletta, a
cominciare dai tragitti casa-scuola, casa-lavoro.
3. Obiettivi strategici per la mobilità ciclistica
extraurbana sono:
a) la formazione di una rete interconnessa, sicura e dedicata
di ciclovie turistiche attraverso località di valore ambientale, paesaggistico e
culturale, i cui itinerari principali coincidano con le ciclovie delle reti
Bicltalia ed EuroVelo e la realizzazione di infrastrutture a esse connesse;
b) la formazione di percorsi con fruizione giornaliera o
plurigiornaliera, connessi alla mobilità collettiva e, in particolare, alle
stazioni del trasporto su ferro, ai porti e agli aeroporti, e di una rete di
strutture di assistenza e ristoro;
c) la promozione di strumenti informatizzati per la diffusione
della conoscenza delle reti ciclabili;
d) la realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e
formazione per la promozione dell’intermodalità bici+treno, bici+bus.
4. Le attività del presente articolo sono svolte con l’utilizzo
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 3
Approvazione e aggiornamento del PRMC
1. Il PRMC è approvato dalla Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare, ed è aggiornato di norma ogni tre anni.
2. Il PRMC è elaborato attraverso forme di concertazione con i
soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, sentite le associazioni che promuovono
in modo specifico gli spostamenti in bicicletta.
3. Per le finalità del presente articolo è incaricato l’Ufficio
reti della mobilità sostenibile - Sevizio reti e infrastrutture per la mobilità
- Area politiche per la mobilità e qualità urbana, con la collaborazione
dell’Agenzia regionale per la mobilità (AREM), istituita ai sensi della legge
regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto
pubblico locale).
4. L’Ufficio regionale reti della mobilità sostenibile, nel
limite delle risorse disponibili, con la collaborazione dell’AREM:
a) cura l’elaborazione e l’implementazione del PRMC e ne segue
l’attuazione con una continua azione di monitoraggio e supporto dei diversi
soggetti pubblici e privati coinvolti;
b) cura la formazione e l’aggiornamento della sezione del
Sistema informativo territoriale (SIT) dedicato alla rete ciclabile regionale,
in collaborazione con gli Uffici provinciali interessati dalla pianificazione
della mobilità ciclistica, classificando le ciclovie per tipologia e qualità in
conformità all’articolo 7. II SIT è, nelle sue indicazioni principali, reso
accessibile a mezzo internet;
c) progetta e vigila sulla manutenzione di opere e segnaletica
della rete d’iniziativa regionale d’intesa con le strutture regionali
direttamente interessate;
d) cura i rapporti con enti e società per l’implementazione
dell’uso della bicicletta e dell’intermodalità (bici+treno / bus / nave / aereo)
promuovendo eventuali accordi;
e) propone alle competenti strutture regionali l’erogazione di
eventuali incentivi economici alla mobilità ciclistica, sia per la realizzazione
di infrastrutture ciclabili, sia per l’attivazione di azioni finalizzate
all’incremento dell’uso della bicicletta;
f) promuove l’uso della bicicletta presso i cittadini e
favorisce lo sviluppo di servizi alla ciclabilità;
g) progetta interventi per l’educazione e la formazione sulla
mobilità ciclistica e azioni di sensibilizzazione per la diffusione
dell’utilizzo della bicicletta negli spostamenti quotidiani;
h) promuove l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto
efficiente, pulito e sicuro, attraverso la costruzione di una rete
interistituzionale, con i diversi attori interessati nel settore della
formazione, educazione e comunicazione;
i) cura la diffusione dei dati sulla mobilità ciclistica -
elaborati dall’Osservatorio regionale della mobilità e dal Centro regionale di
monitoraggio della sicurezza stradale - al fine di permettere a Comuni e
Province di attuare politiche e di progettare interventi coerenti con le analisi
quantitative e qualitative realizzate;
j) cura la partecipazione della Regione Puglia a programmi e
progetti europei per lo sviluppo della mobilità ciclistica.
