Art. 1
Ambito di applicazione e definizione
1. La presente legge, al fine di assicurare la regolare
funzionalità del Servizio pubblico farmaceutico territoriale a beneficio delle
esigenze della collettività, disciplina gli orari di apertura, i turni di
servizio, il riposo settimanale, la chiusura per ferie e festività delle
farmacie aperte al pubblico nella Regione Puglia.
2. Il Servizio
pubblico farmaceutico territoriale viene effettuato:
a. a battenti aperti: quando la farmacia è aperta al
pubblico, ancorché con modalità che escludono per misura di sicurezza il
normale accesso ai locali;
b. a battenti chiusi: quando la farmacia è
chiusa, con farmacista di guardia all’interno. In tal caso i battenti
dell’esercizio farmaceutico devono avere opportune aperture o sportelli, in
modo da consentire, oltre la sicurezza del farmacista, idoneo e facile accesso
dei richiedenti la prestazione, nonché possibilità di colloquio col
farmacista;
c. a chiamata: quando all’esterno della farmacia il farmacista
indica il recapito telefonico dove può essere prontamente reperito.
3. Agli effetti della presente legge per “chiamata” si
intende:
a)
la chiamata formulata dal cittadino munito di regolare ricetta, sulla
quale il medico abbia fatta esplicita menzione dei caratteri di urgenza della
prescrizione;
b)
la chiamata formulata dal cittadino per i farmaci per i quali ai sensi
della normativa vigente non vi è obbligo di prescrizione e comunque nei casi di
effettiva necessità. (1)
4. La farmacia
aperta per turno di servizio, sia obbligatorio che volontario, deve avere
un’insegna illuminata nelle ore serali e notturne, nonché strumenti facilmente
azionabili e alla portata comune di avvertimento e di chiamata del farmacista di
guardia.
5. Le insegne luminose delle farmacie non in servizio devono
rimanere spente.
6. Ai fini della presente legge sono obbligatori i
seguenti orari e turni di servizio:
a. orario diurno nei giorni feriali di cui all’articolo 2;
b. i turni svolti dalle farmacie per il servizio durante l’intervallo
pomeridiano di cui all’articolo 3;
c. i turni svolti per servizio la
domenica e i giorni festivi di cui all’articolo 4;
d. i turni svolti dalle
farmacie per il servizio notturno di cui all’articolo 6.
7. I turni di servizio di cui alle lettere b), c) e d) del
comma 6 vengono stabiliti nell’ambito dei singoli comuni e dei quartieri o dei
bacini di utenza dall’Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le
rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private, e
trasmessi alle Aziende sanitarie locali (ASL) per gli adempimenti di competenza
e, per conoscenza, ai comuni interessati.
8. Per bacino di utenza si
intende l’insieme di comuni distanti tra loro non oltre quindici chilometri.
9. Gli ordini provinciali dei farmacisti disciplinano, laddove ricorrano
le necessità, il servizio tra comuni limitrofi, in maniera da consentire alle
farmacie uniche e rurali di fruire dei turni di servizio.
(1) Comma sostituiti dalla l.r.
67/2018, art.8,
comma 4.
Art. 2
Orario diurno
1. Nei giorni feriali, dal lunedì al sabato, il servizio
diurno viene effettuato in due periodi, suddivisi da un intervallo pomeridiano,
e precisamente dalle ore otto e trenta alle ore tredici e dalle ore sedici e
trenta alle ore venti.
2. Nell’ambito del periodo estivo, dal 21 giugno
al 21 settembre, il servizio diurno pomeridiano viene effettuato dalle ore
diciassette alle ore venti e trenta, con il relativo adeguamento dell’inizio dei
turni di servizio di cui agli articoli 3 e 6.
