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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2005
Numero
2
Data
09/02/2005
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale
Note
Allegato alla presente legge" il Provvedimento adottato dal Presidente della Regione concernente; Disposizioni per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della giunta regionale e di consigliere regionale" Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 17 del 31 gennaio 2005
Allegati

 



Art. 1

 

Recepimento

 

 

1 All'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge.

 

2. Per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili con la presente legge sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario), con le successive modificazioni e integrazioni.

 

3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti, anche regolamentari, nell'ordinamento in materia.

 

 

Art. 2

 

Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a Consigliere regionale del candidato

 alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore (1)

 

 

1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.

2. E’ proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato alla carica che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
3. Il Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.

4. È altresì consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito, in ambito regionale, un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto presidente. A questi fini è utilizzato l’ultimo seggio attribuito al gruppo o alla coalizione di gruppi collegati con il medesimo candidato non eletto. Ove, per mancanza di seggi, detta operazione non risultasse possibile, è utilizzato l’ultimo seggio attribuito a uno dei gruppi o delle coalizioni di gruppi della minoranza.

5. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate all’Ufficio centrale regionale per la verifica dell’ammissibilità e delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità.

6. La presentazione, che deve avvenire dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione, è effettuata da persona espressamente delegata dal candidato stesso. Con il medesimo atto di delega il candidato presidente può, altresì, conferire il potere di rappresentanza presso l’Ufficio centrale regionale.

7. La presentazione della candidatura, a pena di esclusione, è accompagnata:

a) dalla delega di cui al comma 6;
b) dalla dichiarazione di collegamento, di cui ai commi 2, 6 e 18 dell’articolo 8, con uno o più gruppi di liste;
c) dalla dichiarazione resa dal candidato presidente di accettazione dei collegamenti;
d) dai certificati d’iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica del candidato presidente e del delegato alla presentazione;
e) da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l’insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all’articolo 7, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, emanato con decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.


8. La presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale, la delega alla presentazione e la dichiarazione di collegamento devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modificazioni.

9. L’Ufficio centrale regionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature di cui al comma 6:

a) verifica se le stesse siano state presentate nei termini prescritti;
b) verifica che siano accompagnate dalla documentazione di cui al comma 7;
c) cancella i nomi dei candidati presidenti per i quali manchi la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 7, lettera e), o a carico dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell’ufficio, la sussistenza di una delle condizioni di incandidabilità previste dall’articolo 7 del d.lgs. 235/2012 o per i quali la documentazione allegata non sia conforme alla presente legge;
d) cancella i nomi dei candidati presidenti che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni;
e) acquisite le necessarie comunicazioni dagli Uffici centrali circoscrizionali, si pronuncia definitivamente in ordine alle ammissioni delle candidature, avuto riguardo sia di quelle per la carica di presidente, sia dei gruppi di liste collegati (liste presenti in almeno tre circoscrizioni con il medesimo contrassegno);
f) ai fini del relativo ordine sui manifesti e sulla scheda, l’Ufficio centrale regionale procede all’assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente e a ciascun gruppo di liste ammesso. A tal fine, alla presenza dei rappresentanti dei candidati presidenti e dei gruppi di liste, appositamente convocati, compie le seguenti operazioni:

1) effettua due distinti sorteggi: il primo tra i candidati alla carica di Presidente della Giunta, il secondo tra i gruppi di liste;
2) rinumera tutti i gruppi di liste, partendo dal gruppo collegato al candidato presidente sorteggiato con il numero 1, per finire con il gruppo collegato con il candidato presidente con il numero più alto (considerando, all’interno di ciascun gruppo di liste collegate, l’ordine risultante dal predetto sorteggio);

g) comunica senza indugio agli Uffici centrali circoscrizionali e alle prefetture della regione, le decisioni assunte sulle ammissioni delle candidature e sul relativo ordine di apparizione sui manifesti e sulla scheda.