Art. 4
Azioni di sostegno alla mobilità ciclistica
1. Nella gestione della mobilità ciclistica la Regione
Puglia predispone strumenti decisionali inclusivi che possono garantire la
partecipazione, il confronto e la collaborazione dei diversi attori interessati
dalla pianificazione e progettazione degli interventi per la diffusione degli
spostamenti in bicicletta.
2. La Regione è impegnata - in attuazione del
PRMC e mediante intese con gli enti interessati - a promuovere il riuso, previa
riconversione in percorsi ciclabili e ciclopedonali, dei seguenti manufatti e/o
infrastrutture:
a) le aree di sedime delle tratte ferroviarie dismesse o in
disuso e ritenute definitivamente non recuperabili all’esercizio ferroviario;
b) le aree di sedime delle tratte stradali, ivi comprese quelle
militari, dismesse o in disuso;
c) gli argini e le alzaie dei fiumi, dei torrenti, dei canali e
dei laghi, se utilizzabili, i tracciati e le strade di servizio (forestali,
bonifica, acquedotti, enel, gas);
d) le altre opere infrastrutturali lineari come condotte
fognarie, cablaggi;
e) i ponti dismessi e gli altri manufatti stradali;
f) i tratturi.
3. Nell’ambito della riconversione delle tratte ferroviarie
dismesse, la Regione promuove, mediante apposite intese con i gestori delle reti
ferroviarie, il recupero e la conservazione delle stazioni e dei caselli
ferroviari insistenti sulla tratta, che, mediante specifico adeguamento
funzionale, sono destinati a strutture ricettive e di assistenza o punti di
ristoro specializzati per l’ospitalità di ciclisti e cicloturisti.
4. La
Regione promuove altresì accordi con i gestori del trasporto pubblico e
collettivo locale e regionale e delle infrastrutture relative, allo scopo di
attuare il trasporto combinato di passeggeri e cicli anche con interventi
infrastrutturali finalizzati a eliminare ostacoli e barriere all’accessibilità e
alla fruizione del servizio di trasporto intermodale.
5. La Regione promuove, d’intesa con i soggetti attuatori, con
le associazioni degli utenti della bicicletta e con il sistema scolastico,
attività di informazione e formazione tese alla diffusione dell’uso della
bicicletta, considerando gli aspetti inerenti la mobilità sostenibile, la
sicurezza stradale, il benessere fisico e il miglioramento degli stili di vita.
6. La Regione mantiene un sistema di informazione e
consultazione, tramite accesso internet, dell’offerta ciclabile con i tracciati
dei percorsi, i punti di scambio intermodale e i punti di assistenza e di
ristoro. Il sistema è costantemente aggiornato in collaborazione con i soggetti
attuatori.
7. La Regione incentiva la diffusione della mobilità
ciclistica anche attraverso l’istituzione di premi per valorizzare le buone
pratiche a livello locale e provinciale e l’organizzazione di giornate a tema
per sensibilizzare l’opinione pubblica all’utilizzo della bici per gli
spostamenti urbani.
8. La Regione favorisce l’utilizzo della bicicletta negli
spostamenti casa-lavoro per i propri dipendenti e per quelli degli enti,
istituti, agenzie, aziende o società dipendenti, controllati, vigilati o
partecipati dalla Regione e incentiva le iniziative delle imprese volte a
incrementare l’utilizzo della bicicletta tra i lavoratori.
Art. 5
Piani di Province e Comuni
1. In coerenza con le finalità di cui all’articolo 2, commi
2 e 3, le Province e i Comuni redigono piani per la mobilità ciclistica e
ciclopedonale per i territori di rispettiva competenza, in coerenza con il PRMC,
ove vigente. II piano provinciale programma gli interventi a livello
sovra-comunale ed è individuato quale elaborato integrativo del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), di cui costituisce parte
integrante e sostanziale. Il piano comunale programma gli interventi a livello
locale ed è individuato quale elaborato integrativo dei Piano Urbanistico
Generale (PUG) di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Gli atti di
cui al presente comma - se presentati separatamente dal piano cui appartengono -
sono approvati con il medesimo procedimento di approvazione del suddetto piano,
quale loro variante, o anche anticipatamente a esso.
