Art. 1
Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 2005, n.
2
1. L’ articolo
2 della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l’elezione del
Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), è sostituito dal
seguente:
“Art. 2 Elezione diretta del Presidente della Regione.
Nomina a Consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente
della Regione che ha conseguito un numero di voti validi
immediatamente inferiore
1. Il Presidente della Regione, ai sensi
dell’articolo 41 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, in
concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.
2. E’ proclamato
eletto Presidente della Giunta regionale il candidato alla carica che ha
conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. 3. Il
Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo
24 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.
4. È altresì
consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha
conseguito, in ambito regionale, un numero di voti validi immediatamente
inferiore a quello del candidato proclamato eletto presidente. A questi fini è
utilizzato l’ultimo seggio attribuito al gruppo o alla coalizione di gruppi
collegati con il medesimo candidato non eletto. Ove, per mancanza di seggi,
detta operazione non risultasse possibile, è utilizzato l’ultimo seggio
attribuito a uno dei gruppi o delle coalizioni di gruppi della minoranza.
5. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate
all’Ufficio centrale regionale per la verifica dell’ammissibilità e delle
condizioni di candidabilità ed eleggibilità.
6. La presentazione, che
deve avvenire dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del
ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione, è effettuata da
persona espressamente delegata dal candidato stesso. Con il medesimo atto di
delega il candidato presidente può, altresì, conferire il potere di
rappresentanza presso l’Ufficio centrale regionale.
7. La
presentazione della candidatura, a pena di esclusione, è accompagnata: a)
dalla delega di cui al comma 6; b) dalla dichiarazione di collegamento, di
cui ai commi 2, 6 e 18 dell’articolo 8, con uno o più gruppi di liste; c)
dalla dichiarazione resa dal candidato presidente di accettazione dei
collegamenti; d) dai certificati d’iscrizione nelle liste elettorali di un
qualsiasi comune della Repubblica del candidato presidente e del delegato alla
presentazione; e) da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi
dell’articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, attestante l’insussistenza delle cause di
incandidabilità di cui all’articolo 7, comma 1, del testo unico delle
disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche
elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per
delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre
2012, n. 190, emanato con decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
8. La presentazione della candidatura a Presidente della Giunta
regionale, la delega alla presentazione e la dichiarazione di collegamento
devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della
legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore
efficienza al procedimento elettorale) e successive modificazioni.
9.
L’Ufficio centrale regionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle candidature di cui al comma 6:
a) verifica se le stesse siano state presentate nei termini prescritti;
b) verifica che siano accompagnate dalla documentazione di cui al comma 7;
c) cancella i nomi dei candidati presidenti per i quali manchi la
dichiarazione sostitutiva di cui al comma 7, lettera e), o a carico dei quali
venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell’ufficio, la
sussistenza di una delle condizioni di incandidabilità previste dall’articolo
7 del d.lgs. 235/2012 o per i quali la documentazione allegata non sia
conforme alla presente legge; d) cancella i nomi dei candidati presidenti
che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età entro
il giorno delle elezioni; e) acquisite le necessarie comunicazioni dagli
Uffici centrali circoscrizionali, si pronuncia definitivamente in ordine alle
ammissioni delle candidature, avuto riguardo sia di quelle per la carica di
presidente, sia dei gruppi di liste collegati (liste presenti in almeno tre
circoscrizioni con il medesimo contrassegno); f) ai fini del relativo
ordine sui manifesti e sulla scheda, l’Ufficio centrale regionale procede
all’assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di
presidente e a ciascun gruppo di liste ammesso. A tal fine, alla presenza dei
rappresentanti dei candidati presidenti e dei gruppi di liste, appositamente
convocati, compie le seguenti operazioni: 1) effettua due distinti
sorteggi: il primo tra i candidati alla carica di Presidente della Giunta, il
secondo tra i gruppi di liste; 2) rinumera tutti i gruppi di liste,
partendo dal gruppo collegato al candidato presidente sorteggiato con il
numero 1, per finire con il gruppo collegato con il candidato presidente con
il numero più alto (considerando, all’interno di ciascun gruppo di liste
collegate, l’ordine risultante dal predetto sorteggio); g) comunica senza
indugio agli Uffici centrali circoscrizionali e alle prefetture della regione,
le decisioni assunte sulle ammissioni delle candidature e sul relativo ordine
di apparizione sui manifesti e sulla scheda.”.
Art. 2
Modifica dell’articolo 3 della l.r. 2/2005
1. L’articolo
3 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 3 Numero dei consiglieri regionali
1. Il
Consiglio regionale è composto da cinquanta membri, oltre al Presidente
eletto, di cui ventitré eletti sulla base di liste circoscrizionali
concorrenti e ventisette eletti secondo le modalità previste dai successivi
articoli.”.
Art. 3
Modifica dell’articolo 4 della l.r. 2/2005
1. L’articolo
4 della lr. 2/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 4 Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali.
Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni
1. La ripartizione dei
seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti
della Regione per ventitré e assegnando i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti.
2. La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e
l’assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto
del Presidente della Regione, emanato contemporaneamente al decreto di
convocazione dei comizi, in modo proporzionale alla popolazione residente
sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. A tal fine, il numero
degli abitanti della Regione è suddiviso per ventitré.
3. La
popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento
generale, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto
centrale di statistica.”.
Art. 4
Modifica dell’articolo 5 della l.r. 2/2005)
1. L’articolo
5 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 5 Durata in carica e convocazione dei comizi per
la rinnovazione del Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della
Giunta regionale
1. Il Consiglio regionale si rinnova ogni cinque
anni, salvo il disposto del comma 2.
2. Le elezioni del nuovo
Consiglio devono essere effettuate nel periodo compreso tra la quarta domenica
precedente e i sessanta giorni successivi il compimento del quinquennio. Nei
casi di scioglimento del Consiglio regionale previsti dallo Statuto si procede
all’indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della
Regione entro tre mesi.
3. Il quinquennio decorre dalla data delle
elezioni. 4. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della
Regione.
5. Il decreto di convocazione dei comizi e il decreto di cui
al comma 2 dell’articolo 4 devono essere comunicati ai sindaci dei comuni
della regione, i quali ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto
che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per
le elezioni.
6. Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve
essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali
della Regione.”.
Art. 5
Modifica dell’articolo 7 della l.r. 2/2005
1. L’articolo
7 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 7 Scheda elettorale
1. La scheda per
l’elezione del Presidente è quella stessa utilizzata per l’elezione del
Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di
Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati
i contrassegni della lista o della coalizione di liste con cui il candidato è
collegato, disposti secondo l’ordine risultante dal rispettivo sorteggio in
righe orizzontali di un contrassegno dall’alto verso il basso. Sulla destra di
ogni contrassegno è riportata una riga tratteggiata per l’espressione del voto
di preferenza per un candidato al Consiglio regionale. Ciascun elettore può,
con un unico voto, votare per un candidato alla carica di presidente e per una
delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di
tali liste. Nel caso in cui l’elettore tracci un unico segno sulla scheda a
favore di una lista, il voto si intende espresso anche a favore del candidato
presidente a essa collegato.
2. Ciascun elettore può altresì votare
per un candidato alla carica di presidente, anche non collegato alla lista
prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
3. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, un solo voto di
preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome
sull’apposita riga posta a fianco del contrassegno.
4. Qualora un
candidato consigliere abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza,
può scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando
vi sia possibilità di confusione tra più candidati.
5. In caso di
discordanza tra il voto di lista e il voto di preferenza per il candidato
consigliere, il voto viene attribuito alla lista del candidato prescelto, al
candidato medesimo, nonché al candidato presidente collegato se non
espressamente votato.
6. Qualora il candidato consigliere non sia
designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato
della stessa lista, è ritenuto valido il voto di lista, se espressamente
votata, nonché il voto al candidato presidente collegato se non espressamente
votato.
7. Se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista,
ma ha espresso la preferenza per un candidato della medesima lista, si intende
che abbia votato la lista alla quale lo stesso appartiene, nonché il candidato
presidente collegato se non espressamente votato.
