La Corte costituzionale con sentenza 9 - 27 luglio 2020, n. 166
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale artt. 66, 72, e 93 .
Pubblicato sul BURP n. 110 del 30/07/2020.
TITOLO
I
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE CONTABILE
Art. 1
Spesa
a carattere pluriennale
1.
Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nelle misure indicate nella tabella “A”
allegata alla presente legge.
Art.
2
Cofinanziamento
regionale del POR Puglia 2014-2020
1.
L’esigibilità del finanziamento Banca europea investimenti (BEI)
autorizzato dall’articolo 11
legge
regionale del 19 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016–2018 della Regione
Puglia - legge di stabilità regionale 2016) è rideterminata in euro
57.510.640,78 per l’esercizio finanziario 2019 ed euro 39.423.652,44 per
l’esercizio finanziario 2020 in relazione alle esigenze di liquidazione delle
spese di investimento relative alla quota di cofinanziamento regionale degli
interventi concernenti la programmazione comunitaria 2014-2020, secondo il
dettaglio riportato nell’allegato n. 1 alla presente legge.
2.
L’incidenza finanziaria del mutuo BEI, definita dal comma precedente in
termini di esigibilità, è stabilita in corrispondenza della seguente
programmazione della spesa di investimento sul bilancio pluriennale
2019-2021:
a)
nell’ambito della missione 4, programma 8, titolo 2, dotazione
finanziaria 2019 competenza e cassa euro 4.339.152,03; dotazione finanziaria
2020 competenza euro 368.500,07;
b)
nell’ambito della missione 5, programma 3, titolo 2, dotazione
finanziaria 2019 competenza e cassa euro 5.379.924,12; dotazione finanziaria
2020 competenza euro 3.888.180,74;
c)
nell’ambito della missione 8, programma 3, titolo 2, dotazione
finanziaria 2019 competenza e cassa euro 2.346.081,18; dotazione finanziaria
2020 competenza euro 2.893.592,70;
d)
nell’ambito della missione 9, programma 9, titolo 2, dotazione
finanziaria 2019 competenza e cassa euro 11.128.201,25; dotazione finanziaria
2020 competenza euro 9.562.147,94;
e)
nell’ambito della missione 10, programma 6, titolo 2, dotazione
finanziaria 2019 competenza e cassa euro 16.658.700,15; dotazione finanziaria
2020 competenza euro 2.448.481,70;
f)
nell’ambito della missione 12, programma 10, titolo 2, dotazione finanziaria
2019 competenza e cassa euro 405.331,73; dotazione finanziaria 2020 competenza
euro 378.696,65;
g)
nell’ambito della missione 13, programma 8, titolo 2, dotazione
finanziaria 2019 competenza e cassa 8.053.582,14; dotazione finanziaria 2020
competenza euro 7.949.359,61;
h)
nell’ambito della missione 14, programma 5, titolo 2, dotazione
finanziaria 2019 competenza e cassa euro 4.480.490,93; dotazione finanziaria
2020 competenza euro 7.382.405,10;
i)
nell’ambito della missione 17, programma 2, titolo 2, dotazione finanziaria 2019
competenza e cassa euro 4.719.177,25; dotazione finanziaria 2020 competenza euro
4.552.287,92.
3.
La Giunta regionale è autorizzata a operare le variazioni di bilancio che
dovessero rendersi necessarie per rimodulazioni di programmazione della spesa
finanziata dalla BEI per cofinanziamento regionale del POR Puglia
2014-2020.
4.
L’onere presunto derivante dall’ammortamento a tasso fisso per quindici
anni del debito erogabile ai sensi del precedente comma 1, valutato in euro 6
milioni 380 mila nell’esercizio finanziario 2019, euro 10 milioni 880 mila
nell’esercizio finanziario 2020 ed euro 10 milioni 880 mila nell’esercizio
finanziario 2021, è posto a carico del bilancio regionale autonomo, bilancio
pluriennale 2019–2021, con imputazione della rata annuale, per sorte capitale
nell’ambito della missione 1, programma 12, titolo 4, e per interessi
nell’ambito della missione 1, programma 12, titolo 1. Per le annualità
successive al periodo temporale del bilancio pluriennale 2019-2021 di cui alla
presente legge si provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti
periodi.
TITOLO
II
NORME
SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
E
DIVERSE
CAPO
I
Disposizioni
di rilievo finanziario e diverse
Art.
3
Disposizioni
in ordine all’aumento di capitale sociale di Aeroporti di Puglia
S.p.A.
1.
Al fine di provvedere all’aumento di capitale sociale della Società
controllata Aeroporti di Puglia S.p.A., per adeguarlo all’importo previsto dalla
normativa vigente, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione
1, programma 3, titolo 3, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio
finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro
8.331.082,73.
Art.
4
Disposizione
in ordine all’acquisizione di azioni di Aeroporti di Puglia
S.p.A
1.
Al fine di provvedere all’acquisto di quote azionarie della Società
controllata Aeroporti di Puglia S.p.A., per un’interessenza pari allo 0,159 per
cento del capitale sociale, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della
missione 1, programma 3, titolo 3, è assegnata una dotazione finanziaria per
l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, euro
33.300,00.
Art.
5
Risorse
aggiuntive a favore del Servizio sanitario regionale per l’esercizio
2018
1.
Al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti per l’anno 2018 al
Servizio sanitario regionale per il rinnovo del contratto del personale
dipendente e convenzionato, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della
missione 13, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per
l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 50
milioni.
Art.
6
Risorse
per le gestioni liquidatorie del Servizio sanitario
regionale
1.
Al fine di far fronte agli oneri derivanti al Servizio sanitario
regionale per la copertura delle posizioni debitorie afferenti le gestioni
liquidatorie delle cessate ex UU.SS.LL., nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della missione 13, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa,
di euro 3 milioni.
Art.
7
Disposizioni
in materia contabile sanitaria
1.
Le disponibilità, in conto residui, del finanziamento sanitario corrente
e capitale, impegnate nel rispetto dell’articolo 20 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 delle legge 5 maggio 2009, n. 42),
modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, possono
essere ridestinate alle finalità sanitarie per garantire l’integrale utilizzo
delle risorse.
Art. 8
Revisione
delle indennità di residenza in favore delle farmacie rurali e modifiche alle
leggi regionali
5
agosto 2013, n. 22 e 18
febbraio 2014, n. 5
1.
L’indennità di residenza a carico della Regione di cui all’articolo 1
della legge
regionale 5 agosto 2013, n. 22 (Provvidenze a favore delle farmacie rurali)
a decorrere dall’anno 2019 è rideterminata nella misura annua
di:
a)
euro 12 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione fino a
mille abitanti;
b)
euro 8 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione compresa
tra milleuno e duemila abitanti;
c)
euro 6 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione compresa
tra duemilauno e tremila abitanti.
2.
Al fine dell’attuazione di quanto previsto al comma 1, nel bilancio
autonomo regionale, nell’ambito della missione 13, programma 1, titolo 1, è
assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini
di competenza e cassa, di euro 1 milione. La medesima dotazione finanziaria è
assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020
e 2021.
3.
L’articolo 2
della l.r.
22/2013 è sostituito dal seguente:
“Art.
2
Compiti
delle aziende sanitarie locali (ASL)
1.
Con provvedimento della Giunta regionale sono definite le modalità e le
tempistiche con cui sono erogate da parte delle aziende sanitarie locali le
indennità di residenza in favore delle farmacie rurali, a condizione che le
stesse risultino essere state aperte e funzionanti durante l’anno solare cui
dette indennità si riferiscono.”.
4. Il comma 3
dell’articolo 1
della legge
regionale 18 febbraio 2014, n. 5 (Disciplina dei turni e degli orari del
Servizio pubblico farmaceutico territoriale) è sostituito dal
seguente:
“3. Agli effetti della presente
legge per “chiamata” si intende:
a)
la chiamata formulata dal cittadino munito di regolare ricetta, sulla
quale il medico abbia fatta esplicita menzione dei caratteri di urgenza della
prescrizione;
b)
la chiamata formulata dal cittadino per i farmaci per i quali ai sensi
della normativa vigente non vi è obbligo di prescrizione e comunque nei casi di
effettiva necessità.”.
Art.
9
Modifiche
all’articolo 6
della legge
regionale 31 ottobre 2002, n. 18
1.
All’articolo 6
della legge
regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto
pubblico locale), dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti
commi:
“1
bis. Al fine di contribuire al
mantenimento dei livelli occupazionali, in deroga a quanto previsto al comma 1,
per gli anni 2020 e 2021, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la Regione
concorre in favore della Città metropolitana di Bari, delle province e dei
comuni all’eventuale maggiore onere riveniente dall’istituzione dei servizi di
trasporto aggiuntivi rispetto a quelli definiti minimi, affidati in conformità
alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, fermo restando
l’intesa con la Regione ai fini della compatibilità con gli obiettivi della
programmazione regionale.
1
ter. Per l’attuazione della
disposizione di cui al comma 1 bis., nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della missione 10, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione
finanziaria, in termini di competenza, di euro 11 milioni 500 mila per
l’esercizio 2020 e di euro 23 milioni per l’esercizio 2021.
1
quater. Gli stanziamenti di
cui al comma 1 ter. sono ripartiti tra gli enti locali sopra richiamati, con
criteri stabiliti in successivi provvedimenti della Giunta regionale, sulla base
degli effettivi oneri contrattuali sostenuti, al netto di qualsiasi ulteriore
concorso e/o contributo. Le eventuali risorse non assegnate dalla Giunta
regionale agli enti locali sono destinate al Fondo regionale dei trasporti (FRT)
- esercizio dei servizi automobilistici. Nessun altro onere finanziario deve
gravare sul bilancio regionale.”.
Art.
10
Contributi
per investimenti in attività estrattive
1.
Allo scopo di concorrere alle spese di investimento in favore del settore
attività estrattive previste dall’articolo 8,
commi 4 bis e 4 ter, della legge regionale
22 maggio 1985 n. 37 (Norme per la disciplina dell’attività delle cave), il
90 per cento degli introiti derivanti dalla tariffa delle attività estrattive è
destinato alla predetta finalità con imputazione al bilancio autonomo regionale
nell’ambito della missione 14, programma 1, titolo 2.
Art.
11
Sostegno
ai comuni per le spese di rimozione di rifiuti presenti sulle aree
costiere
1.
Al fine di sostenere i comuni nelle attività volte alla rimozione di
rifiuti presenti su aree costiere, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito
della missione 9, programma 3, titolo 1, è assegnata, a valere sulle entrate del
tributo speciale di cui all’articolo 3, commi 24-41, della legge 28 dicembre
1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e quale
contributo straordinario, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario
2019, in termini di competenza e cassa, di euro 4 milioni. La medesima dotazione
finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi
finanziari 2020 e 2021.
Art.
12
Disposizioni
di esecuzione dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
549
1.
Al fine di accelerare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla
normativa europea e dalla normativa nazionale in materia di riduzione di
produzione dei rifiuti e di riciclo, all’Agenzia territoriale della Regione
Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, per finanziare con criteri di
proporzionalità i progetti predisposti dai comuni, coerenti con le finalità
prescritte dall’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), è assegnata, a valere sulle entrate
del tributo speciale di cui all’articolo 3, commi 24 e 41 della legge l.
549/1995, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini
di competenza e cassa, pari a euro 3 milioni con imputazione alla missione 9,
programma 8, titolo 2, capitolo 611087 economie vincolate.
Art.
13
Spese
di gestione connesse all’aggiornamento del Piano energetico ambientale regionale
(PEAR)
1.
Al fine di acquisire specifici servizi professionali volti ad eseguire
studi necessari a completare gli scenari di piano, l’ulteriore implementazione
delle azioni di piano, nonché lo scenario attuativo e la contabilità energetica
ed emissiva correlata, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della
missione 9, programma 8, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per
l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 200
mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata
per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
Art.
14
Misure
a sostegno di mitigazione e adattamento ai cambiamenti
climatici
1. Nell’ambito della dotazione finanziaria
del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che
si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio (missione 20, programma 3,
titolo 1) la somma di euro 100 mila è destinata alla copertura degli oneri
derivanti da proposta di legge in materia di politiche regionali di mitigazione
e adattamento ai cambiamenti climatici.
Art.
15
Ulteriori
contesti paesaggistici. Sistema sanzionatorio
1.
Fatte salve le eventuali sanzioni penali applicabili, chiunque realizzi
interventi in aree individuate ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come
ulteriori contesti senza la previa sottoposizione agli strumenti di controllo
preventivo previsti nel medesimo piano paesaggistico o in difformità al
provvedimento autorizzativo rilasciato dall’autorità competente all’esperimento
della procedura di verifica, è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria.
L’entità della sanzione è determinata sulla base della maggiore somma tra il
danno arrecato e il profitto conseguito, da calcolare ai sensi del decreto del
Ministro per i beni culturali e ambientali del 26 settembre
1997.
2.
All’accertamento degli illeciti amministrativi di cui al comma 1 concorre
la Sezione vigilanza ambientale della Regione Puglia.
3.
La Regione, ai fini dell’accertamento degli illeciti amministrativi di
cui al comma 1, può avvalersi del supporto, previa stipula di specifica
convenzione, del Comando unità per la tutela forestale ambientale e
agroalimentare dei Carabinieri.
4.
All’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvede
il Presidente della Regione Puglia, ovvero il legale rappresentante dell’ente
delegato a norma della legge
regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica),
ove individuato.
5.
I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative di
cui al comma 1 sono destinati alla salvaguardia nonché alla realizzazione di
interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli
immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in
pristino.
6.
Le somme introitate dalla Regione a seguito dell’irrogazione delle
sanzioni di cui al comma 1 sono iscritte nel bilancio regionale autonomo, parte
entrata, nell’ambito del titolo 3, tipologia 200, e destinate nel bilancio
regionale autonomo, parte spesa, nell’ambito della missione 9, programma 5,
titolo 2, alla salvaguardia nonché alla realizzazione di interventi di recupero
dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree
degradati o interessati dalle rimessioni in pristino.
7.
Per il triennio 2019-2021, nel bilancio regionale autonomo, parte
entrata, nell’ambito del titolo 3, tipologia 200 e parte spesa, nell’ambito
della missione 9, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria
per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 5
mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata
per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
Art.
16
Sorveglianza
nelle aree naturali protette regionali
1.
Al fine di sostenere gli enti di gestione delle aree naturali protette
regionali di cui alla legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per la pianificazione paesaggistica)
nelle funzioni di sorveglianza previste dall’articolo 24 della stessa legge, nel
bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo
1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in
termini di competenza e di cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione
finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi
finanziari 2020 e 2021.
2.
Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le specifiche
caratteristiche delle attività e le modalità di collaborazione tra Regione
Puglia, enti di gestione e il Comando unità per la tutela forestale ambientale e
agroalimentare dei Carabinieri
Art.
17
Gestione
e manutenzione della ciclovia dell’Acquedotto pugliese
1.
Al fine di concorrere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della
ciclovia dell’Acquedotto pugliese, in relazione all’articolo 10
della legge
regionale 23 gennaio 2013 n. 1 (Interventi per favorire lo sviluppo della
mobilità ciclistica), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della
missione 10, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in
termini di competenza e cassa, di euro 30 mila per l’esercizio finanziario 2019
e, in termini di competenza, di euro 50 mila per ciascuno degli esercizi
finanziari 2020 e 2021 e, nell’ambito della missione 10, programma 5, titolo 2,
è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro
70 mila per l’esercizio finanziario 2019 e, in termini di competenza, di euro 50
mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
Art.
18
Programmi
d’Area integrati
1.
Al fine di garantire il più rapido sviluppo e la più efficace
predisposizione dei programmi in adempimento a quanto previsto dalla legge
regionale 22 dicembre 2017, 63 (Norme per Programmi d’Area Integrati) per i
programmi d’area integrati e l’elaborazione dei progetti preliminari e delle
attività di informazione e partecipazione previsti, nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 18, programma 1, titolo 1, è assegnata una
dotazione finanziaria per l’esercizio 2019, in termini di competenza di cassa,
di euro 500 mila.
2. Con
deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di
assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma
1.
Art.
19
Progetti
integrati di paesaggio
1. Per
indirizzare e sostenere la rigenerazione dei paesaggi compromessi e degradati
per effetto della espansione della Xylella nell’Area interna del sud Salento
Capo di Leuca, è promossa la redazione di un Progetto integrato di paesaggio in
attuazione dell’articolo 21 del Piano paesaggistico territoriale regionale
(PPTR).
2. Nell’ambito del
Progetto integrato di paesaggio, la Giunta regionale è autorizzata a individuare
nei piccoli proprietari i beneficiari di un contributo pubblico per la
sperimentazione di progetti integrati di recupero dei paesaggi spogli e
compromessi.
3.
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con
dipartimenti universitari e istituti di ricerca scientifica per la realizzazione
del progetto di cui al comma 1.
4.
Per i progetti sperimentali previsti al comma 2, nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è assegnata una
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza
e di cassa, di euro 200 mila.
5.
Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 3, nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è
assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini
di competenza e di cassa, di euro 100 mila.
Art.
20
Costi
relativi a riuso e manutenzione di servizi per lo sviluppo dell’e-government e
dell’agenda digitale
1.
Per l’espletamento delle attività collegate al riuso di sistemi
informativi e/o prodotti software a vantaggio della Regione Puglia (attività di
manutenzione evolutiva e/o manutenzione che l’Amministrazione cedente sopporta
per conferire alla Regione Puglia un prodotto utilizzabile), nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della missione 1, programma 8, titolo 1, è
assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini
di competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria è
assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020
e 2021.
Art.
21
Disposizioni
in materia di strutture di assistenza tecnica di cui alle leggi
regionali 5 agosto 2013, n. 24 e 16
aprile 2015, n. 24
1.
Al fine di sostenere le funzioni istituzionali delle strutture di
assistenza tecnica di cui all’articolo 14
della legge
regionale 5 agosto 2013, n. 24 (Norme per lo sviluppo, la promozione e la
tutela dell’artigianato pugliese) e all’articolo 15
della legge
regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della missione 14, programma 1, titolo 1, è
assegnata, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in
termini di competenza e cassa, di euro 50 mila e, nell’ambito della missione 14,
programma 2, titolo 1, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario
2019, in termini di competenza e cassa,
di euro 50 mila.
2.
Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri di
riparto e le modalità di assegnazione delle predette risorse, individuando
annualmente gli obiettivi strategici prioritari.
Art.
22
Disposizioni
in materia di certificazione delle competenze. Modifiche alla legge
regionale7
agosto 2002, n. 15
1.
