Art. 1
(Finalità e
oggetto)
1. La presente legge detta limiti e norme
per il recupero dei sottotetti e per il riutilizzo di porticati e di locali
seminterrati con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di
favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei
consumi energetici.
2. Negli edifici destinati in tutto o in
parte a residenza e/o ad attività commerciale e terziaria, per i quali negli
strumenti urbanistici comunali vigenti non sia espressamente vietato
l'intervento di ristrutturazione, è consentito, nei limiti di cui alla presente
legge:
a)
il recupero delle volumetrie del piano sottotetto esistente ai fini
connessi con l'uso residenziale;
b)
il recupero dei porticati a piano terra o piano rialzato, da destinare
prioritariamente a uso terziario e/o commerciale; (1)
c)
il
recupero dei locali seminterrati da destinare a uso residenziale e dei locali
seminterrati e interrati da destinare a uso terziario e/o commerciale. nonché a
usi strettamente connessi con le residenze ai sensi del terzo comma
dell’articolo 3
del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità
edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra spazi
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o
riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare
ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di
quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765),
compresi gli esercizi di vicinato di cui all’articolo 16, comma 5, lettera a),
della legge regionale 10 aprile 2015, n. 24 (Codice del
commercio), i laboratori per arti e mestieri e per imprese artigiane di cui
all’articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per
l’artigianato) dirette alla prestazione di servizi connessi alla cura della
persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici, alla
produzione di beni di natura artistica, con l’esclusione delle attività
rumorose, inquinanti o comunque moleste. (2)
3. Il recupero
volumetrico può essere consentito purché gli edifici interessati:
a) siano stati legittimamente realizzati alla
data del 30 giugno 2020; (3)
b) ricadano in zona territoriale omogenea
dello strumento urbanistico generale e siano serviti dalle urbanizzazioni primarie.
4. Il recupero volumetrico può essere
consentito nel rispetto della sicurezza statica degli immobili e delle
prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità.
(1) Lettera modificata
dall'art.3
della l.r..
48/2017; originariamente la lettera era così formulata : il recupero dei porticati a piano terra o piano rialzato, da
destinare prioritariamente a uso terziario e/o commerciale, limitatamente agli
edifici di edilizia residenziale pubblica”;
(2) Comma modificato
dall'art. 7
, della l.r.
51/2017
(3) Lettera già modificata dall’articolo 1 della
legge regionale 11 dicembre 2013, n. 38 e successivamente dall’articolo 67
della legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 40 , poi
modificato dall'art. 7
della l.r.
51/2017, successivamente modificata dalla l.r.
67/2018, art.75,
comma 1, lett. a), dalla l.r.
26/2020, art. 11,
comma 1, lettera a); infine dalla l.r.
35/2020, art. 30,
comma 1, lett a).
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della
presente legge si definiscono:
a)
sottotetti: i locali sovrastanti l'ultimo
piano degli edifici o di sue parti, compresi nella sagoma di copertura, che non
siano stati computati all'atto del rilascio del titolo abilitativo (concessione
edilizia e/o permesso di costruire) come volume residenziale;
b)
porticati: le superfici aperte, a piano terra
o piano rialzato, delimitate da colonne portanti, la cui estensione complessiva
è non inferiore ai due terzi della superficie coperta;
c)
seminterrati: i piani la cui superficie
laterale si presenta controterra per una percentuale inferiore ai due terzi
della superficie laterale totale;
d)
interrati: i piani la cui superficie laterale
si presenta controterra per una percentuale superiore ai due terzi della
superficie laterale totale;
e)
volume:
il volume totale fuori terra dell'edificio, calcolato in sede di rilascio del
titolo abilitativo, depurato dai volumi interrati, non computabili in base ai
vigenti regolamenti edilizi comunali;
f)
volume
trasformabile: il prodotto di tutte le superfici passibili di
recupero/riutilizzo ai fini della presente legge per le relative altezze.
Art. 3
(Limiti di applicazioni)
1. Il consiglio comunale[, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,] può disporre
motivatamente l’esclusione di parti del territorio comunale dall’applicazione
della presente legge in relazione a caratteristiche storico-culturali,
morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica.
