Art.
1
Recepimento
1
All'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si applicano
le disposizioni della presente legge.
2.
Per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili con la presente
legge sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei
Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995,
n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto
ordinario), con le successive modificazioni e
integrazioni.
3.
Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre
disposizioni vigenti, anche regolamentari, nell'ordinamento in
materia.
Art.
2
Elezione
diretta del Presidente della Regione. Nomina a Consigliere regionale del
candidato
alla
carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi
immediatamente inferiore
(1)
1.
Il Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto, è eletto a
suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio
regionale.
2. E’ proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il
candidato alla carica che ha conseguito il maggior numero di voti validi in
ambito regionale. 3. Il Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 24
dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.
4. È altresì
consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha
conseguito, in ambito regionale, un numero di voti validi immediatamente
inferiore a quello del candidato proclamato eletto presidente. A questi fini è
utilizzato l’ultimo seggio attribuito al gruppo o alla coalizione di gruppi
collegati con il medesimo candidato non eletto. Ove, per mancanza di seggi,
detta operazione non risultasse possibile, è utilizzato l’ultimo seggio
attribuito a uno dei gruppi o delle coalizioni di gruppi della minoranza.
5. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate
all’Ufficio centrale regionale per la verifica dell’ammissibilità e delle
condizioni di candidabilità ed eleggibilità.
6. La presentazione, che
deve avvenire dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del
ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione, è effettuata da persona
espressamente delegata dal candidato stesso. Con il medesimo atto di delega il
candidato presidente può, altresì, conferire il potere di rappresentanza presso
l’Ufficio centrale regionale.
7. La presentazione della candidatura, a
pena di esclusione, è accompagnata:
a)
dalla delega di cui al comma 6; b) dalla dichiarazione di collegamento, di
cui ai commi 2, 6 e 18 dell’articolo 8, con uno o più gruppi di liste; c)
dalla dichiarazione resa dal candidato presidente di accettazione dei
collegamenti; d) dai certificati d’iscrizione nelle liste elettorali di un
qualsiasi comune della Repubblica del candidato presidente e del delegato alla
presentazione; e) da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi
dell’articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa (Testo A), emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, attestante l’insussistenza delle cause di incandidabilità di cui
all’articolo 7, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma
dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, emanato con
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
8. La
presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale, la delega
alla presentazione e la dichiarazione di collegamento devono essere autenticate
da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53
(Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale)
e successive modificazioni.
9. L’Ufficio centrale regionale, entro
ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
candidature di cui al comma 6:
a)
verifica se le stesse siano state presentate nei termini prescritti; b)
verifica che siano accompagnate dalla documentazione di cui al comma 7; c)
cancella i nomi dei candidati presidenti per i quali manchi la dichiarazione
sostitutiva di cui al comma 7, lettera e), o a carico dei quali venga comunque
accertata, dagli atti o documenti in possesso dell’ufficio, la sussistenza di
una delle condizioni di incandidabilità previste dall’articolo 7 del d.lgs.
235/2012 o per i quali la documentazione allegata non sia conforme alla presente
legge; d) cancella i nomi dei candidati presidenti che non abbiano compiuto
o che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni;
e) acquisite le necessarie comunicazioni dagli Uffici centrali
circoscrizionali, si pronuncia definitivamente in ordine alle ammissioni delle
candidature, avuto riguardo sia di quelle per la carica di presidente, sia dei
gruppi di liste collegati (liste presenti in almeno tre circoscrizioni con il
medesimo contrassegno); f) ai fini del relativo ordine sui manifesti e sulla
scheda, l’Ufficio centrale regionale procede all’assegnazione di un numero
progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente e a ciascun gruppo di
liste ammesso. A tal fine, alla presenza dei rappresentanti dei candidati
presidenti e dei gruppi di liste, appositamente convocati, compie le seguenti
operazioni:
1)
effettua due distinti sorteggi: il primo tra i candidati alla carica di
Presidente della Giunta, il secondo tra i gruppi di liste; 2) rinumera tutti
i gruppi di liste, partendo dal gruppo collegato al candidato presidente
sorteggiato con il numero 1, per finire con il gruppo collegato con il candidato
presidente con il numero più alto (considerando, all’interno di ciascun gruppo
di liste collegate, l’ordine risultante dal predetto sorteggio);
g)
comunica senza indugio agli Uffici centrali circoscrizionali e alle prefetture
della regione, le decisioni assunte sulle ammissioni delle candidature e sul
relativo ordine di apparizione sui manifesti e sulla
scheda.
(1)
Articolo così sostituito dall’ art.1 della l.r. n. 7/2015 . Il testo
originario era così formulato:"1. Il Presidente della Regione, ai sensi
dell'articolo 41 dello Statuto, è eletto a
suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio
regionale.
2.
Presso l'Ufficio centrale regionale sono presentate le candidature a Presidente
della Giunta regionale da parte di un delegato del candidato dalle ore 08,00 del
trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli
della votazione.
3.
La presentazione della candidatura è accompagnata dalla dichiarazione di
collegamento con uno o più gruppi di liste, dall'accettazione del collegamento
da parte del candidato Presidente, nonché dal certificato d'iscrizione nelle
liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica del
candidato.
4.
La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento devono
essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 dellalegge 21
marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al
procedimento elettorale), e successive modifiche e integrazioni.
5.