2. I piani provinciali e comunali individuano la rete ciclabile
e ciclopedonale quale elemento integrante della rete di livello regionale,
prevedendo, anche in attuazione dei piani di spostamento
casa-scuola/lavoro/tempo libero, la connessione dei grandi attrattori di
traffico, tra cui i poli scolastici e universitari, gli uffici pubblici, i
centri commerciali, i distretti e le zone artigianali e industriali, il sistema
della mobilità pubblica e collettiva e, in generale, i luoghi di interesse
sociale, storico, culturale e turistico di fruizione pubblica.
3. I Piani della mobilità ciclistica predisposti dai Comuni e
dalle Province sono piani di settore dei Piani urbani della mobilità (PUM) e dei
Piani urbani del traffico (PUT), in quanto, contribuendo a spostare quote
significative di traffico motorizzato verso quello ciclistico, perseguono gli
obiettivi in tema di sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni
inquinanti, dei consumi energetici e del rumore prodotti dal traffico.
Art. 6
Programmazione degli interventi e delle azioni
1. In coerenza con il PRMC e con i piani di cui all’articolo 5,
le Province e i Comuni elaborano programmi triennali per l’attuazione di
interventi sulla mobilità ciclistica per i territori di rispettiva competenza.
2. I programmi prevedono, tra l’altro:
a) la ricognizione in termini quantitativi e qualitativi delle
infrastrutture per la mobilità ciclistica esistenti o in via,di realizzazione;
b) la rilevazione delle azioni attivate a livello provinciale e
comunale per la promozione della mobilità ciclistica;
c) gli interventi infrastrutturali di cui avviare la
realizzazione nell’arco di tre anni, valorizzando le infrastrutture per la
mobilità ciclistica esistenti e garantendone la connessione con le reti
ciclabili - esistenti e in corso di formazione - e con il sistema di mobilità in
generale;
d) gli interventi di realizzazione e manutenzione delle
ciclovie, così come indicato all’articolo 7;
e) le fonti di finanziamento - pubbliche, private o concorsuali
dei due soggetti - che si intendono attivare per realizzare gli interventi e le
azioni di cui al presente articolo;
f) il programma di interventi educativi e formativi per
promuovere la mobilità ciclistica a livello comunale e provinciale;
g) il piano di comunicazione istituzionale a supporto degli
interventi;
h) i soggetti pubblici (enti parco, comunità montane, istituti
scolastici) o privati, cui compete l’attuazione degli interventi o delle azioni;
i) i tempi previsti per la realizzazione degli interventi e
delle azioni di cui sopra.
Art. 7
Classificazione delle ciclovie
1. Per dotare il territorio regionale di un rete di strade
per le biciclette, oltre alle piste ciclabili come definite dal decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive
modifiche e integrazioni, che rappresentano il massimo grado di protezione del
ciclista dal traffico stradale, sono disponibili altre tipologie di percorsi,
comunque rientranti nella definizione di ciclovie, vale a dire di itinerari
idonei al transito delle biciclette, dotati di diversi livelli di protezione
determinati da provvedimenti e/o infrastrutture che rendono agevole la
percorrenza ciclistica e le assicurano gradi di sicurezza variabili.
2. Un sistema integrato di ciclovie, siano esse urbane o
extraurbane, è costituito da diversi segmenti raccordati tra loro, descritti e
segnalati con precisione, costruiti o messi in sicurezza e che siano
legittimamente percorribili dal ciclista.