Art. 3
Turno di servizio obbligatorio
durante l’intervallo
pomeridiano
1. Il turno di servizio obbligatorio durante l’intervallo
pomeridiano dalle ore tredici alle ore sedici e trenta è assicurato:
a. nei capoluoghi di provincia, da almeno due farmacie a
battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie, e comunque da una farmacia
ogni 80 mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento; il servizio può
svolgersi, per sicurezza degli operatori, a battenti chiusi ma non dà luogo al
diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali;
b. in
tutti i comuni con popolazione superiore a 80 mila abitanti, da una farmacia a
battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie e da una ulteriore farmacia
ogni 80 mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento a battenti aperti e
per turni tra tutte le farmacie; il servizio può svolgersi, per sicurezza
degli operatori, a battenti chiusi ma non dà luogo al diritto addizionale
previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali;
c. in tutti i comuni con
popolazione compresa da 40 mila e fino a 80 mila abitanti, da una farmacia a
battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie; il servizio può svolgersi,
per sicurezza degli operatori, a battenti chiusi ma non dà luogo al diritto
addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali;
d. in tutti i
comuni con popolazione compresa da 25 mila e fino a 40 mila abitanti, da una
farmacia a battenti chiusi o a chiamata e per turni tra tutte le farmacie. La
scelta tra le due opzioni proposte è effettuata a cura dell’Ordine provinciale
dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie
pubbliche e private;
e. nei comuni con popolazione inferiore a 25 mila
abitanti, nei quartieri periferici distanti e discontinui dal nucleo urbano e
nei bacini di utenza, da una farmacia a chiamata e per turni tra le farmacie
urbane e rurali comprese nel comune o nel bacino di utenza; nei comuni con
farmacie rurali uniche che, per motivi di distanza, non possono effettuare il
turno pomeridiano con altre farmacie nell’ambito del bacino di utenza, il
servizio viene svolto a chiamata, a eccezione dei giorni festivi e di riposo
infrasettimanali di cui agli articoli 4 e 5 e nel rispetto di quanto previsto
dagli articoli 8 e 9.
Art. 4
Turno festivo
1. Nei giorni festivi, il servizio pubblico farmaceutico
territoriale viene effettuato mediante turni fra tutte le farmacie in modo da
assicurare la disponibilità di una farmacia ogni 50 mila abitanti o frazione
superiore a 25 mila.
2. Nei comuni con farmacie uniche o rurali che per
motivi di distanza non possono effettuare il turno festivo con altre farmacie
nell’ambito di un bacino di utenza, la farmacia unica ha facoltà di rimanere
chiusa salvo quanto previsto dall’articolo 8.
3. Le farmacie di turno
festivo effettuano il servizio durante il normale orario diurno a battenti
aperti e, durante l’intervallo pomeridiano, con le modalità di cui all’articolo
3.
Art. 5
Riposo settimanale
1. Le farmacie urbane e rurali possono restare chiuse nella
giornata del sabato per riposo infrasettimanale per mezza giornata o per una
giornata intera, in rapporto a esigenze locali dei singoli comuni, quartieri o
bacini di utenza.
2. Nei comuni con popolazione fino a 1.500 abitanti,
le farmacie possono scegliere di articolare il riposo infrasettimanale in due
turni di mezza giornata di cui uno nella giornata del sabato e l’altro a scelta
nei giorni feriali.
3. Nei comuni con farmacie uniche che, per motivi di
distanza, non possono effettuare il turno di riposo infrasettimanale
alternandosi con altre farmacie nell’ambito di un bacino di utenza, la farmacia
unica ha facoltà di rimanere chiusa salvo quanto previsto dall’articolo 8.
4. Le modalità di svolgimento del servizio pubblico farmaceutico
territoriale nel giorno di chiusura infrasettimanale vengono organizzate per
singoli comuni o per quartieri o per bacini di utenza dagli ordini provinciali
dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie
pubbliche e private e trasmesse per conoscenza alle ASL per gli adempimenti di
competenza e, per conoscenza, ai comuni interessati.
Art. 6
Servizio notturno
1. Il servizio notturno si svolge dalle ore venti alle ore
otto e trenta.