La candidatura di ciascun candidato Presidente è valida se accompagnata dalla
dichiarazione di accettazione, autenticata da uno dei soggetti di cui
all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, e successive modifiche e
integrazioni, contenente delega a un elettore a effettuare il deposito di cui al
comma 2.
6.
L'Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla
presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla
presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli Uffici
circoscrizionali, comunica senza indugio all'Ufficio centrale circoscrizionale
l'avvenuta ammissione, in almeno tre circoscrizioni, delle liste aventi medesimo
contrassegno ed effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente
ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda.
7.
È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il
maggior numero di voti validi in ambito regionale.
8.
Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, è membro
del Consiglio regionale.
9.
È altresì Consigliere il candidato alla carica di Presidente della Regione che
ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del
candidato proclamato eletto Presidente. A questi fini è utilizzato l'ultimo dei
seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il
medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Regione o,
altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore,
tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la
ripartizione dei seggi circoscrizionali residui; oppure, qualora tutti i seggi
spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in
sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di
un seggio aggiuntivo, del quale si tiene conto per la determinazione della
conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in
seno al Consiglio regionale."
Art.
3
Numero
dei Consiglieri regionali (2)
1.
Il Consiglio regionale è composto da cinquanta membri, oltre al Presidente
eletto, di cui ventitré eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti
e ventisette eletti secondo le modalità previste dai successivi articoli.
(2) Articolo così sostituito dall’ art.2 della l.r. n. 7/2015 . Il testo originario
era così formulato:"1. Il Consiglio regionale è composto da settanta membri,
compreso il Presidente eletto, di cui cinquantasei eletti sulla base di liste
circoscrizionali concorrenti e tredici eletti tra i gruppi di liste collegate
con il candidato Presidente eletto, secondo le modalità previste dal successivo
articolo 9.
2.
Le liste per le elezioni del Consiglio regionale devono essere presentate e
ammesse in almeno tre circoscrizioni con lo stesso contrassegno.
3.
In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si
procede all'arrotondamento dell'unità più vicina. I movimenti e i partiti
politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui
al presente comma sono tenuti a versare alla Giunta regionale l'importo del
rimborso delle spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove
norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e
referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione
volontaria ai movimenti e partiti politici), fino a un massimo della metà, in
misura direttamente proporzionale ai candidati in più rispetto a quello minimo
consentito. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto
l'ammontare della somma *.
*
Con D.P.G.R. 15 dicembre 2005, n. 1021 e con D.P.G.R. 1° febbraio 2011, n. 74
erano stati approvati gli adempimenti di cui al presente comma."
Art.
4
Ripartizione
tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni
(3)
1.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero
degli abitanti della Regione per ventitré e assegnando i seggi in proporzione
alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti.
2.
La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l’assegnazione di essi
alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della
Regione, emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, in
modo proporzionale alla popolazione residente sulla base dei quozienti interi e
dei resti più alti. A tal fine, il numero degli abitanti della Regione è
suddiviso per ventitré.
3.
La popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento
generale, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto
centrale di statistica.
(3) Articolo così
sostituito dall’art.3 della L.R. n. 7/2015 . Il testo originario
era così formulato:"1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 108 del
1968 è sostituito dal seguente:
"La
determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle
singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione
emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, in modo
proporzionale alla popolazione residente, secondo l'ultimo censimento, sulla
base dei quozienti interi e dei resti più alti. A tal fine, il numero degli
abitanti della Regione è suddiviso per cinquantasei."."
Art.
5
Durata
in carica e convocazione dei comizi per
la
rinnovazione del Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della
Giunta regionale(4)
1.
Il Consiglio regionale si rinnova ogni cinque anni, salvo il disposto del comma
2.
2.
Le elezioni del nuovo Consiglio devono essere effettuate nel periodo compreso
tra la quarta domenica precedente e i sessanta giorni successivi il compimento
del quinquennio o
nella domenica compresa nei sei giorni successivi . Nei casi
di scioglimento del Consiglio regionale previsti dallo Statuto si procede
all’indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione
entro tre mesi. (5)
3.
Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
4.
Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione.
5.
Il decreto di convocazione dei comizi e il decreto di cui al comma 2
dell’articolo 4 devono essere comunicati ai sindaci dei comuni della regione, i
quali ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere
affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.
6.
Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai
presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.
(4)
Articolo così sostituito dall’art.4
della l.r. n. 7/2015
.
Il testo orginario era così formulato:"Art. 5 -
Convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per
l'elezione del Presidente della Giunta regionale
1.
Il secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal
seguente:
"Le
elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta
domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del
Consiglio regionale, previsti dallo Statuto, si procede all'indizione delle
nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione entro tre
mesi.".
2.
Il quarto comma dell'articolo 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal
seguente:
"Le
elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione.".
(5)
Comma modificato dalla l.r. n.14/2015, art. 8.
Art.
6
Cause
di ineleggibilità
1.
Oltre ai casi previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 23 aprile
1981, n. 154, non sono eleggibili a Presidente della Regione e a Consigliere
regionale i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni della
Regione.
2.
Le cause d'ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati
cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la
presentazione delle candidature.
(giurisprudenza)
Consiglio
di Stato
Sez.
VI, sent. n. 1726 del 03-04-2006, P. e altri c. V. e
altri
Art.
7
Scheda
elettorale (6)
[1.
La scheda per l’elezione del Presidente è quella stessa utilizzata per
l’elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla
carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono
riportati i contrassegni della lista o della coalizione di liste con cui il
candidato è collegato, disposti secondo l’ordine risultante dal rispettivo
sorteggio in righe orizzontali di un contrassegno dall’alto verso il basso.
