Art. 1
Semplificazioni in materia di rilascio di
certificazioni di idoneità
all’attività sportiva agonistica
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 29
della legge
regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), sono
inseriti i seguenti:
“1 bis. Ferma la necessità di
potenziamento dei servizi di medicina dello sport delle Aziende sanitarie
locali, in conformità a quanto già disciplinato dal decreto del Ministro della
sanità 13 marzo 1995 (Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi
professionisti), i medici specialisti in medicina dello sport sono autorizzati
al rilascio delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica,
di cui al comma 1, previa loro iscrizione ad apposito elenco per specialità
sportive gestito dalla struttura amministrativa regionale competente.
1 ter. Il certificato di cui al comma 1
deve essere redatto sulla base degli esami strumentali da effettuarsi a norma
del decreto del Ministero della sanità 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela
sanitaria dell’attività sportiva agonistica) e deve essere compilato su modello
differenziato per disciplina, la cui validità è subordinata alla registrazione
in apposito sistema telematico accessibile a tutti i medici sportivi iscritti
all’elenco per specialità sportive di cui al comma 1 bis, a tutti gli abilitati
al rilascio delle certificazioni e alle società sportive. Anche il diniego
dell’idoneità deve essere registrato nel sistema telematico.
1 quater. Per tutti gli adempimenti
previsti dai commi 1 bis e 1 ter, e in particolare per le modalità di formazione
e gestione dell’elenco per specialità sportive di cui al comma 1 bis e per
l’istituzione e gestione del sistema telematico, provvede, con regolamento, il
servizio competente della Regione Puglia, non oltre novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente comma.
1 quinquies. Anche il procedimento di rinnovo della
certificazione, la cui validità è determinata dalla legge o da atto
amministrativo emanato dall’autorità competente, deve essere assoggettato al
medesimo procedimento di registrazione telematica previsto dal comma 1 ter.
1 sexies. Le società sportive devono tesserare
esclusivamente gli atleti in possesso del certificato di idoneità alla pratica
sportiva agonistica.
1 septies. Per ciascuna inadempienza alla
prescrizione di cui al comma 1 sexies la Regione commina una sanzione di euro 5
mila, posta a carico e in solido delle società sportive e delle federazioni di
appartenenza.
La presente legge è dichiarata urgente e
sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli
effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 19 luglio 2013