L’articolo 29
della legge
regionale7
agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale) è
sostituito dal seguente:
“Art.
29
Certificazione
delle competenze
1.
La certificazione delle competenze è una procedura di formale
accertamento e riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in
contesti formali, o di quelle validate acquisite anche in contesti non formali e
informali, che prevede il rilascio di un’attestazione avente valore di atto
pubblico, di parte terza.
2.
Sono oggetto di certificazione le singole unità di competenza e le figure
professionali comprese nel Repertorio regionale delle figure professionali
(RRFP) e ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e
formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e
dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione
degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio
del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo
4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.).
3.
La certificazione può riguardare singole unità di competenze di una
figura professionale o tutte le unità di competenza di una figura
professionale.
4.
La certificazione prevede un’attestazione di parte terza ai sensi del
d.lgs. 13/2013 ed ha valore sull’intero territorio nazionale.
5.
Le prove di esame per l’accertamento delle competenze si svolgono innanzi
a commissioni d’esame nominate dalla Regione, su conformi criteri deliberati
dalla Giunta regionale.
6.
La commissione per il rilascio di certificazione è composta da:
a)
un esperto alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività
valutative;
b)
un esperto alla funzione di realizzazione delle attività valutative per
gli aspetti di contenuto curricolare e professionale;
c)
un funzionario/a pubblico nominato dalla amministrazione regionale con
funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle
operazioni.
7.
In casi particolari, dovuti alla complessità delle UC/Figure di
riferimento per la certificazione, nella commissione possono essere individuati
più esperti alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli
aspetti di contenuto curricolare e professionale, secondo le modalità che
saranno definite dalla Regione.
8.
I componenti di cui al comma 6 sono inseriti in specifici elenchi
regionali, periodicamente aggiornati e che prevedono una verifica dei requisiti
richiesti per l’inserimento nei citati elenchi.
9.
Nella procedura di certificazione viene garantito il rispetto dei
principi di collegialità, terzietà, oggettività ed
indipendenza.
10. Le modalità
specifiche di svolgimento degli esami e le tipologie di attestati conseguibili
sono adottati con apposita deliberazione della Giunta regionale con cui vengono
altresì definite, in via transitoria, le modalità di individuazione dei
componenti di cui al comma 6, nelle more della costituzione degli elenchi di cui
al comma 8 che avverrà entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente norma.
11.
La
composizione della commissione relativa a percorsi formativi afferenti al
“Repertorio regionale delle qualificazioni professionali e dei percorsi
disciplinati sulla base di specifiche norme di settore” (RRQPN) o regolamentati
da leggi statali e/o accordi Stato-regioni finalizzati al conseguimento di
competenze, per lo svolgimento delle attività lavorative e professionali
disciplinate da specifiche normative di settore, seguono quanto disposto dalla
regolamentazione di riferimento.
12.
In caso di
assenza di specificazione, la composizione di esame segue quanto stabilito per
la certificazione delle competenze di cui al comma 6.
13.
Sono fatte
salve modalità e composizioni particolari, definite da norme
specifiche.
14.
Nel caso di
attività formative previste da norme nazionali o regionali che definiscono
specifiche modalità di accertamento delle competenze si applica quanto in esse
previsto.
15.
Ai
componenti delle commissioni d’esame è corrisposto un compenso nella misura
stabilita nelle direttive della Giunta regionale, di cui al comma
10.”.
Art.
23
Contributi
straordinari alle accademie di belle arti per migliorare la qualità dell’alta
formazione artistica
1.
Al fine di sostenere e potenziare l’alta formazione artistica sul
territorio, è concesso un contributo straordinario alle accademie d’arte
presenti sul territorio regionale.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della missione 4, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa,
di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è
assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e
2021.
3.
La Giunta regionale provvede ad assegnare in parti eguali le risorse di
cui al comma 1, a condizione che il progetto di finanziamento presentato dagli
assegnatari preveda la destinazione di almeno il 50 per cento delle risorse
assegnabili per produzioni artistiche da presentare sul territorio
regionale.
Art.
24
Risorse
per la promozione della cultura e della pratica teatrale per i minori a rischio
esclusione sociale
1.
Nell’ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di parte
corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo
l’approvazione del bilancio (missione 20, programma 3, titolo 1), la somma di
euro 100 mila è destinata alla copertura degli oneri derivanti da proposta di
legge in materia di integrazione dei minori in situazione di disagio economico e
sociale, riconoscendo il valore della cultura e della pratica teatrale come
strumento d’inclusione sociale e nella lotta alla povertà educativa, per il
rafforzamento delle competenze chiave europee e per il pieno sviluppo della
persona umana. Il predetto stanziamento è assegnato, per il tramite dei comuni,
alle compagnie teatrali pugliesi che abbiano ottenuto il riconoscimento del
Ministero per i beni e le attività culturali (MIBACT), specializzate nell’uso di
linguaggi artistici dedicati ai ragazzi.
Art.
25
Sostegno
alle iniziative per l’interazione tra scuole, istituzioni, imprese e terzo
settore per la transizione al mondo del lavoro
1.
Per sostenere le azioni sperimentali della rete Startnet in Puglia
finalizzate a promuovere la transizione scuola-lavoro e facilitare un equo
accesso dei giovani pugliesi al mondo del lavoro è concesso un contributo
straordinario per il finanziamento di progetti proposti da scuole, istituzioni,
imprese, e terzo settore, anche in rete tra loro, coerenti con le predette
finalità.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della missione 4, programma 6, titolo 1, è assegnata una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa,
di euro 100 mila.
Art.
26
Contributo
regionale straordinario per la gestione corrente dei consorzi di bonifica
commissariati
1.
Il contributo regionale straordinario di cui all’articolo 12,
capo VI, della legge
regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi
di bonifica commissariati) è confermato, nei limiti di euro 15 milioni, (1) anche per l’esercizio finanziario 2019.
2.
Il contributo straordinario di cui al comma 1 è utilizzato per le
finalità di cui all’articolo 12,
comma 2 della l.r.
1/2017.
3.
Per gli adempimenti di cui al presente articolo si provvede secondo le
modalità indicate all’articolo 12,
comma 3, della l.r.
1/2017. , così come sostituito dall’articolo 4
della legge
regionale 20 settembre 2017, n. 38.
(1) Parole sostituite dalla
l.r.
52/2019, art.13, comma
1.
Art.
27
Gestione
specie esotiche invasive
1.
Al fine di garantire l’applicazione del decreto legislativo 15 dicembre
2017 n. 230 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22
ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e
la diffusione delle specie esotiche invasive), le cui norme attribuiscono alle
regioni compiti di monitoraggio, gestione e contenimento degli effetti negativi
prodotti dalla diffusione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale
di cui al medesimo regolamento, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito
della missione 16, programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria
per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 60
mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza,
per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
Art.
28
Contributo
straordinario in favore della Cooperativa C.R.I.S.I. S.c.a.r.l.
Onlus
1.
Al fine di concorrere alla realizzazione di un servizio di aiuto alle
vittime di reato e alla creazione di un centro di giustizia riparativa, è
concesso alla Cooperativa C.R.I.S.I. S.c.a.r.l. Onlus un contributo
straordinario finalizzato alla prosecuzione e implementazione delle attività
erogate in favore delle vittime.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della missione 3, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa,
di euro 100 mila.
Art.
29
Interventi
per l’integrazione socio-culturale degli immigrati
1.
Al fine di fornire ai migranti presenti in Puglia espulsi dai centri di
accoglienza straordinaria (CAS) gli strumenti e le competenze necessarie per
l’inserimento nel territorio, la Regione si fa carico dei servizi di
accompagnamento sociale, psicologico e legale, oltre che dell’alfabetizzazione,
istituendo appositi corsi. Si impegna altresì al recupero di situazioni
abitative per l’accoglienza notturna degli uomini single. Per le predette
finalità, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12,
programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio
finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.
2.
La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e
modalità per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1.
Art.
30
Disposizioni
in materia di promozione e tutela delle attività di
panificazione
1.
Nell’ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di parte
corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo
l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, la somma di
euro 120 mila è destinata alla copertura degli oneri derivanti da proposta di
legge in materia di promozione e tutela delle attività di panificazione (atto
consiliare n.1038/A).
Art.
31
Disposizioni
in materia di modifiche e integrazioni alla legge
regionale 4 luglio 2014, n. 29 (Norme per la prevenzione e il contrasto
della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà
e dell’autodeterminazione delle donne)
1.
Nell’ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di parte
corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo
l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, la somma di
euro 200 mila è destinata alla copertura degli oneri derivanti da proposta di
legge in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere, il
sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione
delle donne (atto consiliare n. 1064/A).
Art.
32
Contributo
associazioni protezione civile per bando triennio
2016-2018
1.
Alle associazioni pugliesi di protezione civile partecipanti al bando
“Potenziamento dei mezzi e delle attrezzature delle associazioni di Protezione
civile triennio 2016-2018”, è concesso un contributo pari alla quota di
cofinanziamento sostenuta.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della missione 11, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa,
di euro 79.454,07.
Art.
33
Interventi
per esplorazione fenomeni carsici
1.
In relazione al programma esplorativo di cui all’articolo 45, comma 1,
della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45 (Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione
Puglia), ulteriormente sviluppato con l’articolo 44
della legge
regionale 10 agosto 2018, n. 44 (Assestamento e variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020), al fine di
sostenere l’esplorazione di fenomeni carsici rinvenuti nel territorio comunale è
concesso al Comune di Martina Franca un contributo straordinario.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della missione 9, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa,
di euro 100 mila.
Art.
34
Completamento
percorso di studi altomedievali
1.
Al fine di completare il percorso di studi altomedievali avviati con la
ricerca “Bizantini, Longobardi e Arabi in Puglia nell’alto medioevo”, è concesso
al Centro italiano di studi sull’alto medioevo (CISAM) un contributo
straordinario di euro 30 mila per la ricerca su “Arabi, Ebrei, Normanno-Svevi in
Puglia nell’alto medioevo”. La predetta spesa trova copertura nell’ambito dello
stanziamento appostato sul “Fondo speciale per la cultura ed il patrimonio
culturale”, di cui all’articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio
pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale
2017).
Art.
35
Ulteriori
modifiche all’articolo 4
della legge
regionale 30 luglio 2009, n. 14
1.
All’articolo 4
comma 1, della legge
regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno
dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio
edilizio residenziale), come modificato dall’articolo 3
della legge
regionale 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 30 luglio 2009, n. 14 “Misure straordinarie e urgenti a sostegno
dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio
edilizio residenziale”), le parole: “nonché gli edifici non residenziali o
misti, limitatamente a quelli di volumetria massima pari a 1000 m3”, sono
sostituite dalle seguenti: “e non residenziali o misti”.
2.
All’articolo 5,
comma 3 bis., della legge
regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno
dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio
edilizio residenziale), come integrato dall’articolo 4
comma 1, lettera b), della legge
regionale 17 dicembre 2018, n. 59 le parole: “La realizzazione degli
interventi di cui agli articoli 3 e 4 è subordinata alla verifica
dell’adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria esistenti a sostenere
l’incremento del carico urbanistico. Qualora tale verifica abbia esito
negativo”, sono sostituite dalle seguenti: “Qualora l’area interessata agli
interventi di cui all’articolo 4 risulti priva di urbanizzazioni
primarie.”.
Art.
36
Ulteriori
disposizioni in materia di potabilizzazione delle acque affinate - articolo 25
della
legge
regionale 15 febbraio 2016, n. 1
1.
Al fine di trasferire in piena scala tecnologica il processo di riuso
potabile, attivato con l’articolo 25
della legge
regionale 15 febbraio 2016, n. 1(Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016–2018
della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016), e rendere fruibile a
scopi ambientali e didattici il sito interessato, nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della missione 9, programma 4, titolo 2, è assegnata una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa,
di euro 500 mila.
2.
Le somme destinate alla fruibilità del sito a scopi ambientali e
didattici non possono essere superiori a un quinto della dotazione finanziaria
assegnata.
Art.
37
Progetto
di recupero del germoplasma olivicolo pugliese -
Re.Ger.O.P.
1.
Nell’ambito del progetto di recupero del germoplasma olivicolo pugliese
(Re.Ger.O.P.), finanziato dal programma di sviluppo rurale Feasr (Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale) 2014-2020 e assegnato all’Università degli
studi di Bari, è concesso un ulteriore contributo finalizzato ad ampliare
l’attività di ricerca sulla caratterizzazione genica, e in particolare
sull’analisi della variabilità genetica e dell’espressione genica in genotipi di
olivo.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa,
di euro 80 mila.
Art.
38
Reimpianto
ulivi nelle aree infette da Xylella
1.
Nell’ambito delle risorse del Fondo sviluppo e coesione assegnate con
delibera CIPE per la lotta al batterio Xylella fastidiosa, la Giunta regionale
eroga congrui finanziamenti finalizzati, compatibilmente con la declaratoria
dell’assegnazione, al reimpianto delle specie arboree di ulivo eradicate a causa
del disseccamento provocato dal batterio Xylella fastidiosa o della prescrizione
di eradicazione al fine del contenimento delle aree di
contagio.
2.
I finanziamenti di cui al comma 1 sono alternativi e non cumulabili con
quelli previsti dalla sottomisura 5.2 del Piano di sviluppo rurale Puglia
2014-2020.
Art.
39
Contributi
per l’acquisto e l’installazione di strutture per la vendita di prodotti
alimentari ittici
sulle
aree pubbliche - Mercato ittico diffuso
1.
La Regione promuove e supporta la vendita di prodotti ittici a chilometro
zero concedendo ai comuni un contributo straordinario finalizzato all’acquisto e
alla installazione di strutture amovibili adeguatamente attrezzate che
assicurino, attraverso la delineazione dì un mercato ittico diffuso, la
continuazione di antichi mestieri, il mantenimento delle tradizioni locali, il
contrasto all’abusivismo, l’adeguamento alle norme igieniche previste nel
settore e la tutela del decoro urbano. Le installazioni possono essere assegnate
attraverso bandi pubblici comunali a cittadini residenti che abbiano regolare
licenza per la pesca marittima e siano soci di cooperative di categoria; il
contributo straordinario non deve essere inferiore al 75 per cento della spesa
prevista nel progetto.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i
criteri e le modalità di assegnazione e di rendicontazione dei contributi,
riconoscendo priorità alle strutture presenti in città costiere che abbiano più
di 50.000 abitanti, che siano capoluogo di provincia e siano prive di mercati
ittici organizzati.
3.
Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio autonomo
regionale, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 2, è assegnata una
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, i termini di competenza
e cassa, di euro 300 mila. La
medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per
ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
Art.
40
Contributi
a sostegno dei Comuni di Sava e Porto Cesareo per interventi in materia di
reflui
1.
In relazione ai lavori di realizzazione degli impianti di depurazione a
servizio dei Comuni di Sava e di Porto Cesareo, al fine di concorrere alle spese
sostenute dai cittadini per il servizio di svuotamento dei reflui, è concesso ai
predetti comuni un contributo straordinario di euro 150 mila per il Comune di
Sava e di euro 60 mila per il Comune di Porto Cesareo. A tal fine, nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 4, titolo 1, è
assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini
di competenza e cassa, di euro 210 mila.
Art.
41
Disposizioni
in materia di promozione della cultura dell’abitare
sociale
1.
Nell’ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di parte
corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo
l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, la somma di
euro 250 mila è destinata alla copertura degli oneri derivanti dalla proposta di
legge in materia di “Promozione della cultura dell’abitare sociale” (atto
consiliare n. 875/A).
Art.
42
Modifiche
all’articolo 4
della legge
regionale 13 dicembre 2013, n. 42
1.
All’articolo 4
della legge
regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell’agriturismo), dopo il
comma 3, sono inseriti i seguenti:
“3
bis. In deroga alla capacità
ricettiva autorizzata e ai limiti di cui alla lettera a) nelle camere delle
strutture agrituristiche è consentita, su esclusiva richiesta del cliente e in
via temporanea, la sistemazione di un ulteriore posto letto destinato al
soggiorno dei minori di età inferiore a quindici anni. L’utilizzazione in deroga
cessa al momento della partenza del cliente, col relativo obbligo di ristabilire
il numero di posti letto previsti.
3
ter. Previa comunicazione al
comune, da inviare almeno sette giorni prima, è possibile superare i limiti di
cui al comma 3, lettera c), nel rispetto delle normative vigenti in materia di
idoneità dei locali e per un numero massimo di dieci volte l’anno. La
comunicazione dovrà indicare il giorno per il quale si intende derogare e i
posti tavola che verranno impiegati, nonché l’indicazione di misure compensative
per ristabilire entro trenta giorni, attraverso una limitazione dei posti tavola
o giorni di chiusura, il limite di cui al comma 3, lettera
c).
3
quater. Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità
atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla Regione, non sia possibile
rispettare i criteri di cui ai commi 3 bis. e 3 ter., deve essere data
comunicazione al comune, in cui ha sede l’impresa, che verificato il fatto e
sentita la Regione, autorizza temporaneamente l’esercizio dell’attività e
comunque per un massimo di anni tre.
Art.
43
Disposizioni
per l’attuazione degli articoli 17
e 18
della legge
regionale 2 agosto 2010, n. 9
1.
I Consorzi per l’Area di sviluppo industriale (ASI) destinatari dei fondi
di rotazione per l’attuazione dei piani di risanamento istituiti con gli
articoli 17
e 18
della legge
regionale 2 agosto 2010, n. 9 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2010), rifinanziato con l’articolo 39
della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione
Puglia), che hanno intrapreso un programma di risanamento economico e che siano
in grado di relazionare il positivo avvio del programma di risanamento,
restituiscono alla Regione gli importi ancora dovuti, relativi ai fondi di
rotazione: in ventiquattro rate annuali con scadenza 31 dicembre di ogni anno a
partire dal 2019 per ciascun consorzio ASI e per ciascun fondo.
1
bis.I Consorzi ASI di cui al comma 1 possono destinare i proventi
dell’alienazione di immobili al rientro dell’esposizione debitoria, anche
eventualmente conferendo mandato alla competente struttura regionale per
l’adozione degli atti finalizzati all’alienazione. In caso di esito positivo
delle procedure, il ricavo effettivamente realizzato è imputato, nei limiti
dell’esposizione debitoria, alla riduzione della medesima, con conseguente
rideterminazione del piano di rientro. (2)
1 ter. La restituzione delle somme dovute potrà avvenire
anche attraverso la cartolarizzazione delle proprietà immobiliari dei Consorzi
ASI, agli stessi pervenuti da parte di enti pubblici (anche a mezzo di
finanziamenti pubblici), per il tramite della società regionale di
cartolarizzazione Puglia Valore Immobiliare S.r.l. che, entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, adotterà, ove necessario,
le consequenziali modifiche statutarie. (3)
2.