8. Se l’elettore ha
segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un
candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla
lista cui appartiene il candidato indicato, nonché al candidato presidente
collegato se non espressamente votato.
9. Qualora l’elettore esprima
il voto a favore di un candidato presidente e la preferenza per più di una
lista a esso collegata viene ritenuto valido il voto al candidato presidente e
nulli i voti di lista.
10. Con decreto del Presidente della Giunta
regionale, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
del presente articolo, è approvato il modello di scheda formato secondo le
indicazioni di cui al primo comma.”.
Art. 6
Modifica dell’art. 8 della l.r. 2/2005)
1. L’articolo
8 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 8 Liste e candidature
1. In ogni
circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti
di candidati alla carica di consigliere regionale. Ciascuna lista è
contrassegnata da un proprio simbolo.
2. La presentazione delle liste
circoscrizionali dei candidati è accompagnata, a pena di nullità, dalla
dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente
della Giunta regionale.
3. Le liste circoscrizionali sono ammesse se
presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni elettorali
e se sussistono le ulteriori condizioni di legge.
4. Le liste
circoscrizionali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse
circoscrizioni elettorali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato
Presidente della Giunta regionale.
5. Le liste circoscrizionali
identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste.
6.
Più gruppi di liste circoscrizionali, legati da un patto di coalizione,
possono collegarsi al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Il
patto di coalizione è reso con dichiarazioni di collegamento convergenti.
7. Per ogni circoscrizione le liste dei candidati devono essere
presentate presso l’Ufficio centrale circoscrizionale dalle ore otto del
trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quello
della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del
tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore
otto alle ore venti.
8. Le liste devono essere presentate: a) da
almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti; b) da almeno
1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000
abitanti; c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle
liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000
abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; d) da almeno 2.000 e da non più
di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.
9. Sono esonerate
dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con simbolo anche composito, che
sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già
presenti in Consiglio regionale o costituiti in gruppo parlamentare nella
legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni anche in una
sola delle Camere o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica
nella legislatura appena conclusa. In tal caso, la delega alla presentazione
della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del
partito, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro volta,
sub-delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.
10. La
firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno
di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita del candidato
presidente collegato, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei
candidati consiglieri, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del
sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui
all’articolo 14 della l. 53/1990; deve essere indicato il comune nelle cui
liste l’elettore dichiara di essere iscritto.
11. Nessun elettore può
sottoscrivere più di una lista di candidati.
12. In ciascuna
circoscrizione ogni lista deve comprendere un numero di candidati non
inferiore al numero dei seggi assegnati ai sensi del decreto del Presidente
della Giunta regionale di cui al comma 2 dell’articolo 4 e non superiore al
numero che si ottiene dividendo per cinquanta il numero degli abitanti della
Regione e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
13. Nelle liste di candidati è assicurata la rappresentanza di
entrambi i sessi. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato
in misura superiore al 60 per cento; in caso di quoziente frazionario si
procede all’unità più vicina. Ai gruppi consiliari formatisi a seguito
dell’esito delle elezioni composti dai movimenti e dai partiti politici che
abbiano presentato liste non rispettose della proporzione di cui al presente
comma è applicata, da parte del Consiglio regionale, in fase di erogazione per
la prima annualità, una sanzione fino a un massimo della metà, in misura
direttamente proporzionale ai candidati in più rispetto a quello minimo
consentito, dei contributi loro assegnati ai sensi dell’articolo 5 della legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei gruppi
consiliari), così come in ultimo sostituito dall’articolo 5 della legge
regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica). Il
Presidente del Consiglio regionale determina con proprio decreto l’ammontare
della somma.
14. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi
contemporaneamente ai decreti di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 4,
sono effettuate le determinazioni di cui ai commi 8, 12 e 13.
15. Di
tutti i candidati consiglieri deve essere indicato cognome, nome, luogo e data
di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva
secondo l’ordine di presentazione.
16. È consentito presentare la propria candidatura in un massimo
di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. A tal fine, l’Ufficio
centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste
stesse all’Ufficio centrale regionale, il quale, nelle dodici ore successive,
sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite
di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli Uffici centrali
circoscrizionali.
17. Con la lista dei candidati si devono presentare inoltre:
a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli
comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di
presentazione della lista, che ne attestino l’iscrizione nelle liste
elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine
improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali
certificati; b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni
candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata e autenticata
da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della l. 53/1990. Per i cittadini
residenti all’estero, l’autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio
diplomatico o consolare; c) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi
dell’articolo 46 del d.p.r. 445/2000 e successive modificazioni, attestante
l’insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all’articolo 9, comma 1,
del d.lgs. 235/2012; d) il certificato di iscrizione nelle liste
elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;
e) numero tre esemplari del diametro di tre centimetri e numero tre
esemplari del diametro di dieci centimetri di un modello di contrassegno,
anche figurato. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o
confondibili con quelli presentati in precedenza, ovvero con quelli
riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini,
costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente
considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i
simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché
le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli
orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di
riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri
partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi
caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti
presenti in Parlamento, possono trarre in errore l’elettore. Non è neppure
ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti
religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non
siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un
provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso
dagli interessati all’organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste
e delle candidature.
18. A pena di nullità, la presentazione delle
liste provinciali dei candidati deve essere accompagnata dalla dichiarazione
di collegamento di cui al comma 2. Tale dichiarazione è sottoscritta dai
delegati delle liste circoscrizionali costituenti il gruppo ed è efficace solo
se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato presidente alla
presentazione della sua candidatura. Nella dichiarazione di collegamento i
delegati di lista designano, altresì, due rappresentanti del gruppo, uno
titolare e uno supplente, presso l’Ufficio centrale regionale. Le firme devono
essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della l. 53/1990
e successive modificazioni.
19. La dichiarazione di presentazione
della lista dei candidati deve contenere l’indicazione di due delegati
autorizzati a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con un candidato
presidente e a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi
autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della
lista presso ogni seggio e presso l’Ufficio centrale circoscrizionale.”.
Art. 7
Abrogazione dell’articolo 9 della l.r. 2/2005)
1. L’articolo
9 della l.r. 2/2005 è abrogato.
Art. 8
Modifica dell’articolo 10 della l.r. 2/2005
1. L’articolo
10 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 10 Modifiche alla legge n. 108 del 1968
1.
Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli
regionali delle Regioni a statuto normale), sono apportate le seguenti
modifiche: a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
“Art. 1
Norme generali
Il Consiglio regionale della Puglia è eletto a
suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di
candidati concorrenti. L’assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è
effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole
circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale,
integrato da clausole di sbarramento e premio di maggioranza. Ogni
elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di attribuire preferenze nei
limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge. Il territorio
della Regione è ripartito in sei circoscrizioni elettorali alle quali
appartengono i comuni ricompresi nella delimitazione geografica delle province
pugliesi istituite con leggi della Repubblica. I consiglieri regionali
rappresentano l’intera Regione senza vincolo di mandato. Salvo quanto
disposto dalla presente legge, per la elezione del Consiglio regionale si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi
per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e
successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con
oltre 5.000 abitanti.”;
b) gli articoli 2 e 3 non sono recepiti;
c) il terzo comma dell’articolo 8 è sostituito dal seguente: “Ai
fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di gruppi di liste, di
liste circoscrizionali o di candidati, nonché per lo svolgimento dei compiti
attribuiti dalla presente legge, presso la Corte di appello del capoluogo
della Regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del
manifesto di convocazione dei comizi, l’Ufficio centrale regionale, composto
da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal
presidente della Corte di appello medesima.”;
d) l’ultimo comma
dell’articolo 8 non è recepito;
e) l’articolo 9 non è recepito;
f) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
“Art. 10
Esame e ammissione delle liste. Ricorsi contro la eliminazione
delle liste o di candidati
L’Ufficio centrale circoscrizionale,
entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle liste dei candidati: 1) verifica se le liste siano
state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori
stabilito e comprendano un numero di candidati prescritto; 2) dichiara non
valide le liste che non corrispondano alle condizioni di cui al numero 1) e
riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore
cancellando gli ultimi nomi; 3) ricusa i contrassegni che non siano
conformi alle norme di cui alla presente legge; 4) cancella dalle liste i
nomi dei candidati a carico dei quali venga accertata la sussistenza di alcuna
delle condizioni previste dall’articolo 7 del d.lgs. 235/2012 o per i quali
manchi la prescritta accettazione o la stessa non sia completa; 5)
cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non
compiano il diciottesimo anno di età il giorno della votazione, di quelli per
i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento
equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un
qualsiasi comune della Repubblica; 6) cancella i nomi dei candidati
compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.