3. Con riferimento ai parametri di traffico e sicurezza si
definiscono le seguenti categorie di ciclovie:
a) pista ciclabile e/o ciclopedonale, come da articolo 3, comma
1, punto 39, del Codice della strada;
b) corsia ciclabile e/o ciclopedonale, come da articoli 140 e
146 del Regolamento del Codice della strada;
c) pista/strada ciclabile in sede propria lontano dalle strade
a traffico motorizzato (greenway);
d) sentiero ciclabile e/o percorso natura: sentiero/itinerario
in parchi e zone protette, bordi fiume o ambiti rurali, anche senza particolari
standard costruttivi dove le biciclette sono ammesse;
e) strade senza traffico: strade con una percorrenza
motorizzata giornaliera inferiore a cinquanta veicoli/giorno;
f) strade a basso traffico: strade con una percorrenza
motorizzata giornaliera inferiore a cinquecento veicoli/giorno, senza punte
superiori a cinquanta veicoli/h;
g) strada ciclabile o ciclostrada o “strada 30”: strada
extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a 3 metri dedicata ai
veicoli non a motore salvo autorizzati (frontisti, agricoltori) e comunque
sottoposta a limite di velocità di 30 chilometri/h. ovvero itinerario
ciclopedonale, come da articolo 2, comma 3, lettera F-bis, del Codice della
strada;
h) area pedonale, come da articolo 3, comma 1, punto 2, del
Codice della strada;
i) zona a traffico limitato, come da articolo 3, comma 1, punto
54, del Codice della strada;
j) zona residenziale, come da articolo 3, comma 1, punto 58,
del Codice della strada;
k) zona a velocità limitata (per 30 chilometri/h o inferiori),
come da articolo 135, punto 14, del Regolamento del Codice della strada.
Art. 8
Interventi di educazione, formazione e
comunicazione per la
mobilità ciclistica
1. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi
della presente legge, la Regione Puglia considera strategiche le attività e gli
interventi di educazione, formazione e comunicazione per la diffusione della
mobilità ciclistica. A tale scopo promuove, organizza e sostiene iniziative tese
a favorire l’utilizzo generalizzato della bicicletta in ambito urbano ed
extraurbano, nel quadro di una più ampia azione finalizzata alla diffusione di
pratiche e comportamenti orientati alla mobilità sostenibile.
2 Il PRMC
di cui all’articolo 2 individua le priorità strategiche e gli obiettivi
specifici in materia di educazione, formazione e comunicazione per la diffusione
della mobilità ciclistica, tenendo in considerazione i seguenti criteri
generali:
a) la promozione e il sostegno finanziario a iniziative e
programmi promossi in forma di collaborazione tra diversi enti e istituzioni,
pubblici e privati, che favoriscano lo scambio di esperienze, il confronto
professionale, l’integrazione dei programmi di lavoro;
b) la realizzazione di iniziative di formazione, anche
attraverso l’utilizzo dei programmi dell’Unione europea, finalizzate allo
sviluppo di competenze e abilità in materia di promozione, organizzazione e
gestione di programmi e progetti per la diffusione della mobilità ciclistica;
c) la promozione e la realizzazione di iniziative di
comunicazione, campagne informative, eventi, seminari e ogni altra attività,
finalizzate alla sensibilizzazione dei cittadini/utenti all’utilizzo della
bicicletta;
d) l’individuazione di procedure e strumenti per la
programmazione, la progettazione e l’organizzazione delle attività legate alla
mobilità ciclistica, caratterizzati dall’orientamento a processi partecipativi
capaci di garantire il confronto e la collaborazione dei diversi attori
istituzionali e sociali, compresi i singoli cittadini;
e) la valorizzazione e il sostegno delle forme di cittadinanza
attiva, capaci di stimolare il protagonismo delle comunità locali nella
definizione degli obiettivi in materia di mobilità ciclistica.