In ragione dello stato di criticità finanziaria in cui versano i consorzi
interessati, la Regione Puglia rinuncia a ogni accessorio maturato e/o maturando
sulle rate scadute dei fondi istituiti con l’articolo 17
della l.r.
9/2010, e rifinanziati con l’articolo 39
della l.r.
45/2012.
3.
Il mancato pagamento di una rata entro i termini di cui al comma 1,
determina la decadenza del beneficio della rateizzazione e della rinuncia di cui
al comma 2.
(2) Comma aggiumto dalla l.r.
35/2020 art. 13,
comma 1.
(3) Comma aggiumto dalla l.r.
35/2020 art. 13,
comma 1.
Art.
44
Modifiche
al comma 9 dell’articolo 14
della legge
regionale 20 agosto 2012, n. 24
1.
Al comma 9 dell’articolo 14
della legge
regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni
nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali), come sostituito
dall’articolo 11
della legge
regionale 4 agosto 2016, n. 20, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il
comune nel quale si verificano varie e reiterate inadempienze contrattuali
sanzionate da penalità seriali o nel quale si accerta una deficitaria
sostenibilità economico-finanziaria del nuovo gestore unitario tale da
compromettere la regolare esecuzione del contratto, esercita il diritto/dovere
di intimare all’autorità dell’ARO di procedere alla risoluzione del contratto
con il nuovo gestore unitario per inadempimento secondo i principi del codice
civile e dell’articolo 203 del codice dell’Ambiente.”.
Art.
45
Misure
per il diritto allo studio per gli studenti iscritti agli istituti tecnici
superiori. Integrazioni alla legge
regionale 27 giugno 2007 n. 18
1.
Al fine di garantire il diritto allo studio agli studenti iscritti agli
istituti tecnici superiori con sede nella Regione, quanto previsto per le
istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale agli articoli 1,
2,
3,
4,
6,7,
20,
22,
24,
25,
26,
30
e 32,
della legge
regionale 27 giugno 2007 n. 18(Norme in materia di diritto agli studi
dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione), è esteso anche agli
istituti tecnici superiori pugliesi.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della missione 4, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa,
di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di
competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e
2021.
Art.
46
Attuazione
del programma di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla
minimizzazione dell’intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici
1.
Al fine di consentire l’attuazione dei progetti correlati all’attuazione
di quanto previsto dal “Programma di contributi per esigenze di tutela
ambientale connesse alla minimizzazione dell’intensità e degli effetti dei campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, finanziato con trasferimenti statali
“Progetti CEM” del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare in favore della Regione, nel bilancio vincolato regionale, nell’ambito
della missione 9, programma 8, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria
per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro
571.023,43.
Art.
47
Disposizione
a sostegno delle imprese di pesca
1.
In conformità al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione Europea
del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel
settore della pesca e dell’acquacoltura, e al fine di sostenere, quale misura di
aiuto in regime “de minimis”, le imprese pugliesi armatrici di unità autorizzate
alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 18, che osservano periodi di
interruzione temporanea dell’attività di pesca stabiliti da legge dello Stato
con apposito decreto, allo scopo di proteggere le zone di crescita e
riproduzione degli stock di piccoli pelagici, nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione
finanziaria per l’esercizio 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 200
mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza,
per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
2.
Con l’avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico di cui al comma
1 devono essere specificati i requisiti soggettivi e oggettivi per ottenere il
contributo, il suo ammontare nel massimo e i titoli di
preferenza.
Art.
48
Modifiche
e integrazioni alla legge
regionale 15 dicembre 2008, n. 34
1.
Alla legge
regionale 15 dicembre 2008, n. 34(Norme in materia di attività funeraria,
cremazione e dispersione delle ceneri), dopo l’articolo 14 è aggiunto il
seguente:
“Art.
14 bis
Tumulazione
aerata e caratteristiche dei feretri
1.
Al fine di favorire la riduzione dei tempi di mineralizzazione dei
cadaveri tumulati in loculi o tombe è consentita la costruzione di loculi aerati
o l’utilizzazione di sistemi innovativi e tecnologici naturali, che consentano
il recupero di manufatti preesistenti, in assenza di modifiche strutturali, e
permettano l’aerazione e la riduzione dei tempi di mineralizzazione dei cadaveri
sia nella tumulazione stagna con controcassa in zinco che nella tumulazione
aerata, nel rispetto dei profili igienico-sanitari e
ambientali.
2.
Nella realizzazione di loculi stagni o aerati devono essere adottate
soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas
provenienti dai processi putrefattivi del cadavere. La neutralizzazione dei
liquidi cadaverici può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi
di manufatti, con specifici sistemi all’interno del
loculo.”.
Art.
49
Valorizzazione
e fruizione dei luoghi della memoria del Novecento e degli archivi storici
pugliesi
1.
Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio storico, culturale e
politico rappresentato da luoghi o beni del territorio pugliese connessi a
eventi o accadimenti che hanno segnato, nel corso del Novecento, la storia della
Puglia o che hanno avuto rilevanza nazionale o internazionale, nonché dagli
archivi storici che ne conservino documentazione, quali elementi di rilevante
valore sociale educativo e formativo per la comunità regionale, la Regione
concede contributi a enti pubblici o a enti di diritto privato non a scopo di
lucro partecipati da enti pubblici, che siano proprietari, titolari o che
gestiscano a qualunque titolo i predetti luoghi, beni o archivi, per progetti di
conservazione, recupero, valorizzazione e fruizione.
2.
Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le
modalità per l’assegnazione e la successiva rendicontazione dei contributi di
cui al comma 1.
3.
Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, è assegnata una
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza
e cassa, di euro 350 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in
termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
Art.
50
Interventi
di promozione e sostegno della Street Art
1.
Al fine di favorire percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli
spazi urbani, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale,
la Regione promuove e sostiene, con l’assegnazione di specifici contributi, la
Street Art, quale forma espressiva in grado, per la forte capacità comunicativa
e di impatto sul territorio, di divenire strumento a disposizione delle
amministrazioni pubbliche per contribuire a rigenerare, riqualificare e
valorizzare in chiave culturale luoghi e beni delle città, con particolare
riferimento ad aree degradate o periferiche.
2.
Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per
l’assegnazione dei contributi di cui al comma 1 a favore di amministrazioni
pubbliche, riconoscendo priorità a interventi di Street Art realizzati da
giovani artisti under 40, che siano espressione di percorsi partecipativi con il
coinvolgimento di soggetti pubblici e privati e che promuovano principi di
qualità della proposta, in termini di valenza sociale e artistica del messaggio
da veicolare, di longevità conservativa dell’opera e di capacità di restituire
alla fruizione collettiva spazi urbani marginali.
3.
Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, è assegnata una
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza
e cassa, di euro 150 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di
competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e
2021.
Art.
51
Misure
in materia di recupero e valorizzazione del patrimonio di archeologia e
architettura industriale e rurale e modifica alla legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 40
1.
Al fine di favorire il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione del
patrimonio di archeologia e architettura industriale e rurale, la Regione
concede contributi in conto capitale per la riqualificazione e il riuso di beni
immobili di proprietà pubblica non più utilizzati per i processi
produttivi.
2.
In via sperimentale, con deliberazione della Giunta regionale sono
stabiliti i criteri per l’assegnazione dei contributi di cui al comma 1, da
destinare a favore di amministrazioni comunali per la riqualificazione e il
riuso di beni immobili non più utilizzati per i processi produttivi peculiari
dei territori dei comuni ricompresi nell’area del Parco nazionale dell’Alta
Murgia e limitrofi alla Città di Matera, riconoscendo priorità ai beni pubblici
oggetto delle proposte progettuali candidate al concorso di idee regionale “La
Murgia abbraccia Matera”, nonché ai siti già destinati all’attività estrattiva
di bauxite nelle località di Spinazzola, San Giovanni Rotondo e
Otranto.
3.
Sono abrogati gli articoli 20
e 21
della legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 40(Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione
Puglia- legge di stabilità regionale 2017).
4. Per le finalità
di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della
missione 5, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per
l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 400
mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata
per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
5.
La Giunta regionale aggiorna, alla luce del contenuto del presente
articolo, gli atti di programmazione già assunti negli anni precedenti in
attuazione dei predetti articoli 20e
21
della l.r.
40/2016.
Art.
52
Voucher
per la fruizione di spazi Coworking e Makerspace/FabLab
1.
Al fine di supportare la creazione di percorsi di auto-imprenditorialità
e di sostenere lo svolgimento del lavoro autonomo e delle attività professionali
e imprenditoriali in spazi di Coworking e Makerspace/FabLab della Puglia,
presenti nell’apposito elenco regionale, incentivando in tal modo l’attivazione
di reti e collaborazioni tra i medesimi soggetti, nonché favorendo
l’integrazione di competenze del territorio con le più recenti innovazioni
digitali, la Regione concede contributi a soggetti titolari di partita IVA o
iscritti alla gestione separata dell’INPS, a microimprese, startup innovative,
nonché a enti di diritto privato senza scopo di lucro, da utilizzare per
sostenere il costo per la fruizione di spazi di Coworking e
Makerspace/FabLab.
2.
Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le
modalità per l’assegnazione e la successiva rendicontazione dei contributi di
cui al comma 1, riconoscendo priorità nell’accesso al beneficio ai soggetti di
età inferiore a quaranta anni.
3.
Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 15, programma 3, titolo 1, è assegnata una
dotazione finanziaria per l’esercizio 2019, in termini di competenza e cassa, di
euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è
assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e
2021.
Art.
53
Contributi
straordinari per il pieno utilizzo degli spazi scolastici
1.
Al fine assicurare il diritto allo studio, contrastare fenomeni di
abbandono scolastico e valorizzare appieno gli spazi e le strutture disponibili
nelle scuole, favorendone l’interazione con il territorio, la Regione assegna un
contributo straordinario agli istituti scolastici secondari di secondo grado per
progetti di carattere culturale e sociale, da svolgersi in orari
extracurricolari, presentati anche su proposta di associazioni
studentesche.
2.
Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per la
richiesta, l’assegnazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1,
riconoscendo priorità ai progetti presentati da istituti scolastici situati in
territori con maggior livello di disagio socioeconomico e con maggiori tassi di
dispersione scolastica.
3.
Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 7, titolo 1, è assegnata una
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza
e cassa, pari a euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di
competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e
2021.
Art.
54
Servizi
sperimentali e innovativi rivolti a studenti con
disabilità
1.
Al fine di migliorare la qualità della vita degli studenti con disabilità
e potenziare la rete di servizi a essi rivolti, la Regione, anche attraverso
l’Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario, concede, previo
avviso pubblico, contributi a enti di diritto privato non a scopo di lucro per
progetti innovativi finalizzati a favorire la socializzazione e l’integrazione
dei predetti studenti con la comunità scolastica e locale, agevolando la loro
partecipazione alle opportunità culturali, sportive, artistiche e forme di
autonomia, inclusione e imprenditoria sociale.
2.
Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per la
richiesta, l’assegnazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1,
riconoscendo priorità ai progetti da svolgersi in contesti territoriali
caratterizzati da carenza di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze
degli studenti con disabilità.
3.
Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 7, titolo 1, è assegnata una
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza
e cassa, di euro 150 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di
competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e
2021.
Art.
55
Modifiche
e integrazioni all’articolo 6
della legge
regionale 24 settembre 2012, n. 25
1.
All’articolo 6
della legge
regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili), come modificato dalla legge regionale 16 luglio 2018, n. 38
e dalla legge regionale 10 agosto 2018, n. 44, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
“2.
Qualora gli interventi disciplinati al comma 1 ricadano nei territori di due o
più comuni, la dichiarazione di cui al comma 2 dell’articolo 6 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), è presentata al
comune nel cui territorio l’intervento prevede:
a)
nel caso di impianti eolici, l’installazione del maggior numero di
aerogeneratori;
b)
nel caso di impianti fotovoltaici, il maggior numero di
pannelli;
c)
nel caso di impianti idroelettrici, la derivazione d’acqua di maggiore
entità;
d)
nel caso di impianti geotermoelettrici, il maggior numero di pozzi di
estrazione di calore;
e)
negli altri casi, la collocazione del gruppo turbina alternatore ovvero i
sistemi di generazione di energia elettrica.”.
Art.
56
Contributi
in conto capitale per costruzione, completamento, ampliamento e miglioramento di
impianti sportivi - articolo 8
della legge
regionale 4 dicembre, 2006, n. 33. Scorrimento
graduatorie
1.
Al fine di dare piena attuazione alle finalità e principi previsti
dall’articolo 8
della legge
regionale 4 dicembre, 2006, n. 33. (Norme per lo sviluppo dello Sport
per Tutte e per Tutti) e sostenere la qualificazione del patrimonio
impiantistico-sportivo sull’intero territorio regionale, nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 6, programma 1, titolo 2, è assegnata una
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza
e cassa, di euro 950 mila finalizzata a dare copertura ai progetti ammissibili e
non finanziabili nell’ambito dell’Avviso E “Concessione di contributi per
adeguamento degli impianti sportivi comunali” – pubblicato sul BURP n. 137 del 5
dicembre 2018.
Art.
57
Integrazione
all’articolo1
della legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11
1.
All’articolo1
della legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11(Norme sulla valutazione dell’impatto
ambientale), dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
“2
bis. La Regione, nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’ambito della
programmazione territoriale, socio-economica e ambientale finalizzata al
perseguimento dello sviluppo sostenibile, garantisce che le decisioni
amministrative, anche quelle istruttorie o endoprocedimentali, relative ai
progetti e agli interventi che soggiacciono alle disposizioni recate dalla parte
II del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), siano assunte nel rispetto delle esigenze di salvaguardia e di
tutela:
a)
della salute umana;
b)
della conservazione delle risorse;
c)
del miglioramento della qualità della vita;
d)
della resilienza degli ecosistemi incisi.
2
ter. La Regione, nelle decisioni
medesime, garantisce, altresì, che la tutela dell’ambiente sarà oggetto di un
miglioramento costante, tenuto conto delle conoscenze scientifiche e tecniche
del momento.
2.
Al comma 4
dell’articolo 1 della l.r.
11/2001, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) la salute
dell’uomo;”.
Art.
58
Integrazioni
all’articolo 14
della legge
regionale 20 agosto 2012, n. 24
1.
All’articolo 14
della legge
regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni
nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali,) dopo il comma 9,
è inserito il seguente:
“9
bis. L’autorità dell’ARO ha
l’obbligo di predisporre la Carta dei Servizi e il sistema di valutazione della
qualità del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti sotto il
profilo dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità prevedendo la
valorizzazione del punto di vista del cittadino/contribuente e la rilevazione
della soddisfazione degli utenti e degli operatori.”.
Art.
59
Modifiche
all’articolo 29
della legge
regionale 2 maggio 2017, n. 9
1.
All’articolo 29
della legge
regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione
alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private),
dopo il comma 10 ter. è aggiunto il seguente:
“10
quater. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, comma 4, nelle ipotesi di
cui al comma 3 del medesimo articolo, i provvedimenti di revoca
dell’accreditamento istituzionale adottati ai sensi del previgente articolo 27
della legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private),
senza previo invito alla rimozione delle carenze o della violazione, per i quali
siano pendenti giudizi non ancora definiti alla data di entrata in vigore della
presente norma, devono intendersi revocati.”.
Art.
60
Contributi
a sostegno dell’acquisto di strumentazione tecnico-diagnostica per le cure
sanitarie
presso
le case circondariali pugliesi
1.
Al fine di potenziare l’assistenza sanitaria nelle carceri pugliesi, è
concesso nell’anno 2019 un contributo straordinario finalizzato all’acquisto di
strumentazione tecnico diagnostica per la cura e la prevenzione all’interno
delle case circondariali pugliesi. Per la predetta finalità, nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 5, titolo 2, è
assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini
di competenza e cassa, di euro 300 mila.
Art.
61
Disposizioni
in materia di Servizio sanitario regionale
1.
Nell’ambito del Fondo sanitario regionale, con l’adozione del D.I.E.F. è
destinata una dotazione finanziaria di euro 400 mila per assicurare il rimborso
delle spese delle associazioni di volontariato impegnate nei centri di
orientamento oncologico (COrO) della Rete oncologica regionale.
Art.
62
Modifiche
all’articolo 2
della legge
regionale 3 ottobre 2018, n. 48
1.
L’articolo 2
della legge
regionale 3 ottobre 2018, n. 48 (Norme a sostegno dell’accessibilità delle
aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente
abili) è sostituito dal seguente:
“Art.
2
Oggetto
1.
In attuazione delle finalità indicate all’articolo 1 e a garanzia
dell’effettiva applicazione delle esistenti disposizioni normative in materia
richiamate nell’articolo 1, la Regione eroga incentivi alle amministrazioni
comunali per la realizzazione di interventi volti ad assicurare una migliore
fruibilità e accessibilità delle spiagge destinate alla libera balneazione ai
soggetti diversamente abili.
2.
Tali interventi devono prevedere:
a)
parcheggi riservati alle persone diversamente
abili;
b)
abbattimento delle barriere architettoniche per l’accesso alla
spiaggia;
c)
la dotazione delle spiagge di servizi igienici e spogliatoi accessibili,
realizzati in legno, o in altro materiale eco-compatibile e docce esterne, con
maniglioni, supporti e pavimentazione tattile unicamente per il raggiungimento
della battigia; dette strutture devono essere amovibili e, necessariamente, non
infisse stabilmente nel terreno;
d)
segnaletica e indicazioni (corrimano e mappe tattili) per persone affette
da disabilità sensoriale;
e)
appositi ausili speciali adatti al mare, come la sedia per il trasporto
dei diversamente abili e degli anziani, destinati esclusivamente all’uso da
parte delle persone con disabilità e ai propri
accompagnatori.”.
Art.
63
Città
di Grottaglie – Città europea dello sport 2020
1.
In relazione al riconoscimento alla Città di Grottaglie del titolo di
European City of Sport (Città Europea dello Sport) 2020, in considerazione
dell’eccezionale rilevanza di tale riconoscimento che avrà un grande impatto per
lo sviluppo della pratica sportiva, oltre che mediatico e turistico economico
sull’intero territorio pugliese, e in particolare nella provincia di Taranto, al
fine di sostenere l’Amministrazione comunale di Grottaglie nel programma di
ammodernamento e riqualificazione degli impianti sportivi della città, nel
bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 6, programma 1, titolo
2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in
termini di competenza e di cassa, di euro 300 mila. La medesima dotazione
finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per l’esercizio finanziario
2020.