I
delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera,
delle contestazioni fatte dall’Ufficio centrale circoscrizionale e delle
modificazioni da questo apportate alla lista. L’Ufficio centrale
circoscrizionale torna a radunarsi l’indomani, alle ore nove per udire
eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate e ammettere nuovi
documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante. Le decisioni
dell’Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata,
ai delegati di lista. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di
candidati i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla
comunicazione, ricorrere all’Ufficio centrale regionale. Il ricorso deve
essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria
dell’Ufficio centrale circoscrizionale. Il predetto Ufficio, nella stessa
giornata, a mezzo di corriere speciale, trasmette all’Ufficio centrale
regionale il ricorso con le proprie deduzioni. L’Ufficio centrale
regionale decide nei due giorni successivi. Le decisioni dell’Ufficio
centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti e agli
Uffici centrali circoscrizionali.”;
g) l’articolo 11 è sostituito dal
seguente: “Art. 11 Operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale
conseguenti alle decisioni sull’ammissione delle liste - Manifesto con le
liste dei candidati e schede per la votazione
Nel caso in cui sia
stato presentato reclamo, l’Ufficio centrale circoscrizionale, non appena
ricevuta la comunicazione della decisione dell’Ufficio centrale regionale,
comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate.
Inoltre, l’Ufficio centrale circoscrizionale, a seguito della
comunicazione definitiva dell’Ufficio centrale regionale, in ordine alla
ammissione delle candidature e all’ordine di sorteggio, compie le seguenti
operazioni: 1) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista,
secondo l’ordine in cui vi sono iscritti; 2) procede, per mezzo della
Prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati e i relativi
contrassegni, secondo l’ordine risultato dal sorteggio, e all’invio di esso ai
sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l’affissione all’albo
pretorio e in altri luoghi pubblici entro l’ottavo giorno antecedente quello
della votazione; 3) trasmette immediatamente alla Prefettura le liste
definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali
i contrassegni saranno riportati secondo l’ordine risultato dal sorteggio.”;
h) l’articolo 13 non è recepito;
i) l’articolo 15 è sostituito
dal seguente:
“Art. 15 Operazioni dell’Ufficio centrale
circoscrizionale e dell’Ufficio centrale regionale
L’Ufficio
centrale circoscrizionale, costituito a norma dell’articolo 8, entro
ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali: 1)
effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni; 2)
procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati
e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate
a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide
sull’assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale
concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune
dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda
necessario, il Presidente del tribunale, a richiesta del Presidente
dell’Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del
presente numero, all’Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario
per il più sollecito espletamento delle operazioni. Ultimato il riesame, il
Presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione
le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che -
sigillato e firmato dai componenti dell’Ufficio medesimo - viene allegato
all’esemplare del verbale di cui all’ultimo comma del presente articolo.
Compiute le operazioni di cui al primo comma, l’Ufficio centrale
circoscrizionale: a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato
presidente. La cifra elettorale di ciascun candidato presidente è data dalla
somma dei voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del
primo comma, ottenuti da ciascuno di essi nelle singole sezioni della
circoscrizione; b) determina la cifra elettorale di ciascuna lista
provinciale. La cifra elettorale di lista provinciale è data dalla somma dei
voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del
primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della
circoscrizione; c) determina la cifra individuale di ogni candidato
consigliere. La cifra individuale di ogni candidato consigliere è data dalla
somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del
numero 2) del primo comma, ottenuti da ciascuno di essi nelle singole sezioni
della circoscrizione; d) determina la graduatoria dei candidati
consiglieri di ciascuna lista provinciale, a seconda delle rispettive cifre
individuali. A parità di cifre individuali, prevale l’ordine di presentazione
nella lista; e) comunica all’Ufficio centrale regionale, a mezzo di
estratto del verbale, le cifre elettorali conseguite da ciascun candidato
presidente, da ciascuna lista provinciale, nonché le graduatorie di cui alla
lettera d). Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale
viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Al termine di tutte
le operazioni, uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e
tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti a essi
allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell’Ufficio centrale
circoscrizionale alla segreteria dell’Ufficio centrale regionale, la quale
rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella
cancelleria del tribunale. L’Ufficio centrale regionale, costituito a
norma dell’articolo 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici
centrali circoscrizionali: 1) determina in primo luogo la cifra elettorale
regionale di ciascun candidato presidente, sommando le cifre elettorali
conseguite da ciascun candidato presidente in tutte le circoscrizioni; 2)
determina il totale dei voti validi conseguiti nella regione sommando le cifre
elettorali regionali di cui al numero 1 del presente comma; 3) determina
la percentuale dei voti validi conseguita da ciascun candidato presidente
rapportando la cifra elettorale di ognuno al totale dei voti validi conseguiti
nella regione; 4) determina la graduatoria dei candidati presidenti, sulla
base delle rispettive cifre elettorali regionali conseguite. A parità di cifre
individuali, prevale il candidato collegato al gruppo o alla coalizione di
gruppi che ha conseguito la più alta cifra elettorale; 5) individua il
candidato presidente più suffragato e lo proclama eletto Presidente della
Giunta regionale; 6) individua, altresì, il candidato presidente secondo
classificato che, al termine di tutte le operazioni compiute dall’Ufficio,
sarà proclamato eletto Consigliere regionale; 7) determina la cifra
elettorale di ciascun gruppo di liste sommando le cifre elettorali delle liste
aventi lo stesso contrassegno; 8) determina la cifra elettorale di
ciascuna coalizione di gruppi sommando le cifre elettorali dei gruppi di liste
appartenenti alla medesima coalizione; 9) determina le percentuali delle
cifre elettorali di ciascun gruppo collegato in coalizione, di ciascuna
coalizione di gruppi e dei singoli gruppi non collegati ad altri rapportando
la cifra elettorale da ciascuno conseguita al totale dei voti validi
conseguiti nella regione di cui al numero 2) del presente comma; 10)
esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni di gruppi che hanno
ottenuto nell’intera regione meno dell’otto per cento dei voti validi
conseguiti nella regione; 11) esclude dalla ripartizione dei seggi i
singoli gruppi non collegati ad altri che hanno ottenuto nell’intera regione
meno dell’otto per cento dei voti validi conseguiti nella regione; 12)
dalla ripartizione dei seggi esclude, altresì, i gruppi che, anche se uniti in
coalizione ad altri, non hanno individualmente superato la soglia del quattro
per cento dei voti validi conseguiti nella regione. Compiute le suddette
operazioni, l’Ufficio centrale regionale procede al riparto dei primi 23 seggi
dapprima a livello di singola circoscrizione e, successivamente, a livello di
collegio unico regionale per la ripartizione degli eventuali seggi
circoscrizionali residui. A tal fine effettua le seguenti operazioni: a)
per ciascuna delle sei circoscrizioni: 1) divide il totale delle cifre
elettorali di tutte le liste ammesse al riparto per il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale
circoscrizionale; nell’effettuare la divisione trascura l’eventuale parte
frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, a ogni lista tanti seggi
quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale
di ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei
seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati
alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto
diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono non assegnati
vengono attribuiti al collegio unico regionale; 2) stabilisce la somma dei
voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad
alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione
della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i
seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti
residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente e
i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza
di candidati; b) determina il totale dei seggi non attribuiti in tutte le
circoscrizioni della regione; c) determina il totale dei voti residuati di
ciascun gruppo dl liste; d) procede ad assegnare i seggi indicati alla
lettera b) ai predetti gruppi di liste. A tal fine, divide la somma dei voti
residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire;
nell’effettuare la divisione, trascura l’eventuale parte frazionaria del
quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale. Divide,
poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente:
il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I
seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai
gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in
caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti
residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio; e)
ripartisce i seggi assegnati a ciascun gruppo tra le rispettive liste, nelle
singole circoscrizioni, seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati
espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale. A
tal fine, moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista
e divide il prodotto per il quoziente elettorale circoscrizionale di cui alla
lettera a), numero 1), del presente comma. Qualora tutti i posti della
graduatoria abbiano già dato luogo all’assegnazione di seggi, l’attribuzione
di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione
della medesima graduatoria. Qualora in una circoscrizione sia assegnato un
seggio a una lista che abbia esaurito i propri candidati, l’Ufficio centrale
regionale attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che segue
nella graduatoria anzidetta. L’Ufficio centrale regionale,
successivamente, procede al riparto degli ulteriori 27 seggi. A tal fine:
1) accerta il numero dei seggi conseguiti e la percentuale di voti validi
raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al presidente
proclamato eletto; 2) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia
pari o superiore al 40 per cento, assegna a essi un numero di seggi tale che
assicuri in Consiglio una maggioranza di 29 consiglieri su 50 assegnati;
3) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia inferiore al 40 per
cento ma non anche al 35 per cento, assegna a essi un numero di seggi tale che
assicuri in Consiglio una maggioranza di 28 consiglieri su 50 assegnati;
4) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia inferiore al 35 per
cento, assegna a essi, un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una
maggioranza di 27 consiglieri su 50 assegnati; 5) quindi, ripartisce i
seggi così come determinati, per effetto del verificarsi di una delle
condizioni di cui ai numeri 2), 3) o 4) tra le liste del gruppo o della
coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto. A tal fine:
a) i seggi attribuiti alle liste del gruppo non collegato ad altri sono
ripartiti tra le circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti
residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale
circoscrizionale di cui al quinto comma, lettera a), numero 1), iniziando
dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio.
Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo
all’assegnazione di seggi, l’attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente
inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria.
Qualora in una circoscrizione sia assegnato un seggio a una lista che abbia
esaurito i propri candidati, l’Ufficio centrale regionale attribuisce il
seggio alla lista della circoscrizione che segue nella graduatoria anzidetta;
b) i seggi spettanti alla coalizione di gruppi sono ripartiti tra i gruppi
stessi attuando le seguenti operazioni: 1) l’Ufficio divide la cifra
elettorale della coalizione per il numero dei seggi da ripartire;
nell’effettuare l’operazione trascura l’eventuale parte frazionaria del
quoziente; 2) divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste
per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da
assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori
resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le
maggiori cifre elettorali. I seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste sono
ripartiti tra le circoscrizioni seguendo le modalità di cui alla lettera a)
del presente comma. Seguendo le stesse modalità di assegnazione e
ripartizione enunciate al numero 5) del sesto comma, l’Ufficio centrale
regionale procede alla ripartizione dei restanti seggi tra i gruppi e le
coalizioni di gruppi non collegati al presidente proclamato eletto. Da
ultimo l’Ufficio centrale regionale procede all’assegnazione del seggio al
candidato presidente che nella graduatoria di cui al comma 4, numero 4),
occupa il secondo posto, detraendolo dall’ultimo seggio attribuito al gruppo o
alla coalizione di gruppi a lui collegati. Ove, per mancanza di seggi, detta
operazione non risultasse possibile, detrae l’ultimo seggio attribuito a uno
dei gruppi o delle coalizioni di gruppi non collegati al presidente proclamato
eletto. Terminate le operazioni di cui al presente articolo, l’Ufficio
centrale regionale proclama eletti consiglieri regionali: 1) il candidato
presidente secondo classificato; 2) in ragione dei seggi attribuiti, i
candidati di ciascuna lista provinciale secondo l’ordine delle graduatorie
formulate dagli Uffici centrali circoscrizionali. Di tutte le operazioni
dell’Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito
verbale. Uno degli esemplari, con i documenti annessi, è consegnato alla
Presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del
Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta. Alla stessa Presidenza provvisoria
del Consiglio regionale vengono, altresì, consegnati, per la custodia, i
plichi contenti gli atti di cui al terzo comma. L’altro esemplare del verbale
è depositato nella cancelleria della Corte di appello.”;
l) l’articolo
16 è sostituito dal seguente:
“Art. 16 Surrogazioni
Il
seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è
attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue
immediatamente l’ultimo eletto. Qualora tutti i candidati siano già stati
proclamati eletti, il seggio è attribuito al candidato che segue l’ultimo
eletto nella medesima lista di un’altra circoscrizione proseguendo nella
graduatoria di cui al quinto comma, lettera e), dell’articolo 15. Qualora
a rimanere vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, sia il seggio di
consigliere attribuito al candidato presidente che ha ottenuto il numero di
voti immediatamente inferiore a quello proclamato presidente, il seggio è
attribuito al candidato che segue immediatamente nella lista circoscrizionale
cui il seggio era stato sottratto. Ove tutti i candidati siano già stati
proclamati eletti, il seggio è attribuito al candidato che segue l’ultimo
eletto nella medesima lista di un’altra circoscrizione proseguendo nella
graduatoria di cui al quinto comma, lettera e), dell’articolo 15.”;
m)
l’articolo 16-bis è sostituito dal seguente: “Art. 16 bis Supplenza
Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta in applicazione
del d.lgs 235/2012 il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva
alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del Prefetto del
capoluogo della Regione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta
notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza
per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella stessa
lista e circoscrizione, segue immediatamente l’ultimo eletto. Le
disposizioni di cui all’articolo 16, secondo e terzo comma, si applicano anche
per la temporanea sostituzione. La supplenza ha termine con la cessazione
della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla
surrogazione ai sensi dell’articolo 16.”;
n) all’articolo 21, comma 2,
le parole “Commissario del governo per ciascuna Regione” sono sostituite dalle
seguenti: “Prefetto del capoluogo di Regione”;
o) gli articoli 22, 23,
24, 25 e 26 non sono recepiti;
p) gli allegati A e B non sono
recepiti.”.
Art. 9
Modifiche all’articolo 11 della l.r. 2/2005
1. L’articolo
11 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 11 Modifiche alla legge 43/1995
1. Alla legge
43/1995 sono apportate le seguenti modifiche: a) gli articoli 1, 2, 3 e 4
non sono recepiti; b) al comma 1 dell’articolo 5 il periodo: “Per i
candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la
campagna elettorale è pari ad euro 30.987,41” non è recepito; c) al quarto
periodo del comma 1 dell’articolo 5 le parole: “e nella lista regionale” non
sono recepite; d) al comma 2 dell’articolo 5 le parole: “capolista della
lista regionale” sono sostituite dalle seguenti: “candidato Presidente”;
e) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
“Art. 7
1. Le
coalizioni di gruppi sono ammesse alla distribuzione dei seggi ove abbiano
ottenuto complessivamente almeno l’otto per cento dei voti validi. 2. Non
sono ammessi all’assegnazione dei seggi i gruppi di liste non collegati ad
altri che abbiano ottenuto meno dell’otto per cento dei voti validi. 3.
Non sono, altresì, ammessi all’assegnazione di seggi i gruppi di liste che,
anche se collegati in coalizione ad altri, non abbiano individualmente
superato la soglia del quattro per cento dei voti validi.”;
f) gli
articoli 8 e 9 non sono recepiti.
Art. 10
Abrogazione dell’articolo 12 della l.r. 2/2005
1. L’articolo
12 della l.r. 2/2005 è abrogato.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’ art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data a Bari, addì 10 marzo 2015
Testo della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per
l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)
coordinato con le modifiche e integrazioni apportate dalla legge regionale n.
7/2015.