 

(1) Articolo così sostituito dall’ art.1 della l.r. n. 7/2015 . Il testo originario era così formulato:"1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.

2. Presso l'Ufficio centrale regionale sono presentate le candidature a Presidente della Giunta regionale da parte di un delegato del candidato dalle ore 08,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.

3. La presentazione della candidatura è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste, dall'accettazione del collegamento da parte del candidato Presidente, nonché dal certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica del candidato.

4. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 dellalegge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e successive modifiche e integrazioni.

5. La candidatura di ciascun candidato Presidente è valida se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, e successive modifiche e integrazioni, contenente delega a un elettore a effettuare il deposito di cui al comma 2.

6. L'Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli Uffici circoscrizionali, comunica senza indugio all'Ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno tre circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno ed effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda.

7. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

8. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.

9. È altresì Consigliere il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A questi fini è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Regione o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui; oppure, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si tiene conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale."

 

 

 

Art. 3

 

Numero dei Consiglieri regionali (2)

 

1. Il Consiglio regionale è composto da cinquanta membri, oltre al Presidente eletto, di cui ventitré eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e ventisette eletti secondo le modalità previste dai successivi articoli.

(2) Articolo così sostituito dall’ art.2 della l.r. n. 7/2015 . Il testo originario era così formulato:"1. Il Consiglio regionale è composto da settanta membri, compreso il Presidente eletto, di cui cinquantasei eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e tredici eletti tra i gruppi di liste collegate con il candidato Presidente eletto, secondo le modalità previste dal successivo articolo 9.

2. Le liste per le elezioni del Consiglio regionale devono essere presentate e ammesse in almeno tre circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

3. In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento dell'unità più vicina. I movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a versare alla Giunta regionale l'importo del rimborso delle spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in più rispetto a quello minimo consentito. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto l'ammontare della somma *.

*  Con D.P.G.R. 15 dicembre 2005, n. 1021 e con D.P.G.R. 1° febbraio 2011, n. 74 erano stati approvati gli adempimenti di cui al presente comma."

 

 

Art. 4

 

Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni (3)

 

1. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione per ventitré e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

2. La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l’assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione, emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, in modo proporzionale alla popolazione residente sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. A tal fine, il numero degli abitanti della Regione è suddiviso per ventitré.

3. La popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento generale, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto centrale di statistica.

(3) Articolo così sostituito dall’art.3 della L.R. n. 7/2015 . Il testo originario era così formulato:"1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

"La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, in modo proporzionale alla popolazione residente, secondo l'ultimo censimento, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. A tal fine, il numero degli abitanti della Regione è suddiviso per cinquantasei."."

 

 

 

Art. 5

Durata in carica e convocazione dei comizi per

la rinnovazione del Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale(4)

1. Il Consiglio regionale si rinnova ogni cinque anni, salvo il disposto del comma 2.

2. Le elezioni del nuovo Consiglio devono essere effettuate nel periodo compreso tra la quarta domenica precedente e i sessanta giorni successivi il compimento del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni successivi  . Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale previsti dallo Statuto si procede all’indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi. (5)

3. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

4. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione.

5. Il decreto di convocazione dei comizi e il decreto di cui al comma 2 dell’articolo 4 devono essere comunicati ai sindaci dei comuni della regione, i quali ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

6. Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.

(4) Articolo così sostituito dall’art.4 della l.r. n. 7/2015 . Il testo orginario era così formulato:"Art. 5 - Convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

"Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dallo Statuto, si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi.".

2. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

"Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione.".

 

(5) Comma modificato dalla l.r. n.14/2015, art. 8. 

 

 

Art. 6

 

Cause di ineleggibilità

 

1. Oltre ai casi previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, non sono eleggibili a Presidente della Regione e a Consigliere regionale i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni della Regione.