Sulla destra di ogni contrassegno è riportata una riga tratteggiata per
l’espressione del voto di preferenza per un candidato al Consiglio regionale.
Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di
presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul
contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l’elettore tracci un unico
segno sulla scheda a favore di una lista, il voto si intende espresso anche a
favore del candidato presidente a essa collegato.
2.
Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente,
anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo
rettangolo.
3.
Ciascun elettore può esprimere, inoltre, un solo voto di preferenza per un
candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull’apposita riga
posta a fianco del contrassegno.
4.
Qualora un candidato consigliere abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la
preferenza, può scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere entrambi i
cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.
5.
In caso di discordanza tra il voto di lista e il voto di preferenza per il
candidato consigliere, il voto viene attribuito alla lista del candidato
prescelto, al candidato medesimo, nonché al candidato presidente collegato se
non espressamente votato.
6.
Qualora il candidato consigliere non sia designato con la chiarezza necessaria a
distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista, è ritenuto valido il
voto di lista, se espressamente votata, nonché il voto al candidato presidente
collegato se non espressamente votato.
7.
Se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la
preferenza per un candidato della medesima lista, si intende e abbia votato la
lista alla quale lo stesso appartiene, nonché il candidato presidente collegato
se non espressamente votato.
8.
Se l’elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la
preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è
attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato, nonché al candidato
presidente collegato se non espressamente votato.
9.
Qualora l’elettore esprima il voto a favore di un candidato presidente e la
preferenza per più di una lista a esso collegata viene ritenuto valido il voto
al candidato presidente e nulli i voti di lista.
10.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è approvato il
modello di scheda formato secondo le indicazioni di cui al primo comma.
]
(6) Articolo prima sostituito dall’art.5 della l.r. n. 7/2015
e successivamente abrogato dalla l.r.
n. 35/2015, art. 18, comma 2..
Art.
8
Liste
e candidature (7)
1.
In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali
concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale. Ciascuna lista è
contrassegnata da un proprio simbolo.
2.
La presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati è accompagnata, a
pena di nullità, dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla
carica di Presidente della Giunta regionale.
3.
Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno
in almeno tre circoscrizioni elettorali e se sussistono le ulteriori condizioni
di legge.
4.
Le liste circoscrizionali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse
circoscrizioni elettorali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato
Presidente della Giunta regionale.
5.
Le liste circoscrizionali identificate dal medesimo contrassegno formano un
gruppo di liste.
6.
Più gruppi di liste circoscrizionali, legati da un patto di coalizione, possono
collegarsi al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Il patto di
coalizione è reso con dichiarazioni di collegamento convergenti
7.
Per ogni circoscrizione le liste dei candidati devono essere presentate presso
l’Ufficio centrale circoscrizionale dalle ore otto del trentesimo giorno alle
ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale
scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta
quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti.
8.
Le liste devono essere presentate:
a)
da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti; b) da almeno
1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000
abitanti; c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle
liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000
abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; d) da almeno 2.000 e da non più di
3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.
9.
Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con simbolo anche
composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi
consiliari già presenti in Consiglio regionale o costituiti in gruppo
parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle
elezioni anche in una sola delle Camere o per iniziativa di un solo consigliere
regionale in carica nella legislatura appena conclusa. In tal caso, la delega
alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del
gruppo o del partito, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro
volta, sub-delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.
10.
La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno
di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita del candidato
presidente collegato, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei
candidati consiglieri, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del
sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo
14 della I. 53/1990; deve essere indicato il comune nelle cui liste l’elettore
dichiara di essere iscritto.
11.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
12.
In ciascuna circoscrizione ogni lista deve comprendere un numero di candidati
non inferiore al numero dei seggi assegnati ai sensi del decreto del Presidente
della Giunta regionale di cui al comma 2 dell’articolo 4 e non superiore al
numero che si ottiene dividendo per cinquanta il numero degli abitanti della
Regione e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
13.
Nelle liste di candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. In
ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al
60 per cento; in caso di’ quoziente frazionario si procede all’unità più vicina.
Ai gruppi consiliari formatisi a seguito dell’esito delle elezioni composti dai
movimenti e dai partiti politici che abbiano presentato liste non rispettose
della proporzione di cui al presente comma è applicata, da parte del Consiglio
regionale, in fase di erogazione per la prima annualità, una sanzione fino a un
massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in più
rispetto a quello minimo consentito, dei contributi loro assegnati ai sensi
dell’articolo 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il
funzionamento dei gruppi consiliari), così come in ultimo sostituito
dall’articolo 5 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei
costi della politica). Il Presidente del Consiglio regionale determina con
proprio decreto l’ammontare della somma.
14.
Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi contemporaneamente ai
decreti di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 4, sono effettuate le
determinazioni di cui ai commi 8, 12 e 13.
15.
Di tutti i candidati consiglieri deve essere indicato cognome, nome, luogo e
data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione
progressiva secondo l’ordine di presentazione.
16.
È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre
circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. A tal fine, l’Ufficio centrale
circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all’Ufficio
centrale regionale, il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i
rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui
sopra e le rinvia, così modificate, agli Uffici centrali circoscrizionali.
17.