2.
Al fine di sostenere l’Amministrazione comunale di Grottaglie nella
realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi legati al riconoscimento di
cui al comma 1, oltre che per la diffusione della pratica sportiva, nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della missione 6, programma 1, titolo 1, è
assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini
di competenza e di cassa, di euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria è
assegnata, in termini di competenza, per l’esercizio finanziario 2020.
Art.
64
Modifiche
alla legge
regionale 20 dicembre 2017, n. 59
1.
Al comma 1, articolo 57, della legge
regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio), alla lettera c), la parola:
“dodicesimo”, è sostituita dalla seguente: “quindicesimo”.
Art.
65
Attività
dell’Osservatorio faunistico regionale
1.
Al fine di sostenere gli obiettivi previsti dalla legge
regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio), che all’articolo 6 prevede
che l’Osservatorio faunistico regionale coordini le attività di proprie
strutture territoriali dedicate alle funzioni di supporto nel censimento e nella
raccolta dei dati inerenti la fauna selvatica (articolo 6, comma 3, lettera d),
nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 2,
titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario
2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 100 mila, al fine, in
particolare, di:
a)
supportare studio, censimento e monitoraggio delle specie appartenenti alla
fauna omeoterma, con priorità per
le specie inserite sia nella direttiva 79/409 CEE, detta “Direttiva Uccelli”,
sia nella direttiva 92/43 CEE, detta “Habitat”;
b)
migliorare le strutture dedicate e implementare l’attrezzatura e le
macchine utilizzate;
c)
organizzare eventi, manifestazioni e laboratori didattici mirati alla
diffusione della migliore conoscenza dei temi inerenti la fauna
selvatica.
Art.
66 *
Sostegno
ai comuni per la costruzione o il risanamento dei canili
sanitari
1.
Al fine di dare piena attuazione, in aderenza alle previsioni
dell’articolo 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di
animali di affezione e prevenzione del randagismo), alle finalità e ai principi
previsti dagli articoli 8
e 9
della legge
regionale 5 aprile 1995, n. 12 (Norme per la tutela degli animali
d’affezione e prevenzione del randagismo), e in ragione della necessità di
potenziare la lotta al randagismo attraverso la realizzazione e/o
ristrutturazione da parte dei comuni di canili sanitari, nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria
per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 500
mila.
2.
Il finanziamento regionale potrà essere concesso ai comuni che ne faranno
richiesta per procedere alla realizzazione e/o ampliamento di canili sanitari,
di proprietà comunale nell’ambito del proprio territorio comunale.
* La
Corte costituzionale con sentenza 9
- 27 luglio 2020, n. 166 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente articolo.
Art.
67
Modifiche
alla legge
regionale 2 maggio 2017, n. 9
1.
All’articolo 29
della legge
regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione
alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private),
dopo il comma 5, è inserito il seguente:
“5
bis. Alle strutture sanitarie, ivi comprese quelle disciplinate dal regolamento
regionale 11 aprile 2017, n. 10 (Determinazione dei requisiti strutturali e
organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e dei
servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone
con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una
dipendenza patologica. Fabbisogno) e a quelle socio sanitarie di cui al
successivo comma 6, già contrattualizzate alla data di entrata in vigore della
presente legge, che siano interessate da un processo di adeguamento ai nuovi
requisiti minimi e ulteriori previsti da sopravvenute norme regionali, sono
rilasciati o confermati l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento
istituzionale, previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi, fatto
salvo l’obbligo di adeguamento dei requisiti strutturali nei termini previsti
dalle predette norme e comunque non oltre tre anni dalla data di presentazione
dell’istanza congiunta di autorizzazione all’esercizio e accreditamento
istituzionale ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della presente legge, e salve
diverse disposizioni, anche in deroga, dei rispettivi regolamenti.”.
Art.
68
Realizzazione
studio sulla risorsa idrica nei territori delle province di Lecce, Brindisi e
Taranto
1.
Al fine di realizzare uno studio sullo stato delle risorse idriche nel
territorio delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, compromesso
dall’avanzata del processo di disseccamento da Xylella, attraverso l’Istituto
pugliese di ricerche economiche e sociali (IPRES), nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 6, titolo 1, è assegnata una
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza
e cassa, di euro 200 mila.
Art.
69
Modifiche
all’articolo 15
della legge
regionale 16 aprile 2015, n. 24
1.
All’articolo 15
della legge
regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), il comma 2, è
sostituito dal seguente:
“2.
Ai fini del comma 1, possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese
(CAT) costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative del settore commercio a livello provinciale e di
Città metropolitana di Bari purché aventi sede legale nel territorio regionale.
L’istituzione può essere richiesta, anche con riferimento a un’unica provincia,
da associazioni maggiormente rappresentative, di cui all’articolo 3, comma 3,
della presente legge, purché aventi sede legale nella medesima provincia.”.
Art.
70
Modifiche
all’articolo 3
della legge
regionale 13 dicembre 2013, n. 42
1.
All’articolo 3
della l.r.
42/2013, al comma 1, infine, sono aggiunte le seguenti parole: “, ivi
compresi locali siti all’interno di centri abitati o posti all’interno
dell’abitazione dell’imprenditore agricolo, purché abbiano un rapporto di
connessione con l’attività agricola”.
Art.
71
Contributo
straordinario per la costituzione del Polo formativo di eccellenza per la Blue
Economy,
la
nautica e la marineria a Taranto
1.
Al fine di sostenere il processo di costituzione del “Polo Formativo di
eccellenza per la Blue Economy, la nautica e la marineria a Taranto”, nel
bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 7, titolo
1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in
termini di competenza e cassa, di euro 500 mila.
Art.
72
Disposizioni
in materia di inquadramento (4)
1. Le aziende sanitarie, per far fronte
alle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
12 gennaio 2017 - allegato 1 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali
di assistenza di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502), nel rispetto del Piano triennale di fabbisogno di
personale approvato da ciascun ente, attivano procedure selettive concorsuali
finalizzate all’assunzione nei ruoli del personale dirigente medico/veterinario
e dirigente sanitario non medico, valorizzando nei relativi bandi di concorso il
possesso di comprovate competenze acquisite nel corso del rapporto convenzionale
di cui alla legge
regionale del 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007), nonché le esperienze
del personale dirigente di cui alla legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l’integrazione
scolastica degli handicappati), che presta servizio a convenzione a tempo
indeterminato ad esaurimento nell’ambito del servizio sanitario
nazionale. 2. Rientrano nelle previsioni di cui al comma 1 coloro che,
alla data del 31 dicembre 2018, siano titolari da almeno cinque anni d’incarico
convenzionale a tempo indeterminato non inferiore a trentotto ore settimanali
nella disciplina messa a bando. 3. L’ingresso nei ruoli determina
l’automatica eliminazione dei relativi rapporti convenzionali e pertanto non
comporta riflessi diretti o indiretti a carico del bilancio
dell’ente.
(4) Articolo
sostituito dalla l.r.
52/2019, art.10,
comma 1.
Art.
73
Contributo
straordinario in favore della Scuola cani guida di
Limbiate
1.
Al fine di agevolare la dotazione ai non vedenti di un cane guida, alla
Scuola cani guida di Limbiate è concesso, per l’anno 2019, un contributo
straordinario di euro 50 mila a titolo di partecipazione alle spese per
sostenere i costi dell’addestramento dei cani guida.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della missione 12, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione
finanziaria, per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di
cassa, di euro 50 mila.
Art.
74
Adesione
della Regione Puglia all’Agenzia per l’occupazione e sviluppo dell’Area nord
Barese – Ofantina
1.
La Regione, per le finalità di cui all’articolo 11
dello Statuto,
aderisce all’Agenzia per l’Occupazione e sviluppo dell’Area nord Barese -
Ofantina.
2.
La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari al
perfezionamento dell’adesione alla società consortile a totale capitale
pubblico.
3.
In sede di prima adesione, la Regione partecipa alla società consortile a
totale capitale pubblico con una quota iniziale onnicomprensiva pari a euro 100
mila, di cui euro 10 mila per capitale sociale. Gli oneri di partecipazione per
ciascuna delle annualità successive al 2019 sono determinati sulla base di
quanto deliberato dall’assemblea consortile.
4.
Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 15, programma 1, titolo 1, è assegnata una
dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2019, in termini di
competenza e di cassa, di euro 90 mila e, nell’ambito della missione 15,
programma 1, titolo 3, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio
finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 10 mila.
Art.
75
Modifiche
alla legge
regionale 15 novembre 2007, n. 33
1.
Alla legge
regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati,
dei locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non
autorizzate), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a), del comma 3, dell’articolo 1, le parole: “30 giugno
2017, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2018”;
b)
al comma 1 dell’articolo 4, le parole: “30 giugno 2017”, sono sostituite
dalle seguenti: “30 giugno 2018”.
Art.
76
Tutela
dei cittadini, in particolare dei minori, dalle conseguenze del consumo di
bevande alcoliche
1.
La Regione sostiene progetti di sensibilizzazione e di contrasto al
fenomeno dell’abuso di alcol, attraverso iniziative finalizzate a coinvolgere
soprattutto i giovani e le famiglie nelle politiche di prevenzione delle
conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche. Per la predetta finalità,
nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 2,
titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario
2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.
Art.
77
Ulteriore
differimento termini
1.
Il termine del 31 dicembre 2018, di cui ai commi 2 bis. e 2 ter.
dell’articolo 33
della legge
regionale 28 dicembre 2012, 45 (Disposizione per la formazione del bilancio
di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), come
da ultimo modificato dall’articolo 79
della legge
regionale 29 dicembre 2017 n. 67, è differito al 31 dicembre 2019.
Art.
78
Interventi
finanziari in materia di progetti di turismo sanitario
1.
Al fine di promuovere e finanziare progetti di turismo sanitario da
attivare in Capitanata che coniughino le bellezze naturali, architettoniche e
paesaggistiche del territorio con un’offerta sanitaria attrattiva, nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della missione 7, programma 1, titolo 1, è
assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini
di competenza e cassa, di euro 500 mila. La medesima dotazione finanziaria, in
termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e
2021.
Art.
79
Fondo
a sostegno del trasporto ferroviario delle merci
1.
Al fine di promuovere il trasporto ferroviario sia intermodale che
tradizionale delle merci aventi origine o destinazione nel territorio regionale,
è istituito un apposito fondo denominato “Fondo per il sostegno del trasporto
ferroviario delle merci”.
2.
Il fondo di cui al comma 1 concorre alle finalità e allo strumento di
incentivazione di cui all’articolo 1, commi 648 e 649, della l.
208/2015.
3.
La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, le modalità di
gestione del fondo, sentita la commissione consiliare competente, nonché il
riconoscimento, la determinazione, l’assegnazione e la liquidazione del
contributo in conformità con la disciplina nazionale.
4.
Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 10, programma 1, titolo 1, è assegnata una
dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2019, in termini di
competenza e cassa, di euro 200 mila.
Art.
80
Promozione
delle Ecofeste
1. Al fine di
favorire la realizzazione di manifestazioni ed eventi ambientalmente
sostenibili, denominati Ecofeste, per conseguire gli obiettivi di riduzione
della produzione di rifiuti e di incremento della raccolta differenziata,
creando occasioni per veicolare la sensibilizzazione e l’informazione
ambientale, la Giunta regionale, previa pubblicazione di apposito avviso
pubblico, concede contributi per sostenere l’organizzazione di sagre e altre
manifestazioni che si svolgono minimizzando gli impatti ambientali generati
durante gli eventi ed evitando l’utilizzo di prodotti in plastica.
2.
Possono beneficiare del contributo i comuni e gli organizzatori di eventi
quali feste, sagre, raduni e altre manifestazioni di tipo ricreativo, culturale,
sportivo o di animazione sociale. Sono oggetto di contributo le Ecofeste che
presentino almeno i seguenti requisiti:
a)
esclusivo utilizzo di stoviglie lavabili riutilizzabili o compostabili
e/o biodegradabili e la dispensazione di bevande alla
spina;
b)
designazione di un responsabile per la gestione dei rifiuti prodotti nel
corso della manifestazione che provveda a organizzare la formazione degli
operatori sulle modalità di conferimento dei rifiuti e a coordinarne le
attività;
c)
attivazione della raccolta differenziata per tutta la durata di
svolgimento dell’evento in accordo con il gestore del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani, e relativo monitoraggio;
d)
previsione di momenti educativi, di informazione e sensibilizzazione sui
temi della riduzione della produzione dei rifiuti, della raccolta differenziata
e della sostenibilità ambientale.
3.
Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il
limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le
modalità di assegnazione, concessione, erogazione e rendicontazione dei
contributi, nonché gli obblighi di comunicazione dei
beneficiari.
4.
Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 2, titolo 1, è assegnata una
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza
e cassa, di euro 250 mila.
Art.
81
Modifiche
all’articolo 4
della legge
regionale 23 marzo 2015, n. 8
1.
All’articolo 4
, comma 2, primo periodo, della legge
regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca,
raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati
nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985,
n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30
dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109), le parole: “assicurando priorità
ai residenti in tali ambiti”, sono soppresse.
Art.
82
Modifiche
alla legge
regionale 4 dicembre 2009, n. 32
1.
La lettera d), comma 6,
dell’articolo 4 della legge
regionale 4 dicembre 2009, n. 32 (Norme per l’accoglienza, la convivenza
civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia), come sostituita
dall’articolo 1
della legge
regionale 5 ottobre 2018, n. 51, è sostituita dalla seguente:
“d)
esprimere pareri in ordine alla dislocazione dei centri di permanenza per i
rimpatri (CPR) di nuova istituzione.”.
2.
Il comma 4, dell’articolo 8,
della l.r.
32/2009, come sostituito dall’articolo 3, della l.r. 51/2008, è sostituito
dal seguente:
“4.
La Regione si avvale dell’Osservatorio nell’esercizio dell’attività consultiva
in ordine alla dislocazione dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) di
nuova istituzione.”.
Art.
83
Disposizioni
in materia di Rete assistenziale territoriale
1.
Nel regolamento
regionale 8 luglio 2016, n. 9 (Rete assistenziale territoriale sanitaria e
sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del
fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali), la figura
del medico specialista in Neuropsichiatria infantile è sostituita con quella di
medico specialista in Neuropsichiatria infantile e discipline equipollenti e
affini.
2.
La Giunta regionale provvede alla modifica di cui al comma 1 entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art.
84
Modifiche
alla legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 67
1. All’articolo 78
della legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 67(Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020. Legge di stabilità
2018), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla rubrica, dopo la parola: “dismesse”, sono aggiunte le seguenti: “o
sottoutilizzate”;
b)
al comma 1, dopo la parola: “sospese”, sono aggiunte le seguenti: “o
sottoutilizzate”.
Art.
85
Modifiche
alla l.r.
42/2013
1.
Alla lettera c), comma 3, dell’articolo 4,
della l.r.
42/2013, la parola: “mensile”, è sostituita dalla seguente: “annuale”.
Art.
86
Disposizioni
in materia di assistenza psicologica
1.
Al fine di fronteggiare l’aumento della prevalenza dell’incidenza di
patologie, disturbi e disagi psicosociali, la Regione impegna i direttori
generali delle ASL a potenziare l’assistenza psicologica nei dipartimenti salute
mentale (DSM), nei distretti, nei dipartimenti delle dipendenze patologiche,
nella riabilitazione dei deficit fisici, psichici e sensoriali e nelle aree
ospedaliere critiche.
2.
A tal fine la Giunta regionale destina nel D.I.E.F. una somma pari a euro
un milione nell’ambito dell’utilizzo del Fondo sanitario regionale.
Art.
87
Contributo
ai comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche
(PEBA)
1.
Al fine di sostenere i comuni per la redazione del Piano abbattimento
barriere architettoniche (PEBA), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito
della missione 8, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria
per l’esercizio 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila. La
medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per
ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
2.
Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i
criteri di riparto e le modalità di assegnazione delle risorse previste al comma
1.
Art.
88
Valorizzazione
di cavità ipogeiche - legge
regionale 4 dicembre 2009, n. 33 (Tutela e valorizzazione del patrimonio
geologico e speleologico)
1.
Al fine di valorizzare il sistema di cavità ipogeiche della Puglia, nel
bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo
2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2019, in termini di
competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria, in
termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e
2021.
2.
Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i
criteri di riparto e le modalità di assegnazione delle risorse previste al comma
1.
Art.
89
Modifiche
all’articolo 39
della legge
regionale 10 agosto 2018, n. 44
1.
All’articolo 39
della legge
regionale 10 agosto 2018, n. 44 (Assestamento e variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020), dopo il
comma 4, è inserito il seguente:
“4
bis. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di recupero e
integrazione sociale negli oratori che necessitano di interventi di
riqualificazione strutturali, la competente struttura regionale, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2019, emana un avviso pubblico finalizzato alla
concessione di contributi diretti agli oratori
richiedenti.”.
2.
Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 2, è assegnata una
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza
e cassa, di euro 100 mila.
Art.
90
Contributi
a sostegno degli interventi di recupero e restauro dell’edificio “Casa
Paisiello” di Taranto
1.
Al fine di dare attuazione agli interventi di recupero finalizzati alla
messa in sicurezza, al restauro e alla conservazione dell’edificio storico “Casa
Paisiello” di Taranto, è concesso al Comune di Taranto un contributo
straordinario di euro 500 mila. Per la predetta finalità, nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, è assegnata una
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza
e cassa, di euro 500 mila.
2.
Il contributo di cui al comma 1 è erogato a condizione che il Comune di
Taranto impegni la somma di euro 300 mila a titolo di cofinanziamento.
Art.
91
Modifiche
all’articolo28
della legge
regionale 2 maggio 2017, n. 9
1.
Al comma 2, dell’articolo 28
della legge
regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione
alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private),
le parole: “nell’ambito dello stesso distretto socio sanitario dell’azienda
sanitaria locale”, sono soppresse.
Art.
92
Modifiche
all’articolo 31
ter della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19
1.
All’articolo 31
ter della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a), del comma 2, dopo le parole: “nel lavoro e nella
società”, sono aggiunte le seguenti: “e ponendo in essere azioni di contrasto ai
fenomeni discriminatori”;
b)
al comma 2, dopo la lettera i), è aggiunta la
seguente:
“i
bis) iniziative nei confronti dei
media e dell’opinione pubblica per accrescere sensibilità e attenzione
collettiva verso le tematiche della disabilità, anche attraverso partnership e
patrocini onerosi in favore di iniziative del terzo e quarto settore; promuovere
inoltre la partecipazione a sovvenzioni in favore dei progetti finalizzati,
nonché l’organizzazione di iniziative proprie, entro i limiti di spesa assegnata
all’ufficio.”;
c)
la lettera e), del comma 3, è sostituita dalla
seguente:
“e) collabora e opera in sinergia con
l’Assessorato regionale competente e con le reti regionali, nazionali ed europee
di contrasto ai fenomeni discriminatori per l’avvio di campagne di comunicazione
e di sensibilizzazione per favorire l’integrazione sociale dei disabili e per la
promozione del ruolo genitoriale;”.