 

2. Le cause d'ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

 

 

 

(giurisprudenza)

Consiglio di Stato

 Sez. VI, sent. n. 1726 del 03-04-2006, P. e altri c. V. e altri

Art. 7

 

Scheda elettorale (6)

 

[1. La scheda per l’elezione del Presidente è quella stessa utilizzata per l’elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o della coalizione di liste con cui il candidato è collegato, disposti secondo l’ordine risultante dal rispettivo sorteggio in righe orizzontali di un contrassegno dall’alto verso il basso. Sulla destra di ogni contrassegno è riportata una riga tratteggiata per l’espressione del voto di preferenza per un candidato al Consiglio regionale. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l’elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente a essa collegato.

2. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, un solo voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull’apposita riga posta a fianco del contrassegno.

4. Qualora un candidato consigliere abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

5. In caso di discordanza tra il voto di lista e il voto di preferenza per il candidato consigliere, il voto viene attribuito alla lista del candidato prescelto, al candidato medesimo, nonché al candidato presidente collegato se non espressamente votato.

6. Qualora il candidato consigliere non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista, è ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata, nonché il voto al candidato presidente collegato se non espressamente votato.

7. Se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato della medesima lista, si intende e abbia votato la lista alla quale lo stesso appartiene, nonché il candidato presidente collegato se non espressamente votato.

8. Se l’elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato, nonché al candidato presidente collegato se non espressamente votato.

9. Qualora l’elettore esprima il voto a favore di un candidato presidente e la preferenza per più di una lista a esso collegata viene ritenuto valido il voto al candidato presidente e nulli i voti di lista.

10. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è approvato il modello di scheda formato secondo le indicazioni di cui al primo comma. ]

(6) Articolo prima sostituito dall’art.5 della l.r. n. 7/2015  e successivamente abrogato dalla l.r. n. 35/2015, art. 18, comma 2.. 
 

 

 

Art. 8

 

Liste e candidature (7)

 

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo.

2. La presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati è accompagnata, a pena di nullità, dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

3. Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni elettorali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge.

4. Le liste circoscrizionali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni elettorali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.

5. Le liste circoscrizionali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste.

6. Più gruppi di liste circoscrizionali, legati da un patto di coalizione, possono collegarsi al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Il patto di coalizione è reso con dichiarazioni di collegamento convergenti

7. Per ogni circoscrizione le liste dei candidati devono essere presentate presso l’Ufficio centrale circoscrizionale dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti.

8. Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

9. Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni anche in una sola delle Camere o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa. In tal caso, la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro volta, sub-delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.

10. La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita del candidato presidente collegato, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati consiglieri, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della I. 53/1990; deve essere indicato il comune nelle cui liste l’elettore dichiara di essere iscritto.

11. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

12. In ciascuna circoscrizione ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 2 dell’articolo 4 e non superiore al numero che si ottiene dividendo per cinquanta il numero degli abitanti della Regione e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

13. Nelle liste di candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento; in caso di’ quoziente frazionario si procede all’unità più vicina. Ai gruppi consiliari formatisi a seguito dell’esito delle elezioni composti dai movimenti e dai partiti politici che abbiano presentato liste non rispettose della proporzione di cui al presente comma è applicata, da parte del Consiglio regionale, in fase di erogazione per la prima annualità, una sanzione fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in più rispetto a quello minimo consentito, dei contributi loro assegnati ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), così come in ultimo sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica). Il Presidente del Consiglio regionale determina con proprio decreto l’ammontare della somma.

14. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi contemporaneamente ai decreti di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 4, sono effettuate le determinazioni di cui ai commi 8, 12 e 13.

15. Di tutti i candidati consiglieri deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l’ordine di presentazione.

16. È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. A tal fine, l’Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all’Ufficio centrale regionale, il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli Uffici centrali circoscrizionali.