Con la lista dei candidati si devono presentare inoltre:
a)
i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli comuni ai
quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della
lista, che ne attestino l’iscrizione nelle liste elettorali di un comune della
circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore
dalla richiesta, rilasciare tali certificati; b) la dichiarazione di
accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con
dichiarazione firmata e autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo 14
della I. 53/1990. Per i cittadini residenti all’estero, l’autenticazione della
firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare; c) la dichiarazione
sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del d. p. r. 445/2000 e successive
modificazioni, attestante l’insussistenza delle cause di incandidabilità di cui
all’articolo 9, comma 1, del d.lgs. 235/2012; d) il certificato di
iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di
ciascun candidato; e) numero tre esemplari del diametro di tre centimetri e
numero tre esemplari del diametro di dieci centimetri di un modello di
contrassegno, anche figurato. Non è ammessa la presentazione di contrassegni
identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, ovvero con quelli
riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini,
costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente
considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli
riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o
le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità
politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è
ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici
di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per
essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre
in errore l’elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni
riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la
presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti
consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale
pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all’organo
preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature.
18.
A pena di nullità, la presentazione delle liste provinciali dei candidati deve
essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento di cui al comma 2. Tale
dichiarazione è sottoscritta dai delegati delle liste circoscrizionali
costituenti il gruppo ed è efficace solo se convergente con analoga
dichiarazione resa dal candidato presidente alla presentazione della sua
candidatura. Nella dichiarazione di collegamento i delegati di lista designano,
altresì, due rappresentanti del gruppo, uno titolare e uno supplente, presso
l’Ufficio centrale regionale. Le firme devono essere autenticate da uno dei
soggetti di cui all’articolo 14 della I. 53/1990 e successive modificazioni.
19.
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere
l’indicazione di due delegati autorizzati a sottoscrivere la dichiarazione di
collegamento con un candidato presidente e a designare, personalmente o per
mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i
rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l’Ufficio centrale
circoscrizionale.
(7)
Articolo così sostituito dall’art.6 della l.r. n. 7/2015
. Il testo già modificato dall’art. 37, L.R. 31 dicembre 2009, n. 34. era così
formulato:"1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 17
febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle
regioni a statuto normale), da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge 23
febbraio 1995, n. 43, nelle prossime elezioni regionali per il rinnovo del
Consiglio regionale della IX legislatura le liste circoscrizionali, con simbolo
anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da
gruppi consiliari già presenti in Consiglio o costituiti in gruppo parlamentare
nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni anche in
una sola delle Camere, o per iniziativa di un solo consigliere regionale in
carica nella legislatura appena conclusa, sono esonerate dalla sottoscrizione
degli elettori. In tal caso la delega alla presentazione della lista viene
effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, o dal consigliere
regionale, i quali possono, a loro volta, sub delegare un altro soggetto, con
atto autenticato da notaio.
2.
Il numero 4 del comma 8 dell'articolo 9 della legge n. 108 del 1968 è sostituito
dal seguente:
"4)
un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa
la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati
in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da
altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità,
congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e
cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni
letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione
degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza
politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di
altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi
caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti
presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure
ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti
religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano
stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un
provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli
interessati all'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle
candidature".
Art.
9
Lista
regionale (8)
[1.
La lista regionale, prevista dalla legge n. 108 del 1968 così come modificata
dalla legge n. 43 del 1995, deve intendersi composta, successivamente
all'attribuzione di tutti i seggi da parte dell'Ufficio centrale regionale,
esclusivamente attingendo dai gruppi di liste provinciali che abbiano conseguito
almeno un seggio della quota proporzionale e secondo le modalità di cui ai
successivi commi.
2.
L'Ufficio centrale regionale divide la somma delle cifre elettorali conseguite
dai gruppi di liste provinciali collegati con il Presidente eletto, ammesse ai
sensi del comma precedente, per tredici; nell'effettuare l'operazione trascura
l'eventuale parte frazionaria del quoziente.
3.
Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così
ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun
gruppo.
4.
I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali
queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti,
ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.
5.
I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole
circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma
dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1968, a iniziare dalla prima
circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio, ai sensi del
decimo comma del citato articolo 15 della legge n. 108 del 1968.
6.
Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione
di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla
prima circoscrizione della medesima graduatoria.]
(8)
Articolo abrogato dall’ art.7 della l.r. n. 7/2015
(giurisprudenza)
Corte
Costituzionale
Sent.
n. 188 del 15-06-2011 (ud. del 10-05-2011)
Art.
10
Modifiche
alla legge n. 108 del 1968 (9)
1.
Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli
regionali delle Regioni a statuto normale), sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
“Art.
1 Norme generali
Il Consiglio regionale della Puglia è eletto a
suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di
candidati concorrenti. L’assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è
effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole
circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale,
integrato da clausole di sbarramento e premio di maggioranza. Ogni elettore
dispone di un voto di lista e ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e
con le modalità stabiliti dalla presente legge. Il territorio della Regione
è ripartito in sei circoscrizioni elettorali alle quali appartengono i comuni
ricompresi nella delimitazione geografica delle province pugliesi istituite con
leggi della Repubblica. I consiglieri regionali rappresentano l’intera
Regione senza vincolo di mandato. Salvo quanto disposto dalla presente
legge, per la elezione del Consiglio regionale si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e
la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni,
nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti.”;
b)
gli articoli 2 e 3 non sono recepiti;
c) il terzo comma dell’articolo 8
è sostituito dal seguente:
“Ai
fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di gruppi di liste, di
liste circoscrizionali o di candidati, nonché per lo svolgimento dei compiti
attribuiti dalla presente legge, presso la Corte di appello del capoluogo della
Regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di
convocazione dei comizi, l’Ufficio centrale regionale, composto da tre
magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente
della Corte di appello medesima.”;
d)
l’ultimo comma dell’articolo 8 non è recepito;
e) l’articolo 9 non è
recepito;
f) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
“Art.
