IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42,
comma 2, lett. c) L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art.
44,
comma 3, L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista
la Delibera di Giunta Regionale n. 798 del 23/04/2013 di adozione del
Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
(Modifiche all’art. 48 del
Regolamento Regionale n. 1/2009)
1. Il 2° comma dell’art. 48
del Regolamento
Regionale n. 1/2009 è modificato come di seguito:
“Il presente Titolo
disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle
agevolazioni per la realizzazione di progetti industriali:
a. di importo
complessivo delle spese ammissibili comprese tra 5 e 50 milioni di euro;
b.
di importo superiore a 50 milioni di euro (grande progetto), qualora l’importo
complessivo degli aiuti di ogni provenienza è inferiore o uguale al 75% del
massimale che potrebbe ricevere un investimento di 100 milioni di euro,
applicando il massimale standard applicabile alle grandi imprese nella Regione
Puglia, come previsto dalla vigente Carta di Aiuti.”
Art. 2
(Distretti Tecnologici
Pugliesi)
1. Dopo l’art. 48
del Regolamento
Regionale n. 1/2009 è inserito il seguente articolo:
Art. 48 bis
(Distretti Tecnologici Pugliesi)
Qualora i progetti industriali proposti dalle grandi imprese si
riferiscano a investimenti in ricerca e sviluppo coerenti con i piani di
sviluppo e/o studi di fattibilità dei Distretti Tecnologici (DT) pugliesi
approvati dal MIUR, le agevolazioni potranno superare i 3 milioni di euro entro,
tuttavia, il limite indicato nell’art. 7.1 della “Disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” di cui
alla Comunicazione della Commissione europea 2006/C323 / 01.
In particolare,
le agevolazioni in R&S della grande impresa superiori ai 3 milioni di euro
non potranno superare:
- se il progetto è prevalentemente di ricerca
industriale, 10 milioni di euro per impresa, per progetto;
- per tutti gli
altri progetti, 7,5 milioni di euro per impresa, per progetto;
Per le
agevolazioni in ricerca che superano i suddetti limiti, la concessione delle
medesime sarà subordinata alla notifica individuale e alla successiva
valutazione dettagliata da parte della Commissione Europea.
Nei suddetti
casi di agevolazioni in R&S a favore delle grandi imprese per importi
superiori a 3 milioni di euro, si evidenzia che la coerenza dei progetti di
R&S con i piani di sviluppo e/o studi di fattibilità dei Distretti
Tecnologici (DT) pugliesi dovrà essere da questi ultimi monitorata nel corso di
realizzazione degli investimenti agevolati e che il suddetto impegno da parte
dei Distretti Tecnologici (DT) pugliesi dovrà essere espressamente previsto
nella sottoscrizione dei relativi contratti di programma.
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli
effetti dell’art. 44
comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari,
addì 3 maggio 2013