Art. 1
Modifiche e integrazione all’articolo 4 della legge regionale 15
novembre 2007, n. 33
1. All’ articolo
4 della legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei
sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di
aree pubbliche non autorizzate), come modificata dalla legge regionale 11
dicembre 2013, n. 38, sono apportate le seguenti modifiche e integrazione:
a) l’alinea del comma 1 è sostituita dalla
seguente:
“Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti al 30
giugno 2013 è ammesso qualora sussistano contestualmente le seguenti
condizioni”;
b) al secondo periodo del comma 3, le parole: “da
trascriversi nei registri immobiliari” sono sostituite dalle
seguenti:
“unilaterale d’obbligo,”;
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4-bis. Non è ammesso il recupero abitativo dei sottotetti
nelle parti condominiali degli edifici realizzati successivamente alla data di
entrata in vigore del presente comma.”.
Art. 2
Integrazione alla l.r. 33/2007
1. Dopo l’ articolo
8 della l.r. 33/2007 è aggiunto il seguente:
“Art. 8 bis
(Disposizioni in materia
di mutamenti di destinazione d’uso)
1. Al fine di favorire il riuso e il recupero del patrimonio
edilizio esistente, i comuni possono consentire mutamenti di destinazione
d’uso, con o senza opere edilizie e non comportanti incrementi volumetrici
eccedenti le previsioni dello strumento urbanistico vigente, di immobili
legittimamente edificati alla data di entrata in vigore del presente articolo
in zone territoriali omogenee che lo strumento urbanistico generale prevede a
destinazione mista come definita all’articolo 51, comma 1, lettera c), punto
5), della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del
territorio), purché detti immobili non siano soggetti a vincolo derivante da
finanziamento pubblico o rivenienti da variante urbanistica speciale.
2. I mutamenti di destinazione d’uso di cui al comma 1 sono
consentiti, previa approvazione di una delibera del Consiglio comunale che
indichi le parti del territorio ove trova applicazione il presente articolo,
da definire secondo criteri di compatibilità ambientale e funzionalità
urbanistica, limitatamente agli usi consentiti nelle zone territoriali
omogenee indicate al comma 1 e a condizione che siano assicurati:
a) le quantità minime di spazi pubblici riservati alle
attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi previste per la nuova
destinazione dall’articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150
(Legge ponte urbanistica), dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
(Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), dallo
strumento urbanistico vigente o l’importo dovuto per la loro monetizzazione
ove non sia possibile reperirli nelle immediate vicinanze;
b) il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza,
igiene, salubrità, risparmio energetico e accessibilità.
3. I mutamenti di destinazione d’uso di cui al comma 1 sono
assentiti con il titolo abilitativo edilizio richiesto per la tipologia
d’intervento, con o senza opere, e previo pagamento, se dovuto, del contributo
di costruzione di cui all’articolo 16 del d.p.r. 380/2001,”.
Art. 3
Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio
regionale.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’ art. 53,
comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7“Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.