10 Esame e ammissione delle liste. Ricorsi contro la eliminazione delle
liste o di candidati
L’Ufficio centrale circoscrizionale, entro
ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
liste dei candidati: 1) verifica se le liste siano state presentate in
termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un
numero di candidati prescritto; 2) dichiara non valide le liste che non
corrispondano alle condizioni di cui al numero 1) e riduce al limite prescritto
quelle contenenti un numero di candidati superiore cancellando gli ultimi nomi;
3) ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui alla
presente legge; 4) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei
quali venga accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste
dall’articolo 7 del d.lgs. 235/2012 o per i quali manchi la prescritta
accettazione o la stessa non sia completa; 5) cancella dalle liste i nomi
dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il diciottesimo anno
di età il giorno della votazione, di quelli per i quali non sia stato presentato
il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di
iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata
nella circoscrizione. I delegati di ciascuna lista possono prendere
cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall’Ufficio
centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
L’Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l’indomani, alle ore
nove, per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o, modificate e
ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.
Le decisioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella
stessa giornata, ai delegati di lista. Contro le decisioni di eliminazione
di liste o di candidati i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore
dalla comunicazione, ricorrere all’Ufficio centrale regionale. Il ricorso
deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella
cancelleria dell’Ufficio centrale circoscrizionale. Il predetto Ufficio,
nella stessa giornata, a mezzo di corriere speciale, trasmette all’Ufficio
centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni. L’Ufficio centrale
regionale decide nei due giorni successivi. Le decisioni dell’Ufficio
centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti e agli Uffici
centrali circoscrizionali.”;
g)
l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“Art.
11 Operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle
decisioni sull’ammissione delle liste Manifesto con le liste dei candidati e
schede per la votazione
Nel caso in cui sia stato presentato reclamo,
l’Ufficio centrale circoscrizionale, non appena ricevuta la comunicazione della
decisione dell’Ufficio centrale regionale, comunica ai delegati di lista le
definitive determinazioni adottate. Inoltre, l’Ufficio centrale
circoscrizionale, a seguito della comunicazione definitiva dell’Ufficio centrale
regionale, in ordine alla ammissione delle candidature e all’ordine di
sorteggio, compie le seguenti operazioni: 1) assegna un numero ai singoli
candidati di ciascuna lista, secondo l’ordine in cui vi sono iscritti; 2)
procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei
candidati e i relativi contrassegni, secondo l’ordine risultato dal sorteggio, e
all’invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano
l’affissione all’albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l’ottavo giorno
antecedente quello della votazione; 3) trasmette immediatamente alla
Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle
schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l’ordine risultato
dal sorteggio.”;
h)
l’articolo 13 non è recepito;
i) l’articolo 15 è sostituito dal
seguente:
“Art.
15 Operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale e dell’Ufficio centrale
regionale
L’Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma
dell’articolo 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni
elettorali: 1) effettua Io spoglio delle schede eventualmente inviate dalle
sezioni; 2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti
voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le
annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito,
decide sull’assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale
concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove
ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario,
il Presidente del tribunale, a richiesta del Presidente dell’Ufficio centrale
circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero,
all’Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito
espletamento delle operazioni. Ultimato il riesame, il Presidente dell’Ufficio
centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate,
assegnate e non assegnate, in un unico plico che - sigillato e firmato dai
componenti dell’Ufficio medesimo - viene allegato all’esemplare del verbale di
cui all’ultimo comma del presente articolo. Compiute le operazioni di cui al
primo comma, l’Ufficio centrale circoscrizionale: a) determina la cifra
elettorale di ciascun candidato presidente. La cifra elettorale di ciascun
candidato presidente è data dalla somma dei voti validi, compresi quelli
assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma, ottenuti da ciascuno di essi
nelle singole sezioni della circoscrizione; b) determina la cifra elettorale
di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale di lista provinciale è data
dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del
numero 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni
della circoscrizione; c) determina la cifra individuale di ogni candidato
consigliere. La cifra individuale di ogni candidato consigliere è data dalla
somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del
numero 2) del primo comma, ottenuti da ciascuno di essi nelle singole sezioni
della circoscrizione; d) determina la graduatoria, dei candidati consiglieri
di ciascuna lista provinciale, a seconda delle rispettive cifre individuali. A
parità di cifre individuali, prevale l’ordine di presentazione nella lista;
e)
comunica all’Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, le
cifre elettorali conseguite da ciascun candidato presidente, da ciascuna lista
provinciale, nonché le graduatorie di cui alla lettera d). Di tutte le
operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice
esemplare, il processo verbale. Al termine di tutte le operazioni, uno degli
esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni,
con i relativi atti e documenti a ,essi allegati, devono essere inviati subito
dal Presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria
dell’Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo
esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
L’Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell’articolo 8, ricevuti
gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:
1)
determina in primo luogo la cifra elettorale regionale di ciascun candidato
presidente, sommando le cifre elettorali conseguite da ciascun candidato
presidente in tutte le circoscrizioni; 2) determina il totale dei voti