3. In coerenza con il PRMC, i Comuni e le Province, nell’ambito
dei programmi triennali per l’attuazione di interventi per la mobilità
ciclistica di cui all’ articolo 6, prevedono:
a) percorsi casa-scuola in bicicletta;
b) percorsi casa-lavoro in bicicletta;
c) ciclofficine popolari e ciclofficine mobili;
d) misure di sostegno alle officine di manutenzione della
bicicletta;
e) eventi dedicati alla promozione degli spostamenti in bici,
manifestazioni e passeggiate per il turismo in bicicletta;
f) realizzazione di conferenze, attività culturali e iniziative
educative atte a favorire la cultura della bicicletta come mezzo di trasporto;
g) attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi
di informazione per cicloturisti;
h) realizzazione di campagne di comunicazione a sostegno del
trasporto ciclistico in condizioni di sicurezza e della mobilità sostenibile;
i) misure di sostegno alla promozione di attività
imprenditoriali di servizio di trasporto con conducente o senza, mediante
l’utilizzo di veicoli a trazione muscolare con particolare riferimento a
bicicli, tricicli, quadricicli.
Art. 9
Tipologie degli interventi e
delle azioni ricompresi negli
atti di programmazione
1. Gli interventi per la mobilità ciclistica, sulla base
anche delle caratteristiche tecniche fissate dal decreto del Ministero dei
lavori pubblici 30 novembre 1999, n. 557 (Regolamento recante norme per la
definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili), e dal decreto
interministeriale 6 luglio 1992, n. 467 (Regolamento concernente l’ammissione al
contributo statale e la determinazione della relativa misura degli interventi
per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane, in
attuazione dell’articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 1991, n. 208), e
relativa circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri esplicativa 31
marzo 1993, n. 432, sono finalizzati alla progettazione, realizzazione e
promozione di:
a) reti urbane di piste ciclabili e ciclopedonali;
b) reti extraurbane di ciclovie e infrastrutture a esse
connesse;
c) aree urbane a prevalenza di traffico non motorizzato
attraverso elementi dì moderazione del traffico.
2. Gli interventi e le
azioni per favorire la mobilità ciclistica comprendono tra l’altro:
a) posa in opera di idonea segnaletica specializzata per il
traffico ciclistico e, ove necessario, realizzazione di apposite dotazioni
infrastrutturali per la messa in sicurezza del traffico ciclistico soprattutto
nelle intersezioni con il traffico motorizzato, e in particolare nelle
rotatorie. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva il
regolamento con le indicazioni della segnaletica dedicata alle ciclovie;
b) realizzazione di sottopassi e sovrappassi ciclabili e
ciclopedonali;
c) predisposizione di aree attrezzate, libere o custodite, per
la sosta delle biciclette in corrispondenza dei centri intermodali di trasporto
pubblico, d’intesa con le società di gestione, e presso strutture pubbliche;
d) predisposizione di strutture, infrastrutture e servizi
finalizzati a migliorare l’intermodalità fra biciclette e mezzi di trasporto
pubblico e collettivo;
e) realizzazione, d’intesa con le società di gestione del
trasporto ferroviario e con i titolari/gestori delle infrastrutture, di
attrezzature per favorire l’intermodalità bici e treno. Tra l’altro: spazi
attrezzati per le soste delle bici nelle aree di pertinenza delle stazioni
ferroviarie; interventi idonei a rimuovere gli ostacoli e facilitare la
movimentazione delle bici nelle stazioni fino ai convogli (canaline/scivoli
lungo le scale, ascensori) e per l’accessibilità al materiale rotabile;
promozione e comunicazione del servizio di trasporto delle bici al seguito,
spazi attrezzati per il trasporto delle bici al seguito sia su nuovi mezzi che
su mezzi esistenti in fase di manutenzione straordinaria, nonché predisposizione
di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;
f) politiche di moderazione del traffico in ambito urbano,
attraverso interventi di modifica infrastrutturale della carreggiata, come
strade residenziali, isole ambientali e zone 30, finalizzati a indurre gli
automobilisti a una guida più lenta e attenta, tale da favorire la coesistenza
del traffico motorizzato con pedoni e ciclisti;
g) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte
a realizzare l’intermodalità fra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;
h) intese con le aziende di trasporto pubblico e collettivo per
l’integrazione con l’uso della bicicletta, nonché per la predisposizione di
strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;
i) realizzazione di servizi di biciclette a noleggio;
j) redazione, pubblicazione e divulgazione di cartografia
specializzata anche di tipo informatico;
k) realizzazione di campagne di comunicazione a sostegno del
trasporto ciclistico in condizioni di sicurezza e della mobilità sostenibile;
l) interventi di educazione, formazione e comunicazione per la
mobilità ciclistica come previsto all’articolo 8;
m) ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo e alla
sicurezza del traffico ciclistico.