Art.
93 *
Contributi
straordinari per la sterilizzazione dei cani patronali
1.
Al fine di potenziare la lotta al randagismo sono concessi contributi
straordinari ai comuni per la realizzazione di campagne di sterilizzazione di
cani patronali. Per la predetta finalità, nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di
cassa di euro 100 mila.
2.
Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
modalità per l’accesso e la rendicontazione delle risorse di cui al comma
1.
* La
Corte costituzionale con sentenza 9
- 27 luglio 2020, n. 166 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente articolo.
Art.
94
Contributi
per il finanziamento di corsi RBT e corsi di aggiornamento per il personale dei
centri CAT e per progetti pilota nel campo della gestione
dell’autismo
1.
La Regione, al fine di ottimizzare il servizio di assistenza ai pazienti
autistici nelle varie fasce di età favorendo la specializzazione delle figure
necessarie, assegna alle aziende sanitarie contributi straordinari per il
finanziamento di corsi di formazione per RBT e corsi di aggiornamento destinato
a medici, psicologi, educatori professionali e tecnici della riabilitazione
psichiatrica, logopedisti, infermieri, OSS e per l’attivazione di progetti
pilota in tema di gestione domiciliare dell’autismo.
2.
La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge stabilisce i criteri di assegnazione dei contributi di cui
al comma 1, assicurando una omogenea distribuzione territoriale delle
risorse.
3.
Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, è assegnata una
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza
e cassa, di euro 250 mila.
Art.
95
Modifiche
alla legge
regionale 11 giugno 2018, n. 22
1.
Al comma 1, dell’articolo 3,
della legge
regionale 11 giugno 2018, n. 22 (Norme sulla concessione in comodato d’uso
di immobili regionali a enti no-profit che operano in campo socio-sanitario), le
parole: “le imprese sociali, incluse le cooperative sociali”, sono
soppresse.
Art.
96
Modifiche
all’articolo 12
della l.r.
9/2017
1. Al comma 6,
dell’articolo 12,
della l.r.
9/2017, come modificato dall’articolo 9, comma 1, lettera c), della legge
regionale 22 dicembre 2017, n. 65, sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
al primo capoverso, le parole: “specialistiche ambulatoriali non
residenziali”, sono sostituite dalle seguenti: “per le strutture socio-sanitarie
e per quelle sanitarie territoriali mono-specialistiche residenziali e
semiresidenziali”;
b)
alla fine del primo capoverso, è aggiunto il seguente periodo: “Resta
fermo, per tutte le ipotesi di cui sopra, che deve essere garantito il debito
orario previsto dai regolamenti per la funzione di responsabile
sanitario”.
Art.
97
Modelli
e sistemi innovativi a sostegno di un’archivistica
partecipativa
1.
Al fine di favorire approcci integrati per la salvaguardia e la fruizione
innovativa dei beni culturali, la Regione promuove progetti sperimentali, anche
finalizzati all’applicazione di modelli e sistemi tecnologici a sostegno di
un’archivistica di tipo partecipativo, in grado di mobilitare una partecipazione
attiva e diffusa e di generare conoscenza e analisi dei valori materiali e
immateriali del bene, con risultati a favore delle attività coinvolte nel
recupero e conservazione di beni così come nella produzione di materiali per il
restauro.
2.
I progetti di cui al comma 1, orientati alla sperimentazione
dell’archivistica partecipativa, saranno realizzati attraverso la collaborazione
tra i poli biblio-museali presenti sul territorio regionale e il Centro di
datazione e diagnostica dell’Università del Salento (CEDAD), con l’obiettivo di
analizzare e studiare, in via sperimentale, i dati relativi ai reperti
archeologici del territorio di Brindisi.
3.
I progetti di cui al comma 1, volti a favorire una mobilitazione
territoriale, saranno sperimentati in una prima attuazione nei territori della
provincia della BAT, in ragione dell’attuale carenza di un polo biblio-museale
regionale territoriale, ma avvalendosi della partnership dei poli biblio-museali
regionali limitrofi.
4.
Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per
l’assegnazione dei contributi di cui al comma 1, da destinare a favore dei poli
biblio-museali presenti sul territorio regionale.
5.
Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza
e cassa, di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di
competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e
2021.
Art.
98
Misure
per concorrere all’integrazione socio-culturale dei
braccianti
agricoli
stagionali
1. Nell’ambito delle azioni già
avviate dal governo regionale in materia di accoglienza dei lavoratori
stagionali e in particolare ai programmi in corso relativi alla realizzazione e
gestione di foresterie per l’accoglienza dignitosa di braccianti ed ai programmi
di contrasto al caporalato con l’utilizzo di fondi “AMIF-EMAS to Italy” dalla
“CE DG Migration and Home Affairs” e con i fondi PON Inclusione, per l’acquisto
di biciclette, da parte dei comuni e/o delle associazioni di volontariato e di
cittadinanza attiva, da fornire ai lavoratori stagionali, nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 1, è assegnata una
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa, di
euro 50 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è
assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
Art.
99
Modifiche
alla legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4
1.
Alla legge legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4(Tutela del patrimonio paesaggistico e
ripristino dell’equilibrio economico nelle zone infette), sono apportate le
seguenti modifiche:
a)
all’articolo 8, dopo il comma 7, è inserito il
seguente:
“7
bis. La Regione Puglia tutela la
Piana degli olivi secolari, così come definita dal PPTR di cui alla
deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176, sottoponendola a
monitoraggio per la verifica della presenza di Xylella fastidiosa. Laddove
consentito dalla normativa vigente, i proprietari di olivi monumentali di cui
all’articolo 2
della l.r.
14/2007, risultati infetti da Xylella fastidiosa possono essere autorizzati
dall’Osservatorio fitosanitario regionale a non procedere all’estirpazione bensì
ad adottare misure fitosanitarie alternative consistenti nella capitozzatura
delle branche principali, nell’innesto di coltivar resistenti e
nell’applicazione delle misure di controllo del vettore. Tale autorizzazione è
subordinata all’adozione di un dettagliato protocollo di intervento da parte
della Giunta regionale.”;
b)
all’articolo 8, dopo il comma 9, è aggiunto il
seguente:
“9
bis. Le proposte di interventi di estirpazione di olivi riconosciuti infetti da
Xylella fastidiosa, richiesti ai sensi della legge 14 febbraio 1951 n. 144
(Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27
luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo)
e della deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 1989, n. 7310, che prevedano
la ricostituzione del patrimonio olivicolo, con il contestuale impianto sulla
medesima particella, di almeno pari numero di piante di olivo di varietà
riconosciuta resistenti, sono autorizzate anche in deroga alle vigenti
disposizioni normative e regolamentari della Regione Puglia, in materia di
vincoli forestali, ambientali, idrogeologici e
paesaggistici.”;
c)
all’articolo 10, dopo il comma 5, è aggiunto il
seguente:
“5
bis. La Regione Puglia tutela i vivai e i poli vivaistici presenti nelle zone
delimitate, mediante azioni mirate di monitoraggio dell’area di 100 m.
circostante il sito produttivo, in attuazione della lettera b), del comma 2,
dell’articolo 9 della decisione (UE) 2015/789. I soggetti iscritti al Registro
ufficiale dei produttori (RUP), siti nell’area delimitata e non autorizzati
all’emissione de! passaporto, possono essere autorizzati dall’Osservatorio
fitosanitario regionale a produrre e commercializzare, esclusivamente
all’interno dell’area delimitata, le piante specificate, con esclusione delle
piante ospiti, prodotte all’interno di tale area. Tali soggetti garantiscono la
tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle piante
specificate su un sistema informativo dedicato della Regione Puglia. I soggetti
richiedenti garantiscono che le piante specificate prodotte e commercializzate
siano esenti da patogeni da quarantena, da organismi nocivi di qualità e che sia
garantita la corrispondenza varietale. L’Osservatorio fitosanitario regionale
svolge controlli a campione, anche avvalendosi dei Carabinieri forestali, per
verificare lo stato fitosanitario delle produzioni e l’avvenuto tracciamento
della commercializzazione rispetto alla produzione. Qualora vengano verbalizzate
più di una inadempienza, l’Osservatorio fitosanitario regionale potrà procedere
a revocare l’autorizzazione di cui al decreto legislativo 14 agosto 2005, n. 214
(Attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione
contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali).”.
Art.
100
Ulteriori
modifiche alla legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11
1.
L’articolo 28
della legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto
ambientale), come modificato da ultimo dall’articolo 1
della legge
regionale del 7 agosto 2017, n. 31, è così ulteriormente
modificato:
a)
dopo la lettera d), del comma 1 bis., è aggiunta la
seguente:
“d
bis) nei casi di particolare
complessità, ove ritenuto dal dirigente della Sezione competente, il comitato
fornisce un contributo tecnico scientifico giuridico in materia di A.I.A.
(Autorizzazione integrata ambientale);”;
b)
alla fine del comma 2 ter., sono aggiunte le seguenti parole: “, nonché
dal capitolo del bilancio regionale di cui alla missione 9, programma 8, titolo
1, capitolo 641025, nel quale confluiscono le tariffe istruttorie versate per le
istanze di autorizzazione integrata ambientale;”.
Art.
101
Incentivazione
per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti non inviati a
riciclaggio
e
degli obiettivi di raccolta differenziata e riciclo
1. La riduzione dei rifiuti non
inviati a riciclaggio costituisce il criterio principale per la valutazione di
efficienza nella gestione dei rifiuti.
2.
Al fine di incentivare la riduzione dei rifiuti non inviati a
riciclaggio, viene costituito presso l’Agenzia territoriale della Regione Puglia
per il servizio di gestione dei rifiuti (Ager) il Fondo d’ambito di
incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, di seguito denominato
Fondo, alimentato a decorrere dall’anno 2019 con un importo di euro 1 milione, a
valere sul capitolo di spesa 611087, e per gli anni successivi dal contributo
derivante dalla quota parte del tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi, nonché dagli eventuali contributi pubblici specificatamente
finalizzati.
3.
Il Fondo è destinato:
a)
a ridurre il costo del servizio di igiene urbana degli utenti dei comuni
che nell’anno precedente l’applicazione hanno prodotto quantitativi di rifiuti
pro-capite per abitante equivalente, come definito dal comma 7, non inviati a
riciclaggio inferiori al 70 per cento della media regionale registrata;
l’incentivo ai comuni è calcolato in maniera progressiva ed automatica rispetto
ai quantitativi non inviati a riciclaggio;
b)
a ridurre il costo del servizio di igiene urbana degli utenti dei comuni
che nell’anno precedente hanno raggiunto obbiettivi di raccolta differenziata
maggiori al 65 per cento;
c)
a ridurre i costi di avvio della trasformazione del servizio dei comuni
che intendono applicare una raccolta porta a porta che comprenda almeno il
rifiuto urbano indifferenziato e il rifiuto organico o sistemi equipollenti, che
portino allo stesso risultato in quantità e qualità di riduzione di rifiuti non
destinati a riciclaggio, finalizzati anche all’implementazione di sistemi di
tariffazione puntuale;
d)
alla realizzazione dei centri comunali per il riuso ed a progetti
comunali di riduzione della produzione di rifiuti.
4.
Agli incentivi di cui al comma 3 possono accedere i comuni previa
valutazione da parte di Ager dell’integrale copertura dei costi del
servizio.
5.
Con regolamento approvato da Ager, recepito dalla Giunta regionale,
sentita la Commissione consiliare competente in materia di ambiente, sono
definiti i criteri per l’attivazione e la ripartizione del Fondo nel rispetto di
quanto previsto al comma 3.
6.
L’Ager individua il meccanismo per trasformare in abitanti/equivalenti le
diverse utenze non domestiche e le utenze domestiche non residenti, nonché i
coefficienti correttivi degli abitanti/equivalenti che tengano conto delle
maggiori difficoltà per il raggiungimento degli obiettivi per determinati
comuni, a causa di dispersione territoriale, flussi turistici o
pendolarismo.
7.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, Ager
provvede all’individuazione del meccanismo di cui al comma 6. In sede di prima
applicazione, qualora i coefficienti correttivi non siano stati individuati nei
termini previsti, il meccanismo di incentivazione è calcolato in via suppletiva
sulla base degli abitanti residenti, degli studenti universitari e delle
presenze turistiche, salvo successivo conguaglio sulla base degli abitanti
equivalenti.
8.
Il meccanismo di incentivazione e quello di calcolo degli
abitanti/equivalenti sono oggetto di verifica annuale fino al 2020, biennale a
partire da detta data, da parte di Ager.
I risultati di tale verifica devono essere trasmessi alla struttura
regionale competente in materia di rifiuti e alla Commissione consiliare
competente in materia di ambiente.
Art. 102
Ulteriori
disposizioni in materia di rifiuti (5)
[1.
I rifiuti urbani e quelli speciali provenienti da fuori regione destinati
allo smaltimento nei siti discarica, ubicati nel territorio regionale pugliese,
soggiacciono al riconoscimento in favore della Regione Puglia di oneri
finanziari nella misura pari ad un incremento del 20 per cento della tariffa
applicata dal soggetto gestore, a titolo di ristoro e compensazione ambientale.
Il gettito andrà a finanziare un fondo per la realizzazione di interventi di
piano volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela
igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e
monitoraggio ambientale, nonché alla gestione integrata del ciclo dei
rifiuti.]
(5) Articolo abrogato dalla l.r.
n.54/2019, art. 1,
comma 1.
Art.
103
Disposizioni
in materia di Osservatorio regionale dei rifiuti
1.
Al fine di sostenere le attività della segreteria tecnica
dell’Osservatorio regionale dei Rifiuti (O.R.R.), per le quali l’AGER è tenuta a
garantire il supporto attraverso la gestione operativa, sono trasferiti
annualmente alla medesima AGER euro 200 mila.
2.
Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 3, titolo 1, è assegnata una
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza
e cassa, di euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di
competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e
2021.
Art.
104
Tributo
speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per
l’anno 2019
1.
Per l’anno 2019 l’ammontare del tributo speciale per il trasporto in
discarica di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge
regionale 27 marzo 2018, n. 8 (Tributo speciale per il deposito in discarica
e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi),
per i solidi urbani (RSU) e per l’incenerimento dei rifiuti senza recupero di
energia, è determinato in euro 17,24 a tonnellata.
2.
Ai comuni, ovvero agli ambiti territoriali ottimali, ove costituiti, che
non abbiano conseguito gli obiettivi minimi previsti dall’articolo 205, comma 1,
del d.lgs. 152/2006, è applicata l’addizionale del 20 per cento, prevista
dall’articolo 205, comma 3, del medesimo d.lgs. 152/2006.
Art.
105
Gestione
informatica dei dati ambientali inerenti alle installazioni soggette
ad
autorizzazione
integrata ambientale
1.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29 decies, commi 2 e 8, del
d.lgs. 152/2006 sulle comunicazioni obbligatorie inerenti ai dati dei controlli
richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale (AIA) e sulla relativa messa
a disposizione del pubblico nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico
all’informazione ambientale), per l’esercizio uniforme e coordinato delle
funzioni in materia di AIA di competenza della Regione, delle Province e della
Città metropolitana di Bari, la Giunta regionale promuove, mediante specifici
provvedimenti amministrativi, la realizzazione e lo sviluppo di sistemi
informatici interoperabili per l’elaborazione e la gestione dei dati ambientali
derivanti dalle attività di controllo di competenza di Arpa Puglia e dalle
attività di controllo delle emissioni richieste dalle AIA.
2.
Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 2, titolo 1, è assegnata una
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza
e cassa, di euro 90 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di
competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e
2021.
Art.
106
Disposizioni
finanziarie per la ricerca operativa in materia di monitoraggio e controllo
ambientale
1.
Al fine di mitigare le forti pressioni antropiche connesse all’utilizzo
del carbone nel territorio ricompreso tra Brindisi e Taranto, è concesso un
contributo straordinario al Comune di Mesagne, territorio in cui insiste
l’attività della “Cittadella della Ricerca e Parco Scientifico Tecnologico
Ionico Salentino”, al fine di riattivare l’attività di ricerca operativa in
materia di monitoraggio e controllo ambientale a tutela della salute
umana.
2.
Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 2, titolo 1, è assegnata una
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza
e cassa, di euro 100 mila.
Art.
107
Prevenzione
e repressione dell’abusivismo edilizio
1.
Al fine di favorire gli interventi di prevenzione e repressione
dell’abusivismo edilizio e di implementare il fondo di rotazione per le
anticipazioni concesse ai comuni per l’esecuzione di interventi di demolizione
delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, di cui alla legge
regionale 11 giugno 2012, n. 15 (Norme in materia di funzioni regionali di
prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio), nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 8, programma 1, titolo 1, è assegnata una
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza
e cassa, di euro 100 mila.
Art. 108
Contributi in favore dei Comuni di Leporano, Pulsano, Lizzano e Sava e/o dei
comuni associati per la redazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile
“PUMS”
1.
Al fine di sostenere i
Comuni di Leporano, Pulsano, Lizzano e Sava e/o i comuni associati nella
redazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile (PUMS), in modo da soddisfare
i fabbisogni di mobilità della popolazione, assicurare l’abbattimento dei
livelli di inquinamento atmosferico e acustico, la riduzione dei consumi
energetici, l’aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della
circolazione stradale, la minimizzazione dell’uso individuale dell’automobile
privata e la moderazione del traffico, sono concessi specifici contributi
straordinari. Per la predetta finalità, nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della missione 10, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione
finanziaria, per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa,
di euro 80 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di
competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e
2021.
Art.
109
Disposizioni
attuative della legge
regionale 25 gennaio 2018, n. 2
1.
In attuazione della legge
regionale 25 gennaio 2018, n. 2 (Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità
ambientale e la coesione economica e sociale del territorio di Taranto), e al
fine di sostenere un processo di trasformazione del tessuto socio-economico
della Città di Taranto attraverso iniziative finalizzate: alla valorizzazione
del potenziale di sviluppo e delle risorse locali, mediante la promozione e
l’integrazione di filiere produttive legate alla blue economy per la
realizzazione di una fiera del mare nella Città di Taranto, nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della missione 18, programma 1, titolo 1, è
assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini
di competenza e di cassa, di euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria è
assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020
e 2021.