validi conseguiti nella regione sommando le cifre elettorali regionali di cui al
numero 1 del presente comma; 3) determina la percentuale dei voti validi
conseguita da ciascun candidato presidente rapportando la cifra elettorale di
ognuno al totale dei voti validi conseguiti nella regione; 4) determina la
graduatoria dei candidati presidenti, sulla base delle rispettive cifre
elettorali • regionali conseguite. A parità di cifre individuali, prevale il
candidato collegato al gruppo o alla coalizione di gruppi che ha conseguito la
più alta cifra elettorale; 5) individua il candidato presidente più
suffragato e lo proclama eletto Presidente della Giunta regionale; 6)
individua, altresì, il candidato presidente secondo classificato che, al termine
di tutte le operazioni compiute dall’Ufficio, sarà proclamato eletto Consigliere
regionale; 7) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste
sommando le cifre elettorali delle liste aventi lo stesso contrassegno; 8)
determina la cifra elettorale di ciascuna coalizione di gruppi sommando le cifre
elettorali dei gruppi di liste appartenenti alla medesima coalizione; 9)
determina le percentuali delle cifre elettorali di ciascun gruppo collegato in
coalizione, di ciascuna coalizione di gruppi e dei singoli gruppi non collegati
ad altri rapportando la cifra elettorale da ciascuno conseguita al totale dei
voti validi conseguiti nella regione di cui al numero 2) del presente comma;
10) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni di gruppi che hanno
ottenuto nell’intera regione meno dell’otto per cento dei voti validi conseguiti
nella regione; 11) esclude dalla ripartizione dei seggi i singoli gruppi non
collegati ad altri che hanno ottenuto nell’intera regione meno dell’otto per
cento dei voti validi conseguiti nella regione; 12) dalla ripartizione dei
seggi esclude, altresì, i gruppi che, anche se uniti in coalizione ad altri, non
hanno individualmente superato la soglia del quattro per cento dei voti validi
conseguiti nella regione. Compiute le suddette operazioni, l’Ufficio
centrale regionale procede al riparto dei primi 23 seggi dapprima a livello di
singola circoscrizione e, successivamente, a livello di collegio unico regionale
per la ripartizione degli eventuali seggi circoscrizionali residui. A tal fine
effettua le seguenti operazioni:
a)
per ciascuna delle sei circoscrizioni:
1)
divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste ammesse al riparto per
il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il
quoziente elettorale circoscrizionale; nell’effettuare la divisione trascura
l’eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, a ogni lista
tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra
elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il
numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi
assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente
ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono non
assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale; 2) stabilisce la
somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti
attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La
determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso
che tutti i seggi assegnati ‘alla circoscrizione vengano attribuiti. Si
considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto
alcun quoziente e i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano
inefficienti per mancanza di candidati;
b)
determina il totale dei seggi non attribuiti in tutte le circoscrizioni della
regione; c) determina il totale dei voti residuati di ciascun gruppo dl
liste; d) procede ad assegnare i seggi indicati alla lettera b) ai predetti
gruppi di liste. A tal fine, divide la somma dei voti residuati di tutti i
gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell’effettuare la
divisione, trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato
costituisce il quoziente elettorale regionale. Divide, poi, la somma dei voti
residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta
il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora
da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime
divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi
che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si
procede a sorteggio; e) ripartisce i seggi assegnati a ciascun gruppo tra le
rispettive liste, nelle singole circoscrizioni, seguendo la graduatoria
decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente
elettorale circoscrizionale. A tal fine, moltiplica per cento il numero dei voti
residuati di ciascuna lista e divide il prodotto per il quoziente elettorale
circoscrizionale di cui alla lettera a), numero 1), del presente comma. Qualora
tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all’assegnazione di
seggi, l’attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla
prima circoscrizione della medesima graduatoria. Qualora in una circoscrizione
sia assegnato un seggio a una lista che abbia esaurito i propri candidati,
l’Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista della
circoscrizione che segue nella graduatoria anzidetta. L’Ufficio centrale
regionale, successivamente, procede al riparto degli ulteriori 27 seggi. A tal
fine:
1)
accerta il numero dei seggi conseguiti e la percentuale di voti validi raggiunta
dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato
eletto; 2) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia pari o
superiore al 40 per cento, assegna a essi un numero di seggi tale che assicuri
in Consiglio una maggioranza di 29 consiglieri su 50 assegnati; 3) qualora
la percentuale ‘di voti validi raggiunta sia inferiore al 40 per cento ma non
anche al 35 per cento, assegna a essi un numero di seggi tale che assicuri in
Consiglio una maggioranza di 28 consiglieri su 50 assegnati; 4) qualora la
percentuale di voti validi raggiunta sia inferiore al 35 per cento, assegna a
essi, un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 27
consiglieri su 50 assegnati; 5) quindi, ripartisce i seggi così come
determinati, per effetto del verificarsi di una delle condizioni di cui ai
numeri 2), 3) o 4) tra le liste del gruppo o della coalizione di gruppi
collegati al presidente proclamato eletto. A tal fine:
a)
i seggi attribuiti alle liste del gruppo non collegato ad altri sono ripartiti
tra le circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati
espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale di
cui al quinto comma, lettera a), numero 1), iniziando dalla prima circoscrizione
alla quale non è stato ancora attribuito il seggio. Qualora tutti i posti della
graduatoria abbiano già dato luogo all’assegnazione di seggi, l’attribuzione di
ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della
medesima graduatoria. Qualora in una circoscrizione sia assegnato un seggio a
una lista che abbia esaurito i propri candidati, l’Ufficio centrale regionale
attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che segue nella
graduatoria anzidetta; b) i seggi spettanti alla coalizione di gruppi sono
