IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42,
comma 2, lett. c) L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art. 44,
comma 3, L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto il R.R.
n. 23 del 3.10.2012, art. 3 comma 2;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1005 del
28/05/2013 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art.1
Termini di presentazione istanze
Sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze
di riconoscimento dell’abilitazione di guida e accompagnatore turistico di cui
al regolamento
regionale 3 ottobre 2012, n. 23 e s.m.i.
Le istanze possono essere prodotte ad una sola Provincia,
entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, da tutti coloro che,
alla data del 04 dicembre 2012 hanno maturato il presupposto di cui all’art 2
del regolamento
regionale 3 ottobre 2012, n. 23 e s.m.i.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
regolamento, si intendono richiamate le norme di cui al regolamento
regionale 3 ottobre 2012, n. 23 e s.m.i.
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli
effetti dell’art. 44
comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 30 maggio 2013
Vendola