AVVERTENZA
Il testo coordinato qui pubblicato è
stato redatto dall’Ufficio Affari e Studi Legislativi del Consiglio regionale al
solo fine di facilitarne la lettura. Restano invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi originari. Per comodità di consultazione si è
ritenuto opportuno aggiungere, nelle appendici 1 e 2 rispettivamente il testo
della L. 17 febbraio 1968, n. 108 e della L. 23 febbraio 1995, n. 43 aggiornato
con le modifiche apportate, da ultimo, dalla legge regionale n. 7/2015 la cui
validità è circoscritta unicamente alla Regione Puglia.
LEGGE
REGIONALE 28 gennaio 2005, n. 2 Norme per l’elezione del Consiglio regionale
e del Presidente della Giunta regionale
Art. 1 Recepimento
1. All’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio
regionale si applicano le disposizioni della presente legge. 2. Per quanto
non espressamente previsto e in quanto compatibili con la presente legge sono
recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l’elezione dei Consigli
regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43
(Nuove norme per l’elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario), con
le successive modificazioni e integrazioni. 3. Si applicano, inoltre, in
quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti, anche
regolamentari, nell’ordinamento in materia.
Art. 2 Elezione
diretta del Presidente della Regione. Nomina a Consigliere regionale del
candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di
voti validi immediatamente inferiore (1)
1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto,
è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del
Consiglio regionale. 2. E’ proclamato eletto Presidente della Giunta
regionale il candidato alla carica che ha conseguito il maggior numero di voti
validi in ambito regionale. 3. Il Presidente della Regione, ai sensi
dell’articolo 24 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale. 4. È
altresì consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha
conseguito, in ambito regionale, un numero di voti validi immediatamente
inferiore a quello del candidato proclamato eletto presidente. A questi fini è
utilizzato l’ultimo seggio attribuito al gruppo o alla coalizione di gruppi
collegati con il medesimo candidato non eletto. Ove, per mancanza di seggi,
detta operazione non risultasse possibile, è utilizzato l’ultimo seggio
attribuito a uno dei gruppi o delle coalizioni di gruppi della minoranza. 5.
Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate all’Ufficio
centrale regionale per la verifica dell’ammissibilità e delle condizioni di
candidabilità ed eleggibilità. 6. La presentazione, che deve avvenire dalle
ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno
antecedenti quelli della votazione, è effettuata da persona espressamente
delegata dal candidato stesso. Con il medesimo atto di delega il candidato
presidente può, altresì, conferire il potere di rappresentanza presso l’Ufficio
centrale regionale. 7. La presentazione della candidatura, a pena di
esclusione, è accompagnata: a) dalla delega di cui al comma 6; b) dalla
dichiarazione di collegamento, di cui ai commi 2, 6 e 18 dell’articolo 8, con
uno o più gruppi di liste; c) dalla dichiarazione resa dal candidato
presidente di accettazione dei collegamenti; d) dai certificati d’iscrizione
nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica del candidato
presidente e del delegato alla presentazione; e) da una dichiarazione
sostitutiva, resa ai sensi dell’articolo 46 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentariin materia di documentazione amministrativa (Testo
A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, e successive modificazioni, attestante l’insussistenza delle cause di
incandidabilità di cui all’articolo 7, comma 1, del testo unico delle
disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche
elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti
non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.
190, emanato con decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. 8. La
presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale, la delega
alla presentazione e la dichiarazione di collegamento devono essere autenticate
da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53
(Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale)
e successive modificazioni. 9. L’Ufficio centrale regionale, entro
ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
candidature di cui al comma 6: a) verifica se le stesse siano state
presentate nei termini prescritti; b) verifica che siano accompagnate dalla
documentazione di cui al comma 7; c) cancella i nomi dei candidati
presidenti per i quali manchi la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 7,
lettera e), o a carico dei quali venga comunque accertata, dagli atti o
documenti in possesso dell’ufficio, la sussistenza di una delle condizioni di
incandidabilità previste dall’articolo 7 del d.lgs. 235/2012 o per i quali la
documentazione allegata non sia conforme alla presente legge; d) cancella i
nomi dei candidati presidenti che non abbiano compiuto o che non compiano il
diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni; e) acquisite le
necessarie comunicazioni dagli Uffici centrali circoscrizionali, si pronuncia
definitivamente in ordine alle ammissioni delle candidature, avuto riguardo sia
di quelle per la carica di presidente, sia dei gruppi di liste collegati (liste
presenti in almeno tre circoscrizioni con il medesimo contrassegno); f) ai
fini del relativo ordine sui manifesti e sulla scheda, l’Ufficio centrale
regionale procede all’assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato
alla carica di presidente e a ciascun gruppo di liste ammesso. A tal fine, alla
presenza dei rappresentanti dei candidati presidenti e dei gruppi di liste,
appositamente convocati, compie le seguenti operazioni: 1) effettua due
distinti sorteggi: il primo tra i candidati alla carica di Presidente della
Giunta, il secondo tra i gruppi di liste; 2) rinumera tutti i gruppi di
liste, partendo dal gruppo collegato al candidato presidente sorteggiato con il
numero 1, per finire con il gruppo collegato con il candidato presidente con il
numero più alto (considerando, all’interno di ciascun gruppo di liste collegate,
l’ordine risultante dal predetto sorteggio); g) comunica senza indugio agli
Uffici centrali circoscrizionali e alle prefetture della regione, le decisioni
assunte sulle ammissioni delle candidature e sul relativo ordine di apparizione
sui manifesti e sulla scheda.
______ (1) Articolo
così sostituito dall’art.1 della L.R. n. 7/2015
Art. 3 Numero dei Consiglieri regionali (2)
1. Il Consiglio regionale è composto da cinquanta
membri, oltre al Presidente eletto, di cui ventitré eletti sulla base di liste
circoscrizionali concorrenti e ventisette eletti secondo le modalità previste
dai successivi articoli.
______ (2) Articolo così
sostituito dall’art.2 della L.R. n. 7/2015
Art. 4
Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle
circoscrizioni (3)
1. La ripartizione
dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti
della Regione per ventitré e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione
di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
2. La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l’assegnazione di
essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente
della Regione, emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi,
in modo proporzionale alla popolazione residente sulla base dei quozienti interi
e dei resti più alti. A tal fine, il numero degli abitanti della Regione è
suddiviso per ventitré. 3. La popolazione è determinata in base ai risultati
dell’ultimo censimento generale, riportati dalla più recente pubblicazione
ufficiale dell’Istituto centrale di statistica.
______ (3) Articolo così sostituito dall’art.3 della L.R. n. 7/2015
Art. 5 Durata in carica e convocazione dei comizi per
la rinnovazione del Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della
Giunta regionale(4)
1. Il Consiglio
regionale si rinnova ogni cinque anni, salvo il disposto del comma 2. 2. Le
elezioni del nuovo Consiglio devono essere effettuate nel periodo compreso tra
la quarta domenica precedente e i sessanta giorni successivi il compimento del
quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale previsti dallo
Statuto si procede all’indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del
Presidente della Regione entro tre mesi. 3. Il quinquennio decorre dalla
data delle elezioni. 4. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente
della Regione. 5. Il decreto di convocazione dei comizi e il decreto di cui
al comma 2 dell’articolo 4 devono essere comunicati ai sindaci dei comuni della
regione, i quali ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve
essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.
6. Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai
presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.
______ (4) Articolo così sostituito dall’art.4 della
L.R. n. 7/2015
Art. 6 Cause di
ineleggibilità.
1. Oltre ai casi previsti dal primo comma
dell’articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, non sono eleggibili a
Presidente della Regione e a Consigliere regionale i Presidenti delle Province
della Regione e i Sindaci dei Comuni della Regione. 2. Le cause
d’ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano
dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione
delle candidature.
Art. 7 Scheda elettorale (5)
1. La scheda per l’elezione del Presidente è quella
stessa utilizzata per l’elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i
cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito
rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o della
coalizione di liste con cui il candidato è collegato, disposti secondo l’ordine
risultante dal rispettivo sorteggio in righe orizzontali di un contrassegno
dall’alto verso il basso. Sulla destra di ogni contrassegno è riportata una riga
tratteggiata per l’espressione del voto di preferenza per un candidato al
Consiglio regionale. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un
candidato alla carica di presidente e per una delle liste a esso collegate,
tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui
l’elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto si
intende espresso anche a favore del candidato presidente a essa collegato.
2. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di
presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul
relativo rettangolo. 3. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, un solo
voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il
cognome sull’apposita riga posta a fianco del contrassegno. 4. Qualora un
candidato consigliere abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza, può
scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi
sia possibilità di confusione tra più candidati. 5. In caso di discordanza
tra il voto di lista e il voto di preferenza per il candidato consigliere, il
voto viene attribuito alla lista del candidato prescelto, al candidato medesimo,
nonché al candidato presidente collegato se non espressamente votato. 6.
Qualora il candidato consigliere non sia designato con la chiarezza necessaria a
distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista, è ritenuto valido il
voto di lista, se espressamente votata, nonché il voto al candidato presidente
collegato se non espressamente votato. 7. Se l’elettore non ha indicato
alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato della
medesima lista, si intende e abbia votato la lista alla quale lo stesso
appartiene, nonché il candidato presidente collegato se non espressamente
votato. 8. Se l’elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha
espresso la preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali
liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato,
nonché al candidato presidente collegato se non espressamente votato. 9.
Qualora l’elettore esprima il voto a favore di un candidato presidente e la
preferenza per più di una lista a esso collegata viene ritenuto valido il voto
al candidato presidente e nulli i voti di lista. 10. Con decreto del
Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro quindici giorni dalla data
di entrata in vigore del presente articolo, è approvato il modello di scheda
formato secondo le indicazioni di cui al primo comma.
______ (5) Articolo così sostituito dall’art.5 della L.R. n. 7/2015
Art. 8 Liste e candidature (6)
1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste
circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.
Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo. 2. La presentazione
delle liste circoscrizionali dei candidati è accompagnata, a pena di nullità,
dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di
Presidente della Giunta regionale. 3. Le liste circoscrizionali sono ammesse
se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni elettorali
e se sussistono le ulteriori condizioni di legge. 4. Le liste
circoscrizionali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse
circoscrizioni elettorali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato
Presidente della Giunta regionale. 5. Le liste circoscrizionali identificate
dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste. 6. Più gruppi di liste
circoscrizionali, legati da un patto di coalizione, possono collegarsi al
medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Il patto di coalizione è
reso con dichiarazioni di collegamento convergenti 7. Per ogni
circoscrizione le liste dei candidati devono essere presentate presso l’Ufficio
centrale circoscrizionale dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici
del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per
il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente,
compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti. 8. Le liste devono
essere presentate: a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti
nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000
abitanti; b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle
liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000
abitanti e fino a 500.000 abitanti; c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500
elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni
con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; d) da almeno
2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. 9. Sono
esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con simbolo anche
composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi
consiliari già presenti in Consiglio regionale o costituiti in gruppo
parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle
elezioni anche in una sola delle Camere o per iniziativa di un solo consigliere
regionale in carica nella legislatura appena conclusa. In tal caso, la delega
alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del
gruppo o del partito, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro
volta, sub-delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio. 10.
La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno
di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita del candidato
presidente collegato, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei
candidati consiglieri, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del
sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo
14 della I. 53/1990; deve essere indicato il comune nelle cui liste l’elettore
dichiara di essere iscritto. 11. Nessun elettore può sottoscrivere più di
una lista di candidati. 12. In ciascuna circoscrizione ogni lista deve
comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati
ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 2
dell’articolo 4 e non superiore al numero che si ottiene dividendo per cinquanta
il numero degli abitanti della Regione e assegnando i seggi in proporzione
alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti. 13. Nelle liste di candidati è assicurata la rappresentanza
di entrambi i sessi. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere
rappresentato in misura superiore al 60 per cento; in caso di’ quoziente
frazionario si procede all’unità più vicina. Ai gruppi consiliari formatisi a
seguito dell’esito delle elezioni composti dai movimenti e dai partiti politici
che abbiano presentato liste non rispettose della proporzione di cui al presente
comma è applicata, da parte del Consiglio regionale, in fase di erogazione per
la prima annualità, una sanzione fino a un massimo della metà, in misura
direttamente proporzionale ai candidati in più rispetto a quello minimo
consentito, dei contributi loro assegnati ai sensi dell’articolo 5 della legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei gruppi
consiliari), così come in ultimo sostituito dall’articolo 5 della legge
regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica). Il
Presidente del Consiglio regionale determina con proprio decreto l’ammontare
della somma. 14. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi
contemporaneamente ai decreti di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 4,
sono effettuate le determinazioni di cui ai commi 8, 12 e 13. 15. Di tutti i
candidati consiglieri deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di
nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva
secondo l’ordine di presentazione. 16. È consentito presentare la propria
candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo.
A tal fine, l’Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le
liste stesse all’Ufficio centrale regionale, il quale, nelle dodici ore
successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti
il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli Uffici centrali
circoscrizionali. 17. Con la lista dei candidati si devono presentare
inoltre: a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei
singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di
presentazione della lista, che ne attestino l’iscrizione nelle liste elettorali
di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile
di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati; b) la
dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La
candidatura è accettata con dichiarazione firmata e autenticata da uno dei
soggetti di cui all’articolo 14 della I. 53/1990. Per i cittadini residenti
all’estero, l’autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o
consolare; c) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del d.
p. r. 445/2000 e successive modificazioni, attestante l’insussistenza delle
cause di incandidabilità di cui all’articolo 9, comma 1, del d.lgs. 235/2012;
d) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi
comune della Repubblica di ciascun candidato; e) numero tre esemplari del
diametro di tre centimetri e numero tre esemplari del diametro di dieci
centimetri di un modello di contrassegno, anche figurato. Non è ammessa la
presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in
precedenza, ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da
altri partiti. A tali fini, costituiscono elementi di confondibilità,
congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e
cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni
letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione
degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza
politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di
altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi
caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti
presenti in Parlamento, possono trarre in errore l’elettore. Non è neppure
ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti
religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano
stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un
provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli
interessati all’organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle
candidature. 18. A pena di nullità, la presentazione delle liste provinciali
dei candidati deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento di
cui al comma 2. Tale dichiarazione è sottoscritta dai delegati delle liste
circoscrizionali costituenti il gruppo ed è efficace solo se convergente con
analoga dichiarazione resa dal candidato presidente alla presentazione della sua
candidatura. Nella dichiarazione di collegamento i delegati di lista designano,
altresì, due rappresentanti del gruppo, uno titolare e uno supplente, presso
l’Ufficio centrale regionale. Le firme devono essere autenticate da uno dei
soggetti di cui all’articolo 14 della I. 53/1990 e successive modificazioni.
19. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve
contenere l’indicazione di due delegati autorizzati a sottoscrivere la
dichiarazione di collegamento con un candidato presidente e a designare,
personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione
autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso
l’Ufficio centrale circoscrizionale.
______ (6)
Articolo così sostituito dall’art.6 della L.R. n. 7/2015
Art. 9 Lista regionale (7)
______ (7) Articolo abrogato dall’art.7 della
L.R. n. 7/2015
Art. 10 Modifiche alla legge n. 108
del 1968 (8)
1. Alla legge 17 febbraio
1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a
statuto normale), sono apportate le seguenti modifiche: a) l’articolo 1 è
sostituito dal seguente:
“Art. 1 Norme generali
Il Consiglio
regionale della Puglia è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero
e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. L’assegnazione dei
seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante
riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio
unico regionale, integrato da clausole di sbarramento e premio di maggioranza.
Ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di attribuire
preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge. Il
territorio della Regione è ripartito in sei circoscrizioni elettorali alle quali
appartengono i comuni ricompresi nella delimitazione geografica delle province
pugliesi istituite con leggi della Repubblica. I consiglieri regionali
rappresentano l’intera Regione senza vincolo di mandato. Salvo quanto
disposto dalla presente legge, per la elezione del Consiglio regionale si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi
per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e
successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con
oltre 5.000 abitanti.”;
b) gli articoli 2 e 3 non sono recepiti;
c) il terzo comma dell’articolo 8 è sostituito dal seguente: “Ai
fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di gruppi di liste, di
liste circoscrizionali o di candidati, nonché per lo svolgimento dei compiti
attribuiti dalla presente legge, presso la Corte di appello del capoluogo della
Regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di
convocazione dei comizi, l’Ufficio centrale regionale, composto da tre
magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente
della Corte di appello medesima.”;
d) l’ultimo comma dell’articolo 8 non
è recepito;
e) l’articolo 9 non è recepito;
f) l’articolo 10 è
sostituito dal seguente:
“Art. 10 Esame e ammissione delle liste.
Ricorsi contro la eliminazione delle liste o di candidati
L’Ufficio
centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle liste dei candidati: 1) verifica se le
liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di
elettori stabilito e comprendano un numero di candidati prescritto; 2)
dichiara non valide le liste che non corrispondano alle condizioni di cui al
numero 1) e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati
superiore cancellando gli ultimi nomi; 3) ricusa i contrassegni che non
siano conformi alle norme di cui alla presente legge; 4) cancella dalle
liste i nomi dei candidati a carico dei quali venga accertata la sussistenza di
alcuna delle condizioni previste dall’articolo 7 del d.lgs. 235/2012 o per i
quali manchi la prescritta accettazione o la stessa non sia completa; 5)
cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non
compiano il diciottesimo anno di età il giorno della votazione, di quelli per i
quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento
equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un
qualsiasi comune della Repubblica; 6) cancella i nomi dei candidati compresi
in altra lista già presentata nella circoscrizione. I delegati di ciascuna
lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni
fatte dall’Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo
apportate alla lista. L’Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi
l’indomani, alle ore nove, per udire eventualmente i delegati delle liste
contestate o, modificate e ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e
deliberare seduta stante. Le decisioni dell’Ufficio centrale
circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati i delegati di
lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all’Ufficio
centrale regionale. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a
pena di decadenza, nella cancelleria dell’Ufficio centrale circoscrizionale.
Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, a mezzo di corriere speciale,
trasmette all’Ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni.
L’Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi. Le
decisioni dell’Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai
ricorrenti e agli Uffici centrali circoscrizionali.”;
g) l’articolo 11 è
sostituito dal seguente:
“Art. 11 Operazioni dell’Ufficio centrale
circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull’ammissione delle liste
Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione
Nel
caso in cui sia stato presentato reclamo, l’Ufficio centrale circoscrizionale,
non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell’Ufficio centrale
regionale, comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate.
Inoltre, l’Ufficio centrale circoscrizionale, a seguito della comunicazione
definitiva dell’Ufficio centrale regionale, in ordine alla ammissione delle
candidature e all’ordine di sorteggio, compie le seguenti operazioni: 1)
assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l’ordine in
cui vi sono iscritti; 2) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa
del manifesto con le liste dei candidati e i relativi contrassegni, secondo
l’ordine risultato dal sorteggio, e all’invio di esso ai sindaci dei comuni
della provincia, i quali ne curano l’affissione all’albo pretorio e in altri
luoghi pubblici entro l’ottavo giorno antecedente quello della votazione; 3)
trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi
contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno
riportati secondo l’ordine risultato dal sorteggio.”;
h) l’articolo 13
non è recepito;
i) l’articolo 15 è sostituito dal seguente:
“Art. 15 Operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale e
dell’Ufficio centrale regionale
L’Ufficio centrale circoscrizionale,
costituito a norma dell’articolo 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli
atti delle sezioni elettorali: 1) effettua Io spoglio delle schede
eventualmente inviate dalle sezioni; 2) procede, per ogni sezione, al
riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati
e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami
presentati in proposito, decide sull’assegnazione o meno dei voti relativi. Un
estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla
segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede
contestate lo renda necessario, il Presidente del tribunale, a richiesta del
Presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle
operazioni del presente numero, all’Ufficio stesso altri magistrati, nel numero
necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni. Ultimato il
riesame, il Presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per
ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico
che - sigillato e firmato dai componenti dell’Ufficio medesimo - viene allegato
all’esemplare del verbale di cui all’ultimo comma del presente articolo.
Compiute le operazioni di cui al primo comma, l’Ufficio centrale
circoscrizionale: a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato
presidente. La cifra elettorale di ciascun candidato presidente è data dalla
somma dei voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del
primo comma, ottenuti da ciascuno di essi nelle singole sezioni della
circoscrizione; b) determina la cifra elettorale di ciascuna lista
provinciale. La cifra elettorale di lista provinciale è data dalla somma dei
voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo
comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
c) determina la cifra individuale di ogni candidato consigliere. La cifra
individuale di ogni candidato consigliere è data dalla somma dei voti di
preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo
comma, ottenuti da ciascuno di essi nelle singole sezioni della circoscrizione;
d) determina la graduatoria, dei candidati consiglieri di ciascuna lista
provinciale, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre
individuali, prevale l’ordine di presentazione nella lista;
e) comunica
all’Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, le cifre
elettorali conseguite da ciascun candidato presidente, da ciascuna lista
provinciale, nonché le graduatorie di cui alla lettera d). Di tutte le
operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice
esemplare, il processo verbale. Al termine di tutte le operazioni, uno degli
esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni,
con i relativi atti e documenti a ,essi allegati, devono essere inviati subito
dal Presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria
dell’Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo
esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
L’Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell’articolo 8, ricevuti
gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali: 1)
determina in primo luogo la cifra elettorale regionale di ciascun candidato
presidente, sommando le cifre elettorali conseguite da ciascun candidato
presidente in tutte le circoscrizioni; 2) determina il totale dei voti
validi conseguiti nella regione sommando le cifre elettorali regionali di cui al
numero 1 del presente comma; 3) determina la percentuale dei voti validi
conseguita da ciascun candidato presidente rapportando la cifra elettorale di
ognuno al totale dei voti validi conseguiti nella regione; 4) determina la
graduatoria dei candidati presidenti, sulla base delle rispettive cifre
elettorali • regionali conseguite. A parità di cifre individuali, prevale il
candidato collegato al gruppo o alla coalizione di gruppi che ha conseguito la
più alta cifra elettorale; 5) individua il candidato presidente più
suffragato e lo proclama eletto Presidente della Giunta regionale; 6)
individua, altresì, il candidato presidente secondo classificato che, al termine
di tutte le operazioni compiute dall’Ufficio, sarà proclamato eletto Consigliere
regionale; 7) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste
sommando le cifre elettorali delle liste aventi lo stesso contrassegno; 8)
determina la cifra elettorale di ciascuna coalizione di gruppi sommando le cifre
elettorali dei gruppi di liste appartenenti alla medesima coalizione; 9)
determina le percentuali delle cifre elettorali di ciascun gruppo collegato in
coalizione, di ciascuna coalizione di gruppi e dei singoli gruppi non collegati
ad altri rapportando la cifra elettorale da ciascuno conseguita al totale dei
voti validi conseguiti nella regione di cui al numero 2) del presente comma;
10) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni di gruppi che hanno
ottenuto nell’intera regione meno dell’otto per cento dei voti validi conseguiti
nella regione; 11) esclude dalla ripartizione dei seggi i singoli gruppi non
collegati ad altri che hanno ottenuto nell’intera regione meno dell’otto per
cento dei voti validi conseguiti nella regione; 12) dalla ripartizione dei
seggi esclude, altresì, i gruppi che, anche se uniti in coalizione ad altri, non
hanno individualmente superato la soglia del quattro per cento dei voti validi
conseguiti nella regione. Compiute le suddette operazioni, l’Ufficio
centrale regionale procede al riparto dei primi 23 seggi dapprima a livello di
singola circoscrizione e, successivamente, a livello di collegio unico regionale