Il consiglio comunale può, altresì, disporre
motivatamente l’esclusione di determinate tipologie di edifici o di interventi
dall’applicazione della presente legge. (4)
2. Nel caso del recupero dei locali
seminterrati a uso residenziale, le disposizioni di cui al comma 1 sono
obbligatorie. In quella sede il consiglio comunale definisce condizioni e
modalità di recupero di detti locali.
(4) Parole
soppresse dalla l.r.
n. 28/2016, art. 10.
Art. 4
(Condizioni per il recupero)
1. Il
recupero abitativo dei sottotetti esistenti al 30 giugno 2020,
è ammesso qualora sussistano contestualmente le seguenti : (5)
a)
l'edificio in cui è situato il sottotetto
deve essere destinato, o è da destinarsi, in tutto o in parte alla residenza;
b)
l'edificio in cui è ubicato il sottotetto
deve essere stato realizzato legittimamente ovvero, ancorché realizzato
abusivamente per usi diversi da quello residenziale, deve essere stato sanato
preventivamente ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia
di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie), della legge 23 dicembre 1994, n.724 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica) e della legge del 24 novembre 2003, n.
326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell’andamento dei conti pubblici);
c)
l'altezza media interna, calcolata dividendo
il volume interno lordo per la superficie interna lorda, non può essere
inferiore a metri 2,40. Negli edifici siti al di sopra dei 300 metri sul livello
del mare è ammessa una riduzione dell'altezza media sino a metri 2,20. In caso
di soffitto non orizzontale, fermo restando le predette altezze medie, l'altezza
della parete minima non può essere inferiore a metri 1,40. Gli eventuali spazi
di altezza inferiore al minimo, da non computarsi ai fini del calcolo
dell'altezza media interna, devono essere chiusi mediante opere murarie e ne può
essere consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e a
ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta, la chiusura di tali
spazi non è obbligatoria. Per i locali con soffitti a volta, l'altezza media è
calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo
della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza
fino al 5 per cento.
2. Ai fini del raggiungimento dell'altezza
media di cui alla lettera c) del comma 1, è consentito l'abbassamento
dell'ultimo solaio e la conseguente modifica della quota d'imposta dello stesso
a condizione che non si incida negativamente sulla statica e sul prospetto
dell'edificio, nonché sui requisiti minimi di abitabilità dei locali
sottostanti, di cui al decreto del Ministro della Sanità del 5 luglio 1975
(Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente
all’altezza minima e ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali
d’abitazione), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975.
3. Gli interventi di recupero abitativo dei
sottotetti, se volti all’eventuale e successiva suddivisione in due o più unità
immobiliari, sono subordinati all’obbligo di reperimento di spazi per parcheggi
pertinenziali nella misura minima di un metro quadrato ogni dieci metri cubi
della volumetria resa abitativa. Il rapporto di pertinenza, garantito da un atto
unilaterale
d’obbligo, è impegnativo per sé e per i propri successori o aventi causa
a qualsiasi titolo. Qualora sia dimostrata l’impossibilità, per mancata
disponibilità di spazi idonei, ad assolvere tale obbligo, gli interventi sono
consentiti previo versamento al comune di una somma pari al costo base di
costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma
deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune. (6)
4. Non sono assoggettati al versamento di cui
al comma 3 gli interventi realizzati in immobili destinati all’edilizia
residenziale pubblica di proprietà comunale, di consorzi di comuni o di enti
pubblici preposti alla realizzazione di tale tipologia di alloggi. (7)
4-bis.
Il
recupero abitativo dei sottotetti negli edifici condominiali è ammesso nel
rispetto delle norme che disciplinano il condominio negli edifici. In
particolare, se il sottotetto è parte comune, l’intervento sarà ammissibile
previa deliberazione condominiale ai sensi dell’articolo 1117-ter del codice
civile, approvato con regio decreto 196 marzo 1942, n. 262; se il sottotetto è
di proprietà individuale, l’intervento sarà ammissibile previo assolvimento
dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 1122, II° comma, del
c.c. (8)
(5) Alinea già modificata dalla l.r.
n. 38/2013, art. 1, lett. a) , dalla l.r.