3. Nel quadro delle indicazioni del PRT, una quota non
inferiore al 10 per cento dei posti auto previsti, adeguatamente attrezzata,
deve essere riservata ad area sosta per biciclette.
Art. 10
Gestione e manutenzione
1. La manutenzione delle ciclovie e dei percorsi attuati a
seguito delle scelte definite dal PRMC, così come dei percorsi e delle ciclovie
preesistenti, è a carico degli enti proprietari nel cui territorio insiste il
percorso. Gli accordi di programma che definiscono tracciati che insistono sul
territorio di più Comuni devono prevedere anche la ripartizione dei costi di
manutenzione, sia ordinaria che straordinaria. La Regione assicura l’erogazione
di contributi secondo un piano prestabilito dalla Giunta regionale.
2. Per l’illuminazione delle ciclovie vanno adottate,
prioritariamente, fonti energetiche rinnovabili e metodologie di risparmio
energetico.
3. La Giunta regionale detta criteri per la concessione di
contributi per la manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei tracciati,
agli enti che prevedono, nella loro pianificazione territoriale, infrastrutture
ciclabili.
Art. 11
Soggetti attuatori
1. Le Province, i Comuni, gli enti gestori dei parchi
nazionali, regionali e locali adottano ogni iniziativa utile per realizzare e
promuovere, anche con la collaborazione di privati, gli interventi previsti
dalla presente legge, ricorrendo ad adeguate forme di concertazione, compresi
gli accordi di programma.
2. I soggetti privati sono incentivati, previe
intese con gli enti pubblici competenti, a installare strutture attrezzate per
l’integrazione del trasporto pubblico con l’uso della bicicletta, nonché a
promuovere agevolazioni per i propri dipendenti.
Art. 12
Disposizioni particolari per le Province
1. Le Province adottano, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, soluzioni organizzative interne che
consentano di garantire un’idonea attuazione delle finalità di cui all’articolo
1 anche attraverso:
a) la stesura e l’aggiornamento del SIT della rete ciclabile
provinciale, classificando le ciclovie per tipologia e qualità, a norma
dell’articolo 7. Il SIT è, nelle sue indicazioni principali, reso accessibile a
mezzo internet;
b) la progettazione e la manutenzione di opere e segnaletica
della rete d’iniziativa provinciale;
c) l’assistenza agli enti locali nella redazione degli
strumenti della pianificazione ciclabile di settore all’interno di PUG, PUT e
PUM;
d) l’assistenza agli enti locali e agli enti gestori di aree
protette nella gestione della rete ciclistica;
e) la promozione dell’uso della bicicletta presso i cittadini,
anche favorendo lo sviluppo di servizi alla ciclabilità.
Art. 13
Disposizioni particolari per i comuni
1. I Comuni, sedi di stazioni ferroviarie o di autostazioni
o di stazioni metropolitane, prevedono, in prossimità delle suddette
infrastrutture, la realizzazione di velostazioni, ovvero di adeguati centri per
il deposito custodito di cicli, l’assistenza tecnica e l’eventuale annesso
servizio di noleggio biciclette.
