Art. 1
1. L’articolo 2
della legge
regionale 11 aprile 2013, n. 11 (Modifica all’articolo 22
della legge
regionale 20 dicembre 1973, n. 27 - Norme sul referendum abrogativo e
consultivo -, come sostituito dall’articolo 3
della legge
regionale 30 settembre 1986, n. 26 e integrazione dell’articolo 3
della legge
regionale 30 novembre 2012, n. 34 - Riduzione dei costi della politica), è
abrogato.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 13 maggio 2013