Art.
110
Modifiche
alla legge
regionale 16 aprile 2015, n. 24
1.
Al comma 1, dell’articolo 25
della legge
regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), la lettera a), è
sostituita dalla seguente:
“a)
per le testate poste in vendita deve essere garantito un adeguato spazio
espositivo che, per gli esercizi autorizzati in vigenza della presente legge,
non può essere inferiore a metri quadrati 7;”.
Art.
111
Modifiche
e integrazioni alla legge
regionale 10 agosto 2018, n. 44
1.
All’articolo 38
della legge
regionale 10 agosto 2018, n. 44 (Assestamento e variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020), le parole:
“Per le esigenze didattiche indispensabili al fine di consentire l’attivazione,
presso il Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari - sede di
Taranto, di un Corso di Laurea magistrale in ‘Scienze e tecniche dello sport per
il turismo’, attraverso il finanziamento di due ricercatori universitari a tempo
determinato per il settore scientifico disciplinare ‘Metodi e didattiche delle
attività sportive’”, sono sostituite dalle seguenti: “Per le esigenze didattiche
e di ricerca indispensabili per l’attivazione presso il Polo Jonico
dell’Università degli Studi Aldo Moro Bari - sede di Taranto, del Corso di
Laurea Magistrale (LM68) in ‘Scienze e Tecniche dello Sport orientato al
turismo’, attraverso il finanziamento al Dipartimento di ‘Scienze Mediche di
Base Neuroscienze ed Organi di Senso’ dell’Università degli Studi Aldo Moro Bari
di due ricercatori universitari a tempo determinato di tipo A, del settore
scientifico disciplinare ‘Metodi e didattiche delle attività sportive’
M-EDF/02.”.
Art.
112
Fondo
di rotazione per la promozione, il consolidamento e lo sviluppo dell’occupazione
nella cooperazione
1.
Al fine di salvaguardare e incrementare l’occupazione attraverso la
promozione, lo sviluppo e il consolidamento di piccole e medie imprese
costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa,
la Regione istituisce un fondo di rotazione finalizzato a sostenerne la
capitalizzazione mediante l’assunzione di partecipazioni temporanee di
minoranza.
2.
Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri, i
termini e le modalità di funzionamento del fondo di rotazione di cui al comma
1.
3.
Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della missione 14, programma 1, titolo 3, è assegnata una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa,
di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è
assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e
2021.
Art.
113
Disposizioni
in materia di demanio (6)
[1.
Al comma 8, dell’articolo 14,
della legge
regionale 11 febbraio 2002, n. 1 (Norme di prima applicazione
dell’articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135 riguardanti il riordino del
sistema turistico pugliese), la lettera d), come aggiunta dall’articolo2
della legge
regionale 21 novembre 2016, n. 31, è abrogata.]
(6) Articolo abrogato dalla l.r.
52/2019, art. 25,
comma 1.
Art.
114
Modifiche
all’articolo 4
della legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 3
1.
Il comma 10, dell’articolo 4
della legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi
consiliari), è sostituito dal seguente:
“10.
Le risorse finanziarie trasferite ai sensi del presente articolo sono
assoggettate all’obbligo di rendicontazione da parte dei Gruppi consiliari e non
possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità. Le risorse
eventualmente non utilizzate nell’anno di riferimento per il reclutamento del
personale possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi fino al
termine della legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi vengono restituiti
al bilancio regionale per essere destinati al finanziamento aggiuntivo del
trasporto e dell’assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli
alunni disabili nelle scuole medie superiori.”.
CAPO
II
Disposizioni
finali
Art.
115
Norma
di rinvio
1.
La copertura delle spese previste dal titolo I e titolo II, capo I e capo
II della presente legge è rinviata alla legge di approvazione del bilancio per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021.
CAPO
III
Riconoscimento
debiti fuori bilancio
Art.
116
Riconoscimento
di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e),
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126
1.
Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 delle legge 5 maggio 2009, n. 42), come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti
legittimi i debiti fuori bilancio di cui alle seguenti lettere a), b), c), d),
e), f), g), h), i), j), k), l) ed m):
a)
il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo
complessivo di euro 18.585,85, derivante da provvedimento giudiziario esecutivo
inerente il contenzioso 1215/18/GA collegato al contenzioso 85/1991 REG.R,
Tribunale di Taranto, D.I. 2179/2018, D.B. c/Regione Puglia, competenze
professionali avvocato Bruno Decorato. Al finanziamento della spesa di cui alla
lettera a), si provvede come segue: per euro 17.987,16 mediante variazione in
diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20,
programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione
delle partite potenziali” e contestuale variazione in aumento di pari importo
sia in termini di competenza che di cassa, della missione 1, programma 11,
titolo 1, capitolo 1312 a carico del bilancio regionale in corso; per euro 15,45
con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1 capitolo 1315 “Oneri per
ritardati pagamenti. Quota interessi” a carico del bilancio regionale in corso;
per euro 583,24 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1,
capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali” a
carico del bilancio regionale in corso;
b)
il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo
complessivo di euro 27.614,04, derivante dalle ordinanze n. 45 del 23 settembre
2010 e n. 57 del 6 febbraio 2014 del Garante della Privacy. Al finanziamento
della spesa di cui alla presente lettera b), si provvede come segue: per euro
24.000,00 mediante variazione in diminuzione sia in termini di competenza che di
cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di
riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione in
aumento di pari importo, sia in termini di competenza che di cassa, della
missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1330 a carico del bilancio
regionale in corso; per euro 3.614,04 con imputazione alla missione 1, programma
11, titolo 1 capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi” a
carico del bilancio regionale in corso;
c)
il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo
complessivo di euro 329.252,08, relativo alla sentenza Corte d’appello di Lecce,
prima Sezione civile, n. 930 del 24 settembre 2018, per risarcimento danni,
interessi e spese e competenze del giudizio, in favore dei signori Marra
Vincenza, Baccaro Maddalena e Baccaro Donato. Al finanziamento della spesa di cui alla
presente lettera c), si provvede con imputazione come segue: per euro 106,11
alla missione 1, programma 11, piano dei conti finanziario 1.10.05.04, codice UE
08, CRA 66.03, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota Interessi”;
per euro 85.555,50 alla missione 1, programma 11, piano dei conti finanziario
1.10.05.04, codice UE 08, CRA 66.03, capitolo 1317 “Oneri per ritardati
pagamenti. Spese procedimentali e legali”; per euro 243.590,47 alla missione 1,
programma 11, piano dei conti finanziario 1.10.05.04, codice UE 08, CRA 66.03,
capitolo 1318 “Spesa finanziata con prelievi dal capitolo 1110090. Fondo di
riserva per la definizione delle partite pregresse” mediante prelievo dal
capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse” e
contestuale iscrizione in termini di competenza e cassa alla missione 1,
programma 11, codifica economica 1.3.2.99, codice UE 08, capitolo 1318 “Spesa
finanziata con prelievi dal capitolo 1110090. Fondo di riserva per la
definizione delle partite pregresse”;
d)
il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo
complessivo di euro 2.488,68, relativo alla sentenza esecutiva del Tribunale
amministrativo regionale per la Puglia, Sezione seconda, n. 779/2017, in favore
dell’avvocato Vincenzo Capuano. Al finanziamento della spesa di cui alla
presente lettera d), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11,
piano dei conti finanziario 1.10.05.04, codice UE 08, CRA 66.03, capitolo 1317
“Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;
e)
il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo
complessivo di euro 2.071,89, derivante dalla sentenza n. 12471/2007 emessa
dalla Suprema Corte di cassazione l’8 marzo 2007, munita di formula esecutiva,
autenticata ai sensi degli articoli 16 bis, commi 2 e 9 bis, 16 decies e 16
undecies del DL n. 179/2012, in favore dell’Avvocatura di Stato di Lecce, quali
spese processuali. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e),
si provvede mediante imputazione per il pagamento delle spese di giudizio che si
liquidano in complessivi euro 2.071,89 per spese processuali, posti a carico
della Regione Puglia, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317
“Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;
f)
il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo
di euro 8.470,90, in favore di Prisciandaro Michele, nonché in favore
dell’avvocato Goffredo Leonardo, derivante dalla sentenza esecutiva della Corte
di appello di Bari, Sezione lavoro, n. 1258/2018. Al finanziamento della spesa
di cui alla presente lettera f), si provvede: per la sorte capitale con
variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 3.757,75
della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per
la definizione delle partite potenziali” e con contestuale variazione in aumento
di pari importo sulla missione 9, programma 5, titolo 1, capitolo 4120 “Spese
per il pagamento degli operai forestali di cui alla legge regionale n. 9/2000,
articolo 19”; per l’IRAP con variazione in diminuzione al bilancio del corrente
esercizio di euro 323,60 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo
1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e con
contestuale variazione in aumento di pari importo sulla missione 9, programma 5,
titolo 1, capitolo 4123 “Spesa per competenza agli operai impiegati direttamente
per lavori forestali. l.r. 22/1982 e articolo 19 l.r. 19/2000. Imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP)”; per gli interessi legali sulla sorte
capitale, pari ad euro 11,78, con imputazione sulla missione 1, programma 11,
titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; per la
rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, pari ad euro 37,58, con
imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1316 “Oneri per
ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria”; per le spese procedimentali
e legali, pari ad euro 4340,19, con imputazione sulla missione 1, programma 11,
titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e
legali”;
g)
il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo
complessivo di euro 23.865,61, derivante dalla sentenza esecutiva n. 2006 emessa
dal Tribunale di Bari, pubblicata l’8 aprile 2016, da corrispondere alla
Unipolsai Assicurazioni S.p.A.. Al finanziamento della spesa di cui alla
presente lettera g), si provvede con imputazione: per euro 19.890,59 alla
missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo 003860 “Rimborso di entrate e
proventi diversi erroneamente riscossi s.o.” del bilancio corrente; per euro
3.975,02 alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 001317 “Oneri per
ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali” del bilancio corrente;
h)
il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo
complessivo di euro 8.306,93, derivante dal decreto ingiuntivo n. 757 emesso 6
aprile 2018 dal Tribunale di Foggia, R.G. 2290/2018, dichiarato esecutivo l’11
giugno 2018 e spedito in forma esecutiva il 14 settembre 2018, in favore di
Pasquale Salvatore. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera
h), si provvede con imputazione: per la sorte capitale di euro 6.896,86 alla
missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 3, piano dei conti
finanziario 1.3.2.99, capitolo 1318 del bilancio regionale 2018 “Spesa
finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090 - Fondo di riserva per la
definizione delle partite potenziali”, previa variazione in diminuzione in
termini di competenza e cassa della missione 20, programma 3, titolo 1,
macroaggregato 10, piano dei conti finanziario 1.10.1.99, capitolo 1110090
“Fondo per la definizione delle partite potenziali”, della somma di euro
6.896,86 e pari variazione in aumento in termini di competenza e cassa della
missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 3, capitolo 1318 “Spesa
finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la
definizione delle partite potenziali”; per gli interessi di euro 352,19 alla
missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, piano dei conti
finanziari 1.10.05.04, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti, Quota
interessi”; per le spese procedimentali e spese legali, pari ad euro 1.057,88
alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, piano dei conti
finanziari 1.10.05.04, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti, Spese
procedimentali e legali”;
i)
il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo
complessivo di euro 2.730,34, derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato
n.4842/2018, in favore dell’ingegnere Maria Laura De Bellis. AI finanziamento
della spesa di cui alla presente lettera i), si provvede mediante imputazione
alla missione 1, programma 11, titolo 1, CRA 26.04, capitolo 1317 ”Oneri per
ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali“;
j)
i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo
complessivo di euro 5.415,33, derivanti da sentenze di condanna e successive
azioni esecutive, che hanno condotto alla formazione dei sospesi di tesoreria
n.n. 1242/2018, 2363/2018, 2364/2018, 2365/2018, 2366/2018, 2388/2018, e
2413/2018, e nel dettaglio: procedura esecutiva n. 819/2018, ordinanza di
assegnazione del Tribunale di Bari repertorio n. 1973/18 in favore di Spinazzola
Magdala, per euro 1.205,28; procedura esecutiva n. 859/2018, ordinanza di
assegnazione repertorio n. 1964/18 del Tribunale di Bari, in favore di
Bongermino Maria, per euro 928,78; procedura esecutiva n. 4053/2017, ordinanza
di assegnazione repertorio n. 839/2018 del Tribunale di Bari, in favore di
Dilallo Michele, per euro 1.168,49; procedura esecutiva n. 71/2018, ordinanza di
assegnazione repertorio n. 1174/18 del Tribunale di Bari, in favore di Salzo
& Figli e Spinazzola Magdala, per euro 2.112,78. Al finanziamento della
spesa di cui alla presente lettera j), si provvede con imputazione sulla
missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati
pagamenti. Spese procedimentali e legali”;
k)
il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo
complessivo di euro 10.213,84, derivante dalla sentenza n. 1389/2016 emessa
dalla Corte d’appello di Bari, Prima Sezione civile, nella causa iscritta al
R.G. n. 581/2014, repertorio n. 2259/2016 del 29 dicembre 2016, in favore della
signora Gesualdi Maria. Al finanziamento della spesa di cui alla presente
lettera k), si provvede con imputazione alla missione 01, programma 11, titolo
1, macroaggregato 10, piano dei conti finanziari 1.10.05.04., capitolo 1317
“Oneri per ritardati pagamenti - Spese procedimentali e legali”; DDL
275/2018
l)
il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo di euro
3.455,00, da corrispondere all’avvocato Antonio Carrara, quale procuratore della
signora Bitetto Anna Maria, derivante dalla sentenza esecutiva n. 2220/2018
emessa dal Tribunale di Bari, pubblicata il 22 maggio 2018, corretta con
ordinanza n. 9510 del 4 settembre 2018. Al finanziamento della spesa di cui alla
presente lettera l), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11,
titolo 1, capitolo 001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e
legali” del bilancio corrente; (DDL281/2018)
m) il
debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo di euro
3.455,00, da corrispondere all’avvocato Antonio Carrara, quale procuratore del
signor Bitetto Alberto, derivante dalla sentenza esecutiva n. 2221/2018 emessa
dal Tribunale di Bari, pubblicata il 22 maggio 2018, corretta con ordinanza n.
9509 del 4 settembre 2018. Al finanziamento della spesa di cui alla presente
lettera m), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1,
capitolo 001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”
del bilancio corrente.
2.
Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come
modificato dal d.lgs. 126/2014, sono riconosciuti i debiti fuori bilancio di cui
alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):
a)
i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014 per una somma
complessiva pari ad euro 542.451,34, concernenti i compensi professionali da
corrispondere ai sottoindicati avvocati dell’Avvocatura regionale ai sensi
dell’articoli 7, comma 4, del Regolamento regionale n. 2/2010, per l’attività
defensionale svolta in giudizi conclusi con esito favorevole all’Amministrazione
nell’anno 2013, con riferimento a controversie dichiarate dalla Giunta regionale
“di particolare interesse o di straordinaria importanza”, in assenza di
preventivo impegno di spesa di seguito elencati: avvocato Sabina O. Di Lecce,
compenso, comprensivo di oneri riflessi, ed IRAP, euro 63.870,36; avvocato Maria
Grimaldi, compenso, comprensivo di oneri riflessi, ed IRAP, euro 28.812,33;
avvocato Leonilde Francesconi, compenso, comprensivo di oneri riflessi, ed IRAP,
euro 108.351,70; avvocato Maria Liberti, compenso, comprensivo di oneri
riflessi, ed IRAP, euro 70.941,71; avvocato Maddalena Torrente, compenso,
comprensivo di oneri riflessi, ed IRAP, euro 10.392,21; avvocato Marco Carletti,
compenso, comprensivo di oneri riflessi, ed IRAP, euro 12.015,64; avvocato
Lucrezia Girone, compenso, comprensivo di oneri riflessi, ed IRAP, euro
23.283,96; avvocato Marina Altamura, compenso, comprensivo di oneri riflessi, ed
IRAP, euro 17.144,10; avvocato Anna
Bucci, compenso, comprensivo di oneri riflessi, ed IRAP, euro 66.973,49;
avvocato Mariangela Rosato, compenso, comprensivo di oneri riflessi, ed IRAP,
euro 140.665,84. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a),
si provvede mediante variazione in diminuzione, in termini di competenza e
cassa, di pari importo, dalla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo
1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e
consequenziale impinguamento dei capitoli di seguito indicati secondo la
ripartizione che segue: euro 409.728,10 da imputarsi alla missione 1, programma
11, titolo 1, capitolo 1324 “Fondo per i compensi professionali agli avvocati
dell’Avvocatura Regionale. Spese compensate e transazioni”; euro 97.896,33 da
imputarsi alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1323 “Spese per
pagamento competenze professionali ai legali interni. Art. 7 l.r. 18/2006.
Contributi sociali effettivi a carico dell’Ente”; euro 34.826,91 da imputarsi
alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1322 “Spese per pagamento
competenze professionali ai legali interni. Art, 7 l.r. 18/2006. Imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP)”;
b)
i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a
complessivi euro 46.920,13, compresi oneri di legge e spese esenti, oltre euro
3.599,18 già registrati nel bilancio regionale, da reiscrivere con separato atto
della Giunta regionale a seguito di perenzione amministrativa, inerenti a
compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in
assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di
seguito indicati: n. 2869/99/N, Corte di appello di Bari, G.M.L. c/ Regione
Puglia, competenze professionali avvocato Emilio Toma, Studio Associato euro
3.274,99; n. 9288/01/CA, Tribunale civile di Lecce, D.A.M. c/ Regione Puglia,
competenze professionali, avvocato Luca Bruni, euro 8.746,21; n. 4304/99/CO,
Consiglio di Stato, Regione Puglia c/R.R. s.r.l., competenze professionali
avvocato Gennaro Notarnicola, euro 2.096,61; n. 05/03/P, TAR Puglia Bari, T.
scarl c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Aldo
Loiodice, euro 4.843,50; n. 620/11/GI, TAR Puglia Lecce, C.G. ed altri c/
Regione Puglia, competenze professionali avvocato Mauro Finocchito, euro
2.180,89, oltre euro 3.599,18 mediante la reiscrizione del residuo passivo
perento 2011; n.2330/04/GI, Tribunale di Bari, C.M. ed altri c/ Regione Puglia,
competenze professionali professore avvocato Andrea Violante, euro 25.777,93. I
debiti fuori bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e
ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell’esercizio
finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b),
si provvede, per euro 46.920,13, mediante variazione in diminuzione sia in
termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1,
capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”
e contestuale variazione in aumento di pari importo sia in termini di competenza
che di cassa, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 del
corrente bilancio, e, per euro 3.599,18, mediante la reiscrizione del residuo
passivo perento 2011, AD 505/2011, da effettuarsi con separato atto della Giunta
regionale;
c)
i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un importo
complessivo di euro 41.971,43, di seguito elencati: delibera Giunta regionale
incarico n. 192, anno 2014, contenzioso n. 2911 più 7, anno 1999, avvocato
interno FO, importo euro 31.973,76, avvocato esterno creditore Ida Maria
Dentamaro; delibera Giunta regionale incarico 1849, anno 2018, contenzioso n.