17. Con la lista dei candidati si devono presentare inoltre:

a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l’iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata e autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della I. 53/1990. Per i cittadini residenti all’estero, l’autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;
c) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del d. p. r. 445/2000 e successive modificazioni, attestante l’insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all’articolo 9, comma 1, del d.lgs. 235/2012;
d) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;
e) numero tre esemplari del diametro di tre centimetri e numero tre esemplari del diametro di dieci centimetri di un modello di contrassegno, anche figurato. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini, costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l’elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all’organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature.

18. A pena di nullità, la presentazione delle liste provinciali dei candidati deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento di cui al comma 2. Tale dichiarazione è sottoscritta dai delegati delle liste circoscrizionali costituenti il gruppo ed è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato presidente alla presentazione della sua candidatura. Nella dichiarazione di collegamento i delegati di lista designano, altresì, due rappresentanti del gruppo, uno titolare e uno supplente, presso l’Ufficio centrale regionale. Le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della I. 53/1990 e successive modificazioni.

19. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l’indicazione di due delegati autorizzati a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con un candidato presidente e a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l’Ufficio centrale circoscrizionale.

 

(7) Articolo così sostituito dall’art.6 della l.r. n. 7/2015 . Il testo  già modificato dall’art. 37, L.R. 31 dicembre 2009, n. 34. era così formulato:"1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale), da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, nelle prossime elezioni regionali per il rinnovo del Consiglio regionale della IX legislatura le liste circoscrizionali, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni anche in una sola delle Camere, o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori. In tal caso la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro volta, sub delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.

2. Il numero 4 del comma 8 dell'articolo 9 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

"4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature".

 

 

 

Art. 9

 

Lista regionale (8)

 

 

 

[1. La lista regionale, prevista dalla legge n. 108 del 1968 così come modificata dalla legge n. 43 del 1995, deve intendersi composta, successivamente all'attribuzione di tutti i seggi da parte dell'Ufficio centrale regionale, esclusivamente attingendo dai gruppi di liste provinciali che abbiano conseguito almeno un seggio della quota proporzionale e secondo le modalità di cui ai successivi commi.

 

2. L'Ufficio centrale regionale divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali collegati con il Presidente eletto, ammesse ai sensi del comma precedente, per tredici; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.

 

3. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo.

 

4. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.

 

5. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1968, a iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio, ai sensi del decimo comma del citato articolo 15 della legge n. 108 del 1968.

 

6. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria.]

 

(8) Articolo abrogato dall’ art.7 della l.r. n. 7/2015


 

 

(giurisprudenza)

Corte Costituzionale

Sent. n. 188 del 15-06-2011 (ud. del 10-05-2011)

Art. 10

 

Modifiche alla legge n. 108 del 1968 (9)

 

1. Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 1
Norme generali

Il Consiglio regionale della Puglia è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
L’assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale, integrato da clausole di sbarramento e premio di maggioranza.
Ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.
Il territorio della Regione è ripartito in sei circoscrizioni elettorali alle quali appartengono i comuni ricompresi nella delimitazione geografica delle province pugliesi istituite con leggi della Repubblica.
I consiglieri regionali rappresentano l’intera Regione senza vincolo di mandato.
Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione del Consiglio regionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti.”;

b) gli articoli 2 e 3 non sono recepiti;

c) il terzo comma dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di gruppi di liste, di liste circoscrizionali o di candidati, nonché per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente legge, presso la Corte di appello del capoluogo della Regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l’Ufficio centrale regionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.”;

d) l’ultimo comma dell’articolo 8 non è recepito;

e) l’articolo 9 non è recepito;

f) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Art. 10
Esame e ammissione delle liste. Ricorsi contro la eliminazione delle liste o di candidati