2. Il servizio notturno viene assicurato:
a. nei capoluoghi di provincia, da almeno due farmacie a
battenti aperti fino a due ore oltre l’orario normale di chiusura e a battenti
chiusi successivamente e per turni tra tutte le farmacie e comunque da una
farmacia ogni 80 mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento; il
servizio svolto dalle ore venti alle ore ventidue non dà luogo al diritto
addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali;
b. in tutti i
comuni con popolazione superiore a 80 mila abitanti, da una farmacia a
battenti aperti fino a due ore oltre l’orario normale di chiusura e a battenti
chiusi successivamente e per turni tra tutte le farmacie; il servizio svolto
dalle ore venti alle ore ventidue non dà luogo al diritto addizionale previsto
dalla tariffa nazionale dei medicinali;
c. in tutti i comuni con
popolazione compresa da 40 mila e fino a 80 mila abitanti, da una farmacia a
battenti chiusi per turni tra tutte le farmacie; il servizio svolto dalle ore
venti alle ore ventidue non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla
tariffa nazionale dei medicinali;
d. nei comuni con popolazione inferiore
a 40 mila abitanti, nei quartieri periferici distanti e discontinui dal nucleo
urbano e nei bacini di utenza, da una farmacia a chiamata e per turni tra le
farmacie urbane e rurali comprese nel comune o nel bacino di utenza; nei
comuni con farmacie rurali uniche che, per motivi di distanza, non possono
effettuare il turno notturno con altre farmacie nell’ambito del bacino di
utenza, il servizio viene svolto a chiamata, a eccezione dei giorni festivi e
di riposo infrasettimanali di cui agli articoli 4 e 5 e nel rispetto di quanto
previsto all’articolo 8.
3. In ogni comune o bacino di utenza il servizio notturno
può essere effettuato per turni tra tutte le farmacie o tra quelle che avranno
dichiarato la loro disponibilità in forma continuativa. Le modalità di
espletamento del servizio notturno sono regolamentate dall’Ordine provinciale
dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie
pubbliche e private e trasmesse alle ASL per gli adempimenti di competenza e,
per conoscenza, ai comuni interessati.
Art. 7
Prolungamento orario di servizio e svolgimento turni
pomeridiani,
notturni e festivi aggiuntivi
1. I turni e gli orari di farmacia stabiliti in base alla
vigente normativa non impediscono l’apertura della farmacia oltre i turni
obbligatori.
2. Al fine di garantire l’efficienza del Servizio pubblico
farmaceutico territoriale, le farmacie che si avvalgono di quanto disposto dal
comma 1 devono programmare l’orario di apertura oltre i turni obbligatori,
predisporre il relativo calendario e darne dettagliata comunicazione, ai fini
delle azioni di verifica e controllo, tramite:
a. avvisi affissi in farmacia;
b. comunicazione
all’Ordine provinciale dei farmacisti al fine di pubblicizzazione dell’orario
aggiuntivo sul sito internet, ove presente;
c. avviso sul sito internet
della farmacia, ove presente.
Art. 8
Ampliamento del servizio farmaceutico
per le farmacie uniche
e rurali
1 Nel caso di richiesta di ampliamento del servizio da
parte del comune, quest’ultimo deve inoltrare all’Ordine provinciale dei
farmacisti formale richiesta per la definizione del relativo riconoscimento
economico, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie
pubbliche e private, a favore della farmacia unica rurale presente nel
territorio.
Art. 9
Chiusura annuale per ferie
1. Tutte le farmacie urbane e rurali possono restare chiuse
per ferie annuali fino a un massimo di ventiquattro giorni lavorativi,
intendendo per lavorativa anche la giornata del sabato, in coerenza con la
turnazione dei turni di servizio obbligatori. A tal fine, le farmacie inviano la
proposta di ferie all’Ordine provinciale dei farmacisti, che le autorizza
assicurando il regolare svolgimento del servizio pubblico farmaceutico
territoriale.
2. La farmacia chiusa per ferie ha l’obbligo di affiggere
un cartello di avviso almeno una settimana prima.
3. Al fine di
assicurare l’assistenza farmaceutica deve in ogni caso essere garantita
l’apertura di almeno il 50 per cento delle farmacie insistenti nel comune o
bacino di utenza.
Art. 10
Determinazione dei turni di servizio
1. Gli Ordini provinciali dei farmacisti, sentite le
rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private, fissano
i criteri con i quali organizzare gli orari di servizio e le attività del
Servizio pubblico farmaceutico territoriale di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e
9 e ne danno comunicazione ai comuni, alle ASL e al Servizio pubblico
farmaceutico regionale.