ripartiti tra i gruppi stessi attuando le seguenti operazioni: 1) l’Ufficio
divide la cifra elettorale della coalizione per il numero dei seggi da
ripartire; nell’effettuare l’operazione trascura l’eventuale parte frazionaria
del quoziente; 2) divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste
per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da
assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sonò
assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori
resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori
cifre elettorali. I seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste sono ripartiti
tra le circoscrizioni seguendo le modalità di cui alla lettera a) del presente
comma. Seguendo le stesse modalità di assegnazione e ripartizione enunciate
al numero 5) del sesto comma, l’Ufficio centrale regionale procede alla
ripartizione dei restanti seggi tra i gruppi e le coalizioni di gruppi non
collegati al presidente proclamato eletto. Da ultimo l’Ufficio centrale
regionale procede all’assegnazione del seggio al candidato presidente che nella
graduatoria di cui al comma 4, numero 4), occupa il secondo posto, detraendolo
dall’ultimo seggio attribuito al gruppo o alla coalizione di gruppi a lui
collegati. Ove, per mancanza di seggi, detta operazione non risultasse
possibile, detrae l’ultimo seggio attribuito a uno dei gruppi o delle coalizioni
di gruppi non collegati al presidente proclamato eletto. Terminate le
operazioni di cui al presente articolo, l’Ufficio centrale regionale proclama
eletti consiglieri regionali: 1) il candidato presidente secondo
classificato; 2) in ragione dei seggi attribuiti, i candidati di ciascuna
lista provinciale secondo l’ordine delle graduatorie formulate dagli Uffici
centrali circoscrizionali. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale
regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale. Uno degli
esemplari, con i documenti annessi, è consegnato alla Presidenza provvisoria del
Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia
ricevuta. Alla stessa Presidenza provvisoria del Consiglio regionale vengono,
altresì, consegnati, per la custodia, i plichi contenti gli atti di cui al terzo
comma. L’altro esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte
di appello.”;
I) l’articolo
16 è sostituito dal seguente:
“Art.
16 Surrogazioni
Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa,
anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e
circoscrizione, segue immediatamente l’ultimo eletto. Qualora tutti i
candidati siano già stati proclamati eletti, il seggio è attribuito al candidato
che segue l’ultimo eletto nella medesima lista di un’altra circoscrizione
proseguendo nella graduatoria di cui al quinto comma, lettera e), dell’articolo
15. Qualora a rimanere vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, sia
il seggio di consigliere attribuito al candidato presidente che ha ottenuto il
numero di voti immediatamente inferiore a quello proclamato presidente, il
seggio è attribuito al candidato che segue immediatamente nella lista
circoscrizionale cui il seggio era stato sottratto. Ove tutti i candidati siano
già stati proclamati eletti, il seggio è attribuito al candidato che segue
l’ultimo eletto nella medesima lista di un’altra circoscrizione proseguendo
nella graduatoria di cui al quinto comma, lettera e), dell’articolo 15.”;
m)
l’articolo 16-bis è sostituito dal seguente:
“Art.
16 bis Supplenza
Nel caso di sospensione di un consigliere
intervenuta in applicazione del d. lgs 235/2012 il Consiglio regionale, nella
prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da
parte del Prefetto del capoluogo della Regione, e comunque non oltre trenta
giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione,
affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al
candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente
l’ultimo eletto. Le disposizioni di cui all’articolo 16, secondo e terzo
comma, si applicano anche per la temporanea sostituzione. La supplenza ha
termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la
decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell’articolo 16.”;
n)
all’articolo 21, comma 2, le parole “Commissario del governo per ciascuna
Regione” sono sostituite dalle seguenti: “Prefetto del capoluogo di Regione”;
o) gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 non sono recepiti; p) gli allegati A
e B non sono recepiti.
(9)
Articolo così sostituito dall’ art.8 della l.r. n. 7/2015
. Il testo originario era così formulato:"1. Alla legge n. 108 del
1968 vengono apportate le seguenti modifiche:
a)
al quarto comma dell'articolo 1 dopo la parola: "Province" sono aggiunte le
seguenti: "istituite dalla legge della Repubblica";
b)
il quinto comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Ogni
lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei
Consiglieri da eleggere in ciascuna circoscrizione e non superiore allo stesso
numero aumentato di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore se il
decimale è maggiore di cinque.";
c)
alla lettera a) del terzo comma dell'articolo 15 le parole: "nonché la cifra
elettorale di ciascuna lista regionale" sono eliminate;
d)
alla lettera d) del terzo comma dell'articolo 15 le parole: "comunica altresì la
cifra elettorale di ciascuna lista regionale" sono eliminate;
e)
al numero 1) del comma 13 dell'articolo 15 le parole: "le cifre elettorali a
essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a)" sono sostituite dalle
seguenti: "il numero dei voti conseguito da ciascun candidato alla presidenza" e
le parole: "a ciascuna lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "a
ciascun candidato alla presidenza";
f)
il numero 2) del comma 13 dell'articolo 15 è sostituito dal
seguente:
"2)
individua il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito il maggior
numero di voti";
g)
al numero 3) del comma 13 dell'articolo 15 le parole: "alla lista regionale"
sono sostituite dalle seguenti: "al candidato Presidente";
h)
al numero 4) del comma 13 dell'articolo 15 le parole: "alla lista regionale"
sono sostituite dalle seguenti: "al candidato Presidente";
i)
al numero 5) del comma 13 dell'articolo 15 il periodo "Proclama quindi eletti
tutti i candidati compresi nella lista regionale." è sostituito dal seguente:
"Proclama eletto il candidato Presidente maggiormente suffragato e tutti i
candidati.";
[j)
il numero 6) del comma 13 dell'articolo 15 è sostituito dal
seguente:
"6)
verifica quindi se i voti riservati al candidato Presidente risultato eletto sia
pari o superiore al 40 per cento dei voti conseguiti da tutti i candidati alla
carica di Presidente;"] *
(La
Corte costituzionale, con sentenza 8-15 giugno 2011, n. 188 (Gazz. Uff. 22
giugno 2011, n. 27, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale della presente lettera, con la conseguente estensione di detta
dichiarazione di illegittimità costituzionale al numero 6) sostituito dalla
presente lettera)
;
k)
al comma 15 dell'articolo 15 le parole: "alla lista" sono sostituite dalle
seguenti: "al candidato Presidente"."