L’Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati prescritto;
2) dichiara non valide le liste che non corrispondano alle condizioni di cui al numero 1) e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore cancellando gli ultimi nomi;
3) ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui alla presente legge;
4) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali venga accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall’articolo 7 del d.lgs. 235/2012 o per i quali manchi la prescritta accettazione o la stessa non sia completa;
5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il diciottesimo anno di età il giorno della votazione, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.
I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall’Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
L’Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l’indomani, alle ore nove, per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o, modificate e ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.
Le decisioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all’Ufficio centrale regionale.
Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell’Ufficio centrale circoscrizionale.
Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, a mezzo di corriere speciale, trasmette all’Ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni.
L’Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.
Le decisioni dell’Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti e agli Uffici centrali circoscrizionali.”;

g) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Art. 11
Operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull’ammissione delle liste
Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione

Nel caso in cui sia stato presentato reclamo, l’Ufficio centrale circoscrizionale, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell’Ufficio centrale regionale, comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate.
Inoltre, l’Ufficio centrale circoscrizionale, a seguito della comunicazione definitiva dell’Ufficio centrale regionale, in ordine alla ammissione delle candidature e all’ordine di sorteggio, compie le seguenti operazioni:
1) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l’ordine in cui vi sono iscritti;
2) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati e i relativi contrassegni, secondo l’ordine risultato dal sorteggio, e all’invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l’affissione all’albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l’ottavo giorno antecedente quello della votazione;
3) trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l’ordine risultato dal sorteggio.”;

h) l’articolo 13 non è recepito;

i) l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

“Art. 15
Operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale e dell’Ufficio centrale regionale

L’Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma dell’articolo 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali:
1) effettua Io spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide sull’assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente del tribunale, a richiesta del Presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all’Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni. Ultimato il riesame, il Presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - sigillato e firmato dai componenti dell’Ufficio medesimo - viene allegato all’esemplare del verbale di cui all’ultimo comma del presente articolo.
Compiute le operazioni di cui al primo comma, l’Ufficio centrale circoscrizionale:
a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato presidente. La cifra elettorale di ciascun candidato presidente è data dalla somma dei voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma, ottenuti da ciascuno di essi nelle singole sezioni della circoscrizione;
b) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale di lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
c) determina la cifra individuale di ogni candidato consigliere. La cifra individuale di ogni candidato consigliere è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma, ottenuti da ciascuno di essi nelle singole sezioni della circoscrizione;
d) determina la graduatoria, dei candidati consiglieri di ciascuna lista provinciale, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l’ordine di presentazione nella lista;

e) comunica all’Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, le cifre elettorali conseguite da ciascun candidato presidente, da ciascuna lista provinciale, nonché le graduatorie di cui alla lettera d).
Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Al termine di tutte le operazioni, uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti a ,essi allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell’Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
L’Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell’articolo 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale di ciascun candidato presidente, sommando le cifre elettorali conseguite da ciascun candidato presidente in tutte le circoscrizioni;
2) determina il totale dei voti validi conseguiti nella regione sommando le cifre elettorali regionali di cui al numero 1 del presente comma;
3) determina la percentuale dei voti validi conseguita da ciascun candidato presidente rapportando la cifra elettorale di ognuno al totale dei voti validi conseguiti nella regione;
4) determina la graduatoria dei candidati presidenti, sulla base delle rispettive cifre elettorali • regionali conseguite. A parità di cifre individuali, prevale il candidato collegato al gruppo o alla coalizione di gruppi che ha conseguito la più alta cifra elettorale;
5) individua il candidato presidente più suffragato e lo proclama eletto Presidente della Giunta regionale;
6) individua, altresì, il candidato presidente secondo classificato che, al termine di tutte le operazioni compiute dall’Ufficio, sarà proclamato eletto Consigliere regionale;
7) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste sommando le cifre elettorali delle liste aventi lo stesso contrassegno;
8) determina la cifra elettorale di ciascuna coalizione di gruppi sommando le cifre elettorali dei gruppi di liste appartenenti alla medesima coalizione;
9) determina le percentuali delle cifre elettorali di ciascun gruppo collegato in coalizione, di ciascuna coalizione di gruppi e dei singoli gruppi non collegati ad altri rapportando la cifra elettorale da ciascuno conseguita al totale dei voti validi conseguiti nella regione di cui al numero 2) del presente comma;
10) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni di gruppi che hanno ottenuto nell’intera regione meno dell’otto per cento dei voti validi conseguiti nella regione;
11) esclude dalla ripartizione dei seggi i singoli gruppi non collegati ad altri che hanno ottenuto nell’intera regione meno dell’otto per cento dei voti validi conseguiti nella regione;
12) dalla ripartizione dei seggi esclude, altresì, i gruppi che, anche se uniti in coalizione ad altri, non hanno individualmente superato la soglia del quattro per cento dei voti validi conseguiti nella regione.
Compiute le suddette operazioni, l’Ufficio centrale regionale procede al riparto dei primi 23 seggi dapprima a livello di singola circoscrizione e, successivamente, a livello di collegio unico regionale per la ripartizione degli eventuali seggi circoscrizionali residui. A tal fine effettua le seguenti operazioni:

a) per ciascuna delle sei circoscrizioni:

1) divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste ammesse al riparto per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell’effettuare la divisione trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;
2) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati ‘alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente e i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;

b) determina il totale dei seggi non attribuiti in tutte le circoscrizioni della regione;
c) determina il totale dei voti residuati di ciascun gruppo dl liste;
d) procede ad assegnare i seggi indicati alla lettera b) ai predetti gruppi di liste. A tal fine, divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell’effettuare la divisione, trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale. Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio;
e) ripartisce i seggi assegnati a ciascun gruppo tra le rispettive liste, nelle singole circoscrizioni, seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale. A tal fine, moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e divide il prodotto per il quoziente elettorale circoscrizionale di cui alla lettera a), numero 1), del presente comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all’assegnazione di seggi, l’attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. Qualora in una circoscrizione sia assegnato un seggio a una lista che abbia esaurito i propri candidati, l’Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che segue nella graduatoria anzidetta.
L’Ufficio centrale regionale, successivamente, procede al riparto degli ulteriori 27 seggi. A tal fine:

1) accerta il numero dei seggi conseguiti e la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto;
2) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia pari o superiore al 40 per cento, assegna a essi un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 29 consiglieri su 50 assegnati;
3) qualora la percentuale ‘di voti validi raggiunta sia inferiore al 40 per cento ma non anche al 35 per cento, assegna a essi un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 28 consiglieri su 50 assegnati;
4) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia inferiore al 35 per cento, assegna a essi, un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 27 consiglieri su 50 assegnati;
5) quindi, ripartisce i seggi così come determinati, per effetto del verificarsi di una delle condizioni di cui ai numeri 2), 3) o 4) tra le liste del gruppo o della coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto. A tal fine:

a) i seggi attribuiti alle liste del gruppo non collegato ad altri sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale di cui al quinto comma, lettera a), numero 1), iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all’assegnazione di seggi, l’attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. Qualora in una circoscrizione sia assegnato un seggio a una lista che abbia esaurito i propri candidati, l’Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che segue nella graduatoria anzidetta;
b) i seggi spettanti alla coalizione di gruppi sono ripartiti tra i gruppi stessi attuando le seguenti operazioni:
1) l’Ufficio divide la cifra elettorale della coalizione per il numero dei seggi da ripartire; nell’effettuare l’operazione trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente;
2) divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sonò assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo le modalità di cui alla lettera a) del presente comma.
Seguendo le stesse modalità di assegnazione e ripartizione enunciate al numero 5) del sesto comma, l’Ufficio centrale regionale procede alla ripartizione dei restanti seggi tra i gruppi e le coalizioni di gruppi non collegati al presidente proclamato eletto.
Da ultimo l’Ufficio centrale regionale procede all’assegnazione del seggio al candidato presidente che nella graduatoria di cui al comma 4, numero 4), occupa il secondo posto, detraendolo dall’ultimo seggio attribuito al gruppo o alla coalizione di gruppi a lui collegati. Ove, per mancanza di seggi, detta operazione non risultasse possibile, detrae l’ultimo seggio attribuito a uno dei gruppi o delle coalizioni di gruppi non collegati al presidente proclamato eletto.
Terminate le operazioni di cui al presente articolo, l’Ufficio centrale regionale proclama eletti consiglieri regionali:
1) il candidato presidente secondo classificato;
2) in ragione dei seggi attribuiti, i candidati di ciascuna lista provinciale secondo l’ordine delle graduatorie formulate dagli Uffici centrali circoscrizionali.
Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale. Uno degli esemplari, con i documenti annessi, è consegnato alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta. Alla stessa Presidenza provvisoria del Consiglio regionale vengono, altresì, consegnati, per la custodia, i plichi contenti gli atti di cui al terzo comma. L’altro esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte di appello.”;