1422, anno 2008, avvocato interno BU, importo euro 5.515,47, avvocato esterno
creditore Francesco Silvestri; delibera Giunta Regionale incarico n.1770, anno
2015, contenzioso n. 1260, anno 2014, avvocato interno SC, importo euro
4.482,20, avvocato esterno creditore Nunzio Trabace. Al finanziamento della
spesa di cui alla presente lettera c), si provvede con imputazione alla missione
1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali
dovute ai professionisti esterni, relative a liti, arbitrati ed oneri accessori
ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi”, mediante variazione
in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20,
programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione
delle partite potenziali”;
d)
i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a
complessivi euro 15.568,61, compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a
compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in
assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi numero
745, 756, 769, 765, 741, 754, 763, 755, 757, 760, 761/04/SC, Tribunale civile di
Lecce, avvocato Nicolò de Marco, Associazione tra professionisti. I debiti fuori
bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di
incarichi legali esterni antecedenti la fine dell’esercizio finanziario 2011. Al
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d), si provvede mediante
variazione in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, della
missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 ”Fondo di riserva per la
definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione in aumento di
pari importo sia in termini di
competenza che di cassa della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312
“Spese per competenze professionali
dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori,
ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, del corrente
bilancio;
e)
i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a
complessivi euro 59.632,02, compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a
compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in
assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di
seguito indicati: n. 498/07/L, Consiglio di Stato, Ciullo s.n.c. c/ R.P.,
integrazione, avvocato Annamaria Angiuli euro 892,27; n. 616/08/B, Tribunale,
UIL FP più 2 c/RP, avvocato Ettore Sbarra, euro 2.550,28; n. 3431/07/B, TAR
Puglia, G.M.C. c/RP, avvocato Ettore Sbarra, euro 1.415,49; da n. 2159/07/GA a
n. 2163/07/GA, Tribunale , C.G. c/RP, avvocato Ettore Sbarra, euro 14.725,67; da
n. 2778/07/B a n. 2782/07/B, Tribunale, C.G. c/RP, avvocato Ettore Sbarra, euro
13.580,90; da n. 2164/07/GA a n. 2167/07/GA, Tribunale, S.A. c/RP, avvocato
Ettore Sbarra, euro 8.248,46; Direzione Provinciale del Lavoro di Bari.
Tentativo obbligatorio di conciliazione ex artt. 65 e 66 d.lgs. 165/01, CA più 4
c/RP, avvocato Ettore Sbarra, euro 10.263,60; n. 1226/09/RM, Tribunale, RP c.
S.G. più altri, avvocato Giuseppe Losapio, euro 3.428,93; n. 971/85/M, Consiglio
di Stato, C.M. c/RP, Avvocatura generale dello Stato, euro 3.187,83; n.
4623/00/SI, TAR, C.A. più altri c/RP, Avvocatura distrettuale dello Stato, euro
1.338,59. I debiti fuori bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di
conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine
dell’esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla
presente lettera e), si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma
11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a
professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi
compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, mediante variazione in
diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20,
programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione
delle partite potenziali”;
f)
i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del
d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014 ammontanti a complessivi
euro 222.666,10, compresi oneri di legge, inerenti a compensi professionali
spettanti al professore avvocato Piernicola De Leonardis per incarichi conferiti
in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di
seguito indicati: n. 634/04/CA, Consiglio di Stato, M.M. c/ Regione Puglia,
competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro
448,98; n. 634/04/CA, TAR Puglia Bari, M.M. c/ Regione Puglia, competenze
professionali, professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.382,42; n.
1960/03/CA, TAR Puglia Bari, A.A.M.D.L. c/Regione Puglia, competenze
professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 675,42; n.
2066/04/CA, Consiglio di Stato, Regione Puglia c/ Ditta Ta, competenze
professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 2.886,07; n.
2067/04/CA, Consiglio di Stato, Regione Puglia c/ Ditta Tec, competenze
professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 2.886,07;
n.2068/04/CA, Consiglio di Stato, Regione Puglia c/Ditta R., competenze
professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 2.886,07; n.
2068/04/CA, TAR Puglia Bari, Ditta R. c/Regione Puglia, competenze professionali
professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 8.568,30; n. 2069/04/CA, TAR
Puglia Bari, Ditta S. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore
avvocato Piernicola De Leonardis, euro 5.824,84; n. 2070/04/CA, TAR Puglia Bari,
A.A. S. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato
Piernicola De Leonardis, euro 4.797,11; n. 2103/04/CA, Consiglio di Stato,
Regione Puglia c/ F.lli S., competenze professionali professore avvocato
Piernicola De Leonardis, euro 2.367,76; n. 2120/04/CA, Consiglio di Stato,
Regione Puglia c/ B.F., competenze professionali professore avvocato Piernicola
De Leonardis, euro 2.886,07; n. 2132/04/CA, Consiglio di Stato, Regione Puglia
c/ M.V.R., competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis,
euro 2.886,07; n. 2133/04/CA, TAR Puglia Bari, C.F. c/ Regione Puglia,
competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro
6.424,00; n. 2134/04/CA, TAR Puglia Bari, S.G. c/ Regione Puglia, competenze
professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 6.423,98; n.
2136/04/CA, TAR Puglia Bari, M.O. c/ Regione Puglia, competenze professionali
professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 6.423,98; n. 2249/03/CA, TAR
Puglia Bari, M.A. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore
avvocato Piernicola De Leonardis, euro 2.685,28; n. 2398/03/CA, TAR Puglia Bari,
M.F. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola
De Leonardis, euro 610,74; n. 2399/03/CA, TAR Puglia Bari, G.S. c/ Regione
Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis,
euro 610,74; n. 2918/98/TO, Consiglio di Stato, Regione Puglia c/ G.I.,
competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro
201,96; n. 2918/98/TO, TAR Puglia Bari, G.I. c/ Regione Puglia, competenze
professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 2.730,53; n.
3054/03/CA, TAR Puglia Bari, D.P.M. c/ Regione Puglia, competenze professionali
professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.923,77; n. 3352/03/CA, TAR
Puglia Bari, N.S. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore
avvocato Piernicola De Leonardis, euro 2.199,21; n. 3364/03/CA, TAR Puglia Bari,
G.D. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola
De Leonardis, euro 2.052,82; n. 3369/03/CA, TAR Puglia Bari, S.A. c/ Regione
Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis,
euro 1.884,85; n. 3370/03/CA, TAR Puglia Bari, M.D. c/ Regione Puglia,
competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro
1.889,74; n. 3371/03/CA TAR Puglia Bari, A.S. c/ Regione Puglia, competenze
professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 648,07; n.
3435/03/CA, TAR Puglia Bari, A.P. c/ Regione Puglia, competenze professionali
professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.285,74; n. 3458/03/CA, TAR
Puglia Bari, F.G. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore
avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.851,22; n. 3459/03/CA, TAR Puglia Bari,
D.S.G. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato
Piernicola De Leonardis, euro 1.833,90; n. 3460/03/CA, TAR Puglia Bari, A.C. c/
Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De
Leonardis, euro 1.649,33; n. 3461/03/CA, TAR Puglia Bari, M.M. c/ Regione
Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis,
euro 1.833,90; n. 3463/03/CA, TAR Puglia Bari, B.V. c/ Regione Puglia,
competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro
1.829,08; n. 3464/03/CA, TAR Puglia Bari, V.O. c/ Regione Puglia, competenze
professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.833,90; n.
3465/03/CA, TAR Puglia Bari, C.G. c/ Regione Puglia, competenze professionali
professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.833,90; n. 3466/03/CA, TAR
Puglia Bari, S.M. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore
avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.833,90; n. 3467/03/CA, TAR Puglia Bari,
R.M. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola
De Leonardis, euro 1.654,14; n. 3468/03/CA, TAR Puglia Bari, S.V. c/ Regione
Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis,
euro 1.838,78; n. 3469/03/CA, TAR Puglia Bari, D.L.L. c/ Regione Puglia,
competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro
1.833,90; n. 3470/03/CA, TAR Puglia Bari, B.G. c/ Regione Puglia, competenze
professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.449,73; n.
3766/98/TO, TAR Puglia Bari, Regione Puglia c/ G.N.M., competenze professionali
professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.116,53; n. 138/05/CA TAR
Puglia Bari, L.V. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore
avvocato Piernicola De Leonardis,
euro 2.805,96; n. 287/03/CA, Consiglio di Stato, Regione Puglia c/ O.F.,
competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro
1.039,92; n. 1220/98/CO, Consiglio di Stato, Regione Puglia c/ S.E., competenze
professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 2.798,77; n.
1282/99/FR, Consiglio di Stato, F.d.G. c/ Regione Puglia, competenze
professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.331,14; n.
1840/03/CA, Tribunale di Brindisi, AGR.V. c/ Regione Puglia, competenze
professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 647,16; n. 1911/04/GR, TAR Puglia
Bari, A.M. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato
Piernicola De Leonardis, euro
7.640,33; n. 1915/04/TO, Consiglio di Stato, Bari M.P. c/ Regione Puglia,
competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro
5.764,98; n. 1993/03/GR, TAR Puglia Bari, L.A.R. c/ Regione Puglia, competenze
professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 2.600,68; n.
2064/04/CA, TAR Puglia Bari, A.A.S.P. c/ Regione Puglia, competenze
professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 5.804,37; n.
2102/04/CA, TAR Puglia Bari, L.D. c/ Regione Puglia, competenze professionali
professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 5.742,27; n. 2104/03/FR,
Consiglio di Stato, Regione Puglia c/ F.d.G., competenze professionali
professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 7.143,87; n. 2132/04/CA, TAR
Puglia Bari, B. F. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore
avvocato Piernicola De Leonardis, euro 7.542,59; n. 2135/04/CA, TAR Puglia Bari,
M. F. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola
De Leonardis, euro 6.366,41; n. 2205/03/GI, Consiglio di Stato, A. M. c/ Regione
Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis,
euro 2.946,24; n. 2212/03/GR, TAR Puglia Bari, F.G. c/ Regione Puglia,
competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro
3.121,58; n. 2249/03/CA, Consiglio di Stato, Regione Puglia c/ M.A., competenze
professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 744,44; n.
2348/03/CA, Tribunale di Lecce, P.F.N. c/ Regione Puglia, competenze
professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.442,08; n.
2666/98/TO, TAR Puglia Bari, D.A.F. c/ Regione Puglia, competenze professionali
professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 2.996,05; n. 3054/04/CA,
Consiglio di Stato, D.P.M. c/ Regione Puglia, competenze professionali
professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.882,45; n. 3110/03/CA, TAR
Puglia Bari, D.P.G. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore
avvocato Piernicola De Leonardis,
euro 1.410,28; n. 3111/03/CA, TAR Puglia Bari, C.G. c/ Regione Puglia,
competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro
1.615,19; n. 3115/03/CA, TAR Puglia Lecce, M.G. c/ Regione Puglia, competenze
professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.340,23; n. 3116/03/CA, TAR Puglia
Lecce, M.F. c/ Regione Puglia, competenze professionali, professore avvocato
Piernicola De Leonardis, euro 4.394,94; n. 3340/04/CA, TAR Puglia Bari, A.F. c/
Regione Puglia, competenze professionali, professore avvocato Piernicola De
Leonardis, euro 3.743,20; n. 3341/04/CA, TAR Puglia Bari, V.V. c/ Regione
Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis,
euro 3.728,22; n. 3397/04/CA, TAR Puglia Bari, C.F. c/ Regione Puglia,
competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 3.999,05; n. 3446/03/CA, Consiglio di
Stato, B.E. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato
Piernicola De Leonardis, euro 896,74; n. 3455/03/RM, Tribunale di Roma, Regione
Puglia c/ D.B.C. s.r.l., competenze professionali professore avvocato Piernicola
De Leonardis, euro 10.019,34; n. 3517/04/CA, TAR Puglia Bari, M.A. c/ Regione
Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis,
euro 5.221,33; n. 3523/04/CA, Consiglio di Stato, Regione Puglia c/ S.M.,
competenze professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro
1.287,37; n. 3525/04/CA, Consiglio di Stato, Regione Puglia c/ S.R., competenze
professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 1.287,37; n.
3525/04/CA, TAR Puglia Bari, S.R. c/ Regione Puglia, competenze professionali
professore avvocato Piernicola De Leonardis, euro 5.311,26; n. 3593/04/CA, TAR
Puglia Bari, I.A.M. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore
avvocato Piernicola De Leonardis, euro 2.310,67; n. 9834/02/P, Consiglio di
Stato, D.A.M. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato
Piernicola De Leonardis, euro 2.636,44; n. 9834/02/P, TAR Puglia Bari, D.A.M. c/
Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De
Leonardis, euro 2.212,90; n. 10804/02/CA, Ricorso al Capo dello Stato, B.M. c/
Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De
Leonardis, euro 669,16; n. 11264/02/CA, Ricorso al Capo dello Stato, S.M. c/
Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De
Leonardis, euro 669,16; n. 11335/02/CA, Ricorso al Capo dello Stato, P.E. c/
Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Piernicola De
Leonardis, euro 669,16. I debiti fuori bilancio sopra elencati ineriscono a
procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti
la fine dell’esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui
alla presente lettera f), di complessivi euro 222.666,10 si provvede mediante
variazione in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, della
missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la
definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione in aumento di
pari importo sia in termini di competenza che di cassa, della missione 1,
programma 11, titolo 1, capitolo 1312 del corrente bilancio;
g)
i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un importo lordo
complessivo di euro 72.918,42, relativo ai compensi professionali al legale
esterno avvocato Corrado Magistro, per l’attività svolta in favore della Regione
nel giudizio di opposizione n. 4095/04 R.G. innanzi al Tribunale di Avellino. Al
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera g), si provvede con
imputazione alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 “Gestione
liquidatoria ex ERSAP – Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di
cui all’art. 2 l.r. n. 18/97 ivi incluse spese legali, interessi di mora,
rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo
– spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali”;
h)
i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro
2.504,57, a favore dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, derivanti
dai contenziosi di seguito elencati: n.2759/96 GM, Branco Leonardo c/ INPDAP
/Regione Puglia, ERSAP, per euro 1.472,57; n. 3375/90 SL, Tommasi Stella
c/ERSAP, per euro 1.032,00. Al finanziamento della spesa di cui alla presente
lettera h), si provvede con imputazione alla missione 16, programma 1, titolo 1,
capitolo 4942 “Gestione liquidatoria ex ERSAP, Oneri derivanti dalle operazioni
di consolidamento di cui all’art. 2 l.r. n. 18/97 ivi incluse spese legali,
interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle
attività di sviluppo – spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi
arbitrali”;
i)
il debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un importo lordo
complessivo di euro 634,50, relativo al pagamento in favore dell’Agenzia delle
Entrate per l’attività di consulenza estimale svolta per la Regione, ai sensi
dell’accordo di collaborazione n. 7405/2015. Al finanziamento della spesa di cui
alla presente lettera i), si provvede con imputazione alla missione 16,
programma 1, titolo 1, capitolo 112052 “Spese per la conservazione, manutenzione
e dismissione del patrimonio ex ERSAP l.r. 18/97”.
Art.
117
Ulteriore
riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1,
lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.
1.
Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 delle legge 5 maggio 2009, n. 42), come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti
legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h),
i), j), k), l), m), o), p), q), r) e
s):
a)
il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo
complessivo di euro 12.850,47, di cui euro 9.690,85 a titolo di differenze
retributive ed euro 3.159,62 per interessi, rivalutazione e spese legali,
derivante dalla sentenza n. 1106/2018 emessa dal Tribunale di Taranto, Sezione
lavoro, a favore del dipendente R.P. 723065. Al finanziamento della spesa di cui
alla presente lettera a), si provvede con imputazione alla missione 1, programma
10, titolo 1, capitolo 3025 “Differenze retributive personale dirigente a
seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari” per euro 9.690,85, e con
imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi,
rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di legge”, per
euro 3.159,62, per interessi, rivalutazione e spese legali, comprensive di
accessori di legge, che presenta la dovuta disponibilità;
b)
il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo totale di
euro 824,72, derivante dal decreto liquidazione competenze CTU, numero
cronologico 3642/2018, Corte d’appello di Roma, Sezione lavoro, R.G. 4202/2012.
Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b), si provvede, con
imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “interessi e
rivalutazione, spese legali e procedimentali relativi processi di legge” che
presenta la dovuta disponibilità;
c)
il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo totale di
euro 4.304,56, di cui euro 656,76 a titolo di differenze retributive ed euro
3.647,80 per spese legali, derivante dalla ordinanza n. 27371 dell’11 ottobre
2018 del Tribunale di Lecce, Sezione lavoro, a favore del dipendente R.P.
604135. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c), si
provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3025
“Differenze retributive personale dirigente a seguito conciliazioni o
provvedimenti giudiziari”, per euro 656,76, e con imputazione alla missione 1,
programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e
procedimentali e relativi processi di legge”, per euro 2.500,00, oltre accessori
e rimborso spese forfettarie, quindici per cento, per le spese del procedimento,
per un totale di euro 3.647,80;
d)
il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo totale di
euro 6.493,45, derivante dalla sentenza n. 34153/2018 del giudice del Tribunale
di Lecce, Sezione lavoro, da corrispondere in favore di De Mitri Pierluigi. Al
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d), si provvede mediante
imputazione al bilancio del corrente esercizio sulla missione 1, programma 11,
titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e
legali”;
e)
il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ai fini della
regolarizzazione dei sospesi di tesoreria, derivante dalla sentenza esecutiva n.
