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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2013
Numero
43
Data
08/07/2014
Abrogato
 
Materia
Assistenza sociale
Titolo
Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)
Note
Bollettino n° 169 pubblicato il 20-12-2013
Allegati

 



(1) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla Delib.G.R. 30 marzo 2015, n. 614 allegata.

 

Art. 1 

Finalità 

1. Le finalità della presente legge sono dirette:

a. alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze da gioco, nonché per il trattamento terapeutico e il recupero dei soggetti coinvolti, nell’ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria;

b. alla diffusione e alla divulgazione dell’utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione e sensibilizzazione in modo corretto, veritiero e trasparente, anche in riferimento ai contenuti dei diversi giochi d’azzardo;

c. al rafforzamento della cultura del gioco misurato, al contrasto, alla prevenzione e alla riduzione del rischio della dipendenza da gioco. 

Art. 2

Ambiti di intervento 

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione Puglia:

a. promuove iniziative per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco, nonché per il sostegno e il recupero sociale dei soggetti coinvolti, anche mediante l’apporto della rete dei servizi territoriali socio-sanitari, nell’ambito della collaborazione tra Aziende sanitarie locali (ASL) e Comuni;

b. favorisce l’informazione e l’educazione sulle conseguenze derivanti dall’abuso patologico del gioco d’azzardo;

c. promuove attività di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale che si occupa dei problemi legati al GAP, anche attraverso corsi in house;

d. favorisce l’attività delle organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro rivolte a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco, attività svolte prioritariamente nei luoghi deputati all’educazione, alla formazione e alla socializzazione per tutte le età. 

Art. 3

Competenze dei comuni e delle ASL in materia di GAP 

1. Le ASL e i comuni associati in Ambiti territoriali promuovono nei rispettivi Piani di azione locale e Piani sociali di zona iniziative e attività volte a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco, con specifico riferimento a:

a. campagne di informazione e di sensibilizzazione ed educazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza da gioco;

b. iniziative di monitoraggio nelle scuole, nei luoghi della formazione e della socializzazione, della pratica sportiva per rilevare situazioni di disagio economico e di rischio di marginalità sociale connesse alla dipendenza da gioco;

c. iniziative di informazione sui servizi sociali e socio-sanitari attivi nei rispettivi contesti territoriali a supporto dei soggetti coinvolti;

d. attività volte ad assicurare il necessario supporto per contrastare gravi rischi per i soggetti coinvolti e i rispettivi nuclei familiari, quali ad esempio il supporto psicologico, il supporto economico, la mediazione familiare, la consulenza legale per contrastare il rischio di usura e gestire eventuali gravi esposizioni nel bilancio familiare. 

Art. 4

Osservatorio e marchio regionale 

1. È istituito l’Osservatorio regionale sul GAP, quale organo di consulenza della Giunta regionale per le attività di cui alla presente legge. 

2. L’Osservatorio ha sede presso la Giunta regionale, che ne assicura il supporto tecnico, (e) ha durata coincidente con la legislatura regionale ed è composto da:

a. l’Assessore regionale alla salute o suo delegato; 

b. l’Assessore regionale all’istruzione e formazione o suo delegato; 

c. l’Assessore regionale al commercio o suo delegato; 

d. tre consiglieri regionali; 

e. tre rappresentanti del Forum del terzo Settore e due rappresentanti dei Centri Servizio per il Volontariato; 

f. tre rappresentanti dei Comuni, designati da ANCI Puglia; 

g. un rappresentante per ciascuna ASL. 

3. L’Osservatorio ha i seguenti compiti:

a. relaziona annualmente sull’esito del monitoraggio svolto nell’ambito delle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da GAP;

b. formula proposte e pareri alla Giunta per il perseguimento delle finalità indicate all’articolo 1;

c. istituisce un numero verde finalizzato a fornire un servizio di assistenza e consulenza telefonica per la cura e la prevenzione del GAP.


4. La partecipazione alle riunioni dell’Osservatorio è a titolo gratuito. 

5. È istituito il marchio regionale “Libero da slot - Regione Puglia”. 

6. Il marchio “Libero da slot - Regione Puglia” è rilasciato dalla Regione Puglia agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d’azzardo. 

7. I Comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio “Libero da slot - Regione Puglia”. 

Art. 5

Giornata dedicata al contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo 

1. La Regione Puglia indice una giornata prefissata e stabilita dedicata al tema “contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo” presso tutti gli istituti scolastici e universitari per sensibilizzare, illustrare e prevenire contro i rischi del gioco d’azzardo. 

