Art. 1 (1)
Finalità
1.
In tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale, al fine di
garantire la continuità dell’uso agricolo, i terreni interessati da infezione a
causa della xylella fastidiosa o complesso disseccamento rapido dell’olivo
(co.di.r.o.) e per questo interessati da espianto, abbattimento o spostamento di
alberi di olivo, non possono cambiare per i successivi sette anni la
tipizzazione urbanistica vigente al momento dell’espianto, abbattimento o
spostamento di alberi di olivo, né essere interessati dal rilascio di permessi
di costruire in contrasto con la precedente destinazione urbanistica. Di tale
divieto è dato atto nei certificati di destinazione urbanistica sulla base di
specifiche segnalazioni da parte delle strutture regionali ai sensi e secondo le
modalità di cui all’articolo 2.
2.
Per il medesimo periodo, nei terreni di cui al comma 1 permane la destinazione
urbanistica vigente al momento dell’espianto, abbattimento o spostamento di
alberi di olivo, con i relativi indici di edificabilità, restando altresì
consentito il miglioramento fondiario e il cambio
colturale.
3.
E’ fatta salva la realizzazione di opere pubbliche prive di alternativa
localizzativa e necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e
dell’ambiente e per le quali sia stata svolta con esito positivo la valutazione
di impatto ambientale (VIA) e ricorrano congiuntamente i seguenti
requisiti:
a)
che l’opera autorizzata con procedura VIA abbia un livello di progettazione
esecutiva e sia immediatamente cantierabile;
b)
che si sia adempiuto a tutte le prescrizioni rivenienti dal provvedimento VIA
e che la relativa verifica di ottemperanza sia stata asseverata da tutti gli
enti competenti;
c)
che l’opera oggetto di autorizzazione sia coerente con ulteriori opere
tecnicamente connesse che dovessero risultare necessarie all’esercizio
dell’opera stessa, nonché con il contesto produttivo . (2)
(1) Articolo sostituito dalla l.r.
n. 7/2016, art. 1. il testo originario era così
formulato:"1. Al fine di garantire la continuità
dell’uso agricolo e della destinazione rurale, i terreni soggetti a espianto a
causa della xylella fastidiosa, solo per le piante di ulivo monumentale tutelate
dalla specifica legge regionale, per effetto della decisione di esecuzione
2014/87/EU della Commissione Europea, del 13 febbraio 2014, relativa alle misure
per impedire la diffusione nell’Unione della xilella fastidiosa, e successive
sostitutive e integrative, non possono cambiare per almeno quindici anni la
tipizzazione urbanistica vigente al momento dell’espianto, salvo che una diversa
tipizzazione sia prevista da strumenti urbanistici adottati alla data di entrata
in vigore della presente legge, ferme restando le situazioni di miglioramento
fondiario e di riconversione colturale."
(2) La Corte
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma -
Sentenza n. 105/2017 -Gazz. Uff. 17 maggio 2017, n. 20, prima serie
speciale.
Art. 2
Elenco terreni infetti
1. Per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, è
istituito presso l’Area delle Politiche per lo sviluppo rurale, l’elenco dei
terreni infetti interessati da espianto.
2. L’elenco contiene le
seguenti informazioni:
a) perimetrazione del terreno soggetto a espianto;
b)
dati catastali;
c) dati identificativi dei proprietari;
d) superficie
interessata;
e) numero di piante espiantate;
f) rilievo
georeferenziato dell’area e delle singole piante espiantate.
3. L’elenco di cui al comma 2 è pubblicato sul Sistema
informativo territoriale (www.sit.puglia.it) della Regione Puglia.
4. Le
informazioni contenute nell’elenco istituito con la presente legge e i relativi
aggiornamenti sono altresì comunicati dalla struttura regionale al Comune
competente per territorio, il quale provvede alla pubblicazione sull’Albo
pretorio.
Art. 3
Criteri premiali
1. A sostegno dell’attività agricola e dello sviluppo
rurale per le aree soggette all’espianto di cui all’articolo 2, la Regione,
compatibilmente con la normativa comunitaria e nazionale, valuta l’introduzione
di criteri premiali nell’erogazione di finanziamenti.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’ art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 8 ottobre 2014