IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42,
comma 2, lett. c) L.
R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art.
44,
comma 3, L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la
Delibera di Giunta Regionale n.1942 del 15.10.2013 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
L’art. 20 bis (Disciplina transitoria) del Regolamento
Regionale 30 dicembre 2009, n. 36 e s.m.e.i. è modificato
come segue:
1. A tutte le istanze di accesso presentate alla Regione
Puglia ai sensi dell’art. 22
del Regolamento
n. 36/09 e s.m. e i. dalla data di pubblicazione del presente regolamento ed
entro il 31 dicembre 2014, si applicano le seguenti disposizioni:
- il livello minimo di fatturato registrato nell’esercizio
precedente l’invio dell’istanza di accesso, di cui al comma 5 dell’art. 18
del Regolamento
n. 36/09 e s.m.e i., è ridotto a 3,5 milioni di euro.
Art. 2
Rinvio al regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa
riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento
Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009 e s.m. e i.
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli
effetti dell’art. 44
comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della
Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 17 ottobre 2013