per la ripartizione degli eventuali seggi circoscrizionali residui. A tal fine
effettua le seguenti operazioni: a) per ciascuna delle sei circoscrizioni:
1) divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste ammesse al
riparto per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo
così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell’effettuare la divisione
trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, a
ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto
nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come
sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello
dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo
quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono
non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale; 2) stabilisce
la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti
attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La
determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso
che tutti i seggi assegnati ‘alla circoscrizione vengano attribuiti. Si
considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto
alcun quoziente e i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano
inefficienti per mancanza di candidati; b) determina il totale dei seggi non
attribuiti in tutte le circoscrizioni della regione; c) determina il totale
dei voti residuati di ciascun gruppo dl liste; d) procede ad assegnare i
seggi indicati alla lettera b) ai predetti gruppi di liste. A tal fine, divide
la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi
da attribuire; nell’effettuare la divisione, trascura l’eventuale parte
frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale
regionale. Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per
tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a
ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori
resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori
voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio; e)
ripartisce i seggi assegnati a ciascun gruppo tra le rispettive liste, nelle
singole circoscrizioni, seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati
espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale. A
tal fine, moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e
divide il prodotto per il quoziente elettorale circoscrizionale di cui alla
lettera a), numero 1), del presente comma. Qualora tutti i posti della
graduatoria abbiano già dato luogo all’assegnazione di seggi, l’attribuzione di
ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della
medesima graduatoria. Qualora in una circoscrizione sia assegnato un seggio a
una lista che abbia esaurito i propri candidati, l’Ufficio centrale regionale
attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che segue nella
graduatoria anzidetta. L’Ufficio centrale regionale, successivamente,
procede al riparto degli ulteriori 27 seggi. A tal fine: 1) accerta il
numero dei seggi conseguiti e la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo
o dalla coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto; 2)
qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia pari o superiore al 40 per
cento, assegna a essi un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una
maggioranza di 29 consiglieri su 50 assegnati; 3) qualora la percentuale ‘di
voti validi raggiunta sia inferiore al 40 per cento ma non anche al 35 per
cento, assegna a essi un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una
maggioranza di 28 consiglieri su 50 assegnati; 4) qualora la percentuale di
voti validi raggiunta sia inferiore al 35 per cento, assegna a essi, un numero
di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 27 consiglieri su 50
assegnati; 5) quindi, ripartisce i seggi così come determinati, per effetto
del verificarsi di una delle condizioni di cui ai numeri 2), 3) o 4) tra le
liste del gruppo o della coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato
eletto. A tal fine: a) i seggi attribuiti alle liste del gruppo non
collegato ad altri sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo la graduatoria
decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente
elettorale circoscrizionale di cui al quinto comma, lettera a), numero 1),
iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il
seggio. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo
all’assegnazione di seggi, l’attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente
inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. Qualora
in una circoscrizione sia assegnato un seggio a una lista che abbia esaurito i
propri candidati, l’Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista
della circoscrizione che segue nella graduatoria anzidetta; b) i seggi
spettanti alla coalizione di gruppi sono ripartiti tra i gruppi stessi attuando
le seguenti operazioni: 1) l’Ufficio divide la cifra elettorale della
coalizione per il numero dei seggi da ripartire; nell’effettuare l’operazione
trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente; 2) divide poi la cifra
elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il
risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi
che rimangono ancora da attribuire sonò assegnati ai gruppi per i quali queste
ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai
gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi attribuiti a
ciascun gruppo di liste sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo le
modalità di cui alla lettera a) del presente comma. Seguendo le stesse
modalità di assegnazione e ripartizione enunciate al numero 5) del sesto comma,
l’Ufficio centrale regionale procede alla ripartizione dei restanti seggi tra i
gruppi e le coalizioni di gruppi non collegati al presidente proclamato eletto.
Da ultimo l’Ufficio centrale regionale procede all’assegnazione del seggio
al candidato presidente che nella graduatoria di cui al comma 4, numero 4),
occupa il secondo posto, detraendolo dall’ultimo seggio attribuito al gruppo o
alla coalizione di gruppi a lui collegati. Ove, per mancanza di seggi, detta
operazione non risultasse possibile, detrae l’ultimo seggio attribuito a uno dei
gruppi o delle coalizioni di gruppi non collegati al presidente proclamato
eletto. Terminate le operazioni di cui al presente articolo, l’Ufficio
centrale regionale proclama eletti consiglieri regionali: 1) il candidato
presidente secondo classificato; 2) in ragione dei seggi attribuiti, i
candidati di ciascuna lista provinciale secondo l’ordine delle graduatorie
formulate dagli Uffici centrali circoscrizionali. Di tutte le operazioni
dell’Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito
verbale. Uno degli esemplari, con i documenti annessi, è consegnato alla
Presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del
Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta. Alla stessa Presidenza provvisoria
del Consiglio regionale vengono, altresì, consegnati, per la custodia, i plichi
contenti gli atti di cui al terzo comma. L’altro esemplare del verbale è
depositato nella cancelleria della Corte di appello.”;
I) l’articolo 16
è sostituito dal seguente:
“Art. 16 Surrogazioni
Il seggio
che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al
candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente
l’ultimo eletto. Qualora tutti i candidati siano già stati proclamati
eletti, il seggio è attribuito al candidato che segue l’ultimo eletto nella
medesima lista di un’altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria di cui
al quinto comma, lettera e), dell’articolo 15. Qualora a rimanere vacante,
per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, sia il seggio di consigliere attribuito
al candidato presidente che ha ottenuto il numero di voti immediatamente
inferiore a quello proclamato presidente, il seggio è attribuito al candidato
che segue immediatamente nella lista circoscrizionale cui il seggio era stato
sottratto. Ove tutti i candidati siano già stati proclamati eletti, il seggio è
attribuito al candidato che segue l’ultimo eletto nella medesima lista di
un’altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria di cui al quinto comma,
lettera e), dell’articolo 15.”; m) l’articolo 16-bis è sostituito dal
seguente:
“Art. 16 bis Supplenza
Nel caso di sospensione di
un consigliere intervenuta in applicazione del d. lgs 235/2012 il Consiglio
regionale, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento
di sospensione da parte del Prefetto del capoluogo della Regione, e comunque non
oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea
sostituzione, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di
consigliere al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue
immediatamente l’ultimo eletto. Le disposizioni di cui all’articolo 16,
secondo e terzo comma, si applicano anche per la temporanea sostituzione. La
supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora
sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell’articolo
16.”;
n) all’articolo 21, comma 2, le parole “Commissario del governo
per ciascuna Regione” sono sostituite dalle seguenti: “Prefetto del capoluogo di
Regione”; o) gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 non sono recepiti; p) gli
allegati A e B non sono recepiti.
______ (8)
Articolo così sostituito dall’art.8 della L.R. n. 7/2015
Art. 11 Modifiche alla legge n. 43 del 1995 (9)
1. Alla legge 43/1995 sono apportate le seguenti
modifiche: a) agli articoli 1, 2, 3 e 4 non sono recepiti; b) al comma 1
dell’articolo 5 il periodo: “Per i candidati che si presentano nella lista
regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro
30.987,41” non è recepito; c) al quarto periodo del comma 1 dell’articolo 5
le parole: “e nella lista regionale” non sono recepite; d) al comma 2
dell’articolo 5 le parole: “capolista della lista regionale” sono sostituite
dalle seguenti: “candidato Presidente”; e) l’articolo 7 è sostituito dal
seguente: “Art. 7 1. Le coalizioni di gruppi sono ammesse alla distribuzione
dei seggi ove abbiano ottenuto complessivamente almeno l’otto per cento dei voti
validi. 2. Non sono ammessi all’assegnazione dei seggi i gruppi di liste non
collegati ad altri che abbiano ottenuto meno dell’otto per cento dei voti
validi. 3. Non sono, altresì, ammessi all’assegnazione di seggi i gruppi di
liste che, anche se collegati in coalizione ad altri, non abbiano
individualmente superato la soglia del quattro per cento dei voti validi.”;
f) gli articoli 8 e 9 non sono recepiti.
______ (9) Articolo così sostituito dall’art.9 della L.R. n. 7/2015
Art. 12 Norme di prima attuazione (10)
______ (10) Articolo abrogato
dall’art.10 della L.R. n. 7/2015
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