I) l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Art. 16
Surrogazioni

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l’ultimo eletto.
Qualora tutti i candidati siano già stati proclamati eletti, il seggio è attribuito al candidato che segue l’ultimo eletto nella medesima lista di un’altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria di cui al quinto comma, lettera e), dell’articolo 15.
Qualora a rimanere vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, sia il seggio di consigliere attribuito al candidato presidente che ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore a quello proclamato presidente, il seggio è attribuito al candidato che segue immediatamente nella lista circoscrizionale cui il seggio era stato sottratto. Ove tutti i candidati siano già stati proclamati eletti, il seggio è attribuito al candidato che segue l’ultimo eletto nella medesima lista di un’altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria di cui al quinto comma, lettera e), dell’articolo 15.”;

 

m) l’articolo 16-bis è sostituito dal seguente:

“Art. 16 bis
Supplenza

Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta in applicazione del d. lgs 235/2012 il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del Prefetto del capoluogo della Regione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l’ultimo eletto.
Le disposizioni di cui all’articolo 16, secondo e terzo comma, si applicano anche per la temporanea sostituzione.
La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell’articolo 16.”;

n) all’articolo 21, comma 2, le parole “Commissario del governo per ciascuna Regione” sono sostituite dalle seguenti: “Prefetto del capoluogo di Regione”;
o) gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 non sono recepiti;
p) gli allegati A e B non sono recepiti.

(9) Articolo così sostituito dall’ art.8 della l.r. n. 7/2015 . Il testo originario era così formulato:"1. Alla legge n. 108 del 1968 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) al quarto comma dell'articolo 1 dopo la parola: "Province" sono aggiunte le seguenti: "istituite dalla legge della Repubblica";

b) il quinto comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei Consiglieri da eleggere in ciascuna circoscrizione e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è maggiore di cinque.";

c) alla lettera a) del terzo comma dell'articolo 15 le parole: "nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale" sono eliminate;

d) alla lettera d) del terzo comma dell'articolo 15 le parole: "comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale" sono eliminate;

e) al numero 1) del comma 13 dell'articolo 15 le parole: "le cifre elettorali a essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "il numero dei voti conseguito da ciascun candidato alla presidenza" e le parole: "a ciascuna lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "a ciascun candidato alla presidenza";

f) il numero 2) del comma 13 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"2) individua il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito il maggior numero di voti";

g) al numero 3) del comma 13 dell'articolo 15 le parole: "alla lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "al candidato Presidente";

h) al numero 4) del comma 13 dell'articolo 15 le parole: "alla lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "al candidato Presidente";

i) al numero 5) del comma 13 dell'articolo 15 il periodo "Proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale." è sostituito dal seguente: "Proclama eletto il candidato Presidente maggiormente suffragato e tutti i candidati.";

[j) il numero 6) del comma 13 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"6) verifica quindi se i voti riservati al candidato Presidente risultato eletto sia pari o superiore al 40 per cento dei voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente;"] * (La Corte costituzionale, con sentenza 8-15 giugno 2011, n. 188 (Gazz. Uff. 22 giugno 2011, n. 27, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale al numero 6) sostituito dalla presente lettera) ;

k) al comma 15 dell'articolo 15 le parole: "alla lista" sono sostituite dalle seguenti: "al candidato Presidente"."