Art.
11
Modifiche
alla legge n. 43 del 1995 (10)
1.
Alla legge 43/1995 sono apportate le seguenti modifiche: a) agli articoli 1,
2, 3 e 4 non sono recepiti; b) al comma 1 dell’articolo 5 il periodo: “Per i
candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la
campagna elettorale è pari ad euro 30.987,41” non è recepito; c) al quarto
periodo del comma 1 dell’articolo 5 le parole: “e nella lista regionale” non
sono recepite; d) al comma 2 dell’articolo 5 le parole: “capolista della
lista regionale” sono sostituite dalle seguenti: “candidato Presidente”; e)
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: “Art. 7 1. Le coalizioni di gruppi
sono ammesse alla distribuzione dei seggi ove abbiano ottenuto complessivamente
almeno l’otto per cento dei voti validi. 2. Non sono ammessi
all’assegnazione dei seggi i gruppi di liste non collegati ad altri che abbiano
ottenuto meno dell’otto per cento dei voti validi. 3. Non sono, altresì,
ammessi all’assegnazione di seggi i gruppi di liste che, anche se collegati in
coalizione ad altri, non abbiano individualmente superato la soglia del quattro
per cento dei voti validi.”; f) gli articoli 8 e 9 non sono
recepiti.
(10) Articolo così sostituito
dall’ art.9 della l.r. n. 7/2015
. Il testo originario era così formulato:"1. Alla legge n. 43 del
1995 vengono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'articolo 1, comma 3, le parole da "nei modi previsti ..." a "ridotti alla
metà" sono sostituite dalle seguenti: "nei modi previsti dal precedente articolo
9";
b)
il comma 5 dell'articolo 1 è eliminato;
c)
al comma 8 dell'articolo 1 le parole: "con una delle liste regionali" sono
sostituite dalle seguenti: "con un candidato Presidente" e le parole: "dai
delegati alla presentazione della lista regionale predetta" sono sostituite
dalle seguenti: "dal candidato Presidente"; le parole "Le liste provinciali e la
lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo" sono
eliminate;
d)
al comma 9 dell'articolo 1 le parole "alla medesima lista regionale" sono
sostituite dalle seguenti: "al medesimo candidato Presidente"; le parole: " In
tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai
simboli di tutte le liste a essa collegate" sono eliminate;
e)
il comma 11 dell'articolo 1 è eliminato;
f)
il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"1.
La scheda e le modalità di espressione del voto sono quelle descritte
nell'articolo 7 della presente legge";
g)
al comma 1 dell'articolo 5 il periodo: "Per i candidati che si presentano nella
lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro
30.987,41" è eliminato;
h)
al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 5 le parole: "e nella lista
regionale" sono eliminate;
i)
al comma 2 dell'articolo 5 le parole: "capolista della lista regionale" sono
sostituite dalle seguenti: "candidato Presidente";
j)
l'art. 7 è sostituito dal seguente:
"Art.
7
Non
sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali non collegate ad
altre liste il cui gruppo abbia ottenuto nell'intera Regione meno del 5 per
cento dei voti validi. Le liste collegate sono ammesse alla distribuzione dei
seggi ove abbiano ottenuto, nell'intera Regione, complessivamente tra loro,
almeno il 5 per cento dei voti validi. A partire dalle votazioni per le elezioni
della IX legislatura, non sono ammessi all'assegnazione di seggi i gruppi di
liste che, anche se collegate ad altre liste, non abbiano individualmente
superato la soglia del 4 per cento dei voti validi.";
k)
l'articolo 8 è eliminato."
Art.
12
Norme
di prima attuazione (11)
[1.
Nelle prime elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente
legge e in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge n.
108 del 1968 e dall'articolo 2, comma 2, della presente legge le candidature a
Presidente e le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 08,00 del
ventiseiesimo giorno alle ore 12,00 del venticinquesimo giorno antecedenti
quello ultimo della votazione.]
(11)
Articolo abrogato dall’art.10 della l.r. n. 7/2015
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione
Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
______________________________________________________
(12)
vedasi allegato: "Disposizioni per la presentazione delle candidature alla
carica di presidente della giunta regionale e di consigliere
regionale."
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