Art. 1 
Norme in materia di organizzazione e riduzione della dotazione 
organica e della spesa del personale 
1. Al fine di favorire il necessario processo di 
snellimento e di riorganizzazione dell’amministrazione regionale, tenendo conto 
dei criteri di produttività, razionalità, integrazione funzionale e flessibilità 
operativa, mediante la riqualificazione della dotazione organica, la Giunta 
regionale con appositi regolamenti, previo confronto con le Organizzazioni 
sindacali, provvede:
 
  
a) alla razionalizzazione del costo del lavoro pubblico; 
  
b) al contenimento e alla progressiva riduzione della spesa 
  complessiva del personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza 
  pubblica; 
  
c) alla riduzione delle strutture e degli uffici; 
  
d) alla definizione di criteri e forme di incentivo per la 
  risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro, senza determinare 
  oneri aggiuntivi di spesa a carico degli istituti previdenziali; 
  
e) alla previsione di applicazione dei criteri e delle forme 
  di incentivo per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro 
  anche alle agenzie e agli enti della Regione, nei limiti delle risorse 
  finanziarie dei rispettivi bilanci. 
 
Art. 2 
Norme di attuazione del comma 529 dell’articolo 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147 
1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 529 
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e al fine di 
favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita 
dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, la Regione avvia 
procedure di stabilizzazione per l’assunzione a tempo indeterminato, riservate 
al personale non dirigenziale che abbia maturato, entro la data del 31 dicembre 
2015, i requisiti di cui al comma 529 dell’articolo 1 della l. 147/2013 e che 
risulti in servizio presso la Regione Puglia alla data di entrata in vigore 
della presente legge. 
2. In sede di prima applicazione, l’ordine di 
priorità nelle assunzioni è fissato con determinazione dirigenziale entro trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’ordine di 
priorità è stabilito in ragione dei titoli di studio e di servizio e 
dell’anzianità di servizio del personale a tempo determinato in possesso dei 
requisiti di cui al comma 1 e, a parità di queste condizioni, in ragione del 
carico familiare. 
3. Fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla 
legislazione vigente, nonché gli obblighi finanziari in materia di spesa del 
personale, la Regione riserva una quota per la stabilizzazione, a esaurimento, 
del personale collocato nell’elenco di cui al comma 2 da determinare sulla base 
della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della 
finanza pubblica) e dell’annesso piano assunzionale e della valorizzazione delle 
risorse umane, da adottare entro il 31 dicembre 2014, consentendo comunque, 
compatibilmente con gli spazi finanziari-assunzionali, l’avvio della 
stabilizzazione entro la medesima data. 
 
 
Art. 3 
Clausola di salvaguardia 
1. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione di 
cui al comma 1 dell’articolo 2, in considerazione della necessità di garantire 
continuità alle attività assicurate dal personale di cui allo stesso comma, la 
Regione procede alla proroga di tutti i contratti a tempo determinato del 
personale utilmente collocato nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 2, 
ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nell’elenco fino al 
completamento delle procedure di stabilizzazione. 
Art. 4 
Norma di applicabilità per le agenzie regionali, enti, autorità 
di bacino e società in house 
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 devono 
intendersi quali principi applicabili alle agenzie regionali, agli enti, 
all’Autorità di bacino e alle società in house della Regione Puglia di cui alla 
deliberazione di Giunta regionale 5 maggio 2014, n. 810 e alla legge 
regionale 20 maggio 2014, n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in 
materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti 
regionali operanti nel settore), costitutiva dell’Agenzia ARCA. 
 
Art. 5 
Reclutamento per la realizzazione dei Piani di rafforzamento 
amministrativo 
1. Per la realizzazione dei Piani di rafforzamento 
amministrativo connessi all’attuazione dei programmi finanziati dai fondi 
strutturali dell’Unione europea, l’Amministrazione regionale deve 
prioritariamente reclutare i lavoratori tra gli iscritti nell’elenco di cui 
all’articolo 2, comma 2, che siano in possesso dei requisiti professionali 
richiesti dagli stessi piani. 
 
Art. 6 
Norma finanziaria 
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, 
quantificati in complessivi euro 2 milioni, trovano copertura negli stanziamenti 
di cui ai capitoli n. 3055 (Indennità supplementare in applicazione 
dell’articolo 17 del CCNL 1999 Area dirigenziale - risoluzione consensuale 
rapporto di lavoro) e n. 3056 (Indennità supplementare incentivazione esodo 
personale - risoluzione consensuale rapporto di lavoro) della U.P.B. 08.01.01 
del bilancio regionale di competenza, così come integrato con legge 
regionale 1° agosto 2014, n. 37 (Assestamento e prima variazione al bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2014).
 
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’ art. 
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed 
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. 
Data a Bari, addì 14 novembre 2014