16/2014, art.1
c.1.lett.a), dalla l.r.
37/2016, art. 6,
c.1, lett.a), è stata nuovamente modificata dalla l.r.
51/2017;, art.7,c.1,lett
c), successivamente dalla l.r.
67/2018, art.75,
comma 1, lett. b), dalla l.r.
26/2020, art. 11,
comma 1, lettera b). infine dalla l.r.
35/2020, art. 30,
comma 1, lett b).
(6) Comma modificato dalla l.r. n. 38/2013, art. 1, lett.b), dalla
l.r.
16/2014, art. 1, lettera a) e dalla l.r. n. 37/2016, art. 6, c.1, lett.a)
.
(7) Comma modificato dalla l.r.
16/2014, art. 1, lettera b).
(8) Comma aggiunto dalla l.r.
16/2014, art. 1, lettera c) e poi sostituito dalla l.r. n. 37/2016, art. 6, c.1, lett. b). Il testo
originario era così formulato:"4 bis Non è ammesso il recupero abitativo dei sottotetti nelle parti
condominiali degli edifici realizzati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente
comma."
Art. 5
(Modalità d'intervento)
1. Il recupero del sottotetto non deve
comportare la modifica dell'altezza di colmo e di gronda né l'inclinazione delle
falde.
2. Al fine di assicurare l'osservanza dei
requisiti di fruibilità e aeroilluminazione naturale dei locali, il recupero
abitativo dei sottotetti può avvenire anche mediante l'apertura di porte,
finestre, lucernari e abbaini purché siano rispettati i caratteri formali e
strutturali dell'edificio. In particolare, per gli abbaini non può essere
interrotta la linea di gronda ne può essere superata la linea di colmo.
3. Il progetto di recupero abitativo dei
sottotetti deve prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del
contenimento dei consumi energetici dell'intero fabbricato. Le opere devono
essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti
vigenti nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti
tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.
Art. 6
(Ristrutturazioni e contributi)
1. Gli interventi diretti al recupero
abitativo dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia ai
sensi della lettera d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia - Testo A), come modificata dall’articolo 1
del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono
realizzati mediante permesso di costruire o mediante segnalazione certificata di
inizio attività in alternativa al permesso di costruire e comportano la
corresponsione del contributo per il rilascio del permesso di costruire ai sensi
dell’articolo 16 del d.p.r. 380/2001, come modificato dall’articolo 1 del d.lgs
301/2002 e dall’articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166. (9)
(9) Comma modificato
dall'art. 3
della l.r.
48/2017; in origine il comma era così formulato : Gli
interventi di cui al comma 1 sono soggetti a permesso di costruire e comportano
la corresponsione del contributo per il rilascio del permesso di costruire ai
sensi dell’articolo 16 del d.p.r. 380/2001, come modificato dall’articolo 1 del
d.lgs 301/2002 e dall’articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
Art. 7
(Recupero di porticati)
1. Il recupero dei porticati a uso
residenziale o a uso terziario e/o commerciale di cui all'articolo 1, comma 2),
lettera b), è consentito, previo rilascio del permesso di costruire, o previa
presentazione della segnalazione certificata di inizio attività in alternativa
al permesso di costruire;purché siano rispettate le normali
condizioni di abitabilità o di agibilità previsti dai vigenti regolamenti di
igiene. In deroga alle vigenti norme è consentita una altezza minima di piano
diversa, comunque non inferiore a 2,70 metri. (10)
2. Gli interventi di cui al presente articolo
comportano la corresponsione del contributo ai sensi dell’articolo
16 del d.p.r. 380/2001. (11)
(10) Comma modificato dall'art. 3 della l.r.
48/2017; in origine il comma era così formulato :
Il recupero dei porticati a uso residenziale
o a uso terziario e/o commerciale di cui all'articolo 1, comma 2), lettera b), è
consentito, previo rilascio del permesso di costruire, purché siano rispettate
le normali condizioni di abitabilità o di agibilità previsti dai vigenti
regolamenti di igiene. In deroga alle vigenti norme è consentita una altezza
minima di piano diversa, comunque non inferiore a 2,70 metri.