2. Per obiettive e giustificate esigenze
rappresentate dalle farmacie uniche rurali o dal sindaco, gli Ordini provinciali
dei farmacisti possono autorizzare deroghe agli orari fissati dall’articolo 2.
3. Al fine di garantire corretti flussi informativi, gli ordini
provinciali dei farmacisti compilano annualmente, nel rispetto delle norme
fissate dalla presente legge, un prospetto riportante le farmacie che espletano
turni di servizio obbligatori, per singoli comuni o bacini di utenza,
trasmettendoli alle ASL per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, ai
comuni interessati.
4. Per particolari e/o improvvise esigenze,
opportunamente documentate, l’Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le
rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private, può
apportare modifiche ai turni di servizio di cui ai commi 1, 2 e 3. Tali
modifiche devono essere portate a conoscenza delle ASL e dei comuni interessati.
5. E’ data facoltà agli Ordini provinciali dei farmacisti, sentite le
rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private, di
aumentare il numero delle farmacie di turno pomeridiano, notturno e festivo e
gli orari di servizio in rapporto a particolari esigenze.
6. Ogni
farmacia deve tenere esposto al pubblico, all’esterno dei propri locali, un
cartello o idoneo dispositivo con l’indicazione dell’orario di apertura
giornaliera e delle farmacie di turno, del comune o del bacino di utenza e deve
dotarsi di un’insegna idonea all’individuazione dell’esercizio da parte
dell’utente.
7. Il farmacista deve garantire il servizio a chiamata
entro e non oltre trenta minuti.
Art. 11
Sostituzione temporanea del titolare (1)
1.
La sostituzione temporanea del titolare di farmacia con altro farmacista
regolarmente iscritto all’albo, nella conduzione professionale dell’esercizio, è
consentita nei casi previsti dalla legislazione statale.
(1) Articolo sostituito dalla l.r.
n. 42/2014, art. 1. Il testo originario era così
formulato:"1. La sostituzione temporanea del
titolare di farmacia con altro farmacista regolarmente iscritto all’albo nella
conduzione professionale dell’esercizio è consentita, oltre che per i casi
previsti dalla legge 8 novembre 1991 n. 362 (Norme di riordino del settore
farmaceutico), anche nei casi in cui il titolare assuma incarichi pubblici,
sindacali, professionali in associazioni o organismi di
categoria."
Art. 12
Chiusura temporanea dell’esercizio
1. Qualora sia necessario dover chiudere, temporaneamente,
l’esercizio della farmacia, il titolare o il direttore è tenuto a darne notizia
almeno quindici giorni prima all’Ordine provinciale dei farmacisti per la
successiva notifica al sindaco e alla ASL competente, salvo i casi urgenti e
gravi nei quali deve essere data tempestiva comunicazione.
Art. 13
Sanzioni pecuniarie
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui agli
articoli sotto elencati si applicano le sanzioni pecuniarie, salvo che il fatto
non costituisca più grave reato:
a. violazione di cui all’articolo 1, commi
4 e 5: euro 500;
b. violazione di cui all’articolo 2: euro 1.000;
c.
violazione di cui all’articolo 3: euro 1.000;
d. violazione di cui
all’articolo 4: euro 1.500;
e. violazione di cui all’articolo 6: euro 2.000;
f. violazione di cui all’articolo 10, comma 7: euro 2.000.
2.
All’accertamento della violazione provvede la ASL competente per territorio, che
la segnala:
a. alla Commissione farmaceutica aziendale, ex articolo 10 del
regolamento recante norme concernenti l’accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371, a cui spetta la
determinazione della sanzione pecuniaria secondo i parametri definiti al comma
1;
b. all’Ordine provinciale dei farmacisti per le valutazioni deontologiche
di propria competenza.
Art. 14
Abrogazione
1. La legge regionale 22 luglio 1998, n. 19 (Disciplina dei
turni di servizio delle farmacie), è abrogata.
Art. 15
Disposizioni per i capoluoghi
della Provincia BAT
1. Nei Comuni capoluogo di Andria-Barletta-Trani i turni di
cui agli articoli 3 e 6 vengono effettuati tenendo conto della popolazione
complessiva dei tre comuni e applicando l’indicatore di una farmacia ogni 80
mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 18 febbraio 2014