Art. 1
1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 3
della legge
regionale 25 maggio 2012, n. 13 (Norme per la disciplina delle attività
professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province), è abrogata.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 11 aprile 2013