Art. 1
Finalità
1. La Regione Puglia interviene a sostegno delle iniziative
rivolte alla conservazione, recupero e valorizzazione dei borghi storici
presenti nel territorio regionale e riconosciuti ai sensi dell’articolo 2, comma
1, al fine di tutelare il patrimonio storico, artistico, paesaggistico e
culturale dei piccoli comuni pugliesi, nonché di promuovere l’immagine del
territorio regionale nell’ambito del segmento del turismo di qualità, anche in
considerazione della potenziale attrazione turistica dei centri stessi.
2. La Regione, in armonia con gli obiettivi del Piano regionale
di sviluppo, nei programmi di sviluppo locale e nelle politiche di
valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, promuove interventi a
favore dei borghi storici riconosciuti e impegnati in programmi di tutela del
patrimonio culturale e ambientale, secondo le finalità proprie del club
denominato “I borghi più belli d’Italia”, promosso e sostenuto dall’Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI), ovvero insigniti del riconoscimento di Sito
UNESCO, Città Slow, Bandiera Arancione, Borghi Autentici.
3. Sono ammessi a contributo regionale gli interventi, proposti
anche da soggetti privati, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio
culturale, materiale e immateriale, alla riqualificazione urbana, alla
conservazione e al restauro del patrimonio edilizio e degli spazi liberi.
4. Nell’assegnazione dei contributi è data priorità agli
interventi finalizzati alla conservazione, al recupero, al restauro delle aree e
degli immobili pubblici, a infrastrutture atte a migliorare la connettività alla
rete internet e alla rimozione di elementi architettonici e di arredo urbano in
contrasto con la peculiarità dei borghi, nonché alla incentivazione di reti
intercomunali finalizzate alla valorizzazione dei borghi storici.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si considerano borghi storici
gli agglomerati insediativi che hanno ottenuto il riconoscimento dal club “I
borghi più belli d’Italia” o delle Bandiere Arancioni o delle Città Slow o
dell’UNESCO o dei Borghi Autentici e conservano nell’organizzazione
territoriale, nell’assetto urbanistico o nelle strutture edilizie, i segni di
una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, politiche,
sociali e culturali connesse alle caratteristiche del
territorio.
2. Gli interventi di riqualificazione di cui
all’articolo 1 consistono, in particolare, in opere che:
a) sono finalizzate alla rimozione di elementi contrastanti
con le regole e i principi generatori della struttura morfotipologica di lungo
periodo sotto il profilo delle modalità d’uso, funzionalità ambientali,
sapienze e tecniche costruttive;
b) contribuiscono in maniera significativa al miglioramento
dell’aspetto estetico dei tessuti insediativi e dei singoli edifici,
utilizzando materiali da costruzione, sistemi e tecniche costruttive coerenti
con i caratteri morfotipologici locali e orientati alla tendenziale chiusura
dei cicli (delle acque, dei rifiuti, dell’energia);
c) concorrono alla migliore fruibilità collettiva di beni
storici, artistici e sociali esistenti;
d) sono rivolte alla produzione e promozione dei prodotti
tipici e alla tutela e alla valorizzazione dei mestieri tradizionali;
e) prevedono il rifacimento delle pavimentazioni stradali nei
luoghi storici, nelle aree di sosta, nelle vie e piazze, con l’uso di
materiali e tecniche tradizionali;
f) riguardano gli elementi espositivi delle piazze e degli
spazi aperti, la segnaletica e la cartellonistica, i dispositivi di sicurezza
e di protezione;
g) riguardano la sistemazione stradale, il verde pubblico, la
numerazione civica, il piano del colore e l’arredo urbano, l’interramento di
cavi aerei, il cablaggio delle reti, la mimetizzazione di antenne, la
sostituzione di infissi e di elementi metallici non confacenti alla storia
urbanistica dei luoghi;
h) sono rivolte al recupero delle caratteristiche
tipologiche, morfologiche, architettoniche e ambientali degli ambiti spaziali
interessati in coerenza con le destinazioni, prescrizioni e norme
urbanistico-edilizie comunali.
Art. 3
Finanziamenti
1. Per beneficiare dei finanziamenti di cui all’articolo 1, il
Comune presenta annualmente alla Giunta regionale un programma di
riqualificazione del borgo storico, approvato dal Comune stesso, che deve essere
conforme alle finalità della presente legge.
2. Il programma di
riqualificazione prevede interventi anche nell’ambito di cui al comma 1 dell’articolo
2 della legge
regionale 29 luglio 2008, n. 21 (Norme per la rigenerazione urbana),
volti a:
a) condividere in rete con altri Comuni i programmi di
rigenerazione per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2;
b) completare azioni organiche già avviate dallo stesso
Comune o da altri enti pubblici o ad esse complementari;
c) favorire la qualità degli insediamenti abitativi e la
fruibilità turistica dei borghi;
d) recuperare la tradizione e le caratteristiche dei luoghi,
attraverso progetti peculiari per qualità ed esemplarità della progettazione,
con riferimento agli aspetti architettonici, estetici, culturali e sociali,
nonché per le soluzioni individuate rispetto ai costi e agli effetti sulla
rivalutazione del borgo storico.
3. Il programma di riqualificazione deve essere corredato,
in particolare, della seguente documentazione di base:
a) relazione illustrativa delle caratteristiche e qualità del
centro storico del borgo e del territorio e delle reti intercomunali di
appartenenza;
b) descrizione e valutazione qualitativa degli interventi
inclusi nel programma;
c) valutazione degli effetti indotti dal programma nei
servizi pubblici e nell’economia locale;
d) quadro economico riepilogativo dal quale risulti l’entità
complessiva e analitica dell’intervento;
e) strumenti di tutela e salvaguardia;
f) indicazione dei soggetti pubblici e privati partecipanti
all’attuazione del programma, con l’indicazione dei progetti dei quali sono
responsabili e degli impegni assunti.
4. Al comune è affidato il ruolo di promotore e
coordinatore di tutte le iniziative e la gestione della rendicontazione degli
interventi; a tal fine il comune raccoglie le richieste di contributi dei
privati corredate di schede descrittive e del quadro finanziario dell’opera da
realizzare.
5. Le domande dirette ad ottenere la concessione dei
contributi devono essere presentate alla Giunta regionale dal Sindaco del comune
nel cui territorio è situato il borgo, corredate della seguente
documentazione:
a) progetto di massima;
b) relazione tecnica;
c) piano di compatibilità dei singoli progetti, anche di
iniziativa dei privati, con gli obiettivi indicati dal programma;
d) dichiarazione del richiedente di non aver richiesto o
beneficiato per le medesime opere di contributi regionali o
statali.
Art. 4
Aggiornamento dell’elenco
1. L’elenco dei Comuni riconosciuti come i borghi storici ai
sensi dell’articolo
2, comma 1, è aggiornato e integrato con provvedimento della Giunta
regionale.
Art. 5
Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta alcuna implicazione di natura
finanziaria a carico del bilancio regionale.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7“Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.