(11) Comma sostituito
dall'art. 3 della l.r.
48/2017; in origine il comma era così formulato
: Il rilascio del permesso di costruire per
gli interventi di cui al presente articolo comporta la corresponsione degli
stessi oneri di cui all’articolo 6, comma 2.
Art. 8
(Utilizzo residenziale dei piani seminterrati
e terziario e commerciale e dei piani seminterrati e
interrati)
1. L'utilizzo di piani seminterrati a uso
residenziale e di piani seminterrati e interrati a uso terziario e/o commerciale
nonché agli usi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) è consentito, previo
rilascio del permesso di costruire, o previa presentazione della
segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di
costruire purché siano rispettate le prescrizioni dei vigenti regolamenti
edilizi e siano almeno assicurate le seguenti condizioni: (12)
a)
altezza
interna non inferiore a metri 2,70;
b)
aperture
per la ventilazione naturale diretta non inferiore a 1/8 della superficie del
pavimento, ovvero realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica per un
ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;
c)
rispetto
della normativa vigente in materia di consumi energetici, sicurezza del lavoro e
di impiantistica antincendio;
d)
accessibilità totale garantita anche ai
soggetti con ridotta capacità motoria;
e)
rispetto
del rapporto tra volumi e superfici di parcheggio da realizzare all’interno del
lotto interessato secondo quanto disposto dalla legge 24 marzo 1989, n. 122
(Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane
maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla
disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393).
2. Gli interventi di cui al presente
articolo comportano la corresponsione del contributo ai sensi dell’articolo
16 del d.p.r. 380/2001. (13)
(12) Alinea così integrata dalla l.r.
48/2017,art. 3,
c.1,lett.d) e dalla l.r.
51/2017 ,
art. 7
, c.1, lett. d)
(13)
Comma sostituito dall'art. 3 della l.r.
48/2017; in origine il comma era così formulato
: Il rilascio del permesso di costruire per gli
interventi di cui al presente articolo comporta la corresponsione degli stessi
oneri di cui all’articolo 6, comma 2.
Art. 8 bis (14)
(Disposizioni in materia di mutamenti di destinazione d’uso)
1. Al fine
di favorire il riuso e il recupero del patrimonio edilizio esistente, i comuni
possono consentire mutamenti di destinazione d’uso, con o senza opere edilizie e
non comportanti incrementi volumetrici eccedenti le previsioni dello strumento
urbanistico vigente, di immobili legittimamente edificati alla data di entrata
in vigore del presente articolo in zone territoriali omogenee che lo strumento
urbanistico generale prevede a destinazione mista come definita all’articolo 51,
comma 1, lettera c), punto 5), della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56
(Tutela ed uso del territorio), purché detti immobili non siano soggetti a
vincolo derivante da finanziamento pubblico o rivenienti da variante urbanistica
speciale.
2. I mutamenti di destinazione d’uso di cui al comma 1 sono
consentiti, previa approvazione di una delibera del Consiglio comunale che
indichi le parti del territorio ove trova applicazione il presente articolo, da
definire secondo criteri di compatibilità ambientale e funzionalità urbanistica,
limitatamente agli usi consentiti nelle zone territoriali omogenee indicate al
comma 1 e a condizione che siano assicurati:
a) le quantità
minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico
e a parcheggi previste per la nuova destinazione dall’articolo 41-sexies della
legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge ponte urbanistica), dal decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia,
di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o
riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della
revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto
1967, n. 765), dallo strumento urbanistico vigente o l’importo dovuto per la
loro monetizzazione ove non sia possibile reperirli nelle immediate vicinanze;
b) il rispetto
delle vigenti norme in materia di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio
energetico e accessibilità.
3. I mutamenti
di destinazione d’uso di cui al comma 1 sono assentiti con il titolo abilitativo
edilizio richiesto per la tipologia d’intervento, con o senza opere, e previo
pagamento, se dovuto, del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 del
d.p.r. 380/2001.
(14)
Articolo aggiunto dalla l.r.
16/2014, art. 2.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.