Art. 6

Informazione sanitaria nelle case da gioco 

Presso ogni casa da gioco, sala bingo, ricevitorie e agenzie ippiche deve essere presente un’area dedicata all’informazione e, in particolare, sugli apparecchi e congegni per il gioco e deve essere esposta all’utenza una nota informativa nella quale sono indicati:

a. il fenomeno del GAP e i rischi connessi al gioco;

b. i recapiti per le informazioni relative alle attività di cui alla lettera d) dell’articolo 3. 

Art. 7

Apertura ed esercizio dell’attività  (2)

1. L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti. 

2. il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Fuori dai casi previsti dall’articolo 110, comma  7, del r.d. 773/1931, le nuove autorizzazioni all’esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazioni in un raggio inferiore a 250 metri, misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico, da istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e ospedaliere e luoghi di culto. Restano valide le autorizzazioni comunque concesse prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. (3)

2 bis. Ai fini della presente legge per nuova autorizzazione si intende l’installazione di apparecchi aggiuntivi, esclusa la sostituzione di apparecchi esistenti. L’ampliamento dei locali superiore al 75 per cento della superficie esistente o il trasferimento dell’attività in altro locale è equiparato a nuova apertura. Non rientrano nei casi di cui al presente comma, per gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le ipotesi di variazioni della titolarità di esercizi, di variazioni del concessionario o della nomina di nuovo rappresentante legale.(4)

[3. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.] (5)

3 bis. A partire dal 1° gennaio 2020:

                    a) non è consentita l’installazione e/o la presenza di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 10, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al r.d. 773/1931, negli esercizi di dimensione inferiore ai 20 metri quadri di superficie calpestabile aventi attività principale diversa dalla gestione, commercializzazione e/o somministrazione di giochi, comunque denominati, che prevedano vincite in denaro;

                  b) negli esercizi di cui alla precedente lettera a), con superficie calpestabile non inferiore ai 20 metri quadri e non superiore ai 50 metri quadri, non è consentita l’installazione di più di due apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931; negli esercizi di dimensione superiore a 50 metri quadri il numero degli apparecchi può aumentare di una unità per ogni 25 metri quadri ulteriori di superficie, fino a un massimo di sei apparecchi;

                 c) in tutti gli esercizi commerciali di cui alla precedente lettera a), gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931, sono collocati in ambienti architettonicamente separati dalle aree destinate all’attività principale dell’esercizio, anche mediante pannelli amovibili; la superficie complessiva di tali ambienti non può essere superiore a quella dedicata all’attività principale dell’esercizio; i comuni nell’ambito dei propri regolamenti o strumenti di pianificazione prevedono gli elementi architettonici necessari a rendere effettiva la separazione tra gli ambienti dedicati al gioco e quelli dedicati all’attività prevalente dell’esercizio;

               d) è consentito esporre al pubblico in bar, tabaccai, ristoranti e negli esercizi a questi assimilati, biglietti o tagliandi di lotterie nazionali a estrazione istantanea, comunque denominati, esclusivamente in appositi e delimitati spazi che non superino il 30 per cento della superficie espositiva totale. Con provvedimento della Giunta regionale sono determinati i criteri e le modalità di attuazione di quanto stabilito nella presente lettera d). (6)

[4. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1, salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, i Comuni possono disciplinare, nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione, tenuto conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.] (7) 

5. I gestori di centri scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché tutto il personale ivi operante, sono tenuti a frequentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente diposizione e successivamente con cadenza biennale, corsi di formazione organizzati, su base provinciale, dalle aziende sanitarie locali (ASL) o da altri soggetti individuati con apposito provvedimento di Giunta regionale, vertenti sulla normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria e alla regolamentazione locale, sul riconoscimento delle situazioni di rischio derivanti dal gioco patologico, sulla prevenzione e riduzione di questo rischio e sull’attivazione della rete di sostegno. Il mancato adempimento di questo obbligo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina i predetti corsi di formazione definendone i tempi, i soggetti attuatori, i costi a carico dei soggetti gestori e le modalità attuative. (8)

6. I gestori delle case da gioco, sale bingo, ricevitorie e agenzie ippiche devono adeguarsi alle disposizioni di cui all’articolo 6. 