4272/2014, emessa dal Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte
d’appello di Napoli e successivi atti di esecuzione, per complessivi euro
331.305,44 come di seguito specificato: in favore del creditore PO. MERAGRI
S.r.l., per un totale di euro 309.404,91 di cui, euro 303.174,33 sorte capitale,
euro 439,78 per interessi, ed euro 5.790,80 per spese legali e procedimentali;
in favore del creditore avvocato Gilberto Mercuri euro 21.900,53 di cui,
20.295,20 per somme precettate, euro 7,47 per notifica precetto, ed euro
1.597,86 per spese di esecuzione ed accessori. Al finanziamento della spesa di
cui alla presente lettera e), si provvede come segue: le somme dovute a titolo
di sorte capitale di euro 303.174,33 sono imputate sulla missione 1, programma
11, titolo 1, capitolo 1318 “Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo
1110090” previa variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa sulla
missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo 1110090 per pari importo; gli
importi dovuti a titolo di interessi sulla sorte capitale sono imputati, per un
importo complessivo pari ad euro 439,78, sulla missione 1, programma 11, titolo
1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; le ulteriori
somme dovute a titolo di spese procedimentali e legali sono imputate, per un
importo complessivo pari a euro 28.131,11, sulla missione 1, programma 11,
titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e
legali”;
f)
il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo totale di
euro 1.562,50, derivante dal decreto di liquidazione di pagamento di acconto, a
carico dei procedente salvo rivalsa, in favore del CTU Giovanni De Pasquale,
nominato dal giudice dell’esecuzione, Tribunale di Taranto, nella procedura
R.G.E. n. 218/2016, in danno di Lapesa Candida. Al finanziamento della spesa di
cui alla presente lettera f), si provvede con imputazione alla missione 1,
programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, piano dei conti finanziario 1.10.5.4,
CRA 66.03, capitolo 1317 ”Oneri per ritardati pagamenti spese legali e
procedimentali”;
g)
il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo totale di
euro 12.552,97, derivante dal pignoramento presso terzi n. 1738/2018 a seguito
di sentenza del TAR Lecce n. 784/2016 e dalla sentenza del Consiglio di Stato n.
04088/2017, in favore dell’avvocato Marco Campa, dell’avvocato Francesco G.
Romano e della Valandre Vacanze S.r.l.. Al finanziamento della spesa di cui alla
presente lettera g), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11,
titolo 1, macroaggregato 10, piano dei conti finanziario 1.10.5.4, CRA 55.03,
capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese legali e procedimentali”;
h)
il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo totale di
euro 1.300,00, derivante dalla sentenza del TAR Puglia, Bari n. 272/2018, in
favore del Comune di Orta Nova. Al finanziamento della spesa di cui alla
presente lettera h), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11,
titolo 1, piano dei conti 1.10.5.4., capitolo 1317 “Oneri per ritardati
pagamenti spese legali e procedimentali”;
i)
il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo
complessivo di euro 1.879,86, derivante da ordinanza di assegnazione R.G.E. n.
893/2018, resa dal Tribunale di Bari il 24 luglio 2018, nel giudizio promosso
dall’avvocato Ulderico Aiello c/Regione Puglia, relativo alla regolarizzazione
carte contabili, provvisori d’uscita n. 2218 e 2219 del 31 luglio 2018. Al
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera i), si provvede, con
imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054
“1.10.01.03.02.99.002 - Interessi, rivalutazione spese legali e procedimentali e
relativi accessori di legge” che presenta la dovuta disponibilità;
j)
il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro
5.074,34, di cui 908,54 a titolo di differenze retributive, euro 3.647,80 per
spese legali ed euro 518,00 per contributo unificato, derivante dalla ordinanza
del Tribunale di Lecce, Sezione lavoro, n. 27376 del 5 giugno 2018, e dalla
ordinanza del Tribunale di Lecce, Sezione lavoro, del 10 ottobre 2018, R.G. n.
12969/2017, a favore del dipendente R.P. 604136. Al finanziamento della spesa di
cui alla presente lettera j), si provvede, con imputazione alla missione 1,
programma 10, titolo 1, capitolo 3025 “Differenze retributive personale
dirigente a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari” per euro 908,54, e
con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054
“Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di
legge” per euro 2.500,00 oltre accessori e rimborso spese forfettarie, quindici
per cento, per le spese del procedimento, per complessivi euro 3.647,80, e
contributo unificato di euro 518,00, per un totale di euro 4.165,80;
k)
il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo
complessivo di euro 44.171,75, di cui euro 34.111,47 per sorte capitale, euro
4.054,50 per interessi ed euro 6.005,78 per competenze e spese liquidate in
decreto ingiuntivo, e derivante dalla sentenza n. 3257/2018, Tribunale di Bari,
Sezione lavoro, contenzioso 1084/15/GA, per l’importo riferito alle competenze
professionali spettanti all’avvocato G.C., dirigente regionale in quiescenza,
per l’attività svolta in favore della Regione Puglia come legale interno, nonché
per l’importo dovuto al legale di controparte a titolo di spese e competenze
legali liquidate in decreto ingiuntivo ed a seguito della citata sentenza. Al
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera k), si provvede come
segue: per euro 34.111,47 mediante variazione in diminuzione, sia in termini di
competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo
1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e
contestuale variazione in aumento, di pari importo, della missione 1, programma
11, titolo 1, capitolo 1309 “Spese per competenze professionali ai legali
interni in servizio presso il soppresso Settore Legale ora in quiescenza”; per
euro 4.054,50 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo
1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; per euro 6.005,78 con
imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per
ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;
l)
i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a
complessivi euro 5.075,94, compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a
compensi professionali spettanti ad avvocati esterni a seguito di provvedimenti
giudiziari esecutivi, contenzioso n. 349/09/DL, connesso al contenzioso n.
69/96/N, sentenza n. 2592/2017 del Tribunale di Bari, avvocato Violante
Giuseppe. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera l), si
provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315
”Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi” per un importo di euro 3,02, e
alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 ”Oneri per ritardati
pagamenti. Spese procedimentali e legali” per un importo di euro 5.072,92;
m) il
debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs.
118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, pari ad euro 93.056,08, relativo
alla sentenza esecutiva, Corte d’appello di Lecce, Prima sezione civile, n. 16
del 9 gennaio 2018, per risarcimento danni, interessi e spese e competenze del
giudizio, in favore di Anna Maria Cavallo. Al finanziamento della spesa di cui
alla presente lettera m), si provvede con imputazione come segue: alla missione
1, programma 11, piano dei conti finanziario 1.10.05.04, codice UE 08, CRA
66.03, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota Interessi” per euro
175,30; missione 1, programma 11, piano dei conti finanziario 1.10.05.04, codice
UE 08, CRA 66.03, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese
procedimentali e legali” per euro 18.046,15; missione 1, programma 11, piano dei
conti finanziario 1.10.05.04, codice UE 08, CRA 66.03, capitolo 1318 “Spesa
finanziata con prelievi dal Capitolo 1110090. Fondo di riserva per la
definizione delle partite pregresse” mediante prelievo dal capitolo 1110090
“Fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse” e contestuale
iscrizione in termini di competenza e cassa al capitolo 1318 “Spesa finanziata
con prelievi dal Capitolo 1110090. Fondo di riserva per la definizione delle
partite pregresse”, missione 1, programma 11, codifica economica 1.3.2.99,
codice UE 08, per euro 74.834,63;
n)
il debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, pari a euro 3.918,00,
derivante da sentenza del TAR Puglia, Sezione seconda di Lecce, n. 937/2018, in
favore della Farmacia Martina della dottoressa Martina Velia. Al finanziamento
della spesa di cui alla presente lettera n), si provvede con imputazione alla
missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 001317 “Oneri per ritardati
pagamenti. Spese procedimentali e legali” del bilancio corrente;
o)
il debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, pari ad euro 5.530,01,
derivante dalla sentenza n. 3917/2018, emessa dal Tribunale di Bari, Terza
sezione civile, pubblicata il 25 settembre 2018, da corrispondere in favore
della UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.. Al finanziamento della spesa di cui alla
presente lettera o), si provvede, con imputazione alla missione 01, programma
11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali
e legali”;
p)
il debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo
complessivo di euro 5.382,03, in favore della Città Metropolitana di Bari e di
Fragnelli Anna Grazia con gli avvocati Crisci Mariangela e Massimino, derivante
rispettivamente dalla sentenza del giudice di pace di Gravina in Puglia n. 375
del 13 novembre 2017 e dalla sentenza del giudice di pace di Martina Franca n.
303 del 23 giugno 2018. Al finanziamento della spesa di cui alla presente
lettera p), si provvede: per la sorte capitale, con variazione in diminuzione al
bilancio del corrente esercizio di euro 1.960,00 della missione 20, programma 3,
titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite
potenziali” e con contestuale variazione di pari importo in aumento sulla
missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318 “Spesa finanziata con prelievo
somme dal capitolo 1110090”; per le spese procedimentali e legali pari ad euro
3.422,03 sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per
ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;
q)
il debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo
complessivo di euro 2.664,48, dovuto in favore di Mazzoccoli Ruggero, derivante
dalla sentenza del Tribunale di Bari, Sezione lavoro, n. 3090 pubblicata il 4
ottobre 2018. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera q), si
provvede con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317
“Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;
r)
il debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, di euro 35.486,68, in
favore di Lamuraglia Michele, Cafaro Giuseppe, Cicolecchia Domenico, D’Amato
Antonino, D’Ambrosio Giovanni, Del Vecchio Angelo e Lagreca Giuseppe, e
dell’avvocato Goffredo Leonardo, derivante dalla sentenza esecutiva della Corte
di appello di Bari, Sezione lavoro n. 1248 pubblicata il 19 luglio 2018. Al
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera r), si provvede: per la
sorte capitale con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio
di euro 24.170,47 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090
“Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e con contestuale
variazione in aumento di pari importo sulla missione 9, programma 5, titolo 1,
capitolo 4120 “Spese per il pagamento degli operai forestali di cui alla legge
regionale n. 9/2000, articolo 19”; per l’IRAP con variazione in diminuzione al
bilancio del corrente esercizio di euro 2.081,24 della missione 20, programma 3,
titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite
potenziali” e con contestuale variazione in aumento di pari importo sulla
missione 9, programma 5, titolo 1, capitolo 4123 “Spesa per competenza agli
operai impiegati direttamente per lavori forestali. l.r. 22/1982 e articolo 19
l.r. 19/2000. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”; per gli
interessi legali sulla sorte capitale rivalutata complessivamente pari ad euro
70,55, con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315
“Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; per la rivalutazione monetaria
sulla sorte capitale rivalutata complessivamente pari ad euro 244,12, con
imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1316 “Oneri per
ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria”; per le spese procedimentali
e legali complessivamente pari ad euro 8.920,30, con imputazione sulla missione
1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese
procedimentali e legali”;
s)
il debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, di euro 37.993,96,
dovuto in favore di Di Santo Savino, Olanda Domenico, Lomanuto Francesco, Fucci
Michele, Erminio Antonio, Pistillo Cosimo e Lomanuto Riccardo, e dell’avvocato
D’Addabbo Roberto, derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Bari,
Sezione lavoro, n. 3090 pubblicata il 4 ottobre 2018. Al finanziamento della
spesa di cui alla presente lettera s), si provvede: per la sorte capitale con
variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 30.498,91
della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per
la definizione delle partite potenziali” e con contestuale variazione in aumento
di pari importo sulla missione 9, programma 5, titolo 1, capitolo 4120 “Spese
per il pagamento degli operai forestali di cui alla legge regionale n. 9/2000,
articolo 19”; per l’IRAP con variazione in diminuzione al bilancio del corrente
esercizio di euro 2.592,41 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo
1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e con
contestuale variazione in aumento di pari importo sulla missione 9, programma 5,
titolo 1, capitolo 4123 “Spesa per competenza agli operai impiegati direttamente
per lavori forestali. l.r. 22/1982 e articolo 19 l.r. 19/2000. Imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP)”; per le spese procedimentali e legali
complessivamente pari ad euro 4.902,64, con imputazione sulla missione 1,
programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese
procedimentali e legali”.
2.
Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come
modificato dal d.lgs. 126/2014, sono riconosciuti i debiti fuori bilancio di cui
alle seguenti lettere a), b), c), d), e), ed f):
a)
i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a
complessivi euro 4.779,68, compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a
compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in
assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa, in relazione ai contenziosi
di seguito indicati: n. 235/05/GR, giudice adito TAR Bari, avvocato Francesco
Muscatello, somma da liquidare euro 2.389,84; n. 262/05/GR, giudice adito TAR
Bari, avvocato Francesco Muscatello, somma da liquidare euro 2.389,84. I debiti
fuori bilancio sopra elencati sono inerenti a procedimenti di conferimento e
ratifica di incarichi legali esterni, antecedenti la fine dell’esercizio
finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a),
si provvede mediante variazione in diminuzione sia in termini di competenza che
di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 ”Fondo di
riserva per la definizione della partite potenziali” e contestuale variazione in
aumento di pari importo sia in termini di competenza che di cassa, della
missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze
professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti” del bilancio
corrente;
b)
debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 4.451,07,
compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali
spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o
adeguato impegno di spesa in relazione ai contenziosi di seguito indicati: n.
1984/06/B, GA, giudice adito Tribunale Bari, Sezione lavoro, avvocato Domenico
Garofalo, euro 2.951,07; 367/14/SI, giudice adito Tribunale di Lecce, avvocato
Vincenzo D’Amato, euro 1.000,00; n. 246/14/SI, giudice adito giudice di pace di
Lizzano, avvocato Vincenzo D’Amato, euro 500,00. Al finanziamento della spesa di
cui alla presente lettera b), si fa fronte con imputazione alla missione 1,
programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute
ai professionisti esterni, relative a liti, arbitrati ed oneri accessori ivi
compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi” previa variazione in
diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo, della missione
20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione
delle partite potenziali”;
c)
i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a
complessivi euro 162.788,32, derivanti dalla determinazione dei compensi
professionali relativi ai contenziosi di seguito elencati: n. 189/90/M., TAR
Puglia Lecce, Gestor S.p.A. c/Regione Puglia, compensi professionali avvocato
Giovanni Pellegrino, euro 10.581,39; n. 189/90/M., Consiglio di Stato, Gestor
S.p.A. c/Regione Puglia, compensi professionali avvocato Giovanni Pellegrino,
euro 12.647,61; n. 2754/03/FR., TAR Puglia Bari, Provincia di Foggia c/ Regione
Puglia, compensi professionali avvocato Roberto G. Marra, euro 12.082,90; n.
897/94/L, Tribunale civile di Lecce, Comune di Nardò c/ Regione Puglia, compensi
professionali avvocato Roberto G. Marra, euro 35.301,58; n. 631/00/CO, CA.,
Consiglio di Stato, Duo Salus s.r.l. c/ Regione Puglia, compensi professionali
avvocato Roberto G. Marra, euro 8.205,81; n. 439/09/RM, Tribunale di Trani,
costituzione parte civile nel procedimento penale contro P. F., compensi
professionali avvocato Francesco Marzullo, euro 46.411,72; n. 3543/03/FR., TAR
Puglia Lecce, C.I.F. c/ Regione Puglia, compensi professionali avvocato Roberto
G. Marra, euro 8.145,68; n. 175/01/GU., TAR Puglia Lecce, Ilva S.p.A. c/ Regione
Puglia, compensi professionali avvocato Roberto G. Marra, euro 10.548,53; n.
2743/03/FR., TAR Puglia Bari, S.T.P. di Terre d’Otranto c/ Regione Puglia,
compensi professionali avvocato Roberto G. Marra, euro 18.853,10. I debiti fuori
bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di
incarichi legali esterni antecedenti la fine dell’esercizio finanziario 2011. Al
finanziamento della spesa di cui
alla lettera c), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11,
titolo 1, capitolo 1312 “Compensi avvocati, e oneri accessori, spettanti ad
avvocati del libero foro per l’attività svolta quale difensore della Regione in
virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di
spesa” previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di
pari importo, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo
di riserva per la definizione delle partite potenziali”;
d)
i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a
complessivi euro 49.461,99, compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a
compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in
assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa, relativi ai contenziosi di
seguito indicati: n.9219/02/GU, Tribunale Taranto, avvocato Vito Guglielmi, euro
3.085,56; n.798/09/SC, Consiglio di Stato, avvocato Ida Maria Dentamaro, euro
19.787,20; nn.7439, 7440, 7441, 7443/2002/GU, Tribunale Taranto, Sezione
Manduria, avvocato Vito Guglielmi, euro 8.647,86; nn.8491/2002/GU più 22,
Tribunale di Lecce, avvocato Vito Guglielmi, euro 14.736,37; n.1207/99/N, TAR
Bari, avvocato Enzo Monterisi, euro 3.205,00. I debiti fuori bilancio sopra
elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi
legali esterni antecedenti la fine dell’esercizio finanziario 2011. Al
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d), si provvede mediante variazione in diminuzione sia
in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1,
capitolo 1110090 ”Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”
e contestuale variazione in aumento di pari importo sia in termini di competenza che di
cassa della missione 1, programma
11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese
per competenze professionali dovute
a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi
compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, del corrente bilancio;
e)
i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un totale
complessivo pari ad euro 96.518,86, di seguito indicati: contenzioso
n.3476/98/CA, Corte di cassazione, N.A. c/ Regione Puglia, competenze
professionali avvocato Annalisa Agostinacchio, importo euro 11.484,36;
contenziosi nn. 1617/00/C ed altri n.31, competenze professionali avvocato
Giuseppe Cipriani, importo euro 85.034,50. Al finanziamento della spesa di cui
alla presente lettera e), si provvede mediante variazione in diminuzione, sia in
termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1,
capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”
e contestuale variazione in aumento: quanto ad euro 11.484,36 della missione 1,
programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute
a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi
compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”; quanto ad euro
85.034,50 della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1309 “Spese per
competenze professionali ai legali interni in servizio presso il soppresso
Settore Legale ora in quiescenza”;
f)
i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a
complessivi euro 10.437,82, compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a
compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in
assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa in relazione ai contenziosi di
seguito indicati: n.7929/02/SI, giudice adito Corte di appello Lecce, avvocato
Arnaldo Sala, somma da liquidare euro 2.809,34; n. 7929/02/SI, giudice adito
Tribunale di Taranto, avvocato Arnaldo Sala, euro 7.628,48. I debiti fuori
bilancio sopra elencati sono inerenti a procedimenti di conferimento e ratifica
di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell’esercizio finanziario 2011.
Al finanziamento della spesa di cui alla lettera f), si provvede mediante
variazione in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, della
missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 ”Fondo di riserva per la
definizione della partite potenziali” e contestuale variazione in aumento di
pari importo sia in termini di competenza che di cassa, della missione 1,
Programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute
a professionisti esterni relativi a liti” del bilancio corrente.
T A B E L L A
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
(in
milioni di euro)
Settori
di intervento 2019 2020 2021
Ragioneria
(mutui) 120
106
105
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
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