 

 

Art. 11

 

Modifiche alla legge n. 43 del 1995 (10)

 

1. Alla legge 43/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) agli articoli 1, 2, 3 e 4 non sono recepiti;
b) al comma 1 dell’articolo 5 il periodo: “Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 30.987,41” non è recepito;
c) al quarto periodo del comma 1 dell’articolo 5 le parole: “e nella lista regionale” non sono recepite;
d) al comma 2 dell’articolo 5 le parole: “capolista della lista regionale” sono sostituite dalle seguenti: “candidato Presidente”;
e) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: “Art. 7
1. Le coalizioni di gruppi sono ammesse alla distribuzione dei seggi ove abbiano ottenuto complessivamente almeno l’otto per cento dei voti validi.
2. Non sono ammessi all’assegnazione dei seggi i gruppi di liste non collegati ad altri che abbiano ottenuto meno dell’otto per cento dei voti validi.
3. Non sono, altresì, ammessi all’assegnazione di seggi i gruppi di liste che, anche se collegati in coalizione ad altri, non abbiano individualmente superato la soglia del quattro per cento dei voti validi.”;
f) gli articoli 8 e 9 non sono recepiti. 

(10) Articolo così sostituito dall’ art.9 della l.r. n. 7/2015 . Il testo originario era così formulato:"1. Alla legge n. 43 del 1995 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 3, le parole da "nei modi previsti ..." a "ridotti alla metà" sono sostituite dalle seguenti: "nei modi previsti dal precedente articolo 9";

b) il comma 5 dell'articolo 1 è eliminato;

c) al comma 8 dell'articolo 1 le parole: "con una delle liste regionali" sono sostituite dalle seguenti: "con un candidato Presidente" e le parole: "dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta" sono sostituite dalle seguenti: "dal candidato Presidente"; le parole "Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo" sono eliminate;

d) al comma 9 dell'articolo 1 le parole "alla medesima lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "al medesimo candidato Presidente"; le parole: " In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste a essa collegate" sono eliminate;

e) il comma 11 dell'articolo 1 è eliminato;

f) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"1. La scheda e le modalità di espressione del voto sono quelle descritte nell'articolo 7 della presente legge";

g) al comma 1 dell'articolo 5 il periodo: "Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 30.987,41" è eliminato;

h) al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 5 le parole: "e nella lista regionale" sono eliminate;

i) al comma 2 dell'articolo 5 le parole: "capolista della lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "candidato Presidente";

j) l'art. 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali non collegate ad altre liste il cui gruppo abbia ottenuto nell'intera Regione meno del 5 per cento dei voti validi. Le liste collegate sono ammesse alla distribuzione dei seggi ove abbiano ottenuto, nell'intera Regione, complessivamente tra loro, almeno il 5 per cento dei voti validi. A partire dalle votazioni per le elezioni della IX legislatura, non sono ammessi all'assegnazione di seggi i gruppi di liste che, anche se collegate ad altre liste, non abbiano individualmente superato la soglia del 4 per cento dei voti validi.";

k) l'articolo 8 è eliminato."

 

 

Art. 12

 

Norme di prima attuazione (11)

 

[1. Nelle prime elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge e in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge n. 108 del 1968 e dall'articolo 2, comma 2, della presente legge le candidature a Presidente e le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 08,00 del ventiseiesimo giorno alle ore 12,00 del venticinquesimo giorno antecedenti quello ultimo della votazione.]

 

(11) Articolo abrogato dall’art.10 della l.r. n. 7/2015

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

______________________________________________________

(12) vedasi allegato: "Disposizioni per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della giunta regionale  e di consigliere regionale."