Art. 1
Modifiche e integrazioni all’articolo 12
della legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 4
1. All’articolo 12
della legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e
servizi sociali), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La data ultima per la cessazione del provvisorio
accreditamento fissata al 31 dicembre 2009 dal comma 1 dell’articolo 36
(Attuazione dell’articolo 1, comma 796, lettera s), della l. 296/2006) della legge
regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), è
modificata, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 100, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010) e dell’articolo 1,
comma 35, del decreto legge 29 dicembre 2012, n. 225 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia
tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, al 31 dicembre 2010 per le
strutture private ospedaliere e ambulatoriali e al 31 dicembre 2012 per tutte le
altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché per gli stabilimenti
termali.”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma
796, lettera t), della l. 296/2006, come modificato dalla l. 191/2009 e dal d.l.
225/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 10/2011, le strutture private
ospedaliere e ambulatoriali che alla data del 31 dicembre 2010 abbiano superato
positivamente la fase del provvisorio accreditamento di cui all’articolo 36
della l.r.
10/2007, a partire dal 1° gennaio 2011 accedono alla fase
dell’accreditamento istituzionale, purché in possesso dei requisiti strutturali
e tecnologici di cui al regolamento
regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazioni ed
accreditamento delle strutture sanitarie); tutte le altre strutture sanitarie e
socio-sanitarie private, nonché gli stabilimenti termali che alla data del 31
dicembre 2012 abbiano superato positivamente la fase del provvisorio
accreditamento di cui all’articolo 36
della l.r.
10/2007, a partire dal 1° gennaio 2013 accedono alla fase
dell’accreditamento istituzionale, purché in possesso dei requisiti strutturali
e tecnologici di cui al regolamento
regionale 3/2005.”;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3 bis In deroga a quanto previsto dal comma 3, le
strutture provvisoriamente accreditate per le quali il Dipartimento di
prevenzione, nell’ambito delle verifiche straordinarie di cui alla deliberazione
della Giunta regionale 3 agosto 2007, n. 1398 (Piano straordinario di verifica
del rispetto e di attuazione di quanto previsto dal quadro normativo in materia
di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di accreditamento nonché
in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi delle strutture
sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private della Regione Puglia.
Approvazione) e successive modificazioni, abbia già attestato alla data del 31
dicembre 2010 il possesso degli ulteriori requisiti strutturali e tecnologici di
cui al regolamento regionale 3/2005 e successive modificazioni, s’intendono
istituzionalmente accreditate a decorrere dal 1° gennaio 2011.”;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Le strutture di riabilitazione psichiatriche
autorizzate alla realizzazione alla data del 31 dicembre 2009, rientranti nel
fabbisogno determinato ai sensi del regolamento
regionale 2 marzo 2006, n. 3 (Art. 3, comma 1, lett. a), punto 1), della l.r.
28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica
di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e
socio-sanitarie), e in coerenza con quanto previsto dall’articolo 9,
comma 2, della legge
regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), possono
accedere alla fase di accreditamento istituzionale, previa acquisizione delle
autorizzazioni previste, entro il 31 dicembre 2012. L’istanza di accreditamento
deve essere corredata di autocertificazione relativa al possesso dei requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi previsti per le specifiche tipologie di
attività.”;
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Le RSA autorizzate alla realizzazione alla data del 31
dicembre 2009, rientranti nel fabbisogno determinato ai sensi del regolamento
regionale 3/2006 e in coerenza con quanto previsto dalla l.r.
26/2006, possono accedere alla fase di accreditamento istituzionale, previa
acquisizione delle autorizzazioni previste, entro il 31 dicembre 2012. L’istanza
di accreditamento deve essere corredata di autocertificazione relativa al
possesso dei requisiti strutturali e tecnologici previsti per le specifiche
tipologie di attività.”.
Art. 2
Modifiche all’articolo 39 della l.r. 4/2010
1. All’articolo 39
della l.r.
4/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal
seguente:
“3 E’ fatto obbligo alle aziende sanitarie locali, alle
aziende ospedaliero-universitarie, agli IRCCS pubblici e privati, agli enti
ecclesiastici, alle strutture private accreditate con il Servizio sanitario
regionale (SSR) e al personale convenzionato con il SSR, di conferire i dati e
le informazioni necessari per il funzionamento dei sistemi informativi regionali
secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione.”;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto
di quanto previsto dal presente articolo, sono individuati gli obblighi
informativi e le relative modalità tecniche di assolvimento a carico delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie, degli IRCCS
pubblici e privati, degli enti ecclesiastici, delle strutture private
accreditate con il SSR e del personale convenzionato con il SSR.”.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari,
addì 5 febbraio 2013