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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2015
Numero
19
Data
10/04/2015
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n.20 (Norme per la pianificazione paesaggistica).
Note
Bollettino n° 53 Supplemento pubblicato il 15-04-2015
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Modifica all’ articolo 7 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20


1. All’ articolo 7 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione per le opere soggette a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale. Per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza provinciale il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla provincia il cui comitato VIA comprende un esperto in materia di paesaggio.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La competenza a rilasciare il parere di compatibilità paesaggistica previsto dal vigente piano paesaggistico è della Regione per gli strumenti urbanistici esecutivi interessati da beni o ulteriori contesti paesaggistici.”.


Art. 2

Modifica all’articolo 8 della l.r. n. 20/2009


1. L’articolo 8 della l.r. n. 20/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 8
Commissione locale per il paesaggio

1. La Commissione locale per il paesaggio esprime, nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti:

a) di rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati a norma dell’articolo 10, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, a eccezione dell’accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004;
b) di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti che seguono la disciplina del PUTT-P ai sensi dell’articolo 106 delle norme tecniche di attuazione del PPTR.

Nei procedimenti di cui al regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2010, n. 139, la Commissione esprime un parere facoltativo, in assenza del quale l’ente delegato procede comunque sull’istanza.

2. La Commissione è composta da almeno tre e non più di cinque membri selezionati dall’ente delegato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso short list, tra soggetti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, alla pianificazione territoriale, all’archeologia e alle scienze agrarie o forestali. La Commissione composta da un numero di membri superiore a tre può includere anche una figura professionale priva di titolo di studio universitario purché sia documentata l’esperienza almeno quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale. Il responsabile del procedimento partecipa ai lavori della commissione senza diritto di voto, svolge funzioni di relatore e prescinde dal parere di cui al comma 1 in caso di decorrenza infruttuosa del termine perentorio di venti giorni ivi previsto.

3. Nelle ipotesi di cui all’articolo 8, comma 2, lettera d), della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali), il numero massimo di cinque componenti della commissione comprende il membro archeologo, il quale partecipa in via permanente alle sedute dell’organo consultivo.

4. La commissione dura in carica non oltre tre anni e i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta.

5. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di oltre la metà dei suoi membri. Nella prima seduta la commissione elegge fra i suoi membri il presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

6. I componenti della commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall’articolo 7 del regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

7. I comuni possono, con proprio regolamento, stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio per il funzionamento della commissione locale per il paesaggio.

8. Gli enti delegati sono tenuti a inserire sul sito web regionale www.sit.puglia.itcopia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio contenente il nominativo dei singoli membri e i rispettivi currucula professionali, oltre a ogni variazione della composizione della commissione.

9. Gli enti delegati adeguano i regolamenti comunali vigenti in materia di commissione locale per il paesaggio alle disposizioni del presente articolo, entro e non oltre trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore; in assenza di adeguamento la Regione procede, previa diffida, alla nomina di un commissario ad acta che provvede nel termine di trenta giorni dal conferimento dell’incarico.

10. Le commissioni locali per il paesaggio in scadenza sono prorogate sino alla nomina del nuovo organo.

11. Le commissioni locali per il paesaggio in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo esercitano i compiti e le funzioni loro spettanti sino alla naturale scadenza dell’organo.”.

 

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 10 aprile 2015