2. Per la realizzazione delle
velostazioni di cui al comma 1, i comuni stipulano convenzioni con le aziende
che gestiscono le stazioni ferroviarie, metropolitane o automobilistiche.
3. I Comuni che non gestiscono direttamente le velostazioni
assegnano prioritariamente la gestione delle stesse alle aziende di trasporto o
alle cooperative sociali.
4. I Comuni inseriscono nei regolamenti edilizi norme per la
realizzazione di spazi comuni e attrezzati negli edifici adibiti a residenza e
attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche per il deposito di
biciclette.
5. Negli edifici di edilizia residenziale pubblica è fatto
obbligo di consentire il deposito attrezzato di biciclette in cortili o spazi
comuni.
Art. 14
Finanziamenti degli interventi e delle azioni
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione
degli articoli numero 3, 4, 10 e 11 si provvede nei limiti degli stanziamenti
nel capitolo 553027, UPB 03.04.03., denominato “Spese per l’attuazione degli
interventi regionali in materia di sicurezza stradale, mobilità sostenibile e
infrastrutture trasportistiche” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale
2012-2014 e con risorse statali e comunitarie eventualmente assegnate.
2. Per la finalità di cui all’articolo 8 è istituito nel
bilancio autonomo regionale, UPB 03.04.03., il capitolo di spesa n. 553028
denominato “Interventi di educazione, formazione e comunicazione per la mobilità
ciclistica - articolo 8 della legge regionale 23/01/2013, n. 01” con un
stanziamento, in termini di competenza e cassa, di euro 10 mila, con
corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del cap. 553027, UPB
3.4.3”.
3. La Giunta regionale determina le modalità di assegnazione
dei contributi per la realizzazione di infrastrutture per la ciclabilità,
riconoscendo priorità agli interventi previsti nel PRMC e previsti nei programmi
triennali per l’attuazione di interventi sulla mobilità ciclistica delle
Province e dei Comuni di cui agli articoli 2 e 6. Con lo stesso atto sono
definite le modalità di erogazione in relazione alla tipologia di intervento.
4. I finanziamenti regionali, sia quelli di bilancio autonomo
sia quelli statali e/o dell’Unione europea da impiegare per la costruzione di
nuove strade o la manutenzione straordinaria di strade esistenti, sono concessi
a condizione che il progetto dell’opera preveda la realizzazione di una pista
ciclabile adiacente. La suddetta pista si deve estendere per l’intero sviluppo
dell’arteria stradale, compresi sovrappassi, sottopassi e rotatorie.
5. I finanziamenti di cui al comma 4 possono essere revocati o
decurtati nei casi in cui, in corso d’opera o a completamento della stessa, la
pista ciclabile dovesse risultare stralciata in tutto o in parte
dall’intervento.
6. Le strade interessate dal presente articolo sono quelle
classificate ai sensi delle lettere B, C, D, E ed F del comma 2 dell’articolo 2
del d.lgs. 285/1992, e successive modifiche e integrazioni.
7. A partire
dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge,
è possibile accedere ai finanziamenti regionali per interventi sulle ciclovie,
come classificate all’articolo 7, qualora comprese nei piani di cui all’articolo
5 e nei programmi di cui all’articolo 6.
8. Nell’ambito dei programmi triennali per l’attuazione di
interventi sulla mobilità ciclistica, tra gli elaborati progettuali per
l’ammissione a finanziamento e tra quelli specifici per l’approvazione dello
stato finale del collaudo dell’opera ultimata, è inclusa una scheda con i dati
caratteristici del progetto e dell’opera completata. Il responsabile del
procedimento trasmette tale scheda all’ufficio che cura l’aggiornamento del SIT,
ai sensi dell’articolo 3.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari,
addì 23gennaio 2013