7. E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco. E’ altresì vietata, all’esterno dei locali che ospitano case da gioco, sale bingo, ricevitorie, agenzie ippiche e/o qualunque altro genere di attività che offra giochi con vincite in denaro, comunque denominati, qualunque forma di esposizione di cartelli, manoscritti e/o proiezioni video che pubblicizzino la possibilità di vincita ovvero vincite, di qualunque importo, appena accadute o risalenti nel tempo. (9)

7 bis. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale finalizzati a limitare sui rispettivi mezzi la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza anche attraverso l’adozione di un apposito codice di autoregolamentazione. (10)

8. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, [3, 4,] 5, 6 e 7  (11) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 6 mila a 10 mila euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività da dieci a sessanta giorni.

9. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 5 e 6 sono applicate dal Comune territorialmente competente. L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 spettano al Comune territorialmente competente. I proventi sono destinati al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge. 

10. Gli esercenti le attività esistenti assolvono agli obblighi di cui all’articolo 6 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e agli obblighi di cui al comma 5 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

(2) La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 della presente legge, recante «Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)», sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce.

(3) Comma sostituito dalla l.r. 21/2019, art.1, comma 1, lett. a).

(4) Comma sostituito dalla l.r. 21/2019, art.1, comma 1, lett. b).

(5) Comma abrogato dalla l.r. 21/2019, art.1, comma 1, lett. c).

(6) Comma inserito dalla l.r. 21/2019, art.1, comma 1, lett. d).

(7) Comma abrogato dalla l.r. 21/2019, art.1, comma 1, lett. e).

(8) Comma sostituito dalla l.r. 21/2019, art.1, comma 1, lett. f).

(9) Periodo aggiunto dalla l.r. 21/2019, art.1, comma 1, lett. g).

(10) Comma aggiunto dalla l.r. 21/2019, art.1, comma 1, lett. h).

(11) Numeri soppressi dalla l.r. 21/2019, art.1, comma 1, lett. i).

 

Art. 8

Enti e associazioni di auto-mutuo aiuto 

1. I Comuni e le ASL, nell’ambito delle rispettive competenze, possono avvalersi, anche mediante stipula di apposite convenzioni, della collaborazione di organizzazioni del privato sociale, ivi comprese le associazioni di aiuto e mutuo aiuto che operano per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1.  

                                                                                                             8 bis  (12)

(Accordo tra Regione Puglia e Forze dell’Ordine per verifiche e controlli)

1. La Giunta regionale promuove la stipula di apposita convenzione tra la Regione, le Forze dell’Ordine presenti sul territorio regionale, i concessionari di giochi e scommesse e le ASL pugliesi, finalizzata ad attivare uno specifico programma comune di azioni e di interventi nel campo della prevenzione, della vigilanza e del contrasto alle violazioni di norme regionali e nazionali in materia di gioco d’azzardo, anche allo scopo di determinare un effetto deterrente e dissuasivo rispetto all’assunzione di comportamenti illeciti da parte di gestori ed esercenti. Nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 1 è istituito un capitolo di nuova istituzione, denominato: “Spese per la convenzione con le Forze dell’Ordine operanti sul territorio per lo svolgimento di attività aggiuntiva finalizzata al controllo, verifica e prevenzione di violazione delle norme regionali e nazionali in materia di gioco di azzardo”. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del presente articolo pari a euro 155 mila per ciascuno degli esercizi del bilancio pluriennale 2019-2021, si fa fronte mediante prelevamento, in termini di competenza e cassa, dal capitolo 1110070 “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”, missione 20, programma 3, titolo 1.

(12) Articolo introdotto dalla l.r. 21/2019, art 2, comma 1.

Art. 9

Norma finanziaria 

1. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge è garantita con l’istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione del capitolo di spesa denominato “Contrasto alla diffusione del Gioco d’azzardo patologico (GAP)”, con una dotazione finanziaria per l’anno 2013 in termini di competenza e di cassa di euro 150 mila alla cui copertura si fa fronte con il prelevamento di corrispondente somma dal capitolo 1110070 denominato “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione” - UPB 06.02.01. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione sarà stabilita con leggi di bilancio annuale e pluriennale. 

2. Nell’ambito della dotazione finanziaria per l’anno 2013 per competenza e cassa di euro 150 mila si prevede lo stanziamento di euro 50 mila a favore di associazioni e organizzazioni di volontariato del terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco d’azzardo e all’usura in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale

Art. 10  (13)

Norma transitoria 

[1. Per le autorizzazioni già esistenti il rinnovo può essere concesso a condizione che l’esercizio ottemperi a quanto prescritto dalla presente legge. ]

(13) Articolo abrogato dalla l.r. 21/2019, art 3, comma 1.

 

 

 La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7“Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.